Analisi dell’Atto Costitutivo di una S.r.l.

Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per condividere con te, imprenditore che già gestisci e vuoi ampliare/riorganizzare una S.r.l. oppure intendi costituirne una (o un’altra), la consulenza fatta ad un mio cliente.

Questo cliente mi ha fornito una bozza di Atto Costitutivo e Statuto, che ho analizzato con attenzione, punto per punto, e devo dire che alcuni punti sono stati affrontati dal mio cliente in modo ottimale, cosa che gli ho comunicato 😊.

Come ben sai se sei un assiduo lettore degli articoli che pubblico sul sito www.efficaciafiscale.com, se ascolti i miei Podcast e segui i miei video e le mie dirette sul canale YouTube Commercialista Calisti sono un commercialista imprenditore, non sono un cattedratico.

Non voglio emergere contestando a tutti i costi ciò che mi viene detto dagli imprenditori per pormi sul piano (superiore) di “Colui che sa” ma che, al contrario, amo lavorare con gli imprenditori che dimostrano di avere intelligenza fiscale.

Grazie al caso che ho affrontato con questo mio cliente, con cui è stato un piacere collaborare nella stesura sia dell’Atto Costitutivo che dello Statuto (ricordati che sono due atti diversi), questo mi ha consentito di svolgere al meglio l’attività che mi piace definire di “divulgatore fiscale” perché ricordati che, una S.r.l. ben costituita e/o ben riorganizzata consente di applicare correttamente gli strumenti di Efficacia Fiscale, senza timore di infrangere la legge.

Ricorda anche che ciascun notaio ha una propria impostazione sia mentale che di software compilativo. Quindi, non è detto che un notaio affronti i punti nella medesima sequenza in cui li affronto io negli articoli dedicati ad Atto Costitutivo e Statuto. L’importante è che, questi punti, da qualche parte nel corpo dei documenti, vengano menzionati 😊

Sei pronto a scoprire come lavoreremo insieme in questo articolo dedicato ad Atto Costitutivo e Statuto e perché è importante conoscere cosa va bene e quali parti vanno male?

Bene! Allora procediamo all’analisi dell’Atto Costitutivo e……..

bando alle ciance and let’s go….

 

Premessa, come è nato questo articolo

Tutto il contenuto che trovi nei miei articoli è frutto delle mie ricerche.

Un mio cliente, che ha acquistato la consulenza di Efficacia Fiscale, è in procinto per costituire una S.r.l. .

Così, in settimana, abbiamo fatto un primo incontro e, successivamente, ho analizzato gli elementi dell’atto costitutivo della sua costituenda S.r.l. e mi sono scritto vari appunti, riportando delle mie considerazioni ed evidenziando i pezzi che sono i migliori per lui.

Oltre a questo, ho notato che ci sono vari punti che sono stati già fatti molto bene, così reputo utile farteli presente.

Questi sono i punti che voglio mettere come base di partenza:

– ho fatto una analisi dell’ Atto Costitutivo di un mio cliente;

– per ogni punto ho deciso di mettere le mie considerazioni da dare all’imprenditore;

– se qualche punto è stato coperto in modo ottimale l’ho comunicato;

– è importante sapere cosa c’è di sbagliato, per evitare di fare lo stesso errore, ma è anche importante sapere cosa c’è di giusto perché quello che è giusto va ripetuto.

– ricordo che ci sono 2 documenti, Atti Costitutivi e Statuto. Sono 2 cose diverse, anche se, per noi “comuni mortali”, appaiono la stessa cosa.

– voglio darti uno strumento valido dal quale prendere i pezzi, che a te sono più utili nella tua realtà, e che potrai incollare quando dovrai costituire la tua nuova S.r.l. .

– non è detto che la sequenza di come sia predisposto un Atto Costitutivo e Statuto della S.r.l. sia la medesima per tutti i notai. Ogni notaio utilizza un modo diverso per assembleare le informazioni dello statuto e dell’atto costitutivo. Ma, i principi che ci sono qui all’interno valgono per tutte le tipologie di atti giuridici di società, indipendentemente da come sono organizzati gli articoli dell’Atto Costitutivo e dallo Statuto.

 

Qual è la differenza tra l’Atto Costitutivo e lo Statuto?

Senza entrare troppo nel banale o nel complesso, ti posso dire che:

– L’Atto Costitutivo, secondo la legge italiana, è l’atto giuridico con il quale si dà vita ad una persona giuridica, in questo caso la S.r.l.

– mentre lo Statuto, in diritto, è l’atto giuridico fondamentale che disciplina l’organizzazione e il funzionamento di un ente pubblico o privato. Nel nostro caso, essendo lo statuto di S.r.l., questo va a regolamentare la vita della società, come ad esempio il rapporto con gli amministratori e soci.

In un certo senso l’Atto Costitutivo si fa una volta sola perché, poi, nel corso della vita della S.r.l. si modifica lo Statuto della S.r.l. .

A noi comuni mortali sono 2 atti che possono apparire come la stessa cosa, ma ci sono delle piccole differenze.

Una delle caratteristiche che potresti notare tra i due è che l’Atto Costitutivo è più corto, mentre lo Statuto, di solito, è più lungo rispetto all’ Atto Costitutivo, perché deve contenere con maggiore specificità, la regolamentazione di quello specifico funzionamento della S.r.l. .

Ci sono delle parti che si ripetono ( come potrai notare facendo una analisi dell’Atto costitutivo e dello Statuto), ma comprendere questa differenza serve per capire un piccolo vantaggio successivamente.

Ho voluto mostrarti questa differenza semplicemente perché c’è una piccola cosa che ti permette di rendere flessibile la costituzione dello statuto della S.r.l. apportando modifiche, senza poi dover ritornare dal notaio e spendere i soldi.

 

Come lavoreremo insieme in questo articolo, perché è importante conoscere cosa va bene e quali parti vanno male

Nel proseguimento di questo articolo, ti riporto i singoli pezzi dell’Atto Costitutivo e dello Statuto che ho esaminato.

Ci saranno dei pezzi in cui darò dei miei suggerimenti, mentre altri pezzi in cui affermerò che va tutto bene.

Conoscere i pezzi che vanno bene è importante perché ti permette di replicarli nel tuo Atto Costitutivo (li puoi anche incollare negli atti delle tue prossime costituzioni di S.r.l.).

Mentre, conoscere i pezzi che non vanno bene, ti serve per evitare di ripetere gli stessi errori fatti e, quindi, dire al notaio cosa per te è la scelta migliore.

Prima ti mostro degli appunti che mi sono fatto sull’Atto Costitutivo, successivamente degli appunti che mi sono fatto mentre analizzavo lo Statuto della S.r.l. .

Ci possono essere delle piccole ripetizioni o punti che in qualche modo condividono qualcosa in comune.

C’è anche da aggiungere che non ho riportato tutti i pezzi, in quanto alcuni sono ripetizione, oppure perché sono inutili all’analisi dell’ Atto costitutivo.

In ogni riquadro riporto il pezzo presente sull’atto e poi, sotto, le mie personali indicazioni.

 

Atto Costitutivo

Di seguito ti riporto i pezzi dell’Atto Costitutivo dell’imprenditore che ho esaminato, al termine di ogni punto ho inserito delle mie considerazioni.

Pezzo 1:

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

[…]

ART. 2) SEDE

La sede della società è fissata in ……………….

Ai soli fini dell’art. 111-ter disp. att. cod. civ., le parti dichiarano che l’indirizzo ove è posta la sede della so cietà è ………………

Ricordati che, se la sede della S.r.l. è in un Comune piccolo, hai maggior possibilità di fare una trasferta aziendale e, quindi, poter ricevere i rimborsi forfettari e chilometrici alla S.r.l. .

Pezzo 2:

ART. 3) DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2057 (duemilacinquantasette) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Consiglio di arrivare a dare una durata alla S.r.l. fino ad arrivare intorno a 50 anni.

Meglio dare una durata lunga alla società, perché al termine della durata sei obbligato a ritornare dal notaio per aggiornare l’atto costitutivo.

Non è una cosa che ti farà risparmiare tanto denaro, ma siccome non costa nulla in più aumentare la durata della S.r.l., allora ti consiglio di mettere una durata superiore a 30 anni ed arrivare fino a 50 anni.

In tutti i casi, non supererei i 50 anni come durata della società.

Questo in quando, poi, potrebbe essere riconosciuta dal giudice come società costituita a tempo indeterminato, e, quindi, dare opportunità ai soci di recedere in qualsiasi momento con preavviso.

Anche qui nulla di grave, ma se un socio può recedere in qualsiasi momento, ti potrebbe destabilizzare la S.r.l. perché sei, poi, obbligato a liquidare la sua quota, oppure a mettere in liquidazione la società se non hai abbastanza soldi da dare al socio receduto.

Pezzo 3:

ART. 4) OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

– il commercio al dettaglio, con l’utilizzo e l’impiego di qualunque mezzo e/o strumento, ivi compresi i distributori automatici, la vendita per corrispondenza e per e-commerce di generi alimentari, drogheria, prodotti per l’igiene della casa e della persona e di ogni altro genere alimentare e non alimentare di qualunque tipo, nonché quelli affini e similari;

– l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande analcoliche, alcooliche e superalcoliche;

– l’acquisto, la vendita e la gestione di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quali ristoranti, bar, tavole calde e self-service; la gestione di pubblici esercizi di rivendita di sali e tabacchi, nonché l’attività di rivendita di generi di tabaccheria e di monopolio.

Per il conseguimento dell’oggetto sociale la società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, bancarie attive e passive che siano comunque col-legate con l’oggetto sociale.

La società potrà altresì assumere partecipazioni in altre società e prestare garanzie di ogni tipo, purché tali attività siano svolte     siano  sianin via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

Io consiglio sempre di mettere un oggetto sociale ampio, il più ampio possibile perché, poi, eviti di ritornare dal notaio per ampliare l’oggetto sociale nel momento in cui tu voglia andare a fare qualcosa in più rispetto all’attività principale della tua S.r.l. .

AI miei clienti consiglio di mettere almeno questi oggetti sociali:

  1. Le attività che andrai subito a svolgere;
  2. Le attività che andrai a svolgere nei 5 anni successivi, anche potenziali;
  3. Le attività che pensi di non fare mai, ma che ti piacerebbe fare con il tempo;
  4. In tutti i casi, consiglio di 1) compravendita di immobili e locazione di immobili, anche di terzi, 2) commercio online, offline, all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti alimentari e non alimentari, 3) vendita di infoprodotti, 4) holding pura e mista, 5) trading online, 6) più ne vuoi aggiungere meglio è.

In tutti i casi non preoccuparti, ho già fatto un articolo in cui ho inserito almeno 79 tipologie di oggetti sociali che puoi inserire nella tua S.r.l. .

Questo, in modo che tu abbia una sorta di check list a cui fare riferimento quando vuoi individuare cosa inserire nell’oggetto sociale.

Potresti trovare un po’ di restrizioni da parte del notaio ma, attualmente, i notai sono sempre più abituati a vedere statuti di S.r.l. con oggetti sociali ampi.

Pezzo 4:

ART. 6) NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che resterà in carica a tempo indeterminato, nominato nella persona del sig. xxxxxxx, come sopra comparso e generalizzato, la quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dal la legge.

Ai sensi degli articoli 16 (sedici) e 17 (diciassette) dello Statuto all’Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ti consiglio sempre di valutare se limitare il potere decisionale dell’amministratore con queste opzioni:

– inserendo l’amministrazione congiunta, invece che disgiunta (attento a non irrigidire troppo la S.r.l.);

– suddividere l’amministrazione ordinaria dalla straordinaria;

– imputare un valore oltre il quale una operazione aziendale rientra nell’amministrazione straordinaria e, quindi, soggetto all’approvazione dell’assemblea, dell’eventuale Consiglio di Amministrazione;

– limitando le scelte dell’amministratore a specifici settori senza il consenso dell’assemblea o dell’intero eventuale Consiglio di Amministrazione;

– prevendendo che per specifiche scelte imprenditoriali l’amministratore debba chiedere il parere all’assemblea dei soci o all’intero eventuale Consiglio di Amministrazione.

Pezzo 5:

ART. 7) CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è fissato in € 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene sottoscritto dai soci come segue:

– xxxxxx, per € 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

– xxxxxxxx, per € 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

I comparenti dichiarano di aver versato, in proporzione alla sottoscrizione di ciascuna, l’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), rappresentante il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale sottoscritto, mediante i seguenti assegni circolari […]

Questa parte l’ho voluta inserire per mostrarti un piccolo elemento che potrebbe esserti utile.

I conferimenti possono attribuire percentuali di possesso diverse in base ai vostri accordi, che a loro volta si trasformano in quote di controllo della S.r.l., che possono avere percentuali di distribuzione di utili diversi.

Nel tuo caso specifico non ti fa differenza, ma è una cosa che in determinate occasioni è utile sapere.

Pezzo 6:

ART. 8) ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa destinazione ne decisa dai soci.

Per ottimizzare il carico tributario, relativo ai contributi Inps, allora puoi valutare di attribuire una percentuale di utili diversa dalla percentuale di possesso delle quote.

Oltre a questo, consiglio di inserire una clausola di poter attribuire la percentuale diversa liberamente tra i soci, senza dover ricorrere al notaio successivamente.

Per aiutarti in questo, ti riporti la dicitura che abbiamo utilizzato, in precedenza, come soluzione per un nostro cliente.

 

Questo è quello che è indicato dello Statuto (e che devi inserire nel tuo, se vuoi separare la percentuale di utili dalla percentuale di capitale sociale):

10) I comparenti deliberano che gli utili vengano ripartiti tra i soci come segue: nella misura del 95% – ad esempio – (novantacinque per cento) alla signora …………………….. e nella misura del 5% (cinque per cento) al signor ……………………………. Tale ripartizione potrà essere modificata solo con decisione adottata ai sensi dell’art. 30 dell’allegato Statuto Sociale.

Quindi, l’atto costitutivo rimanda la variazione a quanto indicato nell’atto costitutivo.

Questo è quello che è indicato nell’atto costitutivo:

30.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Le decisioni che comportano una modifica della ripartizione dei detti utili dovranno essere adottate sempre con il voto favorevole dei soci la cui partecipazione viene con tali decisioni ridotta.

Inoltre, nel caso di cessione della quota cui è collegato il diritto a una maggiore percentuale di utili la ripartizione, in quel momento vigente, rimarrà invariata qualora l’acquirente sia persona fisica che si impegni a prestare la propria attività lavorativa a favore della società; in caso contrario la ripartizione degli utili tornerà automaticamente a essere proporzionale alle quote possedute.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della Società trascorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

 

 

Statuto Sociale

Di seguito ti riporto i pezzi dello statuto dell’imprenditore che ho esaminato, al termine di ogni punto ho inserito delle mie considerazioni.

Pezzo 1:

ARTICOLO 6 – APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1.   La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

6.2.   Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

6.3.  La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Io metterei anche una clausola che permetta alla S.r.l. di concedere prestiti ai soci, questo per evitare incomprensioni che, in futuro, un socio prelevi più degli utili maturati.

Pezzo 2:

ARTICOLO 8 – TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

8.1.   I trasferimenti a titolo oneroso delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società ai sensi dell’art. 2470 C.C. .

8.2.   L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

8.3.   In caso di trasferimento per atto tra vivi delle parte cipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

8.4.   Ai fini del presente articolo, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell’acquirente e del corrispettivo offerto, mediante lettera raccomandata inviata agli altri soci presso il loro domicilio ri sultante dal Registro delle Imprese e a ciascun amministratore presso la sede sociale. I soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di lettera raccomandata inviata agli amministratori e al socio alienante.

8.5.   I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare  la prelazione a parità di condizioni.

8.6.   Qualora il corrispettivo dell’alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.

8.7.   In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

8.8.   Qualora il corrispettivo indicato sia considerato, da uno o più prelazionari, eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa.

8.9.   In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

8.10.   In tal caso l’esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

8.11.   Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Ho voluto riportare questo punto perché, per me, è un ottimo esempio di come deve essere scritta la clausola di prelazione.

Quindi, fino a qui tutto bene.

Ricordati che hai sempre l’opportunità di inserire una clausola di gradimento, ossia che il trasferimento delle quote è dipeso dal consenso di un terzo come, ad esempio, un organo societario oppure un socio, un amministratore o un soggetto completamente esterno.

Non mi è mai capitato di applicarlo nel concreto per conto di un cliente, ma ti confermo che ho già avuto vari clienti con cui ho approfondito questo strumento per proteggere il controllo della S.r.l. a loro vantaggio utilizzando la legge.

Pezzo 3:

ARTICOLO 9 – TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

9.1.   In caso di morte di un socio i soci superstiti con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, esclusa dal computo la quota del socio defunto, decidono se continuare la società con gli eredi ovvero se liquidare lo ro la quota.

9.2.   In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c. .

9.3.   Per il rimborso della partecipazione si applica l’articolo 2473 Codice civile.

Questo pezzo va bene; per proteggere il controllo della S.r.l. consiglio di mettere la clausola in cui i soci superstiti decidono se continuare l’esercizio della S.r.l. con gli eredi, oppure se liquidargli la loro quota.

Per esempio, potresti inserire una dicitura come questa:

 Le partecipazioni non sono trasferibili per successione mortis causa.

Agli eredi del socio defunto spetta il rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale.

Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, dodici e diciotto mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare.

Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell’effettivo pagamento, l’interesse in misura pari al tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da IL SOLE 24 ORE o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso.

Questo in quanto puoi pagare regolarmente il familiare del socio a rate, senza il rischio di non avere liquidità per far fronte ai pagamenti a breve.

Pezzo 4:

ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

11.1.  Il socio può essere escluso dalla società:

a)   qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno;

b)   qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

c)   nell’ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un’attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci;

d)   qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena  detentiva non inferiore a tre anni;

e)   qualora scompaia ex art. 48 C.c. o sia dichiarato assente ex artt. 49 e ss. c.c.;

f)   qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale ad esso spettante dovendosi il relativo termine computare secondo il calendario comune, comprendendo tuttavia nel periodo almeno due decisioni dei soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio.

11.2.   L’esclusione deve essere decisa dall’assemblea dei soci con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi di legge. Ai fini della costituzione dell’assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della parte cipazione del socio della cui esclusione si tratta.

11.3.   La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L’esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della no tificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso ai sensi di legge.

11.4.   In ogni caso, l’adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del socio dall’eventuale carica di amministratore fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

Condivido questo punto, per evitare che i soci portino via i clienti, consiglio di mettere una clausola di esclusione se, in qualche modo, il socio porta via i clienti dalla S.r.l. .

Questa stessa clausola consiglio di metterla per gli amministratori, adattandolo nel loro caso alla responsabilità del loro operato.

Così se metti un tuo uomo di fiducia come amministratore, ne risponde del danno causato alla S.r.l. .

Questa clausola dovrebbe essere già prevista in automatico per l’amministratore in base a quanto stabilito dal Codice Civile, ma consiglio di metterla anche per i soci, in modo che nessuno porti via i clienti dalla S.r.l. .

Pezzo 5:

ARTICOLO 12 – DECISIONI DEI SOCI

12.1.  I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza.

12.2.   I soci decidono sugli argomenti che uno o più ammini stratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del  capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

12.3.   Ogni socio, regolarmente iscritto nel registro delle imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al  presente articolo ed il suo voto vale in misura proporziona le alla sua partecipazione.

12.4.  Le decisioni dei soci possono essere adottate:    

a)  mediante deliberazione assembleare;

b)   mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori (va bene la consultazione scritta, oppure anche con videoconferenza, ma inserisci anche la convocazione dell’assemblea con email ordinaria)  oppure dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento oggetto del la decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail (ordinaria e PEC), contenente l’oggetto della decisione e l’invito ad esprimere  il proprio voto per iscritto, entro un termine stabilito non  inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di  cui sopra costì il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione  da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l’astensione del socio è valutata come voto negativo,

c)   sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dal documento sottoscritto risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; il documento da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservato tra gli atti della società.

12.5.   Le decisioni relative alla modificazione dell’atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell’oggetto sociale, o dei diritti dei soci, debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

Di fatto, anche questo punto va molto bene, ma l’ho riportato per ricordarti di fare in modo di mettere la consultazione per iscritto dei soci, ossia di poter prendere decisioni aziendali con messaggistica.

Cosa che non deve avvenire solo con una raccomandata, ma anche con una volontà espressa per e-mail ordinaria ed e-mail PEC.

Pezzo 6:

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI (Consultazione scritta, convocazione per e-mail, intervento in assemblea online)

13.1. L’assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

13.2. La convocazione dell’assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail (va bene che la convocazione dell’assemblea per e-mail, ma inseriscilo per un eventuale consiglio di amministrazione), spediti ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Ove dall’avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l’avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell’adunanza.

13.3. L’intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti (va bene la possibilità di svolgere l’assemblea dei soci online, mettere questa opzione anche per il consiglio di amministrazione).

13.4. Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la re lativa documentazione è conservata dalla società.

13.5. L’assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; l’astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell’assemblea (valuta se vuoi mettere una quota più alta se vuoi blindare la S.r.l.).

13.6. L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, dall’amnistratore più anziano o, in mancanza, dalla persona designa ta dagli intervenuti.

13.7. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

13.8. In mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l’Organo di Controllo, se nominato,  sono presenti, o informati della riunione, e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell’argomento (assemblea totalitaria). Se gli amministratori, l’Organo di Controllo o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13.9. Nei casi di modificazione dell’atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione del l’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l’assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; l’astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell’assemblea.

Dalla mia esperienza personale a contatto con gli imprenditori, ho compreso che, per quanto riguarda l’assemblea dei soci e per il consiglio di amministrazione, i punti principali sono:

1)  Poter fare la consultazione per iscritto. Ossia di poter visionare i documenti e prendere delle decisioni tramite un consenso espresso per iscritto. Non per forza cartaceo con raccomandata con ricevuta di ritorno, ma anche con conferme per e-mail;

2)  Convocazione dell’assemblea con e-mail ordinaria. Per poter rendere i verbali di assemblea validi, devi preventivamente avvisare tutti i soci che ci sarà un incontro dell’intera assemblea per prendere determinati provvedimenti. Ecco, mettendo la convocazione anche con e-mail ordinaria, invece che con una raccomandata, puoi convocare un’assemblea con poco sforzo in modo, poi, da obbligare i soci a prendere opportuni provvedimenti.

3)  Intervento in assemblea online. Sempre nell’ottica di far risparmiare tempo, e quindi denaro, nella gestione della S.r.l., allora un consiglio che ti posso dare è quello di permettere di svolgere l’assemblea in video conferenza. Questo per rendere le assemblee uno strumento snello sul quale si possono prendere decisioni vincolanti per la S.r.l. .

Pezzo 7:

ARTICOLO 14 – AMMINISTRATORI

14.1. La società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci, in sede della nomina:

a.  da un amministratore unico;

b.   da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c.  da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

14.2. Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

14.3. Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all’atto della nomina.

14.4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini strativo è stato ricostituito.

14.5. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

Il contenuto di questo pezzo, va benino, ma io personalmente avrei aggiunto maggiori informazioni in merito a questi aspetti:

  1. valutare di mettere la disposizione di poter istituire un amministratore delegato.
  2. valutare di mettere una maggioranza forzata per prendere decisioni congiunte con il consiglio di amministrazione.
  3. valutare di considerare il voto dell’eventuale Consiglio di Amministrazione doppio, in caso di pareggio.
  4. se vuoi restringere la libertà degli amministratori, almeno per le decisioni straordinarie, indica un valore massimo, oppure indica quali scelte possono prendere liberamente o quali sono soggette all’approvazione.

Pezzo 8:

ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (mettere sempre consultazione per iscritto, convocazione per e-mail e svolgimento online)

15.1. Quando è costituito un Consiglio di Amministrazione, esso è composto da un numero di membri determinato nell’atto di nomina, fra i quali è eletto il presidente ed eventualmente il vicepresidente, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

15.2. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, l’Organo di Controllo o il revisore.

15.3. L’intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia con sentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di tra smettere o visionare documenti, di intervenire oralmente, e in tempo reale, su tutti gli argomenti.

15.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

15.5. Le decisioni degli amministratori possono anche esse re adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente Statuto.

Questo pezzo è già fatto bene di suo, in quanto ci sono i punti principali da controllare, che sono simili a quelli da controllare per l’assemblea dei soci:

1) mettere sempre consultazione per iscritto;

2) convocazione per e-mail;

3) svolgimento online.

Pezzo 9:

ARTICOLO 16 – POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1. L’Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

16.2. In sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

16.3. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare tutti, o parte dei suoi poteri, ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 2381 C.C.

16.4. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475, comma quinto C.C.

16.5. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell’atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

16.6. Possono essere nominati direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Questo pezzo per me è fatto bene, perché ci sono quasi tutti gli elementi che reputo importante, come ad esempio di permettere l’amministrazione congiunta, disgiunta, a maggioranza, di separare l’amministrazione ordinaria da quella straordinaria e di istituire un amministratore delegato (anche se questo ultimo punto potrebbe essere specificato al meglio).

Quello che si potrebbe fare in più è il fatto di indicare un valore per determinare quando una scelta rientra nell’ordinaria o straordinaria amministrazione. Un valore numerico, ad esempio, le operazioni che superano un valore di € 5.000, sono considerate straordinarie.

Pezzo 10:

ARTICOLO 18 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

18.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2. Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili, nonché l’accantonamento annuale di una somma, stabilita in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili, da corrispondere loro a titolo di indennità di fine man- dato.

Perfetto questo pezzo che ha come riferimento il fatto di consentire all’amministratore di prendere un trattamento di fine mandato.

Questa cosa è importante perché il Fisco pretende che questa disposizione sia inserita nell’Atto Costitutivo e nello Statuto.

Pezzo 11:

ARTICOLO 19 – ORGANO DI GONTROLLO/REVISIONE LEGALE DEI CONTI

19.1. Nei casi previsti dall’articolo 2477 del Codice Civile, anche al di fuori di tali casi, qualora se ne ravvisi comunque l’opportunità, le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate, a scelta dell’Assemblea dei soci, ad un Organo di controllo (organo monocratico ovvero ad un organo collegiale) e/o ad un Revisore (revisore legale dei conti persona fisica o società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro).

19.2. Le riunioni dell’Organo di Controllo, eventualmente nominato in composizione collegiale, possono svolgersi anche  mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Questo pezzo te l’ho voluto riportare perché è un punto che viene inserito in “automatico”, ma di cui spesso non dovrai fare nulla perché riguarda le S.r.l. di maggiori dimensioni.

Essenzialmente, per una S.r.l. di “maggiori dimensioni”, ci dovrà avere una persona esterna che gli verifica la regolare tenuta della contabilità.

In genere non c’è bisogno da parte tua di avere una persona che ti gestisce questo aspetto, perché i requisiti sono i seguenti:

– S.r.l. che supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti dimensionali;

– totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;

– ricavi di vendite e prestazioni pari a 4 milioni di euro;

– dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.

Ti ho voluto riportare questo pezzo per farti rendere conto del significato di qualche pezzo “istituzionalizzato”.

Pezzo 12:

 ARTICOLO 21 – BILANCIO

21.1. Gli esercizi sociali sì chiudono il 31 (trentuno) di cembre di ogni anno.

21.2. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di leg ge.

21.3. Quando particolari esigenze relative alla struttura e  all’oggetto della società lo richiedono, il bilancio può essere presentato ai soci per l’approvazione, salvo gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine dì 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Questo pezzo è piccolo ma è importante, perché le S.r.l. devono inviare il bilancio in Camera di Commercio.

Per fare questo le S.r.l. devono chiudere il bilancio in modo da mettere i costi ed i ricavi di competenza.

Per chiudere il bilancio, si ha tempo fino a 120 giorni dal termine del periodo d’imposta mentre, inserendo questa disposizione, il bilancio lo puoi inviare entro 180 giorni.

Cosa che ti permette di avere maggiore tempo, senza nessuno che ti contesti delle pure formalità.

 

Queste sono le altre ulteriori domande che mi ha posto l’imprenditore:

1) La società può concedere prestiti ai soci va bene o scrivo altro?

E’ una clausola che dobbiamo inserire e che consiglio di mettere (nel dubbio).

Sì, la società può dare i soldi ai soci come finanziamento, ma consiglio di inserire questa disposizione nell’atto costitutivo e nello statuto, in modo che nessuno possa, in futuro, sollevare il problema che la società non è abilitata a farlo.

2) Nello specifico cosa inserisco nell’articolo relativo all’atto costitutivo flessibile?

Ti riporto la descrizione che devi inserire.

3) Per quanto riguarda le quote differenti e i conferimenti, precisamente cosa scrivo?

Ti riporto la descrizione che devi inserire.

4) Per quanto riguarda la questione relativa alla busta paga dell’amministratore c’è bisogno di indicarlo nell’atto oppure si comunica in fase successiva alla costituzione?

Bisogna indicare nell’atto costitutivo e nello statuto, che l’amministratore riceverà un compenso, un trattamento di fine mandato e una clausola che la determinazione del TFM degli amministratori nominati in sede di costituzione sarà quantificata successivamente con delibera assembleare.

Successivamente puoi attivare il compenso da amministratore senza problemi quando ti è più comodo.

 

Conclusioni

Grazie alle informazioni contenute in questa circolare ora conosci la differenza tra Atto Costitutivo e Statuto, quali cose vanno inserite, quali cose vanno bene, quali parti no ed i miei suggerimenti per poter aprire una S.r.l. con le caratteristiche che più sono in linea con i tuoi obiettivi impreditoriali.

 

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Ma non sarebbe sufficiente.

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Attenzione però: una gestione inappropriata della S.r.l. potrebbe comportare il rischio di pagare, tra imposte e contributi, una percentuale paragonabile a quella di una ditta individuale.

Tuttavia, solo con la S.r.l. potrebbe essere possibile ridurre il carico fiscale complessivo.

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