Consigli per gli imprenditori

Con quali forme può lavorare un socio nella S.r.l.? Qual è davvero la soluzione più conveniente?

Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale.

Una delle domande che ricevo più spesso dagli imprenditori riguarda il modo corretto con cui un socio può lavorare all’interno della propria S.r.l.

La questione non riguarda soltanto l’aspetto operativo, ma soprattutto quello fiscale e contributivo che può cambiare radicalmente in base al ruolo rivestito dal socio.

In molti pensano che esista un solo modo per lavorare nella propria S.r.l. ma, in realtà, le strade sono diverse e ciascuna presenta vantaggi, svantaggi e requisiti ben precisi.

In questo articolo analizzeremo le principali modalità con cui un socio può operare nella S.r.l.

Vedremo anche che non esiste una risposta valida in assoluto su quale sia “la più conveniente”, perché dipende da molte variabili concrete.

Se vuoi entrare ancora più nel dettaglio di ciascuna opzione, ti rimanderò lungo l’articolo agli approfondimenti dedicati che trovi già sul blog.

Ovviamente, ogni situazione va analizzata nel dettaglio perché le variabili da tenere in considerazione sono molteplici: quote societarie, poteri di controllo, il ruolo operativo del socio, tipo di attività svolta, ecc.

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Quali sono le modalità con cui un socio può lavorare nella S.r.l.?

Quando parliamo di un socio che lavora all’interno di una S.r.l., possiamo ricondurre le principali modalità operative a tre grandi categorie:

  1. Socio lavoratore “classico”, iscritto alla gestione contributiva Inps commercianti o artigiani;
  2. Socio assunto come dipendente;
  3. Socio che opera tramite prestazioni accessorie previste dall’atto costitutivo.

A queste si affianca, come vedremo, anche il caso del socio che riveste la carica di amministratore, che segue una disciplina ancora diversa.

Il socio amministratore: una posizione distinta dal socio lavoratore

Il socio che riveste anche la carica di amministratore merita un’analisi autonoma, perché il compenso percepito per l’incarico sociale non segue la disciplina del normale lavoro dipendente né quella del semplice socio lavoratore iscritto alla Gestione commercianti o artigiani.

Il rapporto nasce dalla carica di amministratore e dal relativo compenso deliberato dalla società. Non è necessario dimostrare un rapporto di subordinazione: l’amministratore esercita infatti i poteri e le responsabilità connessi alla carica.

Dal punto di vista previdenziale, il compenso dell’amministratore è normalmente assoggettato alla Gestione Separata INPS. Questa è una differenza fondamentale rispetto al socio lavoratore che svolge attività commerciale o artigiana in modo abituale e prevalente e che, ricorrendone i presupposti, è tenuto all’iscrizione alla relativa gestione INPS.

La posizione va però valutata con attenzione quando il socio amministratore svolge anche un’attività operativa nell’impresa. In questo caso è tenuto anche all’iscrizione alla gestione artigiani/commercianti Inps.

Fiscalmente, il compenso amministratore ha una disciplina propria: per il percettore costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, mentre per la società segue le regole fiscali proprie dei compensi agli amministratori.

Il confronto con il lavoro dipendente è quindi particolarmente importante: il socio amministratore può ricevere un compenso senza che sia necessario creare una subordinazione, ma non beneficia automaticamente di tutte le tutele tipiche del dipendente, come TFR, ferie e disciplina della disoccupazione.

In sintesi, il socio amministratore si distingue sia dal socio lavoratore sia dal dipendente. La convenienza va valutata considerando compenso, contributi INPS, eventuale attività operativa, quota societaria, poteri di amministrazione e costo complessivo per la S.r.l.

 

Il socio lavoratore “classico” con contributi Inps commercianti o artigiani

La situazione più comune, nelle piccole e medie S.r.l., è quella del socio lavoratore.

In questo caso il socio partecipa attivamente all’attività aziendale, non ha una busta paga da dipendente, è iscritto alla gestione Inps commercianti oppure artigiani e versa i contributi previdenziali come socio lavoratore.

Si tratta della forma più diffusa in assoluto nelle S.r.l. italiane.

A livello contributivo il socio lavoratore versa i contributi fissi annuali più gli eventuali contributi aggiuntivi in percentuale sul reddito eccedente determinate soglie.

Su questo punto è importante essere precisi: la base imponibile contributiva comprende la quota di reddito d’impresa della S.r.l. attribuibile al socio in base alla sua percentuale di partecipazione agli utili, indipendentemente dal fatto che l’utile venga effettivamente distribuito oppure accantonato a riserva.

Lo conferma espressamente l’Inps. Questo significa che non devi pensare “se non distribuisco gli utili, non pago i contributi”: i contributi restano dovuti anche sull’utile che resta in società.

Diverso è invece il discorso della tassazione.

Gli utili, quando vengono distribuiti, sono normalmente soggetti all’imposta sostitutiva del 26% come dividendi e non confluiscono nel reddito Irpef personale, ma questo riguarda le imposte, non i contributi previdenziali, che seguono una logica autonoma basata sul reddito prodotto dalla società indipendentemente dalla sua distribuzione.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più delicati.

Molti imprenditori, infatti, scoprono solo successivamente che i contributi Inps commercianti o artigiani possono aumentare notevolmente quando il reddito cresce.

C’è poi un ulteriore aspetto da considerare con attenzione.

I contributi Inps versati dal socio lavoratore sono deducibili dal proprio reddito complessivo secondo la disciplina generale degli oneri deducibili (art. 10 Tuir).

Questo beneficio, però, dipende dal reddito Irpef complessivo del socio: se il socio ha un reddito personale limitato, il vantaggio fiscale della deduzione può risultare meno significativo rispetto a quanto ci si aspetterebbe.

È un aspetto da valutare sempre insieme al proprio commercialista, caso per caso.

Dal punto di vista pratico, però, questa rimane la soluzione più semplice e più diffusa perché:

  • Non richiede particolari strutture societarie;
  • Non necessita di subordinazione;
  • Non richiede modifiche specifiche dell’atto costitutivo;
  • È facilmente gestibile dal punto di vista operativo.

 

Quando il socio può essere assunto come dipendente

La seconda modalità con cui un socio può lavorare nella S.r.l. è quella dell’assunzione come dipendente.

Attenzione però, perché questa soluzione non è sempre possibile.

Infatti, affinché un socio possa essere considerato realmente dipendente, deve sussistere un effettivo rapporto di subordinazione.

Qui è importante essere precisi, perché è un punto spesso semplificato in modo eccessivo: il socio può essere assunto come dipendente se esiste un effettivo rapporto di subordinazione e se, in concreto, non esercita sulla società un potere di gestione incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato.

Il messaggio Inps n. 3359/2019, recependo l’orientamento della Cassazione, chiarisce infatti che la qualità di socio, anche maggioritario, non è di per sé incompatibile con la qualifica di lavoratore subordinato. Ciò che conta davvero è verificare che il socio non sia, di fatto, il “socio sovrano” della società, cioè colui che da solo può condizionare la nomina e la revoca degli amministratori e le decisioni assembleari più importanti.

In quel caso manca strutturalmente la possibilità di essere soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di qualcun altro.

Nella pratica, chi detiene una reale maggioranza del capitale può trovarsi in una posizione molto vicina a quella del “socio sovrano”, proprio perché quella percentuale gli attribuisce solitamente il controllo delle decisioni assembleari.

Se però il socio non esercita di fatto poteri gestori esclusivi e sussistono gli elementi della subordinazione, la sola maggioranza non esclude automaticamente il rapporto di lavoro dipendente.

È, quindi, sempre necessaria una verifica in concreto, caso per caso.

Oltre a questo, servono comunque tutti gli altri elementi tipici della subordinazione: orari da rispettare, direttive ricevute, coordinamento da parte di altri soggetti, mansioni realmente distinte da quelle di indirizzo strategico.

Facciamo un esempio pratico.

Si immagini una S.r.l. dove sono presenti un socio al 51%, un socio al 49% ed un amministratore esterno.

In una situazione di questo tipo il socio al 49% potrebbe, in astratto, essere assunto come dipendente, non avendo il controllo dell’assemblea né la carica di amministratore.

Attenzione però: il fatto di possedere il 49% del capitale non è, da solo, sufficiente.

Sarà comunque necessario verificare in concreto l’effettiva sussistenza del rapporto di subordinazione, orari rispettati, direttive ricevute, potere disciplinare esercitato da altri, perché è proprio su questo elemento che si concentrano le contestazioni dell’Inps in caso di controllo.

Diverso è invece il caso del socio che svolge anche la funzione di amministratore.

Il compenso percepito per la carica sociale segue una disciplina previdenziale e fiscale diversa rispetto alla retribuzione da lavoro dipendente (gestione separata Inps anziché contribuzione da lavoro dipendente), e non richiede il requisito della subordinazione.

I motivi per cui alcuni imprenditori considerano il lavoro dipendente una soluzione fiscalmente interessante sono diversi.

Il lavoro dipendente prevede un sistema di tutele previdenziali e assistenziali diverso da quello previsto per il socio iscritto alla Gestione commercianti o artigiani.

Può garantire maggiori coperture, una posizione previdenziale più strutturata e l’accesso alla Naspi in caso di licenziamento.

Un altro elemento da considerare riguarda la contemporanea presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno.

In questi casi, in base al principio di prevalenza dell’attività lavorativa applicato dall’Inps, può in molte situazioni non sussistere l’obbligo di iscrizione anche alla Gestione commercianti o artigiani come socio lavoratore.

Si tratta però di una valutazione che va sempre condotta sulla situazione concreta del socio e dell’attività svolta, e non di un automatismo garantito dal solo fatto di avere un contratto full time.

Infine, il lavoro dipendente consente l’accesso ad alcuni benefici fiscali e ad alcune detrazioni che spesso risultano più favorevoli rispetto alla gestione del semplice socio lavoratore.

E allora perché questa soluzione non viene utilizzata più spesso?

Perché, nella pratica, è molto difficile che un imprenditore accetti davvero di perdere il controllo operativo della società e questo mal si concilia con un reale rapporto di subordinazione.

Per questo motivo il socio dipendente è molto più frequente nei casi in cui esistano soci “secondari”, cioè soci che partecipano alla società, ma non ne controllano realmente la gestione.

Se vuoi approfondire tutte le differenze pratiche tra busta paga da amministratore e busta paga da dipendente, dalla malattia al TFR, dai contributi Inail alla tredicesima, trovi un confronto dettagliato punto per punto nell’articolo “Meglio prendere un compenso con la busta paga da amministratore della S.r.l. oppure come socio lavoratore dipendente?”.

Le prestazioni accessorie nella S.r.l.: cosa sono e come funzionano

La terza soluzione, molto meno conosciuta ma estremamente interessante, è quella delle prestazioni accessorie.

Qui entriamo in un ambito più tecnico: le prestazioni accessorie, disciplinate dall’art. 2345 c.c., sono obblighi ulteriori che il socio assume, oltre al semplice conferimento del capitale sociale.

In pratica, l’atto costitutivo della S.r.l. può prevedere che uno o più soci:

  • Svolgano determinate attività;
  • Forniscano specifiche prestazioni;
  • Eseguano determinati compiti operativi;
  • Mettano a disposizione competenze specifiche.

Il tutto in cambio di un compenso.

Il socio può quindi essere remunerato per le prestazioni accessorie previste dall’atto costitutivo, senza che ciò comporti automaticamente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Questo è un punto importante da tenere a mente.

Dal punto di vista fiscale, il compenso è inquadrato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo la disciplina prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ma non nascono le tutele tipiche della subordinazione (ferie, malattia, TFR, disoccupazione), proprio perché non si tratta di un rapporto di lavoro subordinato.

Anche sotto il profilo previdenziale, il trattamento dei compensi per prestazioni accessorie deve essere valutato in relazione alla posizione del socio e alla concreta attività svolta.

In sostanza: il socio resta socio e non deve essere necessariamente amministratore, ma può comunque ricevere un compenso periodico per l’attività prevista come prestazione accessoria.

Ovviamente il tutto deve essere correttamente determinato all’interno dell’atto costitutivo e valorizzato secondo criteri di mercato.

Le prestazioni accessorie, generalmente, vengono utilizzate quando:

  • Non è possibile instaurare un vero rapporto da dipendente;
  • Si vuole comunque remunerare il socio;
  • Si desidera una soluzione intermedia;
  • Si vuole dare una maggiore struttura fiscale e societaria ai compensi del socio.

Dal punto di vista pratico, questa soluzione può risultare più macchinosa da impostare inizialmente, ma spesso risulta poi più flessibile.

Ed è proprio per questo motivo che, ultimamente, diversi imprenditori iniziano a valutare seriamente di applicare questo strumento.

Su questo istituto abbiamo già pubblicato un articolo dedicato e molto approfondito, “Come utilizzare le prestazioni accessorie della S.r.l. per tagliare il carico fiscale (evitando i falsi miti che ho trovato in rete)”, dove trovi, tra le altre cose, il testo dell’art. 2345 c.c., il chiarimento su un falso mito molto diffuso (le prestazioni accessorie si possono introdurre anche dopo la costituzione della società, non solo nell’atto costitutivo originario) e l’analisi del trattamento contributivo Inps e della deducibilità Irap dei relativi compensi. Ti consiglio di leggerlo se vuoi sfruttare davvero questo strumento in modo corretto.

 

Qual è la soluzione più conveniente per il socio e per la S.r.l.?

Arriviamo ora alla domanda più importante, ma è bene dirlo subito: non esiste una risposta valida in assoluto.

Quale sia la soluzione più conveniente dipende da molte variabili che vanno valutate insieme:

  • la partecipazione del socio al capitale e il suo peso nelle decisioni assembleari;
  • il ruolo effettivamente ricoperto (operativo, gestionale, entrambi);
  • l’eventuale carica di amministratore;
  • la possibilità di dimostrare in concreto una reale subordinazione;
  • il tipo di attività svolta dalla società;
  • il livello di reddito personale del socio;
  • il costo complessivo per la società (non solo per il socio);
  • le esigenze previdenziali di medio-lungo periodo.

Detto questo, quando il lavoro dipendente è realmente configurabile, tende a offrire alcuni vantaggi dal punto di vista previdenziale e fiscale per il socio:

  1. Un sistema di tutele diverso. Il lavoro dipendente prevede un sistema di tutele previdenziali e assistenziali diverso da quello previsto per il socio iscritto alla Gestione commercianti o artigiani, con una posizione previdenziale generalmente più strutturata.
  2. Possibile esclusione dai contributi commercianti in caso di full time Come visto sopra, con un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno la contemporanea iscrizione alla Gestione commercianti o artigiani va verificata caso per caso, ma in molte situazioni può non sussistere.
  3. Maggiori tutele assistenziali. Il lavoro dipendente può garantire il diritto a malattia, maternità, disoccupazione e altre tutele previdenziali che il socio lavoratore commerciante/artigiano non ha.
  4. Benefici fiscali Il reddito da lavoro dipendente permette di accedere a detrazioni e meccanismi fiscali che spesso risultano più vantaggiosi.

Va però ricordato che questi vantaggi valgono per il socio; dal punto di vista della S.r.l., il costo complessivo di un rapporto di lavoro dipendente (contributi a carico del datore di lavoro, TFR, ferie, tredicesima) è generalmente più alto rispetto al compenso da socio lavoratore o alle prestazioni accessorie. La “convenienza” va quindi sempre valutata su entrambi i lati del rapporto, non solo su quello del socio.

Perché molti imprenditori non riescono ad essere dipendenti della propria S.r.l.

Qui nasce il vero problema pratico.

La maggior parte degli imprenditori vuole mantenere il controllo della società ma un dipendente, per definizione, deve essere subordinato.

Come visto sopra, chi ha una reale maggioranza del capitale si trova spesso in una posizione molto vicina a quella del “socio sovrano”, per la quale la subordinazione risulta di fatto esclusa quando esercita concretamente poteri gestori esclusivi.

Ecco perché, nella realtà, è molto difficile che il socio di controllo possa essere realmente dipendente della propria società.

Per questo motivo, il lavoro dipendente funziona meglio nei casi in cui:

  • Esistono più soci;
  • Uno dei soci non ha il controllo societario;
  • Il socio non è amministratore;
  • C’è una reale organizzazione aziendale.

 

Prestazioni accessorie vs busta paga da dipendente

Se non è possibile essere dipendenti, le prestazioni accessorie possono rappresentare una soluzione molto interessante.

Infatti, consentono di remunerare il socio dando una struttura formale al compenso, ma senza la rigidità gestionale del lavoro subordinato e, come visto, senza generarne le tutele tipiche.

Naturalmente non bisogna pensare che le prestazioni accessorie siano una soluzione “magica”; però, nella pratica, rappresentano spesso una valida alternativa quando il socio non può essere assunto come dipendente.

Gli svantaggi del semplice socio lavoratore

Infine, troviamo la soluzione più semplice ma, spesso, meno efficiente fiscalmente: il semplice socio lavoratore.

Come abbiamo visto, in questo caso:

  • Si pagano i contributi INPS commercianti o artigiani, anche sugli utili non distribuiti;
  • Esistono contributi fissi;
  • Esistono contributi variabili;
  • Gli utili distribuiti non generano sempre una gestione fiscale ottimale.

Inoltre, il problema principale riguarda proprio la deduzione dei contributi: se il socio non ha un reddito Irpef complessivo adeguato, il beneficio fiscale della deducibilità può risultare meno significativo, e questo, nel lungo periodo, può creare inefficienze fiscali di rilievo.

Nonostante ciò, quella del socio lavoratore resta comunque la scelta più diffusa.

Perché? Perché è semplice. E molto spesso gli imprenditori preferiscono una struttura semplice ed immediata piuttosto che una struttura fiscalmente perfetta ma più complessa da gestire.

 

Conclusioni

Come hai potuto comprendere grazie a questo articolo, la modalità migliore con cui un socio può lavorare nella propria S.r.l. dipende da molti fattori, e non esiste una risposta valida per tutti.

Il lavoro dipendente può essere particolarmente conveniente quando è realmente configurabile, cioè quando il socio non ha il controllo effettivo della società e può dimostrare una reale subordinazione.

Le prestazioni accessorie possono rappresentare uno strumento interessante in presenza dei relativi presupposti statutari.

Il socio lavoratore resta invece la soluzione più semplice e frequente, ma non necessariamente quella fiscalmente più efficiente.

La vera differenza la fa sempre la progettazione iniziale della struttura societaria, perché una S.r.l. ben strutturata fiscalmente può fare una differenza enorme nel medio e lungo periodo.

Se vuoi entrare più nel dettaglio di ciascuna delle tre strade, trovi gli approfondimenti dedicati collegati in questo articolo: sul confronto tra busta paga da amministratore e da dipendente, e sull’uso corretto delle prestazioni accessorie.

 

 

 

Modalità Previdenza Subordinazione Tutele Punto forte Criticità
Socio lavoratore INPS commercianti/artigiani No Più limitate Semplicità Contributi anche sugli utili attribuiti
Socio dipendente INPS lavoro dipendente Sì, effettiva Più ampie Tutele previdenziali Difficile per socio di controllo
Prestazioni accessorie Da valutare nella fattispecie No Non quelle del dipendente Flessibilità Corretta previsione statutaria
Socio amministratore Gestione Separata INPS sul compenso No Diverse da quelle del dipendente Compenso legato alla carica Da verificare l’eventuale attività operativa
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