Il socio unico amministratore non paga i contributi fissi Inps se fa solo attività amministrativa, questo è quello che puoi intuire da questa sentenza della cassazione
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Ciao,
ti do il benvenuto in questa nuova circolare del blog di Efficacia Fiscale.
Questa settimana parleremo di un aspetto molto importante per te che stai utilizzando una S.r.l. per svolgere il tuo business e sei il socio unico amministratore.
Proseguendo con la lettura di questa circolare riceverai una linea guida per difenderti dall’Inps tutte le volte che ti impone di pagare i contributi fissi commercianti nonostante tu svolga solo attività amministrativa e nessuna attività operativa.
Ti dico questo perché tutti i soci lavoratori devono pagare, oltre alle imposte sul reddito, i contributi Inps commercianti, e per lo meno devi saperli gestire se vuoi avere una gestione fiscale efficace.
Per l’Inps il problema si pone nel caso in cui il socio svolga esclusivamente attività di amministratore, infatti in questo caso non sono dovuti i contributi commercianti.
Però potrebbe accadere che l’inps iscriva d’ufficio alla gestione commercianti il socio amministratore basandosi solo sulla presunzione che svolga anche attività operativa.
Puoi evitare di pagare i contributi fissi Inps solo ed esclusivamente quando altri gestiscono tutto l’aspetto operativo della tua azienda. In questo caso pagheresti solo i contributi da amministratore sui compensi percepiti.
Il fatto che tu svolga esclusivamente attività di amministratore deve essere dimostrabile.
Questo è possibile nel caso in cui esistano altre persone che si occupano degli aspetti operativi come, ad esempio, altri soci iscritti alla gestione commercianti dell’Inps o in presenza di dipendenti.
Se, però, non esistono altri soci o dipendenti e tutti gli aspetti operativi della tua azienda vengono affidati a collaboratori esterni con partita iva, allora diventa molto più difficile dimostrare il solo svolgimento dell’attività di amministratore da parte del socio unico.
Per consentirti di difenderti dall’Inps tutte le volte che ti iscrive alla gestione commercianti in modo ingiustificato, condivido una procedura che potrà risultare molto utile.
L’arma di cui sto parlando è una sentenza della corte di cassazione che ha dato ragione al socio e amministratore unico, annullando la richiesta di pagamento dell’Inps.
Ma fa attenzione, devi utilizzare questa cosa solo quando sei sicuro di svolgere solo l’attività di amministratore, altrimenti perderesti solo dei soldi andando incontro ad una decisione a tuo sfavore da parte dei tribunali.
Gestire in modo efficace la propria posizione fiscale non significa solo pensare alle imposte, ma anche ai contributi che dovrai versare.
Tutti noi dobbiamo sempre rispettare la legge e pagare le imposte ed i contributi. Ma quando gli enti ci fanno pagare imposte e contributi ingiusti, allora è il momento di difendersi. Questo grazie alle informazioni che leggerai qui di seguito.
Pagare meno imposte e contributi significa avere più soldi per te. Con questo non dico che li devi consumare per spese inutili.
Ma avere più soldi per te ha vantaggi in molte altre sfere della propria vita, che vanno oltre alla sola possibilità di fare più spese personali.
Se hai più soldi perché paghi meno contributi, hai maggiore liquidità che puoi reinvestire nella tua azienda in migliori macchinari per essere più competitivo nel mercato, per poter acquisire collaboratori migliori o semplicemente per rifiutare le offerte dei clienti che vogliono farti lavorare con margini bassi o inesistenti.
Oppure anche perché avere più soldi ti permette di fare più spese per acquisire i clienti, diventare più competitivo e rubare clienti ai concorrenti.
Nello stesso modo, avere più soldi per te ti permette di essere un compagno o marito migliore, le consentirai di avere una vita più agiata, evitando che si invaghisca di un altro uomo che le permetta una vita migliore rispetto a quello che le puoi dare te, eviterai dolorose separazioni da lei o dai tuoi figli.
Per evitare tutto questo e rendere la tua S.r.l. una macchina per generare più soldi di quelli che spende, allora avere maggiore efficacia fiscale è la soluzione, che passa anche attraverso una tua tutela contro i contributi Inps non dovuti nel rispetto della legge.
Quindi bando alle ciance e let’s go…
Problema 1: L’Inps può aprire una posizione Inps commercianti d’ufficio
Anche se non è corretto, ed è già stato contestato da altri interventi della cassazione, in questi ultimi anni ci sono capitati più casi in cui i soci amministratori si sono visti iscritti d’ufficio alla gestione commercianti, con il relativo onere contributivo Inps.
Il tutto senza che l’Inps abbia fatto attività di accesso presso la sede dell’imprenditore, senza richiedere formalmente informazioni preventive alla società e nonostante le informazioni fornite dai soci in sede di inizio attività erano diverse.
Prima di proseguire è importante comprendere in quali casi sei obbligato ad iscriverti all’Inps commercianti e quando non sei obbligato.
In quali casi devi pagare l’Inps commercianti?
Tutte le volte che il socio entra nella gestione operativa della S.r.l., allora deve aprire una posizione Inps commercianti e pagare i contributi fissi Inps e quelli variabili eccedenti il minimale.
Esempio socio lavoratore: se tu apri una S.r.l. per gestire un bar e lavori all’interno del bar insieme agli altri dipendenti, allora devi essere per forza un socio lavoratore e pagare i contributi fissi Inps ed eventualmente quelli variabili.
Il socio della S.r.l. può evitare di pagare i contributi Inps solo se si occupa in via esclusiva dell’attività di amministratore.
Per definire meglio quali sono le attività dell’amministratore, in fondo a questa circolare troverai una specifica check list delle attività che sono state considerate attività amministrative.
Il problema è che l’Inps è molto restia a cancellare la posizione Inps del socio lavoratore e lo permette solo se la S.r.l. ha dipendenti o se un altro socio sta pagando i contributi fissi Inps.
La controversia sorgerebbe nel momento in cui c’è una S.r.l. con socio unico senza dipendenti, perché avresti delegato tutta l’attività ad operatori con partita iva.
In presenza di un socio unico e in assenza di dipendenti l’Inps tende a presumere che l’attività operativa sia svolta dall’unico socio e pertanto quest’ultimo venga iscritto d’ufficio alla gestione commercianti.
Ciò obbligherebbe a fare il ricorso all’Inps e nel caso andare presso la commissione provinciale, regionale e cassazione.
Esempio socio non lavoratore ma amministratore: se il socio non si occupa della gestione operativa che viene invece delegata a dei dipendenti, allora il socio può richiedere la cancellazione dalla gestione Inps commercianti.
Problema n.2: se non hai dipendenti (o altri soci lavoratori), l’Inps iscrive d’ufficio il socio unico
In presenza di un socio unico che fa l’amministratore, l’Inps con buona probabilità aprirà una posizione contributiva commercianti obbligandoti a pagare i contributi fissi e variabili.
L’unico modo per avere una buona probabilità di ottenere la cancellazione dalla posizione Inps commercianti è avere dei dipendenti che lavorano per te, oppure avere un altro socio lavoratore che pensa alla parte operativa.
Il problema è che:
- a) può capitarti di essere in un settore in cui la parte operativa sia svolta interamente da collaboratori che hanno la partita iva, cosa che l’Inps non vede e che difficilmente riconoscerebbe valida per sostenere la tua tesi di cancellazione;
- b) se hai costituito una S.r.l. a socio unico non hai altri soci e quindi l’Inps ti iscrive in automatico se non hai dipendenti.
In sintesi, l’Inps, soprattutto in questi ultimi anni, ha sempre aperto la posizione Inps commercianti al socio unico anche se questo faceva di fatto solo attività amministrativa, appunto perché questo era l’unico socio e perché delegando la parte operativa a collaboratori con partita iva, l’ente non vedeva i contributi dei dipendenti pagati dai collaboratori della S.r.l..
Per superare questo problema, avresti dovuto fare ricorso all’Inps e, nel caso di contestazioni, ricorrere ai 3 gradi di giudizio, ossia devi ricorrere ad un giudice.
Ad ogni grado di giudizio devi portare delle prove a tuo favore. In quel momento comunicherai al giudice le varie sentenze della Cassazione a tuo favore, tra cui questa che vedrai di seguito.
Ma prima di poter utilizzare questa sentenza della Cassazione è meglio comprendere insieme la procedura che dovrai seguire. Questa ti darà una migliore visione globale.
Procedura per difendersi dall’errata iscrizione alla gestione Inps commercianti
Tutte le volte che noti che l’Inps ti apre una posizione Inps commercianti in modo ingiustificato devi seguire questa procedura:
1) ricorso direttamente all’Inps, ma i tempi sono lunghi e difficilmente ti riconosceranno sgravi.
Se non rispondono entro 90 giorni o rifiutano il ricorso, devi utilizzare i 3 gradi di giudizio del nostro sistema giuridico tributario, ossia:
2) ricorso presso la Commissione tributaria provinciale;
3) ricorso presso la Commissione tributaria regionale;
4) ricorso in Cassazione.
La decisione definitiva la può prendere solo la Corte di Cassazione e ogni controversia in Italia ha una storia a parte, in un certo senso ogni tribunale potrebbe fare scelte completamente differenti anche su casi simili.
Ma quello che è importante è il filone di pensiero della cassazione.
Questo significa che quando c’è una sentenza della Corte di Cassazione precedente al tuo giudizio che è favorevole al tuo caso, la puoi utilizzare come elemento a tuo favore.
Per questo motivo, condivido la seguente sentenza della Cassazione che ha dato ragione al contribuente socio unico della S.r.l. annullando la richiesta di contributi da parte dell’Inps.
Riporto di seguito alcuni estratti di questa sentenza corredati da commenti per aiutarti ad estrapolare informazioni utili.
Sentenza n. 21295 del 9 agosto 2019 della Corte di Cassazione
In sintesi, con sentenza n. 21295 del 9 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che per l’amministratore unico di una società, affinché scatti l’obbligo dell’iscrizione alla gestione previdenziale Inps dei commercianti, è necessario che lo stesso svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa.
In caso contrario, se riceve soltanto un compenso come amministratore unico (e l’Inps non fornisce le prove del contrario), è tenuto ad iscriversi soltanto alla gestione separata Inps per poi pagare i contributi solo nel caso in cui riceva un compenso da amministratore.
In sostanza la sentenza afferma, come già ribadito anche in precedenti sentenze della stessa Cassazione, che l’Inps ha sempre l’onere della prova nel dimostrare che il socio sia anche effettivamente un lavoratore e quindi soggetto ai contributi fissi Inps.
Comunque sia, ritengo utile condividere con te dei pezzi della sentenza esaminata perché mi hanno permesso di comprendere altre informazioni fondamentali per gestire correttamente il rapporto con l’Inps nel rispetto di questa sentenza.
Nello specifico ho voluto inserire dei pezzi della sentenza perché ci sono più spunti di riflessione che mi hanno permesso di dare risposta alle domande che mi hanno fatto gli imprenditori durante le precedenti consulenze.
Punto 1:
“…emerso dall’attività istruttoria svolta (in cui è rimasto accertato che il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione non era diverso e distinto da quello di amministratore, limitandosi il XXX -nome del socio amministratore – a curare il rapporto con i fornitori, con le banche ed in generare l’attività amministrativa)
Questo pezzo serve per rispondere anche alla domanda che gli imprenditori mi possono fare: ma cosa rientra nelle attività da amministratore?
Ti dico questo perché mi sono capitati dei casi in cui i clienti mi chiedevano di elencare con precisione quali attività della S.r.l. potevano essere considerate come attività da amministratore.
Grazie a questa parte della sentenza ho definito cosa la Cassazione fa rientrare nell’attività da amministratore, come ad esempio gestire i rapporti con i fornitori, rapporti con le banche, e in generare svolgere l’attività amministrativa.
Punto 2:
“…la verifica della sussistenza di requisiti di legge per la coesistenza in entrambe le gestioni è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare….”
Questo punto l’ho ripreso perché la sentenza sottolinea (come ha già rimarcato nelle precedenti sentenze della Cassazione), che l’onere della prova, per dimostrare che il socio svolta attività operativa, grava sull’Inps.
Quindi è l’Inps che deve trovare le prove per affermare che il socio mente e non che sia il socio che deve provare di svolgere solo attività amministrativa.
Sono due cose che sembrano simili ma che ai fini tributari fanno una enorme differenza.
Questa parte, anche se credo che sia già stata più volte sottolineata da altri interventi della Cassazione l’ho voluta riportare in quanto è un concetto fondamentale.
Ossia che è l’Inps che deve provare che il socio svolga effettivamente lavoro operativo dell’azienda.
Non solo, ma sottolinea che la verifica deve essere fatta in modo puntuale e rigoroso.
A mio parere, quello che materialmente l’Inps potrebbe fare per dimostrare se un socio svolge attività operativa è:
- a) accesso presso le sedi per verificare l’operato o meno dei soci;
- b) richiedere informazioni ufficiali alla società o ai soci della società;
- c) considerare le dichiarazioni fornite dai soci in sede di inizio attività.
In sintesi, l’Inps, secondo la Cassazione, NON deve aprire d’ufficio le posizioni commercianti ai soci senza priva ottenere le prove del contrario.
Punto 3:
“…potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova dell’apporto all’attività di impresa, la collaborazione e la abituale ingerenza dell’amministratore nell’ambito produttivo dell’azienda, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell’amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere)”.
Questa parte permette di comprendere che al fine di valutare l’ingerenza del socio nell’attività operativa bisogna considerare anche:
- La complessità dell’impresa. Per fare un esempio, un’attività operativa svolta completamente online è più facilmente delegabile ai collaboratori con partita iva rispetto ed un’azienda metalmeccanica che necessita di personale fisicamente presente presso la sede operativa. Pertanto nel primo caso sarà plausibile la presenza del solo amministratore senza dipendenti ma con collaboratori che lavorano con partita iva. Mentre nel secondo caso l’assenza di una qualsiasi dipendente con busta paga che si occupi dell’attività operativa sarà sicuramente meno credibile.
- L’esistenza o meno di dipendenti e/ collaboratori, quindi l’Inps dovrebbe valutare anche la presenza di collaboratori con partita iva e lavoro occasionale, oltre che ai dipendenti con busta paga;
- La loro qualifica e le loro mansioni. Delegare la propria mansione operativa ad un collaboratore online è sicuramente più semplice che delegarla ad un operaio che deve venire fisicamente in azienda per lavorare su un macchinario complesso;
- L’abituale ingerenza dell’amministratore nell’ambito produttivo dell’azienda. Questa frase mi fa intendere che ci deve essere un lavoro abituale, da parte del socio, per dichiarare che esso svolge attività operativa. Presumo che questo sia per evitare gli estremi di chi pensa “se tocco nessun attrezzo aziendale o se mi faccio vedere in negozio, allora sono un socio lavoratore”.
Questo punto credo che sia molto importante perché dimostra come la Cassazione possa prevedere attività più complesse e attività più semplici, come quelle online, in cui si possa concretizzare la delega totale del lavoro operativo della S.r.l. utilizzando collaboratori con partita iva e con lavoro autonomo occasionale.
Punto 4:
“Ciò precisato, nella specie, il decisum della Corte territoriale, incentrato sullo svolgimento da parte del xxxx (nome del socio) della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, affidata a personale addetto alle vendite in via esclusiva, non è stato validamente infirmato dalla parte ricorrente;”
Questo punto l’ho voluto portare alla tua attenzione perché dà risposta ad una domanda ricorrente.
È il caso di una mia cliente, che con la sua S.r.l. organizzava voli in ambito business in cui lei si occupava della sola parte amministrativa, mentre affidava le vendite direttamente ad un agente che promuoveva i contratti per conto della sua S.r.l..
In sintesi mi chiedeva se doveva pagare i contributi fissi Inps essendo lei una socia unica ma, che di fatto faceva solo attività amministrativa in quanto la vendita dei contratti era affidata ad una persona con partita iva.
Io gli ho fatto presente che con molta probabilità l’Inps gli avrebbe aperto ugualmente una posizione commercianti, in quanto era socia unica senza dipendenti, ed in quanto non ero sicuro che delegare la parte relativa alla vendita dei propri servizi potesse essere considerata come delega della parte operativa.
Dalla lettura di questo estratto, si comprende comprendere che è accettabile affidare ad un addetto alle vendite in via esclusiva l’attività esecutiva dell’azienda e considerare il socio escluso dalla parte operativa.
Questo costituisce un ulteriore vantaggio per le attività che possono essere svolte completamente online, in quanto la parte operativa delle vendite può essere affidata ad un preciso collaboratore in modo esclusivo.
Quali attività aziendali rientrano del campo dell’amministrazione?
Durante la consulenza può succedere che i clienti mi chiedano quali attività rientrano in quelle previste per gli amministratori in modo da non ingerirsi nella gestione operativa evitando di pagare le rate fisse Inps.
Grazie a questa sentenza della cassazione, ho creato una sorta di check list di quello che rientra nell’attività dell’amministratore della S.r.l. che ti consente di evitare di pagare i contributi fissi Inps perché non ti ingerisci nella gestione.
Qui, di seguito condivido le principali attività che rientrano nell’attività dell’amministratore:
- attività organizzativa;
- attività direttiva di natura intellettuale;
- parlare con i fornitori (quindi presumo anche con i clienti);
- l’attività di controllo sul personale (e quindi si potrebbe anche intendere nei confronti dei collaboratori con partita iva ed occasionali);
- attività amministrativa, esempio andare in banca;
- l’amministratore dovrebbe ingerirsi in modo abituale nell’attività operativa per essere obbligato a pagare i contributi fissi Inps. Se la sua ingerenza fosse NON abituale non dovrebbe ricorrere l’iscrizione ai commercianti.
Come utilizzare la sentenza vista in precedenza ed a cosa devi stare attento…
Per poter comprendere come utilizzare correttamente la sentenza precedente, ci sono ancora dei meccanismi che devi conoscere.
Il primo è che ci sono 3 livelli di contenzioso in ambito fiscale, la Commissione tributaria provinciale, la Commissione tributaria regionale e la Cassazione.
Ad ogni livello sia il contribuente che l’ente impositore si possono fermare, ma solo con la sentenza della Cassazione diventa un qualcosa di “certo” per quel specifico contenzioso.
Il secondo concetto che devi comprendere è che ogni sentenza può avere un esito diverso in funzione del tribunale che la emana e della situazione specifica del contenzioso.
L’unica cosa che possono fare le sentenze precedenti è di influenzare il parere delle sentenze successive, oppure che ci siano già più sentenze della cassazione che ripetono lo stesso esito per più volte in casi simili.
Questo non significa che non avrai mai contestazioni da parte dell’Inps. Quindi dovrai difenderti in Commissione tributaria provinciale, regionale e presso la Cassazione.
Sappi anche che l’Inps tenderà ad utilizzare tutti i gradi di giudizio a sua disposizione, salvo che non ci sia un’assoluta linea predominante presso la cassazione.
Questo per te significa che, anche se avessi ragione, potresti annullare tutto presso la cassazione, in quanto l’Inps proseguirebbe fino all’ultimo grado di giudizio facendoti perdere tempo e denaro.
Denaro che in parte poi recupererai in Cassazione, salve le spese del giudizio che i giudici decidono caso per caso.
Nota bene: queste informazioni si adattano al meglio ad una S.r.l. commerciale. La S.r.l. artigiana avrebbe anche altri parametri da gestire.
In qualsiasi caso, puoi inviarmi una email a info@efficaciafiscale.com per mostrarmi il tuo caso specifico.
Conclusioni
Grazie alle informazioni che hai ottenuto in questa circolare, ora hai uno strumento in più che puoi utilizzare per difenderti dalle pretese dell’Inps quando ti apre d’ufficio una posizione commercianti, senza aver preventivamente ottenuto le prove che tu svolga un’attività operativa all’interno della S.r.l..
Non è detto che sia sempre sicuro al 100%, ma è sicuramente un ottimo alleato della tua efficacia fiscale e, rispetto agli anni precedenti in cui avevi poco o niente a prova della tua difesa, adesso puoi avvalerti di questa sentenza.
In tutti i casi in cui hai un’azienda sappi che, se tu volessi veramente dormire sonni tranquilli, proteggere il tuo patrimonio personale, proteggere il tuo investimento aziendale, tutelare la tua famiglia e il tuo futuro, la soluzione migliore risiede nell’utilizzare una S.r.l. .
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Che cosa aspetti a contattarci?
Articolo molto ben scritto, chiaro e dettagliato. Complimenti! 🙂
Tuttavia non mi è chiara una cosa: se un amministratore (magari anche unico) lavora nella SRL ma NON percepisce compenso amministratore per libera scelta, è iscrivibile anche alla Gestione Separata INPS?
Si tratta quindi di un socio che contemporaneamente lavora e amministra la società ma decide di prestare gratuitamente la sua opera.
Ciao Daniele, ti confermo che se l’amministratore NON prende un compenso, allora NON deve pagare la gestione separata. Se l’amministratore fosse anche un socio, allora l’Inps ha più armi per iscriverlo “automaticamente” alla gestione commercianti
Salv, in una srl unipersonale di una società edile, l’amministratore unico con compenso amministrazione e quindi iscritto alla gestione separata, può non essere iscritto alla gestione artigiana-commercianti dato che fa solo la parte di amministratore e nessuna parte lavorativa (svolta dai propri dipendenti)
Ciao Marco, può benissimo essere sia per una S.r.l. artigiana che per una S.r.l. commerciale. Ovviamente per le S.r.l. artigiane devi verificare che siano rispettati i requisiti per essere artigiana
Ottimo articolo e complimenti. Io ho un problema, simile ma con qualche sfumatura diversa: ovvero mi sono cancellato da amministratore di una società, del quale sono socio di maggioranza e l’amministratore ed unica persona a lavorarci è rimasta mia moglie. L’inps nonostante due ricorsi semplici, fatti direttamente dal commercialista, non mi accetta la cancellazione e continua a chiedermi il pagamento dei contributi. Voi che ne pensate?
Samuele
Ciao Samuel, ogni tanto succede. Anzi, già il fatto che ti hanno risposto negativamente alcune volte è una fortuna, in quando possono anche rispondere dopo mesi, anni oppure non rispondere affatto. A questo punto l’unica arma a disposizione che hai è fare un ricorso in tribunale civile. Di sicuro ti porta via tempo e denaro, ma se sei dalla parte della ragione e l’ammontare che ti richiedono è elevato, a mio parere devi fare tutto quello che è in tuo possesso per non ricevere ingiustizie.