Nel cassetto custodisci il desiderio di aprire un’attività commerciale con cui fare una montagna di soldi? Allora devi sapere cosa si nasconde dietro all’apertura di questa tipologia d’impresa, per non arrivare impreparato al coronamento del tuo prossimo sogno.

Nel cassetto custodisci il desiderio di aprire un’attività commerciale con cui fare una montagna di soldi?

Pensi che un bar, un ristorante o un negozio sia la soluzione ideale ai tuoi desideri lavorativi?

Allora devi sapere cosa si nasconde dietro all’apertura di un’attività commerciale, per non arrivare impreparato al coronamento del tuo prossimo sogno.

In Italia, la Legislazione ti obbliga a rispettare determinati criteri e parametri per far sì che i commercianti (e non solo) operino nel rispetto della Legge e dell’igiene.

Per aprire un’attività commerciale nel settore della ristorazione e, più in generale, per tutte quelle attività che hanno a che fare con la vendita di prodotti alimentari, sono stati creati enti ad hoc.

Infatti, oltre agli enti tradizionali, che abbiamo visto nella circolare precedente, come l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio, INPS e INAIL, ci sono anche altri istituti che devi rispettare per essere certo che tu possa svolgere in completa regolarità la tua attività commerciale.

Di preciso, quali sono questi enti?

1) Conai : Consorzio Nazionale Imballaggi

Il CONAI è il Consorzio Nazionale Imballaggi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi e garantisce la copertura ai Comuni dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi.

L’adesione al CONAI è obbligatoria per le imprese che producono, vendono o utilizzano “imballaggi”.

La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso pari a € 5,16 più un importo variabile riguardo ai ricavi annuali complessivi dell’impresa se uguali o superiori a 500.000 euro.

La quota fissa funge da iscrizione, pertanto è dovuta una sola volta.

Mentre la quota variabile è da pagare, eventualmente, ogni anno.

La scadenza per l’invio della pratica con la comunicazione dei ricavi complessivi è 20 gennaio.

Non è detto che sia dovuta, esistono parametri sotto i quali non è obbligatorio il versamento dell’importo variabile.

Esistono altresì categorie escluse dall’onere di questo ente: albergatori, panificatori e parrucchieri se (e solo se) non vendono altri prodotti se non strettamente correlati all’attività svolta.

2) Siae

Se l’attività che desideri utilizzerà impianti di diffusione sonora, oppure svolgerai manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o impiegherà strumenti musicali, non dimenticarti di comunicarlo al tuo consulente.

Questo perché dovrai sottoscrivere l’iscrizione alla SIAE e dovrai anche pagare una quota annua per i corrispondenti diritti della stessa.

3) Canone Rai

Nel caso in cui tu abbia messo nel tuo locale una televisione, sei obbligato a gestire il pagamento del Canone Rai.

Infatti, “devono pagare il canone speciale Rai coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458”.

4) Ausl

L’ente per eccellenza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande è l’AUSL.

L’Ausl verifica il rispetto delle norme d’igiene, ed è un passo fondamentale per operare all’interno di pubblici esercizi. Per pubblici esercizi s’intendono, ad esempio, bar, tavole fredde, ristoranti, ed è indispensabile che tu possieda la relativa autorizzazione dell’AUSL per operare e maneggiare prodotti alimentari.

5) Somministrazione di Alimenti e bevande

Ogni qualvolta devi aprire un’attività commerciale che riguarda gli alimenti e bevande, nella maggior parte dei casi, riguarda anche la somministrazione di alimenti e bevande.

Per somministrazione s’intende la vendita per il consumo direttamente sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.

Per fare la somministrazione di alimenti e bevande (esempio un bar oppure un ristorante), bisogna presentare preventivamente una Scia in Comune presso lo Sportello unica attività produttive (denominato anche S.u.a.p.).

Questo comporta che, in capo al titolare oppure al legale rappresentante o a un proposto designato, ci sia il rispetto di determinati requisiti.

Quindi, per esercitare un’attività di somministrazione, devi avere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Requisiti soggettivi o morali

I requisiti soggettivi richiedono che, in capo al titolare o al legale rappresentante, o al preposto all’esercizio, ci sia il possesso dei requisiti morali:

  1. A) Di cui all’art. 71 comma 1 del D.lgs. 59/2010
  1. Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
  2. a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  3. b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  4. c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  5. d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  6. e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  7. f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
  1. B) di cui all’art. 71 comma 2 del D.lgs. 59/2010
  1. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Requisiti oggettivi o professionali

I requisiti professionali sono contenuti nell’art. 71 comma 6 del D.lgs. 59/2010…

  1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  1. a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  2. b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  3. c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché’ nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

ATTENZIONE: Ricordati che se tu non dovessi avere i requisiti, puoi nominare un preposto alla tua attività con i relativi requisiti oggettivi e soggettivi indicati in precedenza.

Poi, con il tempo, quando hai maturato i requisiti in capo alla tua persona, puoi anche togliere il preposto e metterti direttamente come titolare della tua attività.

Chi è il preposto?

Il preposto è la persona che, sia essa dipendente o collaboratore, è designata dal titolare dell’attività o dall’amministratore della società come responsabile dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Egli, infatti, dovrà possedere i requisiti e rivestirà il ruolo all’interno dell’azienda fino a quando il titolare o l’amministratore non avrà maturato tale traguardo.

È un ruolo importante, perché il preposto è responsabile dal punto di vista igienico-sanitario, della preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti.

Ed è grazie a lui che l’attività commerciale ha i requisiti per iniziare.

 6) Requisiti Aggiuntivi del Suap 

Ogni inizio attività  ha caratteristiche diverse in funzione della tipologia di attività che andrà a svolgere.

Di seguito ti riporto le peculiarità che sono presenti del modello S.u.a.p. riguardante l’apertura di un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, che devi compilare:

  • Relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico;
  • Comunicazione orario d’esercizio;
  • Planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all’attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato;
  • Autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali (se non in precedenza presentata);
  • Documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale s’intende esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Ricevuta di versamento oneri ASL;

Conclusione

Ora che hai chiari quali altri adempimenti devi fare, oltre ai canonici AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO, INPS E INAIL, per poter aprire regolarmente la tua attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, non ti resta che preparare i documenti e andare dal tuo consulente, ti aiuterà step by step a trovare il bandolo della matassa e farti diventare un imprenditore di successo.

 

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