Come fare una costituzione di una nuova S.r.l. dal notaio senza bisogno del commercialista e senza bisogno dell’avvocato, tagliando il maggior numero di tributi, con la certezza di avere il totale controllo sulla società in modo che nessuno te la possa portare via
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Ti do il benvenuto in questo nuovo articolo di Efficacia Fiscale per affrontare un argomento di grande importanza ma poco trattato su internet: come vanno redatti l’Atto costitutivo e lo Statuto della tua S.r.l. in modo che siano perfetti per te.
Faccio una premessa: questo articolo tratta dell’Atto Costitutivo e dello Statuto di una S.r.l. ordinaria. Le S.r.l.s ossia semplificate hanno una struttura diversa, uno statuto standard preimpostato, la cui formulazione non lascia spazio alla libertà di scelta dell’imprenditore, se non per pochi elementi.
Nelle S.r.l. ordinarie la redazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto rappresenta lo start, il punto di partenza per te, imprenditore, che hai deciso di condurre il tuo business tramite una S.r.l. Eppure, nonostante si tratti di un argomento di fondamentale importanza non si trovano, su internet, articoli che lo affrontano se non sommariamente.
Per questo ho deciso di scrivere questo articolo in cui affronto l’argomento Atto costitutivo e Statuto nei minimi particolari, fornendoti input tali da renderti autonomo ed in grado di andare dal notaio senza spendere grosse cifre per la consulenza del commercialista e dell’avvocato.
Probabilmente questo sarà solo il primo di una serie di articoli su questo tema perché è importante che tu vada dal notaio con le idee ben chiare sul contenuto di questi documenti, con la certezza che l’Atto costitutivo e lo Statuto rispondano perfettamente alle tue peculiari esigenze e con la consapevolezza dei motivi, sia fiscali che non fiscali, che rendono questo atto un atto di primaria importanza.
In questo primo articolo analizzerò un Atto costitutivo ed uno Statuto per così dire standard, “anonimi” ossia validi erga omnes.
Ovviamente tu dovrai avere consapevolezza della tua specifica situazione, delle tue specifiche esigenze, delle tue scelte imprenditoriali, dei tuoi obiettivi.
Dopo aver letto e analizzato 5 o 6 Atti costitutivi e Statuti (ed i miei commenti) sarai sicuramente in grado di andare dal notaio senza prima passare da un commercialista o da un avvocato, evitando così di spendere soldi in consulenze spesso costose.
Ovviamente non puoi pretendere che leggere un articolo sia al pari di una consulenza personalizzata ma, di certo, ti sarà molto utile per instaurare un giusto e proficuo confronto con il notaio senza dover subire le sue decisioni.
In un Atto costitutivo ed in uno Statuto, come leggerai tra poco, ci sono clausole, “pezzi” standard che vengono riportati in automatico dai notai. Si tratta di pezzi che non creano problemi ma che, comunque, è bene tu conosca.
Alcuni elementi di fatto sono presenti, ma non servono a nulla sotto il profilo pratico. Stesso discorso: è bene che tu sappia che ci sono.
Altri sono fondamentali perché si ripercuoteranno nella tua vita imprenditoriale. Si tratta di clausole spesso scritte in “legalese”, lingua che, vista l’importanza, è opportuno che tu sappia tradurre, cosa che imparerai a fare leggendo i miei articoli.
L’articolo è piuttosto lungo, quindi taglierò la consueta presentazione ai neofiti ed il consueto remind per i fedeli lettori, farò solo un rapidissima carrellata.
Mi chiamo Simone, sono un commercialista, ho uno studio fisico ed uno online che si reggono su due pilastri: la Contabilità Controllata mensile e l’Efficacia Fiscale.
I miei studi ed i miei approfondimenti si concentrano sulle S.r.l., che ritengo la miglior forma giuridica per chi non gestisce una multinazionale pur ambendo a farlo.
Amo lavorare gomito a gomito con i miei clienti, imprenditori desiderosi di conoscere anche l’aspetto fiscale del proprio business e vogliono risparmiare in modo sano utilizzando la legge a disposizione delle S.r.l., pianificando i versamenti dei tributi in anticipo.
Termino con un altrettanto rapida carrellata sui miei obiettivi: fare di te, imprenditore che gestisce o vuole costituire una S.r.l., un uomo di successo su tutti i fronti, non solo lavorativo ma anche, e soprattutto, quello familiare e sociale che salvaguarderà rendendo felice la propria consorte. Assicurando i migliori corsi di studi ai propri figli e garantendo le migliori cure mediche a se stesso ed ai propri affetti.
Sei pronto per diventare un esperto di Atti costitutivi e Statuti, a dialogare fattivamente con il notaio, a risparmiare imposte e tutelare il tuo patrimonio grazie alla tua S.r.l. senza spendere in costose consulenze?
Sei pronto a fare la costituzione di una nuova S.r.l.?
Bando alle ciance and let’s go…
Qual è il problema che puoi riscontrare nel fare la costituzione della S.r.l.?
Quando un imprenditore va a fare la costituizione di una S.r.l., in genere vuole 2 cose principali:
– fare in modo che questa abbia il minor carico tributario possibile,
– che il socio fondatore possa avere il maggior contro possibile, in modo che gli altri soci minoritari, finanziatori, non gli possano portare via la S.r.l. .
Per ottenere queste cose spesso gli imprenditori vanno, giustamente, a chiedere informazioni preventive a commercialisti ed avvocati.
Ciò, ovviamente, comporta una spesa.
Nulla di sbagliato, però il fatto è che queste cose sono consulenze e si pagano.
Quindi, per metterti in condizioni di fare la costituzione di una S.r.l. senza spendere soldi in consulenze troppo onerose, ho deciso di metterti a disposizione questo nuovo articolo nel blog di Efficacia Fiscale in cui analizzo l’atto costitutivo e lo statuto di una S.r.l. “tipo” con i miei personali commenti.
Questo ti permetterà di avere le principali informazioni di cui hai bisogno per andare dal notaio e costituire la S.r.l. senza bisogno di fare spese eccessive in consulenze anche quando le puoi risolvere con una semplice lettura di questo blog.
Ti dico questo perché un concetto che probabilmente gli imprenditori non hanno ben chiaro è che, per costituire una S.r.l., hai bisogno di un notaio, e che questo deve essere pagato – salvo il caso di costituzione di S.r.l. semplificata – ma non sei obbligato ad acquistare la consulenza di un commercialista o di un avvocato.
Detto in modo sintetico, se credi che per costituire un S.r.l. sia necessaria anche la consulenza del commercialista o dell’avvocato ti sbagli di grosso.
Puoi benissimo costituire una S.r.l. recandoti da solo dal notaio, dicendogli cosa inserire nell’atto costitutivo e, pertanto, pagare solo il notaio senza spendere soldi in ulteriori consulenze.
Ovviamente questa sorta di check list commentata da me non potrà mai sostituire una consulenza personalizzata con me, ma almeno ti darà spunti per presentarti davanti al notaio con la maggior parte degli elementi chiari per evitare errori pacchiani che potevi evitare con un po’ di sana lettura (per lo meno di questo mio blog).
Analisi di un atto costitutivo che ti permette di andare dal notaio senza passare dal commercialista, senza passare dall’avvocato tagliando il maggior numero di tributi e con la certezza di avere il pieno controllo sulla S.r.l.
Riporto, qui, i principali pezzi di un atto costitutivo che ho esaminato e, di seguito, sia i principali elementi che devi valutare che le scelte che devi prendere autonomamente per costituire la S.r.l. al meglio.
Prima di analizzare i punti devi sapere che: ciò che noi imprenditori sintetizziamo in “costituzione di una S.r.l.” è costituito, per il notaio, da due documenti:
a) Atto costitutivo
b) Statuto
Sono 2 atti simili ma i dati principali sono nello Statuto.
Cominciamo dall’Atto Costitutivo
Repertorio n. xxxx Raccolta n. xxxxx COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA REPUBBLICA ITALIANA L’anno duemilaxxxx, il giorno xxxxx del mese di xxxxx. (xx settembre 20xx) In xxxx, nel mio studio di Via xxxxxxxx n. xx. Dinanzi a me dott. XXXXX XXXXXXXXXX, notaio in Xxxxxx, iscritto presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Xxxxxx e xxxxxx, sono presenti i signori: – xxxxxxx xxxxxx, nato a xxxxxxx il giorno xx giugno 19xx, residente a xxxxxxxxx, Via xxxxx n. xx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx; – xxxxxxx xxxxxx, nato a xxxxxxx il giorno xx giugno 19xx, residente a xxxxxxxxx, Via xxxxx n. xx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx; Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue. I – È costituita una società a responsabilità limitata denominata “xxxxxx S.r.l.“. |
Sezione soci: qui vengono inseriti solo i nomi dei soci, con i loro estremi.
– al notaio dovrai fornire i documenti d’identità dei soci, indicando gli indirizzi delle residenze attuali dei soci.
– ricordati che ogni atto costitutivo ha un specifico numero di repertorio ed un numero specifico di raccolta. Questo verrà attribuito dal Notaio.
II – La sede della società è posta in Comune di xxxxx.
Ai soli fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, l’indirizzo della società è attualmente in Via Xxxxxx n. xx. |
– bisogna comunicare la città della sede e l’indirizzo preciso.
– l’indirizzo della sede può anche essere la casa in cui vivi.
– successivamente verranno forniti ulteriori informazioni, per adesso ti basti sapere che, in caso di cambio di indirizzo della sede, il cambio di sede all’interno dello stesso comune non richiede l’intervento del notaio, il cambio in un altro Comune, invece, sì.
III – La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a tempo indeterminato, nella persona del signor XXXXX XXXXX quale Presidente, nella persona del signor xxxxx xxxxxxx quale Vice Presidente e nella persona del signor xxxxx xxxxxxx quale Consigliere, sopra generalizzati, i quali, essendo presenti, accettano la carica loro conferita e dichiarano che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle vigenti disposizioni di legge. |
– occorre indicare com’è amministrata la S.r.l. ed eventualmente quali sono i ruoli ricoperti dai soci nel Consiglio di Amministrazione. Successivamente condividerò ulteriori informazioni.
IV – Il capitale sociale viene determinato in Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) e viene interamente sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:
– dal signor xxxxx xxxxxx per Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari ad un terzo del capitale sociale, mediante conferimento in denaro; – dal signor xxxxx xxxxxxx Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari ad un terzo del capitale sociale, mediante conferimento in denaro; – dal signor xxxx xxxxxxx per Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari ad un terzo del capitale sociale, mediante conferimento in denaro. Dichiarano i soci che il 100% (cento per cento) del capitale sociale sottoscritto è stato versato all’organo amministrativo, che ne rilascia contestuale quietanza, mediante tre assegni circolari non trasferibili intestati alla costituenda società “xxxxx S.r.l.” emessi: – da Banca xxxxxxx S.p.A. in data xx settembre 20xx n. xxxxxxxxxxxxxxxx di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); – da Banca xxxxxxx S.p.A. in data xx settembre 20xx n. xxxxxxxxxxxxxxxx di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); – da Banca xxxxxxx S.p.A. in data xx settembre 20xx n. xxxxxxxxxxxxxxxx di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); |
– in questo pezzo è indicato a quanto ammonta il capitale sociale, come è distribuito tra i soci e come viene fisicamente versato, in questo caso è con assegno.
V – La durata della società è fissata fino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).
Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 20xx (duemilaxxxxxx). |
– ogni società deve avere una durata, altrimenti potrebbero esserci conseguenze spiacevoli, come dettaglierò in seguito.
Vengo allo Statuto
VI – Il funzionamento della società è regolato dalle norme dello statuto che seguono: |
– lo Statuto va più nel dettaglio di ciò che va “inserito” nella S.r.l.
– per il notaio Atto Costitutivo e Statuto sono 2 cose diverse, ma per l’imprenditore di fatto è una unica cosa. È una differenza tecnica che riguarda il notaio, dal punto di vista della sostanza non ci sono grosse differenze tra Atto Costitutivo e Statuto.
– l’atto costitutivo è l’atto pubblico con cui viene costituta la S.r.l., lo Statuto della società è l’atto che contiene le regole specifiche che regolamentano la S.r.l. In sostanza lo Statuto ripete quello che è contenuto nell’Atto costitutivo, ma con un maggior grado di dettaglio.
Statuto della società “xxxxx S.r.l.” Art.1 DENOMINAZIONE 1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata “xxxxx S.r.l.”. |
– inserire la denominazione, ossia il nome della S.r.l. .
Art. 2 SEDE 2.1 La società ha sede in Comune di xxxxx. 2.2 La società può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, sia di carattere amministrativo che di rappresentanza, o unità operative comunque denominate sia in territorio nazionale che estero. |
– inserire il Comune ove viene stabilita la sede. Inserire solo il Comune perché l’indirizzo viene indicato successivamente.
– ricordati che il comune è importante perché ove ci fosse uno spostamento della sede in un altro comune, bisognerebbe modificare lo statuto, ossia occorrerebbe ritornare dal notaio e, quindi, pagare un po’ di più. In fondo in fondo lo sappiamo che muovere un notaio costa di più.
– se, invece, devi fare una variazione della sede all’interno dello stesso Comune, basta fare una variazione in Camera di Commercio ricorrendo al solo commercialista; questa pratica costa meno rispetto al notaio.
– altra informazione che mi possono chiedere gli imprenditori è se, per aprire una sede secondaria, si può evitare di tornare dal notaio. La sede secondaria si apre solo dopo aver iscritto la S.r.l. in Camera di Commercio, tendenzialmente dopo aver dichiarato l’inizio attività in Camera di Commercio.
– puoi aprire la sede secondaria senza bisogno del notaio, tramite il commercialista, pagando meno.
– verifica che vi sia la clausola che prevede la possibilità di aprire sedi secondarie. Di certo verrà inserita in automatico dal notaio ma è sempre bene verificare.
Art. 3 DURATA 3.1 La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta). |
– una cosa che può apparirti strana, soprattutto se si tratta della tua prima S.r.l., è il fatto che la società abbia una durata. Infatti, le società devono essere costituite con una specifica durata. O meglio, puoi costituirle anche a tempo indeterminato, ma ciò significa che i soci possono chiedere il recesso, ossia uscire dalla S.r.l., quando pare loro, ciò comporterebbe per la società un esborso di denaro ossia togliere liquidità alla società e, quindi, indebolirla.
– ti consiglio di mettere una durata di 50 anni, in modo che, come ho scritto sopra, i soci non possano chiedere il recesso liberamente ed intaccare la liquidità della S.r.l. ma, nello stesso tempo, non sia necessario tornare troppo presto dal Notaio spendendo i soldi di un nuovo atto per mantenere viva la S.r.l. .
Art. 4 OGGETTO 4.1 La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività: – …… – …… – …… La Società in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415 e dal D.Lgs. 58/98, può compiere tutte le operazioni commerciali, anche di import-export, immobiliari, mobiliari e finanziarie, compreso l’acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, aziende o rami aziendali operanti nel medesimo settore o in settori analoghi; potrà prendere in affitto aziende di terzi, o rami di esse, operanti nel medesimo settore o in settori analoghi e potrà concedere in affitto a terzi la propria azienda o rami di essa. A tal fine: a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari; b) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l’Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. |
– oggetto sociale è quello che può svolgere una S.r.l. .
– non è detto che se inserisce tante cose, poi sia obbligata a fare tutto. Quello che farà nello specifico è trascritto nella visura nel momento in cui dichiara l’inizio attività. Nel momento in cui la S.r.l. dichiara l’inizio attività allora si comunicherà quello che effettivamente è svolto. Cosa che specificherà con una pratica in camera di commercio di inizio attività.
– oggetto sociale consiglio di mettere più attività possibili, tanto il notaio costa uguale. Ho fatto una circolare specifica in cui ho inserito una check list di elementi.
– metti almeno le attività che vorrai fare adesso, metti le attività che forse vorrai fare in futuro, le attività che vorresti fare ma che probabilmente non farai mai e altre attività. Così sarai in grado di evitare di andare dal notaio in futuro per aggiornare l’attività e risparmierai i soldi. O comunque potrei vendere la S.r.l. con maggiore facilità perché non è limitata ad un unico affare.
– in automatico ci sono delle attività che il notaio ti metterà nell’oggetto sociale, come la gestione di immobili e di partecipazione in funzione di raggiungere il tuo oggetto sociale.
– per questo motivo consiglio di mettere, come minimo, la compravendita di immobili, la gestione di holding nel caso tu voglia fare investimenti con la S.r.l. che vanno oltre l’attività dell’oggetto sociale.
Art. 5 CAPITALE – CONFERIMENTI 5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). 5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. I conferimenti possono essere liberati con danaro od ogni altro diritto ai sensi del disposto dell’art. 2464 del codice civile. |
– in questo caso bisogna specificare il capitale versato, che in genere corrisponde con i soldi che dai inizialmente alla S.r.l. per svolgere l’attività ordinaria.
– se hai una s.r.l. ordinaria in genere è minimo euro 10.000.
– ma ricordati che puoi costituire da qualche anno delle S.r.l. ordinaria con capitale inferiore ad euro 10.000.
– se sei a socio unico sei obbligato a versare subito il capitale sociale in denaro (assegno circolare oppure facendo un apposito bonifico prima al notaio). Se l’importo fosse inferiore alla soglia della transazione in contanti allora puoi utilizzare anche il contante.
– se ci sono almeno 2 soci devi versare in contanti almeno il 25%.
– S.r.l. semplificata non paga il notaio e fino ad un capitale di euro 9.999. S.r.l. ordinaria anche con un capitale superiore.
– puoi conferire anche beni diversi dal denaro, come ad esempio aziende, crediti, beni immobiliari e mobiliari. In questo secondo caso devi farti valutare i beni da un perito che conferma che il valore è un tot e questo sarà il valore presente nella visura.
– essenzialmente, se devi conferire un bene che non sia denaro, allora hai bisogno di un perito, che può essere anche un commercialista, per valutare il bene. Questo perché è il valore per cui i terzi hanno garanzia sulle obbligazioni prese dall’azienda.
Art. 6 AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 6.1 Nel caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, questi possono essere effettuati in denaro, beni in natura, crediti o qualsiasi altro elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica. 6.2 La decisione sull’aumento del capitale, sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale, è di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci. 6.3 Nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge, a ciascun socio spetta il diritto di opzione consistente nella facoltà di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla quota di capitale da ciascuno posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. Tale diritto deve essere esercitato con le modalità e nei termini previsti dalla decisione di aumento del capitale nei limiti previsti dall’art. 2481 bis, comma 2, del Codice Civile. 6.4 Nei limiti e con le eccezioni stabiliti dalla legge, con decisione dei soci, può essere escluso il diritto di opzione spettante ai soci e la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento di capitale può essere riservata a terzi estranei alla compagine sociale. In tale ipotesi spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge. 6.5 Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle quote che siano rimaste inoptate. Qualora l’aumento di capitale non venga per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione, e la delibera di aumento lo consenta, l’organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale. 6.6 Le decisioni sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, sono di competenza esclusiva dell’assemblea dei soci. |
– questa parte è abbastanza standard e probabilmente farò maggiori precise analisi nel momento in cui mi capitano casi specifici. Per adesso quello che ti posso dire che probabilmente non ti interesserà più di tanto nella vita reale della tua operatività.
Quello che potresti avere come conseguenza nella vita reale è che in caso di nuovi finanziamenti, come “nuovi soci” allora i soci vecchi dovranno rinunciare ad accrescere la propria quota.
Questo in quanto i vecchi soci hanno il diritto di conservare la stessa percentuale di partecipazione della S.r.l. . Cosa che sotto il profilo pratico consiste nel fatto che se una nuova persona deve mettere dei soldi ulteriori nella S.r.l., allora lo può fare solo con l’autorizzazione dei vecchi soci.
Art. 7 APPORTI DEI SOCI 7.1 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, non necessariamente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In tali casi, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale. 7.2 La società può altresì stipulare con i soci, in base a trattative personalizzate, finanziamenti a favore della società con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. 7.3 Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. |
In questo pezzo c’è da sottolineare che:
– la S.r.l. è autorizzata a ricevere finanziamenti dai soci, io aggiungerei di inserire che siano infruttiferi. In questo modo l’Agenzia delle Entrate ha meno modi per contestarti che la S.r.l. avrebbe dovuto pagare gli interessi attivi al socio finanziatore.
– io personalmente aggiungerei di inserire una clausola in cui la S.r.l. può concedere finanziamenti infruttiferi ai soci, in questo modo, nel momento in cui il socio dovesse prelevare più del dovuto, allora avrebbe meno problemi a dimostrare di non aver distribuito acconti di utili che NON sono previsti per la normativa delle S.r.l. . In caso di controlli, l’Agenzia delle Entrate potrebbe riconoscere questi soldi dati ai soci come acconti di utili come se fossero utili distribuiti, quindi sul quale applicare il 26% di imposta sul prelievo.
Art. 8 TITOLI DI DEBITO 8.1 La società può emettere titoli di debito. 8.2 La decisione di emissione di titoli di debito è di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo e secondo le modalità e i limiti dalla stessa determinati, nel rispetto delle norme inderogabili di legge. |
I titoli di debito sono una sorta di bond, ossia un debito della S.r.l. il cui titolare riceve indietro solo un certo tasso di interesse.
Questo pezzo è “standard”, a te non dovrebbe interessare, in quanto di fatto sarà molto molto raro utilizzare un finanziamento della S.r.l. utilizzando i titoli di debito.
Art. 9 PARTECIPAZIONE SOCIALE E DIRITTI DEI SOCI 9.1 La partecipazione di ciascun socio è proporzionale al conferimento effettuato. 9.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. 9.3 Con il consenso unanime dei soci, possono essere attribuiti e successivamente modificati particolari diritti di natura economica o amministrativa a favore di singoli soci. 9.4 Detti particolari diritti sono attribuiti ai soci personalmente e non sono trasferibili nel caso di trasferimento della partecipazione sociale. Essi pertanto si estinguono nel momento in cui avvenga il trasferimento a qualunque titolo della partecipazione sociale. |
Questo punto invece potrebbe essere molto importante.
Quello che devi conoscere, e quindi adattare al tuo caso, sono questi elementi. Ricordati che:
– la percentuale di controllo sulla S.r.l. può essere diversa rispetto alla percentuale di utili che i soci ricevono da queste partecipazioni.
– la percentuale di quota di S.r.l. può essere diversa rispetto ai conferimenti che fanno i soci. In genere, quasi sempre, la quota di controllo della S.r.l. è pari ai soldi che ciascun socio mette nella S.r.l. .
Ma nell’atto costitutivo puoi stabilire quote diverse. In genere questa cosa può essere utile nel momento in cui hai un socio finanziatore che deve mettere i soldi nella società e deve avere una quota minore rispetto al suo conferimento perché, per esempio, tu metti un particolare know how nella S.r.l. .
In questo modo tu metti il know how nella nuova società, lui mette il capitale necessario allo sviluppo della S.r.l. ed avete entrambi una stessa percentuale di controllo nella S.r.l. anche se i conferimenti possano sembra re diversi.
– per approcciarti al meglio a questo punto, devi sapere prima la differenza tra quota di controllo della S.r.l. e quota di partecipazione agli utili.
Praticamente la quota di controllo è quella relativa alle decisioni aziendali prese dai soci durante l’assemblea dei soci. In sostanza, se hai una quota di controllo del 51% o superiore tu controlli la S.r.l. perché le decisioni aziendali tu hai il 51% di scelta affermativa o meno.
Mentre, nel caso in cui tu avessi il 51% di partecipazione agli utili, magari tu decidi per una quota minore, ma hai diritto, ugualmente a prendere il 51% degli utili, ossia più della metà.
– oltre al fatto che le quote di controllo possono essere diverse rispetto alla percentuale di utili assegnata ai soci. Per esempio, tu puoi avere una quota di controllo del 50% della S.r.l., ma prevedere che nell’atto costitutivo che gli utili a te attribuibili siano del 5%.
In questo caso non hai un vantaggio impositivo, ma dovresti avere un vantaggio contributivo perché il carico contributivo Inps dovrebbe essere sul 5% e non sul 50%. In questo caso devi attribuire gli utili in percentuale di quanto effettivamente previsto dall’atto costitutivo.
Questo per evitare che l’amministratore trasgredisca quanto previsto dall’atto costitutivo. Cosa che puoi ottenere regolarmente aprendo un conto corrente cointestato a cui versare gli utili in comune.
Queste deroghe in genere vengono ad annullarsi nel momento in cui si cambiano la composizione della percentuale di quote nella S.r.l. .
Quindi, appena fai una cessione, ripristini la situazione “normale” in cui la percentuale di utili attribuibile ai soci è uguale alla percentuale della quota di controllo della S.r.l. .
– oltre a questo potresti attribuire altri privilegi particolari o divieti particolari. Non sono strumenti che ho, per il momento troppo approfondito (cosa che magari farò in prossimi articoli), o che ho provato ad inserire in atti costitutivi del notaio, cosa che sicuramente farò.
Ma attribuire particolari diritti, o togliere particolari diritti, potrebbe essere utile, almeno in parte, a farti avere il maggior controllo sulla S.r.l., evitando che altri ti portino via il conto corrente della società.
Per esempio, potresti valutare di metterti te amministratore unico e come socio unico un’altra persona in modo che i tuoi debiti non ti portino via le quote.
Per evitare che il socio unico ti possa togliere dalla società, potresti inserire una clausola speciale in cui il socio non possa prendere la decisione in merito al cambio amministratore.
Ma qui bisogna poi vedere se in caso di disaccordi e di un eventuale processo tu possa far valere i tuoi diritti, quindi hai bisogno di un legale, oppure che di fatto questo ti possa togliere e quindi tu possa chiedere solo i soldi a titolo di risarcimento.
– ricordati che questi strumenti sono da valutare preventivamente con il notaio, ricordati che potrebbero essere disconosciuti da un giudice, ricordati che potrebbero essere comunque infranti dai soci e/o dall’amministratore facendoti rimanere a te con l’unica possibilità di richiedere i danni al socio/amministratore.
Cosa che se questo fosse uno nulla tenente oppure scomparso, oppure che non si fa letteralmente trovare, avresti grossi problemi a difenderti sotto un profilo pratico nonostante tu abbia previsto delle clausole di difesa nell’atto costitutivo.
– in sostanza, tutti gli aspetti particolari, legati a quelli legali, bisogna esaminarli preventivamente insieme al legale che ti segue.
Art. 10 TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE 10.1 I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo. 10.2 In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. 10.3 Ai fini dell’esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell’acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata, agli altri soci, e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento potranno esercitare la prelazione a parità di condizioni, sempre a mezzo di lettera raccomandata inviata al socio alienante. 10.4 Qualora il corrispettivo dell’alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti. 10.5 Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno rivolgersi ad un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa e che verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l’esercizio della prelazione dovrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione. 10.6 Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società. 10.7 Nell’ipotesi di trasferimento della partecipazione eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, l’acquirente non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. 10.8 In caso di morte di un socio la partecipazione sociale si trasmette agli eredi. |
Questo pezzo è importante e secondo me non deve essere lasciato “standard”:
– inserire il diritto di prelazione, ossia gli altri soci possono acquistare le quote alle condizioni e secondo la procedura indicata in questo articolo. Questa parte è molto interessante da inserire.
– inserire il diritto di privilegio: non c’è in questo atto costitutivo, ma consiste in un’autorizzazione che deve dare un organo societario alla vendita delle quote societarie.
– inserire la clausola che in caso di morte di un socio, gli eredi saranno tranquillamente liquidati, ma che il restante di controllo della società rimane in capo ai superstiti soci per conservare il controllo dell’azienda in modo che i parenti non si insinuino creando problemi allo sviluppo dell’azienda.
Art. 11 RECESSO 11.1 Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. 11.2 Il recesso può essere esercitato solamente per l’intera partecipazione posseduta. 11.3 Il socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, secondo le disposizioni di legge. A tale fine, il valore della partecipazione è determinato dagli amministratori tenendo conto dell’eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell’avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. 11.4 Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società entro 15 (quindici) giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima ovvero, nel caso in cui il diritto di recesso consegua ad un determinato fatto o atto non iscrivibile nel suddetto Registro, entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da particolari disposizioni di legge o da diverse disposizioni del presente statuto. L’organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, deve darne notizia senza indugio agli altri soci, fissando un termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della dichiarazione, per comunicare la propria disponibilità ad acquistare le quote di partecipazione del socio receduto o eventualmente per individuare concordemente un terzo acquirente. L’organo amministrativo, qualora non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l’attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, convoca l’assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale ovvero, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento. |
– valuta di lasciare ampia la possibilità di recesso per poter valutare di far uscire un socio senza dover andare dal notaio. Oppure utilizza il recesso per poter far uscire un socio senza ricorrere ad un notaio, nel momento in cui ci sono gli utili accantonati. Non guadagnerai miliardi, ma almeno hai evitato di sprecare qualche migliaia di euro o più per ogni cessione di quote. Se fossero 2 o 3 cessione di quote di sicuro il prezzo diventerebbe importante.
– essenzialmente questo articolo descrive la procedura del recesso, in cui definisce com’è definito il recesso e come si svolge, tra cui com’è valutata la quota.
– il recesso è quando un socio vuole uscire dalla società per un giustificato motivo, e questo ha diritto a ricevere i soldi dalla S.r.l. . Cosa che può essere utilizzato in modo utile nel momento in cui i soci vogliono prendere strade diverse e quindi per liquidare il socio.
– il recesso è buono perché il socio che esce sono pagati direttamente dalla S.r.l. e non dai singoli soci per acquistare le quote.
Art. 12 ESCLUSIONE 12.1 Oltre ai casi di esclusione obbligatoria previsti dalla legge, l’esclusione del socio può aver luogo: a) per interdizione o inabilitazione o per condanna ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; b) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e seguenti c.c. ovvero qualora questi per almeno due anni consecutivi, non eserciti alcuno dei diritti sociali ad esso spettanti; c) nel caso in cui il socio sia sottoposto a procedure concorsuali; 12.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente su istanza dell’altro. Negli altri casi l’esclusione è decisa con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo. Il socio da escludere non ha diritto di voto nell’assemblea per quanto concerne la decisione della sua esclusione. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l’esclusione avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. 12.3 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione secondo le modalità previste in materia di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace. 12.4 L’esclusione può essere revocata fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata qualora venga riveduto nel merito il giudizio che ha portato alla delibera di esclusione. |
– questo pezzo io lo lascerei standard, nel senso che l’esclusione è il caso in cui gli altri soci vogliono allontanare un socio oppure nel caso in cui un socio non è più in grado di intendere e di volere. Cosa che può capitare, ma che è marginale e non ha valore in ambito fiscale.
Art. 13 DECISIONI DEI SOCI 13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione. 13.2 Per le operazioni gestorie che comunque coinvolgano gli interessi dell’organo amministrativo è richiesta la preventiva autorizzazione dei soci. 13.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. 13.4 Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479-bis c.c. con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 2479 c.c., ovvero quando lo prescrivano altre norme di legge, o infine quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. 13.5 In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono. 13.6 Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica, purché garantiscano prova del ricevimento. 13.7 Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. |
– questo pezzo potrebbe essere lasciato standard
– quello che mi viene in mente che potrebbe essere considerato è il fatto di fare in modo di rendere la maggioranza dell’assemblea più rafforzata. Nel senso che c’è bisogno di una maggioranza maggiore per prendere gli opportuni provvedimenti.
– l’assemblea dei soci è praticamente chi prende la decisione per conto della società. Il 51% prende le decisioni per intero, ma puoi stabilire di rendere questa cosa “rafforzata” ossia di aumentare la percentuale.
– una scelta che puoi prendere è quella di prevedere che l’assemblea possa prendere le scelte in modo più rafforzate, ossia che ci vuole una percentuale maggiore.
– tutto questo per fare in modo che i soci di minoranza possano creare meno problemi. Ma, è anche vero che, all’opposto rischi di irrigidire poi la S.r.l. .
– magari quello che ti consiglio di prevedere che l’assemblea è regolarmente costituita online.
Art. 14 DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA 14.1 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo: – lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese, oppure – telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica comunicati alla società o risultanti dal registro delle imprese. 14.2 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato. 14.3 Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto. |
– questo pezzo a mio parere è molto importante per poter dare possibilità ai soci ed agli amministratori di esprimere il proprio parere per iscritto.
– è utile nel momento in cui bisogna prendere delle decisioni e vincolare gli altri anche se un socio o amministratore è “lontano” dagli altri.
Art. 15 DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO 15.1 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza. 15.2 Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione. 15.3 La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico; è in ogni caso necessario che tutti i soci siano a conoscenza della decisione. |
– ovviamente la consultazione è un qualcosa che serve per “consultarsi” tra i soci o gli amministratori. La consultazione per iscritto implica, quasi sempre, che la scelta sia presa per iscritto. Dunque in questo pezzo autorizza a prendere scelte per iscritto.
– è un elemento in più che io aggiungerei alla possibilità di fare assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione online. A questi due aggiungerei sia la consultazione per iscritto, sia la decisione mediante consenso espresso per iscritto.
Art. 16 DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI 16.1 L’assemblea è regolarmente convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato appartenente all’Unione Europea, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso trasmesso ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell’avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. Nell’avviso di convocazione, devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 16.2 L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata da tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale presente in assemblea. Allo stesso modo gli intervenuti nominano un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio. Su proposta del presidente, l’assemblea approva a maggioranza del capitale presente, le modalità di voto. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l’individuazione dei soci dissenzienti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell’assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. 16.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e debitamente sottoscritta, anche da un non socio. La delega deve contenere il nome del rappresentante, il quale può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La delega non può essere conferita che per una singola assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri dell’organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 16.4 Le deliberazioni dell’assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal presidente e da un Notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. 16.5 L’assemblea può esser tenuta anche in videoconferenza, teleconferenza o con comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento deliberato dall’assemblea dei soci. Tale regolamento dovrà disciplinare le modalità di collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale e per l’adozione e la verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare il regolamento deve disciplinare quanto segue: – che il presidente dell’assemblea possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; – che il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, di ricevere e visionare la documentazione riguardante la riunione o poterla trasmettere, di partecipare alla relativa votazione; – che vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video/pc collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti l’assemblea si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura del relativo verbale. 16.6 Tutte le decisioni dell’assemblea dei soci devono essere prese con la presenza ed il consenso di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. 16.7 L’assemblea si reputa regolarmente costituita anche in mancanza di valida convocazione purché alla relativa deliberazione partecipi l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e organo di controllo o il revisore o la società di revisione, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento. A tal fine è necessario che tali soggetti, qualora risultino assenti in adunanza, rilascino apposita dichiarazione scritta e debitamente sottoscritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che sono stati informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e che non si sarebbero opposti alla trattazione degli stessi. 16.8 Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che richiedano diverse e specifiche maggioranze per particolari deliberazioni. |
– consiglio di mettere la convocazione dell’assemblea anche tramite email ordinaria (che è una cosa in più rispetto all’assemblea da svolgere online). Così in caso di disaccordo con i soci non devi per forza rendere rigida la convocazione.
– convocazione con 8 giorni in anticipo direi che va bene.
– convocazione anche con email.
– viene descritta la procedura e direi che questa parte potrebbe essere lasciata uguale.
– che l’assemblea posso essere svolta in modalità di videoconferenza e anche tramite chat.
– che l’assemblea sia presa anche senza la convocazione se fosse totalitaria (ossia la presenza di tutti i soci, di tutti gli amministratori).
– maggioranze io le lascerei quelle previste dalla legge, ma nel caso tu volessi avere una maggioranza rafforzata, ossia con una percentuale maggiore, allora devi specificarlo.
Art. 17 AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA 17.1 La società può essere alternativamente amministrata, secondo quanto stabilito dalla decisione di nomina: – da un amministratore unico; – da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri determinato dai soci in occasione della nomina; – da due o più amministratori con facoltà di agire disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto stabilito in occasione della nomina. 17.2 La nomina degli amministratori deve essere effettuata con decisione dei soci, salvo per quanto concerne i primi amministratori, nominati nell’atto costitutivo e salvi gli eventuali diritti attribuiti ai singoli soci. L’amministrazione può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. 17.3 Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito all’atto della nomina oppure a tempo indeterminato e possono essere rieletti. In ogni caso essi cessano dalla carica per scadenza del termine, revoca o dimissioni. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine produce effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Gli amministratori possono essere revocati in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo e sia che siano nominati a tempo determinato che a tempo indeterminato e anche in mancanza di giusta causa. È fatto salvo il diritto dell’amministratore nominato a tempo determinato al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Per la revoca dell’amministratore nominato a tempo indeterminato trova applicazione l’art. 1725, secondo comma, c.c. . Se viene adottata la forma del consiglio di amministrazione o vengono nominati più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti e per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza del termine, cessa dalla carica anche uno solo degli amministratori, l’intero consiglio ovvero tutti gli amministratori decadono ed i soci devono provvedere all’integrale sostituzione dell’organo amministrativo. In tali casi gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il consiglio decaduto o gli amministratori decaduti potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. 17.4 Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all’atto della loro nomina o successivamente, anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. Agli stessi può inoltre essere attribuita, con decisione dei soci, una indennità di cessazione dalla carica, costituita anche mediante accantonamenti periodici di somme o con sistemi assicurativi o previdenziali. Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell’organo di controllo, se nominato, salvo che i soci abbiano già determinato un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. 17.5 L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per il compimento di tutte le operazioni necessarie o opportune per la realizzazione dell’oggetto sociale, ad eccezione: – delle decisioni nei casi e sulle materie riservate ai soci in forza di legge; – delle decisioni nei casi e sulle materie riservate ai soci dal presente statuto o dalla decisione di nomina. La mancanza della preventiva decisione dei soci, ai sensi di legge o del presente statuto, ogni volta sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell’organo amministrativo e costituisce giusta causa di revoca. 17.6 Nel caso in cui vi sia un consiglio di amministrazione, questo può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati ovvero un comitato esecutivo, affidando parte delle proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge e determinando la relativa retribuzione anche sotto forma di partecipazione agli utili. Qualunque sia la forma di amministrazione prescelta, l’organo amministrativo potrà, comunque, nominare direttori, institori o procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. 17.7 All’organo amministrativo spetta la rappresentanza generale della società. In particolare il potere di rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spetta: – all’amministratore unico; – al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente; – all’amministratore delegato od al comitato esecutivo, nei limiti della delega; – a tutti gli amministratori cui l’amministrazione è attribuita in via congiunta e/o disgiunta; in questo caso la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta e/o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta e/o disgiunta. La rappresentanza spetta anche a direttori, institori o procuratori nei limiti dei poteri determinati all’atto della loro nomina. 17.8 Quando l’amministrazione della società spetta ad un amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente, salve le limitazioni stabilite all’atto della nomina. 17.9 Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione e di rappresentanza, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri in via congiunta altri in via disgiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione all’atto della nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, questi si intenderanno attribuiti a tutti gli amministratori in via disgiunta. In ogni caso, per le decisioni che per legge o in forza del presente statuto sono riservate a deliberazione collegiale, gli amministratori dovranno rispettare le disposizioni del presente statuto relative al consiglio di amministrazione. All’uopo all’atto della nomina degli amministratori, i soci devono designare colui che assumerà il ruolo di presidente ed eventualmente di vice presidente durante le relative adunanze. 17.10 Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, se non già nominato dai soci. Può essere nominato anche un vice presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all’atto della sua nomina, nonché un segretario scelto anche tra persone estranee. Nel caso di assenza o impedimento sia del presidente che del vice presidente, la presidenza è assunta dall’amministratore più anziano in età. 17.11 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale. 17.12 Il consiglio di amministrazione in sede collegiale si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia o nell’ambito del territorio di stato appartenente all’Unione Europea, su convocazione del proprio presidente. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri e ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso dovrà indicare la data, l’ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto a 1 giorno. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide anche in mancanza di formale convocazione quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore o la società di revisione se nominati, siano presenti o informati della riunione. 17.13 Non è ammessa rappresentanza nelle adunanze del consiglio di amministrazione. 17.14 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. 17.15 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano anche in videoconferenza, teleconferenza o con comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento deliberato dal Consiglio stesso. All’uopo si applicano le disposizioni del presente statuto relative all’assemblea, in quanto compatibili. Verificandosi tali presupposti il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. 17.16 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate con la presenza ed il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori in carica. In caso di parità la decisione proposta si considera respinta. Qualora il consiglio di amministrazione sia composto di due soli membri le relative deliberazioni saranno adottate all’unanimità. 17.17 Sono salve le diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto. |
Questa parte potrebbe anche essere lasciata “standard”, ma ci sono dei punti importanti che devi conoscere per avere certezza.
– anche se fosse già standard, ricordati di specificare nell’atto costitutivo che la S.r.l. può prevedere un amministratore unico o un consiglio di amministrazione. Essenzialmente autorizzi ad avere una società con un unico amministratore oppure con più amministratori.
– inoltre ricordati di indicare se prevedi l’amministrazione disgiunta oppure congiunta. Amministrazione disgiunta è che ognuno può prendere decisioni aziendali autonomamente, rendendo le decisioni aziendali più fluide perché non hai bisogno di chiedere un’autorizzazione per ogni minimo cambiamento. Al contrario, amministrazione congiunta è che gli amministratori possono prendere decisioni aziendali solo con il consenso degli altri.
– la soluzione è in una via di mezzo, e quello che ti consiglio è di mettere l’amministrazione ordinaria in modo disgiunto. Ossia ogni amministratore può compiere atti normali di amministrazione senza sentire gli altri. Mentre l’amministrazione straordinaria solo congiunta (in questo modo puoi evitare con un amministratore apra un mutuo senza avvisare gli altri amministratori).
– ovviamente per separare l’amministrazione ordinaria da quella straordinaria consiglio di considerare questi secondi solo nel momento in cui una operazione sia superiore ad euro 5.000, così dovresti evitare che un amministratore possa stipulare contratti controproducenti nei confronti della società senza il consenso degli altri amministratori.
– puoi anche alzare questa soglia o diminuirla in funzione di quanto vuoi rendere o meno rigida l’azienda.
– Nel caso volessi avere ancora più solida l’azienda, allora potresti valutare che determinate scelte, straordinarie o meno, siano da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, ossia dai soci.
– specificare che gli amministratori hanno diritto al Trattamento di fine mandato per blindarlo in caso fiscale. Ottima l’idea di mettere anche che questo è calcolato in percentuale del fatturato o dell’utile, in questo è determinabile e quindi è più difendibile fiscalmente parlando.
– specificare che gli amministratori hanno diritto al rimborso spese, non dovrebbe aver problemi fiscale, ma almeno sei maggiormente blindato.
– mettere la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato, fino a revoca. Tanto non siamo una multinazionale.
– inserire la clausola che può nominare un amministratore delegato.
– mi piace l’idea che il rappresentante sia solo il presidente, oppure l’amministratore unico, in quanto così solo una persona può avere poteri di firma e bloccare la S.r.l. nei confronti dei terzi nella stipula dei contratti.
– decidere la maggioranza o meno del CDA. Nel caso aumenta la percentuale della maggioranza.
– mettere la possibilità della video chiamata, video conferenza.
– mettere anche l’opzione che il presidente, in caso di voti paritari, vale il doppio.
– Mi piace l’idea di inserire la clausola del risarcimento del danno nel caso in cui un amministratore sia stato sostituito senza giusta causa. Questo per evitare che i soci finanziatori terzi possano farla completamente franca nel caso tolgano il potere al socio fondatore.
– Ricordati che per un notaio, avere un Consiglio di Amministrazione oppure “due o più amministratori”, sono delle cose diverse. Con una delle due opzioni, puoi definire il rapporto successivamente con una delibera assembleare in cui definisci al meglio i rapporti che regolamentano gli amministratori. Verfica se solo nel caso di nomina di due o più amministratori senza Consiglio di Amministrazione si possa realizzare la distinzione di amministrazione straordinaria oppure ordinaria indicando una precisa soglia.
– gli altri accorgimenti li lascerei “standard”.
– convocazione CDA anche per email.
Art. 18 CONTROLLI 18.1 Qualora ne sussista l’obbligo ai sensi di legge, ovvero per libera decisione dei soci in tal senso, la gestione societaria sarà controllata da un organo di controllo composto da un solo membro effettivo nominato con decisione dei soci. 18.2 I soci possono nominare un revisore contabile o una società di revisione che devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 18.3 All’Organo di controllo, in mancanza della nomina del revisore, è attribuito il controllo contabile purché possieda i requisiti di legge. 18.4 In tali ipotesi si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste in materia di società per azioni. |
– forse c’è poco di operativo e di utile in una S.r.l. come noi che non siamo una multinazionale. Ma credo che sia utile conoscere questi elementi.
– per comprendere questo punto devi sapere che la S.r.l., hanno l’obbligo di avere un organo che controlla gli amministratori – se rispettano quello che è previsto nell’atto costitutivo e la legge -, e che gli controlla la regolare tenuta della contabilità. Questa cosa è svolta dal sindaco unico revisore.
Di fatto è un commercialista che è iscritto all’Albo dei Revisori Legali e che deve controllare che gli amministratori non vadano contro la legge e che tengano correttamente la contabilità.
Questa cosa la farai nel momento in cui la S.r.l. ha superato certi parametri dimensionali, come ad esempio i ricavi, il numero di dipendenti, e di elementi dell’attivo, ma credo che nella maggior parte dei casi, per iniziare, allora sei a posto con quanto indicato in modo standard.
A mio parere, l’unica cosa a cui devi stare un po’ attento, è il fatto di specificare che in caso dovessi avere il controllo di questo tipo, allora questo sia svolto da un sindaco revisore legale unico.
Questo per evitare che tu sia obbligato ad avere un collegio sindacale, pagare più persone e quindi avere più costi amministrativi. Quindi gli elementi che devi indicare assolutamente sono: sindaco unico, e che a questo sia affidata anche la revisione legale dei conti. In questo modo anche se fossi obbligato, allora avresti meno spese burocratiche.
– specifico he questo articolo vale per un caso marginale, quando c’è un collegio sindacale, che attualmente è nel caso in cui la S.r.l. abbia dei dati superiore ad euro 4.000.000.
Art. 19 ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI 19.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 19.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità. Il bilancio, redatto con l’osservanza delle norme di legge, deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla sopraddetta chiusura. Nei casi di proroga, gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione. 19.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti tra i soci, in proporzione ai diritti a ciascuno spettanti salvo diversa decisione dei soci stessi e salve le disposizioni inderogabili di legge, in particolare con riferimento a quanto previsto dagli articoli 2430 e 2463, ultimo comma, del Codice Civile. |
– specificare che il periodo d’imposta va dall’01.01.20xx al 31.12.20xx, di sicuro questa cosa sarebbe praticamente standard. Ma è meglio che la verifichi. In qualche raro caso ti potrebbe convenire di avere un periodo d’imposta a cavallo, per esempio in ambito sportivo. Ma vedrai che nella maggior parte dei casi va bene un periodo d’imposta, ossia di calcolo dei numeri del bilancio, che corrisponde all’anno solare.
– in un certo senso, scegliere il periodo d’imposta, corrisponde al fatto di capire da quale giorno iniziano e finiscono il calcolo dei numeri del bilancio.
– specificare di poter approvare il bilancio anche dopo i 180 giorni.
Art. 20 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 20.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto. 20.2 Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l’assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applicano le disposizioni di legge. 20.3 Le norme sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. |
– lo scioglimento è quando di fatto si cessa l’attività per, poi, prepararsi a cancellare la S.r.l. .
– A mio parere puoi lasciare quanto è indicato in modo standard dal notaio, in quanto non ci sono particolari indicazioni per tagliare le imposte, oppure di protezione del patrimonio aziendale.
Art. 21 FORME E COMUNICAZIONI 21.1 Il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. Ogni socio è tenuto a comunicare alla società ogni eventuale variazione con lettera raccomandata entro trenta giorni dal suo verificarsi. 21.2 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto possono essere compiute, ove non diversamente disposto: – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società presso la sede sociale o ai soci presso il domicilio per ciascuno risultante dal Registro Imprese o ufficialmente depositato presso la sede della società. È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di indicazione del domicilio si fa riferimento alla sua residenza anagrafica; – mediante telefax al n. di fax risultante dal Registro Imprese o ufficialmente depositato presso la sede della società, purché sussista la conferma di ricezione; – mediante posta elettronica all’indirizzo risultante dal Registro Imprese o ufficialmente depositato presso la sede della società, purché il mittente sia in grado di verificare che i destinatari abbiano ricevuto la comunicazione. Tali forme di comunicazione non sono necessarie nel caso in cui si tratti di deliberazioni dell’assemblea dei soci, degli amministratori o dell’organo di controllo ed i soggetti destinatari siano presenti alla relativa deliberazione. Saranno del pari considerate effettuate le comunicazioni ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario. |
– su questo punto non ci sono indicazioni particolari in merito che ti devo segnalare, quindi direi che puoi utilizzare il modello standard del notaio.
Quindi nel caso avessi proprio bisogno di dimostrare comunicazioni particolari, potresti inserire la clausola che le comunicazioni le puoi fare anche tramite email ordinaria.
Art. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 22.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e organo di controllo dall’altra, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede, il quale dovrà provvedere alla nomina nei termini di legge su richiesta fatta dalla parte più diligente. 22.2 La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio dell’arbitro unico. 22.3 L’arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. 22.4 L’arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia. 22.5 L’arbitro determinerà inoltre le ripartizioni delle spese dell’arbitrato fra le parti. 22.6 Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge. 22.7 La soppressione e la modificazione della presente clausola compromissoria devono essere approvate in conformità a quanto previsto dalla legge. |
– anche in questo caso direi di lasciare interamente tutto quanto standard al meglio, senza fare nessuna variazione.
– in questa parte credo che il mio compito sia solo quello di spiegarti a cosa serve e quindi a renderti consapevole se è una cosa che effettivamente ti investe la vita quotidiana professionale.
– questa parte serve in caso di conflitto che i soci, o i soci e la società vogliono risolvere veramente. Per fare questo hanno bisogno di un ente che esprime un giudizio sulla loro questione. Ecco, in questa parte qui è regolamentato come scegliere l’ente per poi iniziare a regolamentarsi. Ma a dirti il vero, sotto il profilo pratico reale, credo che ci sarebbero pochi casi concreti dove tu hai bisogno di ricorrere ad un organo per riconciliare tutta la questione.
Art. 23 RINVIO Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata. VII) L’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta approssimativamente ad Euro mille. Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto con l’ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su pagine trentatré e fin qui della trentaquattresima di fogli nove del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano. Viene sottoscritto alle ore undici. F.to xxxxx xxxxx F.to xxxxx xxxxx F.to xxxxx xxxxx F.to xxxxx xxxxx notaio (sigillo) |
– Questo punto è di fatto standard e praticamente lo devi lasciare in questo modo, non ci sono altre modifiche da fare.
– semplicemente si fa riferimento che per quello che non è scritto in questo statuto, si fa riferimento alle leggi previste per le S.r.l. nel codice civile. Sotto il profilo pratico per te consiste nel fatto che se non trovi un tuo particolare caso in questi articoli, allora devi andare a vedere quali regole sono previste nel codice civile per la S.r.l. e nel caso quali sono compatibili con la S.r.l. . Con la consapevolezza che in caso di disaccordo devi andare sempre davanti ad un giudice che interpreterà la legge a suo modo.
– il notaio lo pagano i soci con i soldi conferiti nella S.r.l. . Se la S.r.l. dovesse avere un capitale conferito molto basso, allora i soldi in più sono pagati dal notaio a titolo di finanziamento soci. Soldi che poi soci riprendono indietro dalla società.
Conclusioni
Grazie alle informazioni che hai ottenuto da questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale sai come fare una costituzione di una nuova S.r.l. dal notaio senza bisogno del commercialista e senza bisogno dell’avvocato, tagliando il maggior numero di tributi, con la certezza di avere il totale controlla sulla società in modo che nessuno te la può portare via.
In tutti i casi in cui hai un’azienda sappi che, se tu vuoi veramente dormire sonni tranquilli, proteggere il tuo patrimonio personale, proteggere il tuo investimento imprenditoriale, tagliare le imposte ed i contributi, tutelare la tua famiglia e il tuo futuro, la soluzione migliore risiede nell’utilizzare una S.r.l. .
Ma non basta.
Devi infatti anche verificare di:
a) produrre utili in abbondanza nella S.r.l.,
b) avere sempre la liquidità necessaria per far funzionare la S.r.l. regolarmente e…
c) utilizzare il più possibile strumenti di risparmio fiscale, riservati per legge alla S.r.l., nella tua società per ridurre le imposte e contributi dell’imprenditore.
Stai però attento, perché gestendo in modo inappropriato una S.r.l., rischi di pagare più del 70,72% di imposte e contributi (tanto quanto una ditta individuale).
Mentre, dal lato opposto, con una gestione fiscale efficace della S.r.l., le imposte possono essere ridotte fino al 28%.
Tra il 70,72% di carico tributario ed il 28%, ci sono vari strumenti di pianificazione fiscale che puoi utilizzare grazie alla tua S.r.l. per tagliare il più possibile le imposte ed i contributi Inps.
Più strumenti di risparmio fiscale specifici per la S.r.l. applichi e più riuscirai a ridurre le imposte ed i contributi avvicinandoti al 28%.
Strumenti di risparmio fiscale specifici per la S.r.l. che troverai scaricando il manuale che riceverai compilando il form qui in basso.
Tutte le volte che decidi di utilizzare una S.r.l. per la tua attività imprenditoriale, ricordati che puoi accedere al servizio della Contabilità Controllata.
Seguendo la procedura della Contabilità Controllata, puoi rendere la tua S.r.l. una macchina che ti genera costantemente, ogni anno, più soldi di quelli che spendi.
Ogni 12 mesi avrai una S.r.l. con più utili rispetto a prima, con più soldi in banca rispetto a prima e la possibilità di tagliare il carico fiscale della società dal 70,72% al 28%.
Tutto questo grazie all’applicazione dei principi di Efficacia Fiscale e al controllo mensile dei numeri del bilancio della S.r.l. utilizzando la procedura della Contabilità Controllata.
In questo modo crei sempre più ricchezza per te e ottieni tutto il successo che ti meriti insieme alle persone a te care.
Se non puoi applicare la procedura della Contabilità Controllata sulla tua S.r.l. con il tuo commercialista, non preoccuparti.
In alternativa puoi inviare una e-mail direttamente a me all’indirizzo info@efficaciafiscale.com, con oggetto “Contabilità Controllata” e richiedere maggiori informazioni, specificando nella email di quali informazioni hai bisogno, ma sapendo che non ti faremo mai dei “preventivi per la tenuta della contabilità”.
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