Autocarro e falso autocarro: ecco come l’Agenzia delle Entrate li distingue

Ciao,

benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale!

Nell’articolo precedente abbiamo parlato dei chilometri e cavalli fiscali e ci siamo soffermati su come calcolare la parte di costo non deducibile.

In questo articolo, rimango nel mondo della fiscalità delle auto e dei veicoli in generale per approfondire, insieme a te, un argomento che è molto gettonato dai miei clienti: i falsi autocarri.

E, soprattutto, come riconoscerli utilizzando i medesimi criteri che, in sede di verifica, utilizza  l’Agenzia delle Entrate.

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Ora, sei pronto per imparare a distinguere un autocarro da un falso autocarro?

Bando alle ciance & let’s go…

 

Introduzione

Partiamo da un caso studio.

Un titolare di S.r.l. acquista Suv, immatricolato come autocarro, ma anziché usarlo ad uso aziendale per trasporto merci, il Suv viene usato anche per trasportare persone, diverse dai propri dipendenti.

L’imprenditore può dedurre le spese per questo veicolo?

Come saprai, le spese per una macchina aziendale sono deducibili, in base a quanto stabilito dall’articolo 164 del TUIR; ciò significa che l’azienda ha un risparmio di denaro.

E un Suv può essere immatricolato come un autocarro in Italia, basta fare una modifica al suo interno, facendolo diventare così un bene strumentale per l’azienda.

In questo modo le sue spese sono deducibili.

Tuttavia, ci sono sempre dei paletti che la legge ci impone e che bisogna rispettare se vogliamo dedurre queste spese aziendali. 

Ed ecco il primo paletto che l’articolo 54 del codice della strada ci impone:

 

Quindi, un autocarro è un veicolo adibito al trasporto di merci, o di persone incaricate di trasportare quelle merci.

Ecco allora che, se acquistiamo un autocarro adibito al trasporto merci e lo uso invece per trasportare le persone, il mezzo perde il requisito di autocarro, poiché non svolge le funzioni per cui è stato immatricolato.

Tuttavia, anche l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito, con il provvedimento del 6 dicembre 2006:

 

 

In sostanza, questo provvedimento, ci dice che gli autocarri, in alcuni casi, possono essere usati anche per trasportare le persone privatamente, anche se sono stati costruiti per altro scopo[…]

L’art. 35 co. 11 del DL 223/2006 ha, pertanto, introdotto una disposizione diretta a contrastare gli abusi fiscali nel settore dei veicoli, prevedendo la possibilità di individuare mezzi di trasporto che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non impediscono il trasporto privato di persone.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6.12.2006, attuativo della citata norma, ha definito le caratteristiche dei c.d. “falsi autocarri”.
In particolare, ai fini dell’applicazione dell’art. 164 del TUIR, sono deducibili in misura parziale i veicoli che:

  • sono immatricolati o reimmatricolati come N1 (autocarri);
  • hanno codice di carrozzeria F0 (effezero), vale a dire furgoni;
  • hanno 4 o più posti;
  • hanno il seguente rapporto:
I =  Pt (Kw)  > o uguale 180
 Mc – T

 

Con riferimento a tale rapporto:

  • Pt rappresenta la potenza motore espressa in KW,
  • Mc rappresenta la massa complessiva, vale a dire quella massima raggiungibile a pieno carico, espressa in tonnellate;
  • T rappresenta la tara.

Dove prendo questi dati? Dal libretto di circolazione.

 

Devi controllare le lettere:

→ J che ti dice come è immatricolati il veicolo;

→ J2 è il codice carrozzeria;

→  S1 indica i posti auto

  • Potenza del motore (P) – campo (P.2)
  • Massa complessiva (Mc) – campo (F.2)
  • Tara (T) – pagina 3 Massa a vuoto + 75 kg

Ma, come si calcola questo rapporto potenza motore e tara?

Semplicemente seguendo la formula che l’Agenzia delle Entrate ci indica :

I = Pt(Kw) : Mc−T(t)  ≥ 180 kg

dove Mc è la massa complessiva (Mc) e T la tara, secondo la formula di seguito indicata.

Facciamo un esempio pratico per rendere più semplice questa formula.

Nel libretto di esempio sono sottolineate tutte le voci interessate; in questo caso si può notare che il veicolo è un autocarro N1, con carrozzeria F0, può trasportare 4 persone, ma se calcoliamo la formula indicata precedentemente si ha: 2050 Kg = 2.050 t 1545 Kg = 1.545 t (Mc – T) = 2.050 – (1.545 + 0.075) = 0.43 (P/ 0.43) = 100/ 0.43 = 232 quindi questa vettura non può usufruire delle agevolazioni fiscali.

Ma non è finita qui, perché l’Agenzia delle Entrate, sempre con il Provvedimento del 06/12/2006 – Agenzia delle Entrate ci dice anche:

 

Cosa significa ciò?

Significa che, per i veicoli che non sono immatricolati per il trasporto privato di persone, queste regole non si applicano. Tuttavia, ci sono alcuni veicoli che, anche se non rientrano nei parametri menzionati prima, sono comunque soggetti a queste regole se possono essere utilizzati per il trasporto privato di persone.

Tutto questo viene deciso dal Governo dopo aver sentito il parere del Ministero dei Trasporti, perché questo permette di evitare che si abusi delle agevolazioni fiscali legate ai veicoli aziendali.

Inoltre, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007, par . 17 dice:

Pertanto, se il tuo autocarro soddisfa i requisiti della legge e le implicazioni di cui ha parlato l’agenzia delle Entrate,  per l’articolo 164 del TUIR, le spese saranno deducibili.

 

Cosa succede se deduco le spese per il mio Suv che ho immatricolato come autocarro e  l’Agenzia delle Entrate non mi riconosce la deducibilità? 

Se l’Agenzia delle Entrate non riconosce le spese che ho portato in deduzione per il mio Suv, perché non lo considera un autocarro, né tantomeno lo riconosce come un bene strumentale le spese non sono deducibili dalla S.r.l. .

Questo non lo dico io, ma è un principio affermato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007 paragrafo 17:

 

Perciò, dovrai aspettarti un ricalcolo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle spese portate in deduzione, oltre alle relative sanzioni e multa per la parte fiscale.

Potresti andare incontro anche ad una sanzione amministrativa, in base a quanto stabilito dall’articolo 82 del codice della strada, che prevede, tra l’altro, la sospensione della patente per 6 mesi.

 

Conclusioni

Chiudo, riprendendo il caso studio a inizio articolo, con un esempio:

“Un titolare di S.r.l. acquista Suv, immatricolato come autocarro, ma anziché usarlo ad uso aziendale per trasporto merci, il Suv viene usato anche per trasportare persone, diverse dai propri dipendenti.

Può dedurre le spese per questo veicolo?”

La risposta è: “ leggi bene cosa c’è scritto nel libretto e applica le regole che trovi riassunte in questo articolo”.

Sarà il libretto stesso a darti una risposta.

Potrebbe emergere che l’autocarro è veramente tale anche per la normativa fiscale, oppure potrebbe risultare che il veicolo è un “ finto autocarro”.

Se questi parametri non vengono rispettati, allora corri seriamente il rischio che il tuo Suv venga considerato un “finto autocarro “, il che comporta un ricalcolo delle spese che hai dedotto per questo veicolo, oltre alle varie sanzioni tributarie ed amministrative.

Il mio consiglio è di informarti presso il tuo commercialista prima di acquistare un Suv o adattarlo ad autocarro, proprio per evitare di incorrere in questo tipo di rischio.

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Ma non basta.

Devi, infatti, anche verificare di:

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  2. avere sempre la liquidità necessaria per far funzionare la S.r.l. regolarmente e…
  3. utilizzare il più possibile strumenti di risparmio fiscale, riservati per legge alla S.r.l., nella tua società per ridurre le imposte e contributi dell’imprenditore.

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