Come utilizzare le prestazioni accessorie della S.r.l. per tagliare il carico fiscale (evitando i falsi miti che ho trovato in rete)

Ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale.

Questa settimana ho deciso di affrontare un argomento molto trattato nel Web, su cui si stanno sviluppando veri e propri falsi miti: le prestazioni accessorie della S.r.l. per tagliare il carico fiscale.

Non è mia intenzione smontare l’entusiasmo degli imprenditori, ma il mio ruolo di ricercatore e divulgatore fiscale mi impone di intervenire e portar un po’ di chiarezza.

Ma, prima di addentrarmi nell’argomento, pongo la domanda di rito: ti sei già iscritto al sito www.efficaciafiscale.com?

Se non l’hai ancora fatto, fallo al volo e avrai accesso al materiale che metto gratuitamente a disposizione degli utenti iscritti, riceverai un avviso ogni volta in cui pubblico un articolo, registro un video o faccio una diretta sul mio canale YouTube Commercialista Calisti, organizzo un webinar, pubblico un Podcast.

Ora sei pronto a scoprire come utilizzare le prestazioni accessorie della S.r.l. per tagliare il carico fiscale (evitando i falsi miti che ho trovato in rete)?

Bando alle ciance & let’s go…

 

Perché ho voluto fare questo articolo?

Ho deciso di scrivere questo articolo per due motivi:

  • perché, cercando modi per risparmiare le imposte con questo strumento, ossia le prestazioni accessorie, mi sono accorto che ci sono falsi miti da sfatare;
  • perché ritendo utile mostrarti in quali casi puoi, veramente, tagliare il carico fiscale utilizzando le prestazioni accessorie.

In questo articolo ho deciso di svelarti qual è un grosso falso mito, un concetto sbagliato sulle prestazioni accessorie del socio della S.r.l. e ho deciso di svelarti anche come utilizzare, per davvero, le prestazioni accessorie per tagliare il carico fiscale dell’imprenditore.

Non voglio dire che ho trovato bugie in rete, ma di sicuro ho trovato interpretazioni che possono essere facilmente contestabili dai giudici tributari.

Voglio portare la tua attenzione sulle prestazioni accessorie.

Faccio tutto questo perché reputo intellettualmente intelligente essere corretti con gli imprenditori e renderli consapevoli di quali cose sono vere e, di conseguenza, a cosa si può andare in contro.

Ti dimostrerò la ragione con i fatti, commentandoti la legge di riferimento e, infine, come poter utilizzare, per davvero, la prestazione accessoria come strumento per tagliare il carico fiscale del socio della S.r.l. .

Ti anticipo che puoi benissimo utilizzare la prestazione accessoria per tagliare il carico tributario, ma in casi più circoscritti rispetto a quello che puoi leggere su internet.

Ti dico questo perché voglio segnalarti  che, ogni tanto, non ci sono divieti o consensi espliciti, ma questi possono essere rilevati indirettamente da altre disposizioni e utilizzando il buon senso.

Ciò non vuole dire avere sempre la certezza dell’esito fiscale, ma che, per lo meno, si può avere qualcosa su cui puntare in caso di difesa davanti ad un giudice tributario.

Prima di chiudere questo piccolo capitolo, segnalo che il focus di questo articolo non è tanto se un imprenditore con una S.r.l. possa o meno utilizzare le prestazioni accessorie (perché lo può fare), ma è l’approfondimento del carico tributario che c’è sulle prestazioni accessorie e, quindi, come utilizzarle come strumento per ridurre le imposte e i contributi per l’imprenditore.

Detto questo, proseguiamo con il dettaglio di questo articolo.

 

Cos’è la prestazione accessoria?

La prestazione accessoria non è altro che un compenso, che viene erogato al socio della S.r.l. in cambio di una prestazione lavorativa che deve essere prevista in funzione di un vincolo lavorativo specifico aggiuntivo rispetto alla propria quota nella società e previsto nell’atto costitutivo.

In sintesi, si può attribuire un compenso (anche mensile) al socio della S.r.l., proprio come un amministratore, ma senza renderlo amministratore. Con tutti i relativi vantaggi e svantaggi che questo può comportare e che vedremo nel proseguimento di questo articolo.

La cosa veramente importante è comprendere quali tributi bisogna pagare quando si riceve una prestazione accessoria; perché poi, da quello che devi pagare tra imposte e contributi, puoi comprendere come utilizzarla a tuo vantaggio come imprenditore con una S.r.l. .

Qui di seguito, vedrai:

  • qual è la norma di riferimento che fa nascere tutto questo,
  • quello che dice l’Agenzia delle Entrate e l’Inps.

Come ultima parte, andremo insieme a scoprire:

  • in quali casi puoi utilizzare la prestazione accessoria a tuo vantaggio per tagliare il carico tributario al socio della S.r.l. .

Ma, prima di fare tutto questo, per comprendere come utilizzare la prestazione accessoria del socio della S.r.l., reputo importante vedere come il socio della S.r.l. può prelevare dalla S.r.l. .

Questo, non tanto per tagliare il carico fiscale, ma per comprendere in quale contesto adattare la prestazione accessoria a vantaggio dell’imprenditore con una S.r.l. .

 

Prima di partire dobbiamo comprendere che la tassazione è composta dalle imposte e contributi

Prima di comprendere la tassazione che hanno le prestazioni accessorie del socio della S.r.l. occorre comprendere che, quello che noi definiamo tassazione è, in realtà, la somma delle imposte e dei contributi.

Le imposte sono quelle somme date allo Stato “a fondo perduto” e che servono per finanziare i servizi erogato per la collettività (ad esempio la luce nelle strade).

I contributi Inps sono quelle somme che sono pagare per avere una pensione in futuro (speriamo).

Quando si utilizza un nuovo strumento fiscale, bisogna comprende quante di queste imposte e contributi si pagano su quello specifico strumento.

Occorre anche ricordare che, non è detto che le interpretazioni degli enti siano accettate dai giudici della Cassazione o che il loro volere sia sempre chiaro. Ma, comunque, indagando si possono trarre delle linee guida utili e ben attendibili con buon senso.

In tutti i casi, se un ente impositore non accoglie con circolari interne quello che i giudici affermano, molto probabilmente il funzionario controllore ti contesterà tutto quello che si potrà contestare.

Questo, non tanto perché è “cattivo” con noi imprenditori, ma perché è suo compito eseguire le direttive dell’ente per cui lavora.

Pertanto, se l’ente impositore per cui lavora non eccepisce quello che è stabilito dai giudici tributari, il funzionario ci contesterà tutto quello che può essere contestabile.

Cosa che osserveremo a breve.

Prima vediamo le imposte che ci sono sulle prestazioni accessorie, dopo vediamo gli eventuali contributi Inps, e, per finire, vedremo come utilizzare le prestazioni accessorie per tagliare il carico fiscale.

 

Come può essere remunerato il socio della S.r.l.?

Per comprendere al meglio le prestazioni accessorie è importante, per prima cosa, sapere come può essere remunerato un socio della S.r.l. .

In questo modo puoi comprendere i vantaggi che hanno le prestazioni accessorie rispetto agli altri strumenti che ti mette a disposizione la legge.

Un imprenditore con una S.r.l. può prendere i soldi dalla società con uno di questi metodi:

  1. Compenso da amministratore: con una S.r.l. il socio può essere nominato amministratore e, quindi, gli si può attribuire un compenso con busta paga;
  2. Distribuzione degli utili: quando generi degli utili con la S.r.l., successivamente, li puoi distribuire con una normale distribuzione di utili;
  3. Conferimento prestazione d’opera: un socio può conferire nella S.r.l. del denaro, dei beni (materiali o immateriali) e anche prestazioni di servizi. Il conferimento di un socio con prestazione di servizi è l’elemento più simile alla prestazione accessoria. E’ anche vero che è poco utilizzato, il conferimento del socio della S.r.l. con servizio, perché bisogna attivare una fidejussione per poter effettuare il conferimento pari al valore del servizio conferito. Quindi, non è impossibile da utilizzare, ma neanche di facile utilizzo;
  4. Emissione fattura dalla propria partita Iva individuale alla S.r.l.: un ulteriore metodo è quello di fatturare alla propria S.r.l. con la propria partita Iva. In questo caso prendi prelevi dei soldi dalla S.r.l. e li porti nella partita Iva individuale in funzione dei servizi o beni che gli vendi;
  5. Prestazione accessoria: questo è il metodo che analizziamo in questo articolo. Ossia, un socio si impegna a fare dei servizi continuativi alla S.r.l. a titolo di obbligo aggiuntivo rispetto al versamento di capitale della quota principale. Questo reddito può generare il pagamento di imposte e contributi, cosa che scopriremo qui di seguito.

Ci sarebbe tanto da parlare per entrambi gli strumenti, ma in questa sede analizziamo quest’ultimo, con il file di capire il carico tributario effettivo e, quindi, capire come utilizzarlo per tagliare il carico tributario.

Ogni metodo ha vantaggi e svantaggi.

In questa sede analizzeremo le prestazioni accessorie, verificando cosa l’Agenzia delle Entrate e l’Inps vogliono per questo specifico compenso.

Questo per capire le imposte ed i contributi che bisogna pagare e per comprendere come utilizzarlo a nostro vantaggio.

Prima di fare questo, facciamo un passo indietro e vediamo qual è la fonte normativa di questo strumento.

 

Cosa dice il Codice civile sulle prestazioni accessorie?

Il Codice civile è la fonte normativa che va ad istituire la prestazione accessoria che possono utilizzare gli imprenditori che hanno una S.r.l.; voglio condividere cosa vi è scritto in riferimento per comprendere, qui con te, il perché puoi prendere questi soldi.

A disciplinare questa fattispecie è l’art. 2345 del Codice civile, il quale (per le SPA) prevede quanto segue:

 Art. 2345 Codice Civile

Prestazioni accessorie

Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

 Dall’articolo 2345 del Codice civile possiamo comprendere questi punti per quanto riguarda le prestazioni accessorie:

  1. Deve essere stabilito dall’atto costitutivo della S.r.l.;
  2. La prestazione non deve essere in denaro e il contenuto della prestazione accessoria deve essere determinato dallo Statuto, compreso anche il compenso che deve ricevere il socio della S.r.l. per la prestazione accessoria erogata alla società;
  3. Il compenso deve essere determinato con un buon senso, ossia a valore di mercato e la prestazione deve essere possibile;
  4. L’obbligo è personale del socio della S.r.l. e sono trasferibili solo con il consenso dei soci della società.

Alcune volte la legge è difficile da comprendere, ma dalla semplice lettura della norma si può comprendere al meglio il tutto.

  • Nota 1: la norma di riferimento per le prestazioni accessorie è per le S.p.a., ma secondo la giurisprudenza le S.r.l. possono prevedere questa clausola stabilendo il contenuto e le modalità (Corte di Cassazione, 5.7.1978 n. 3319, Tribunale Milano 17.4.1982).
  • Nota 2: non sono andato ad approfondire la sentenza della Cassazione personalmente, ma è anche vero che sembra che non sia stato considerato vietato dall’Agenzia delle Entrate, altrimenti avrebbe avuto modo di comunicare il divieto in modo esplicito in qualche circolare nel corso di questi anni a partire dal 1982.

 

Come si attivano le prestazioni accessorie della S.r.l.?

Prima di entrare nel dettaglio delle imposte e contributi delle prestazioni accessorie, faccio un breve riepilogo di quello che devi fare per attivare la prestazione accessoria.

La prestazione accessoria deve essere:

  1. Prevista nello statuto della S.r.l. (indicando gli estremi sul come viene eseguito il lavoro);
  2. Può essere attribuita anche successivamente alla costituzione;
  3. Meglio utilizzare una delibera assembleare in cui indicare le modalità di svolgimento della prestazione.

Queste informazioni sono previste dalla Cassazione civile, 5 luglio 1978 sentenza n. 3319.

  • Nota: anche qui non sono andato a cercare la sentenza della Cassazione in prima persona (diversamente da quello che ho fatto per le circolari successive), in quando il focus di questo articolo è quello fiscale per comprendere come utilizzare le prestazioni accessorie della S.r.l. per tagliare il carico fiscale.

Occorre ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81/E/2002, pretende che la prestazione accessoria sia prevista dall’atto costitutivo (contrariamente da quello che è previsto dai giudici).

Adesso, fatte queste premesse, entriamo nel dettaglio sul carico fiscale che un imprenditore può avere utilizzando l’imprenditore con la S.r.l. .

 

Cosa dice la risoluzione 81/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate sulle prestazioni accessorie della S.r.l.

Ora che hai compreso perché puoi prendere le prestazioni accessorie, iniziamo a comprendere il carico tributario che c’è su questo strumento.

Questo ti serve per capire come utilizzare le prestazioni accessorie a tuo vantaggio per tagliarlo.

Per fare questo, ti riporto una risoluzione molto importante dell’Agenzia delle Entrate n.81/E/2002 in cui si comprende come l’Agenzia delle Entrate qualifica il reddito che deriva dalla prestazione accessoria.

Qui di seguito, riporto i pezzi più importanti della risoluzione 81/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate.

Ti voglio riportare i singoli pezzi, perché così posso mostrati “con le prove” quello che affermerò successivamente.

Senza prove, apparirebbero solo come opinioni, ma nel momento in cui ti porto a sostegno di quello che dico elementi di prova, allora puoi essere certo che, quello che dico, ha un valore vero.

Non ti preoccupare se, a primo impatto, avrai difficoltà nel comprendere; per aiutarti, ad ogni pezzo aggiungerò un apposito commento, riassumendoti e mostrandoti così il concetto che devi recepire dal contenuto appena letto.

Ricordandoti che, alcune volte, già solo leggendo una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate, si riesce a comprendere bene il significato.

 

Primo pezzo:

 L’oggetto delle prestazioni consiste nell’attività di coordinamento del personale nei cantieri, nel curare i rapporti con i clienti e fornitori, nell’organizzare le commesse di lavoro. Con la stessa delibera è stato, altresì, stabilito quanto segue:
– l’attività deve essere svolta tutti i giorni lavorativi, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 17.00, con un periodo di riposo di 32 giorni lavorativi;
– la durata dell’obbligo è biennale, rinnovabile tacitamente;
– il compenso della prestazione è stabilito nella misura di lire 4.000.000 mensili, da rivalutare annualmente in base al costo della vita rilevato dall’Istat, al netto dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali.
Tanto premesso, la società istante chiede se tali compensi possano essere dedotti dal reddito d’impresa e come gli stessi debbano essere tassati in capo ai soci.

In questo pezzo, il contribuente ha chiesto esplicitamente all’Agenzia delle Entrate le imposte da pagare sulle prestazioni accessorie.

Altra cosa interessante è che l’imprenditore ha descritto cosa ha inserito come prestazione accessoria.

Cosa che non è stata contestata dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, lo possiamo utilizzare come esempio per quantificare la nostra prestazione accessoria nella nostra S.r.l. .

Questo serve per mostrare il grado di analiticità con cui hanno descritto la prestazione accessoria e che sarebbe, tendenzialmente, permesso dall’Agenzia delle Entrate, in quando non ha sollevato questioni in merito al dettaglio del lavoro.

Altra cosa importante da mostrarti è che, qui, l’imprenditore ha previsto il pagamento dei contributi Inps e Inail.

 

Secondo pezzo:

Secondo la giurisprudenza, le prestazioni accessorie a carico dei soci possono essere stabilite anche con un atto diverso dall’atto costitutivo, successivamente alla data di costituzione della società (Cassazione civile, 5 luglio 1978 sentenza n. 3319; Tribunale di Milano 17 aprile 1982) e consistere in attività personali assimilabili a quelle del prestatore d’opera, anche se effettuate in favore di società di capitali, con la conseguenza che esse possono ritenersi eseguite in adempimento di un obbligo sociale e non in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Questo pezzo serve per indicarti che i giudici dovrebbero riconoscere valide anche le prestazioni accessorie che sono create dopo la costituzione della società.

Quindi, secondo i giudici, puoi attivare le prestazioni accessorie anche con un verbale di assemblea (o verbale del Consiglio di Amministrazione), anche se l’Agenzia delle Entrate dovesse non esserne d’accordo.

 

Terzo pezzo:

A conferma dello stretto legame esistente tra la prestazione e la qualifica di socio, il legislatore civilistico ha previsto (secondo comma dell’articolo 2345 c.c.) che le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni accessorie siano nominative e non siano trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Questo pezzo serve per capire perché l’obbligo è personale del socio ed è trasferibile con il consenso degli amministratori e perché la prestazione accessoria obbliga il socio nei confronti della società.

 

Quarto pezzo:

A tal riguardo, si rammenta che l’attuale normativa non prevede più, tra i caratteri distintivi dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la necessaria circostanza che la prestazione resa abbia un contenuto intrinsecamente artistico e professionale, ammettendo che possano formare oggetto di tali rapporti anche le prestazioni di attività manuali ed operative, come quelle artigiane, se presentano le caratteristiche sopra descritte.

Questo pezzo afferma che, con le prestazioni accessorie puoi svolgere anche attività “manuali” e attività intellettuali, come ad esempio qualche forma di know how che un imprenditore può portare alla propria S.r.l. .

Ad esempio, io potrei mettere tra le prestazioni accessoria l’attività di produzione articoli e video per la mia Contabilità Controllata S.r.l. S.t.p. .

Dunque, oggetto della prestazione accessoria può essere sia una prestazione intellettuale, sia una prestazione manuale. Questo lascia un’ ampia possibilità di manovra a nostro vantaggio.

 

Quinto pezzo:

In conclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i compensi percepiti dai soci per le prestazioni lavorative rese alla società per effetto della clausola statutaria, in quanto qualificabili come redditi derivanti da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (salva l’ipotesi prima menzionata), sono da assoggettare alla medesima disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 48 del TUIR.
Tali compensi costituiscono, per la società che li eroga, costi deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 75 dello stesso decreto e concorrono a formare la base imponibile IRAP per l’ammontare spettante in ciascun periodo d’imposta ai soci obbligati alla prestazione accessoria, così come previsto dalla delibera assembleare.

C’è da segnalare che, i riferimenti degli articoli del Tuir (acronimo di testo unico delle imposte sul reddito) sono cambiati rispetto a quelli attuali, ma il significato è il medesimo.

Questo pezzo conferma che:

  • Il reddito della prestazione accessoria è assimilabile al compenso dell’amministratore, ossia equiparato al reddito da dipendente (sempre che l’amministratore non eserciti la sua attività come professionista);
  • ll costo è deducibile da reddito IRES del 24%, ma anche ai fini Irap del 4%.

Ora che abbiamo chiarito quali imposte deve pagare la prestazione accessoria, dobbiamo comprendere se e quali contributi Inps bisogna pagare sulle prestazioni accessorie.

In sostanza questo pezzo afferma che la prestazione accessoria del socio della S.r.l. è equiparato al compenso dell’amministratore, ossia al compenso del dipendente.

Quindi, il socio della S.r.l. si trova un reddito da tassare ai fini Irpef a scaglioni ordinari (e la S.r.l. si scarica il relativo costo).

Posto che, per quanto riguarda le imposte, si è stabilito che la prestazione accessoria debba essere considerare una tassazione Irpef a scaglioni al pari del compenso da amministratore, bisogna comprendere quanti sono i contributi Inps da pagare.

Per fare questo segnalo prima di tutto una mal interpretazione che puoi trovare su internet.

 

Questo è l’errore che trovi su internet per quello che riguarda i contributi l’Inps delle prestazioni accessorie

Su internet qualche sito afferma che non bisogna pagare la gestione separata sulla prestazione accessoria della S.r.l., in quanto il socio lavoratore, che ha la gestione principale come Inps commercianti come socio lavoratore, non è obbligato.

Chi afferma questo, lo fa utilizzando come “prova” la circolare Inps commercianti 45/2018.

Il presupposto di questo ragionamento si fonda sul fatto che, l’Inps ha dichiarato che non bisogna pagare i contributi della gestione separata se il socio è già iscritto all’Inps commercianti.

Solo che, dalla lettura della Circolare Inps n.45/2018 non è stato indicato questo.

E questa è una pessima interpretazione della norma e non è minimamente intellettualmente corretto nei confronti degli imprenditori.

Anzi, reputo l’interpretazione di non applicare i contributi Inps sul compenso dell’amministratore, troppo a nostro vantaggio.

Ritengo, pertanto, fondamentale riportare le indicazioni della Circolare Inps n.45/2018 e commentarti i singoli passi per mostrarti che, quello che è indicato in altri siti di concorrenti (se vuoi chiamali miei “colleghi”) è una interpretazione dalla quale devi tenerti alla larga se vuoi utilizzare le prestazioni accessorie delle S.r.l. e vuoi dormire sonni tranquilli.

Essenzialmente, su internet puoi trovare che, grazie alla circolare Inps 45/2018, l’Ente afferma che non sono dovuti i contributi Inps della gestione separata sulle prestazioni accessorie se paga i contributi Inps commercianti del socio lavoratore.

Nello specifico, su internet puoi trovare un qualcosa di questo tipo: “la circolare Inps n. 45/2018, ritiene attratto alla contribuzione presso la gestione previdenziale di appartenenza (Artigiani/Commercianti) il reddito prodotto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), dunque, non rientrano tra i versamenti della Gestione separata Inps.”

Detto questo, reputo utile avvalorare con i fatti la mia tesi mostrandoti la norma così com’è per come è la verità e, quindi, mostrarti la circolare 45/2018 Inps.

 

Cosa dice la Circolare Inps n. 45/2018 sulle prestazioni accessorie

Qui di seguito, ti riporto i pezzi principali della circolare Inps n.45/2018 per mostrarti quello che ha stabilito l’Ente in merito ai contributi Inps sulla prestazione accessoria.

Sotto ogni pezzo ti riporto le mie indicazioni per spiegarti il significato del contenuto.

 

Pezzo 1:

Leggendo l’indice già si comprende che si riferisce ad un tema tutto diverso rispetto al concetto di non far pagare i contributi Inps sulla prestazione accessoria.

 Ho voluto inserire questo pezzo, che riporta l’indice della circolare Inps 45/2018, perché’, già da qui, si può intuire che non c’è un’affermazione diretta che l’Ente preveda di togliere la gestione separata Inps dalle prestazioni accessorie dell’imprenditore con una S.r.l. .

 

Pezzo 2:

 4. L’obbligo contributivo

[…]

[…] “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.

Nel campo di applicazione di tali disposizioni rientrano, quindi, coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.

[…]

Con l’articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/201, il legislatore, con norma di interpretazione autentica, ha confermato quanto disciplinato nella legge n. 335/1995. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito Albo professionale, oppure, se iscritti, sul reddito prodotto non è calcolata la contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di appartenenza, secondo il rispettivo statuto o regolamento.

Dalla lettura di questo pezzo, di certo, non compare scritto nulla in merito all’esenzione dei contributi Inps della gestione separata sulla prestazione accessoria del socio della S.r.l. .

Anzi, al contrario, si comprende che sulle prestazioni accessorie bisogna pagare i contributi Inps della gestione separata in quanto il reddito è considerato come un compenso da amministratore perché non si pagano altre forme contributive.

Affermare che sulle prestazioni accessorie non si pagano i contributi Inps gestione separata per via della circolare Inps 45/2018 è sbagliato.

Perché è basato su un concetto che difficilmente è accettato dai giudici, in quanto l’Inps aveva considerato di non pagare i contributi Inps della gestione separa perché il compenso fosse rientrato nel reddito professionale.

Non dico che non possa essere accettata come interpretazione, ma a mio parere che i giudici possano dare ragione al contribuente è molto molto difficile.

Nella circolare in questione non ho trovato nulla a favore del pagamento dei contributi Inps sulle prestazioni accessorie e nulla contro.

Quindi, neanche chi afferma con certezza che si paghino i contributi non lo dice perché c’è qualcosa di certo e spiegato dall’Inps. Ma, di sicuro, non afferma che si evitano i contributi Inps gestione separata sulle prestazioni accessorie perché si è iscritti all’Inps commercianti.

Quello che ha affermato la circolare Inps 48/2012 è che non c’è l’obbligo di pagare i contributi Inps della gestione separata nel momento in cui devi pagare su quel reddito i contributi della propria cassa professionale.

Interpretare questa circolare nel significato di non pagare i contributi Inps gestione separata sul compenso delle prestazioni accessorie perché paghi i contributi Inps commercianti è una interpretazione troppo a vantaggio nostro (bisogna essere onesti anche quando le cose non ci piacciono).

Di certo il fatto che l’Agenzia delle Entrate qualifichi le prestazioni accessorie come compenso da amministratore depone a nostro sfavore, in quanto il giudice avrebbe un ulteriore elemento per giustificare la risposta che sulla prestazione accessoria bisogna pagare i contributi Inps gestione separata al pari del compenso da amministratore.

L’unico modo per poter avere ragione, e non pagare i contributi Inps, potrebbe risiedere nel fatto che l’Inps non ha esplicitamente previsto il pagamento dei contributi Inps sulle prestazioni accessorie.

Quindi, se l’Inps non ha esplicitamente previsto i contributi Inps sulle prestazioni accessorie, allora ciò dovrebbe significare  che non bisogna pagare nessuna tipologia di contributi Inps.

Cosa sulla quale non è impossibile aver ragione, ma sulla quale le probabilità di vittoria sono contenute.

Essenzialmente, l’Inps ha previsto che non vuole i contributi Inps gestione separata sulla prestazione accessoria solo nel momento in cui il soggetto paga i contributi In un’altra cassa professionale.

Ma, comunque, il professionista dovrebbe pagare i contributi alla propria cassa (professionale o altra cassa Inps).

A questo punto, l’ultima cosa che posso verificare è quello che dicono le istruzioni Inps in merito ai contributi Inps.

 

Cosa dicono le istruzioni annuali Inps sui contributi della gestione separata in merito alle prestazioni accessorie della S.r.l.?

Per sicurezza ho verificato anche nelle istruzioni annuali dell’Inps in cui comunica le aliquote contributive Inps. Questo per cercare di comprendere se l’Inps ci fornisce ulteriori spunti.

Nelle istruzioni annuali non c’è nulla di preciso ed esplicito sulle prestazioni accessorie, ma è comunque riportata l’indicazione che sono previste per i contributi Inps degli amministratori della S.r.l. .

Da questa tabella si comprende che sul compenso dell’amministratore l’Inps vuole i contributi della gestione separata, ma non c’è nessuna esplicita richiesta per le prestazioni accessorie (anche se l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto il reddito della prestazione accessoria al reddito dell’amministratore).

Attualmente, assoggettare le prestazioni accessorie ai contributi Inps è anche il ragionamento più logico.

Mi spiego meglio.

Siccome la prestazione accessoria è stata assimilata dall’Agenzia delle Entrate ad un lavoro assimilato a quello del lavoro da dipendente (ossia al compenso dell’amministratore), è logico che, su di essi, si paghino anche i contributi Inps della gestione separata al pari di un normale compenso da amministratore.

Attenzione, non sto dicendo che non possa venire confermato, in futuro, che sulle prestazioni accessorie non si paghino i contributi Inps della gestione separata, ma semplicemente che non c’è un divieto esplicito e che, difficilmente, potremmo aver ragione davanti ad un giudice tributario (a maggior ragione se l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto il reddito della prestazione accessoria a quelli del compenso da amministratore).

La cosa migliore sarebbe fare una domanda scomoda all’Inps per chiedere cosa ne pensa in merito.

Cosa che provvederò a fare e commentare successivamente in qualche mia pubblicazione futura.

Anche se, sulla prestazione accessoria, si dovessero pagare i contributi Inps della gestione separata, questo non significherebbe che sia comunque inutilizzabile come strumento di risparmio fiscale.

Se occorresse pagare i contributi Inps sulle prestazioni accessorie di certo il vantaggio sarebbe limitato, ciò non toglie che, comunque, potrebbero esserci elementi che ti consentono un risparmio fiscale.

Adesso che sei consapevole delle imposte e dei contributi che bisogna pagare sulle prestazioni accessorie, possiamo parlare di come utilizzare questo strumento per tagliare il carico tributario dell’imprenditore con una S.r.l. .

 

 

Come utilizzare le prestazioni accessoria per tagliare il carico tributario della S.r.l.

Ora abbiamo, quindi, scoperto che, sulle prestazioni accessorie, molto probabilmente dobbiamo pagare i contributi Inps, ma che possono essere utilizzate come strumento di risparmio fiscale.

Infatti, è vero che, il fatto che bisogna pagarci i contributi Inps va a ridurre il vantaggio fiscale, ma è anche che, ci sono delle situazioni “di nicchia” nelle quali, utilizzare le prestazioni accessorie, per te rappresenta un vantaggio.

Qui di seguito, ti riporto degli appunti sulle possibili soluzioni che puoi utilizzare a tuo vantaggio quando utilizzi le prestazioni accessorie:

  1. Rappresentano un piccolo vantaggio per chi è socio lavoratore (non amministratore) e vuole, comunque, prendere un compenso assoggettato alle imposte ordinarie, al pari del compenso dell’amministratore della S.r.l. (senza aspettare la distribuzione degli utili);
  2. Nel caso, le prestazioni accessorie possono essere utilizzate dal socio finanziatore per svolgere una funzione “operativa” e, quindi, ricevere un compenso sul quale si pagano imposte ordinarie e contributi Inps al pari del compenso dell’amministrazione;
  3. Per chi è socio della S.r.l., e prende gli utili dalla società come normale distribuzione degli utili, in modo da utilizzare il bonus relativo ai contributi Inps commercianti. Mi spiego meglio. Se prendi gli utili come normale distribuzione degli utili, questi non generano un reddito da tassare in capo all’imprenditore. Siccome i contributi Inps commercianti ti permettono di avere un bonus fiscale, perché vanno a diminuire il reddito da tassare, questi non possono essere utilizzati se prendi tutti gli utili come normale distribuzione di utili, in quanto gli utili della S.r.l. hanno una imposta sostitutiva del 26%. Quindi, avere un compenso come prestazione accessoria ti permette di avere un compenso da tassare sul quale puoi utilizzare il bonus dei contributi Inps commercianti;
  4. In tutti i casi la prestazione accessoria è deducibile ai fini Irap del 4% (cosa che non è prevista per il costo dell’amministratore oppure per la normale distribuzione degli utili);
  5. Sono utili quando hai bisogno di pagare mensilmente un socio per attività specifiche senza renderlo amministratore;
  6. Sono utili quando hai bisogno di dare degli “acconti di utili” al socio della S.r.l. . In quanto il socio può prendere un compenso mensile utilizzando le prestazioni accessorie;
  7. In sostanza sposti la tassazione dall’Ires del 24% della S.r.l., Irap del 4% e dell’imposta sul prelievo degli utili del 26% all’Irpef a scaglioni del socio. In questo modo, se il socio avesse un reddito inferiore complessivo inferiore a € 15.000/28.000/50.000 avrebbe un vantaggio perché paga un’aliquota minore (23%,25%,35% più le addizionali regionali) rispetto al 46,72% sulla distribuzione degli utili e avresti i soldi nel conto corrente aziendale. Tecnicamente, anche con un reddito superiore a € 50.000, l’imprenditore pagherebbe il 43% più le addizionali comunali e regionali, cosa che gli farebbe, comunque, pagare un carico fiscale un po’ minore rispetto al 46,72% del prelievo degli utili ordinario della S.r.l. (appunto perché non si paga il 4% di Irap);
  8. Nel caso in cui il socio avesse bonus fiscali, come ad esempio familiari a carico oppure bonus edilizi, allora potrebbe essere utile avere un maggior compenso come prestazione accessoria perché hai del reddito nella tua dichiarazione dei redditi;
  9. In sostanza la prestazione accessoria è come un compenso da amministratore, ma senza avere una busta paga; tutto è regolamentato in sede di dichiarazione dei redditi. Il vantaggio è rappresentato dal fatto che il socio non amministratore può essere, di fatto, pagato tanto quanto  un amministratore e si scaricherebbe i contributi Inps gestione commercianti nella dichiarazione dei redditi. Socio non amministratore, o amministratore senza compenso che si prende dei soldi, alternativamente ai compensi e alla distribuzione di utili. Va bene se c’è bisogno di dare un reddito tassato in capo al socio della S.r.l. e questo non è amministratore;
  10. Serve per vincolare il socio nello svolgere una specifica funzione operativa nella S.r.l. che può avere delle conseguenze contrattuali.

 

A cosa stare attento quando utilizzi le prestazioni accessorie

Ora che sai come e quando utilizzare le prestazioni accessorie a tuo vantaggio, è importante ricordarsi quali sono le cose a cui prestare attenzione quando le utilizzi, per evitare errori palesi.

  1. Prevedi nell’atto costitutivo di istituire le prestazioni accessorie anche al di fuori dell’atto costitutivo.
  2. Divieto di erogazione di denaro. Non puoi dare del denaro a titolo di prestazione accessoria, altrimenti è assimilabile a un conferimento socio.
  3. Può essere utilizzato solo per i soci. Non può essere utilizzato dall’amministratore o dai terzi estranei alla società.
  4. Tagli solo l’Irap del 4%, cosa che non puoi fare con il compenso dell’amministratore e neanche con la distribuzione degli utili normale.
  5. Puoi anche ipotizzare di tagliare il carico contributivo Inps della gestione separata (del 24% o 35%), ma le probabilità di vittoria davanti ad un giudice sarebbero scarsissime.
  6. Valore di mercato. Consiglio sempre di attribuire un valore di mercato al lavoro del socio.
  7. Prestazione vera. Per evitare possibili contestazioni la prestazione deve essere vera.
  8. Rapporto di correlazione con oggetto sociale. Per essere sicuri che la prestazione accessoria non sia contestata, questa deve essere collegata all’oggetto sociale della S.r.l. ossia alla cosa che svolge la S.r.l. .
  9. Quello che fai come prestazione accessoria non deve essere qualcosa che fai nella partita Iva personale, altrimenti devi fatturare la prestazione.
  10. La clausola relativa alle quote con prestazione accessoria deve essere contenuta nell’atto costitutivo, ma può essere introdotta anche successivamente con una modifica statutaria. Quindi, puoi utilizzare le prestazioni accessorie anche successivamente.
  11. Le azioni, alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette, devono essere nominative (al socio della S.r.l.) e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
  12. Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
  13. Se non vuoi pagare i contributi Inps sul compenso della prestazione accessoria ti puoi appellare al fatto che l’Inps non ha previsto esplicitamente i contributi Inps per questa tipologia di reddito all’interno delle istruzioni annuali.

 

Quali attività possono essere considerate accessorie?

Il carattere di accessorietà è riconoscibile allorché le operazioni siano effettuate sulla base dei seguenti presupposti:

A) presenza di un’operazione principale a cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile. Le operazioni accessorie devono essere connesse all’operazione principale e, quindi, essere essenziali all’esplicazione della prestazione medesima;

B) le operazioni accessorie devono essere effettuate “direttamente dal cedente o prestatore della operazione principale, ovvero da altri soggetti, ma per suo conto ed a sue spese” (risoluzione 216 del 4/7/2002).

Detto questo, ti riporto degli esempi di prestazione accessoria.

Non sono esaustivi, ma ciò serve per darti una idea da cui prendere spunto:

  • Socio che presta la propria faccia per le comunicazioni aziendali
  • Socio che legge e scrive le e-mail
  • Socio che fa la garanzia per i prestiti bancari
  • Socio che produce video per l’acquisizione clienti o collaboratori
  • Socio che produce articoli per il blog per acquisire clienti o collaboratori
  • Prestazioni relative alle visite guidate e alla fornitura di autoguide, se rese dall’organizzatore di una mostra culturale
  • Trasporto bagagli e cose a seguito del viaggiatore
  • Fornitura di carburante connessa al noleggio di autovetture.

Conclusioni

Grazie a questo articolo, ora sai come utilizzare le prestazioni accessorie della S.r.l. per tagliare il carico fiscale, evitando di cadere nella rete dei falsi miti che la rete online propone.

In tutti i casi in cui hai un’azienda sappi che, se tu vuoi veramente dormire sonni tranquilli, proteggere il tuo patrimonio personale, proteggere il tuo investimento imprenditoriale, tagliare le imposte ed i contributi, tutelare la tua famiglia e il tuo futuro, la soluzione migliore risiede nell’utilizzare una S.r.l. .

Ma non basta.

Devi, infatti, anche verificare di:

  1. produrre utili in abbondanza nella S.r.l.,
  2. avere sempre la liquidità necessaria per far funzionare la S.r.l. regolarmente e…
  3. utilizzare il più possibile strumenti di risparmio fiscale, riservati per legge alla S.r.l., nella tua società per ridurre le imposte e contributi dell’imprenditore.

Stai però attento, perché gestendo in modo inappropriato una S.r.l., rischi di pagare più del 70,72% di imposte e contributi (tanto quanto una ditta individuale).

Mentre, dal lato opposto, con una gestione fiscale efficace della S.r.l., le imposte possono essere ridotte fino al 28%.

Tra il 70,72% di carico tributario ed il 28%, ci sono vari strumenti di pianificazione fiscale che puoi utilizzare grazie alla tua S.r.l. per tagliare il più possibile le imposte ed i contributi Inps.

Più strumenti di risparmio fiscale specifici per la S.r.l. applichi e più riuscirai a ridurre le imposte ed i contributi avvicinandoti al 28%.

Strumenti di risparmio fiscale specifici per la S.r.l. che troverai scaricando il manuale che riceverai compilando il form qui in basso.

Tutte le volte che decidi di utilizzare una S.r.l. per la tua attività imprenditoriale, ricordati che puoi accedere al servizio della Contabilità Controllata.

Seguendo la procedura della Contabilità Controllata, puoi rendere la tua S.r.l. una macchina che ti genera costantemente, ogni anno, più soldi di quelli che spendi.

Ogni anno avrai una S.r.l. con più utili rispetto prima, con più soldi in banca rispetto a prima e la possibilità di tagliare il carico fiscale della società dal 70,72% al 28%.

Tutto questo grazie all’applicazione dei principi di Efficacia Fiscale e al controllo mensile dei numeri del bilancio della S.r.l. utilizzando la procedura della Contabilità Controllata.

In questo modo crei sempre più ricchezza per te e ottieni tutto il successo che ti meriti insieme alle persone a te care.

Se non puoi applicare la procedura della Contabilità Controllata sulla tua S.r.l. con il tuo commercialista, non preoccuparti.

In alternativa puoi inviare una e-mail direttamente a me all’indirizzo info@efficaciafiscale.com, con oggetto “Contabilità Controllata” e richiedere maggiori informazioni, specificando nella e-mail di quali informazioni hai bisogno, ma sapendo che non ti faremo mai dei “preventivi per la tenuta della contabilità”.

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Sia chiaro, in 15 minuti non risolveremo tutte quante le questioni fiscali della tua S.r.l., ma sicuramente ne uscirai con le idee più chiare.

Voglio essere 100% trasparente.

Non ti nascondo che, se vedrò che farà al caso tuo, ti proporrò anche delle offerte commerciali…ma lo farò solo se mi accorgerò che ne avrai bisogno e, poi, tu sarai liberissimo di scegliere.

In questo modo sarò certo che, se tu dovessi pagare qualcosa a me (per una consulenza di Efficacia Fiscale o qualche infoprodotto), tu riceverai indietro più soldi in termini di risparmio fiscale rispetto a quelli che hai speso.

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Se non ti è chiaro qualcosa, ricorda che il team di Efficacia Fiscale è a tua disposizione!

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