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Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale.
Oggi affronteremo insieme un tema delicato in merito al trattamento di fine mandato dell’amministratore.
Molti imprenditori, infatti, si rendono conto solo dopo alcuni anni dalla costituzione della S.r.l. di non aver previsto correttamente il Tfm dell’amministratore.
A quel punto diventa spontaneo chiedersi se sia possibile attivare il Tfm anche se questo non è stato deliberato in fase di costituzione.
Questa possibilità esiste.
Tuttavia, per poter beneficiare delle relative agevolazioni, è necessario seguire una procedura precisa e rispettare alcune condizioni fondamentali.
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Il Trattamento di Fine Mandato consiste in un accantonamento che la società effettua a favore dell’amministratore durante il periodo di svolgimento del proprio incarico.
Per certi aspetti può essere paragonato al Tfr dei dipendenti, anche se si tratta di due istituti completamente differenti sotto il profilo giuridico e fiscale.
Lo scopo principale del Tfm, infatti, è quello di riconoscere all’amministratore un importo che verrà percepito alla cessazione del mandato.
Dal punto di vista fiscale, questo strumento può rappresentare un’interessante opportunità di pianificazione ed ottimizzazione del carico tributario.
Quando correttamente strutturato, il Tfm consente di:
Occorre tuttavia fare una fondamentale distinzione tecnica che spesso viene confusa.
La presenza di un atto con data certa anteriore all’inizio del mandato è il requisito tassativo richiesto dall’art. 17 del TUIR affinché l’amministratore possa beneficiare della tassazione separata.
Se manca la data certa anteriore, l’amministratore perde la tassazione separata e l’importo percepito verrà tassato interamente come reddito ordinario secondo le ordinarie aliquote Irpef progressive, con un potenziale e pesantissimo aggravio del carico fiscale.
Ma cosa succede alla deducibilità in capo alla società?
Qui si inserisce il vero pericolo.
Proprio per questi vantaggi il Tfm è uno degli strumenti maggiormente utilizzati nelle S.r.l. a conduzione familiare e nelle società in cui i soci ricoprono anche il ruolo di amministratori.
La circostanza che l’amministratore sia anche socio della società non impedisce l’adozione del Tfm, purché siano rispettati tutti i requisiti civilistici e fiscali previsti dalla normativa.
Tuttavia, affinché tali benefici siano riconosciuti, è indispensabile rispettare alcuni requisiti formali e temporali rigidissimi.
L’aspetto più importante riguarda il momento in cui viene stabilito il diritto al Tfm.
Secondo l’orientamento consolidato dell’Amministrazione finanziaria, il trattamento deve essere previsto prima dell’inizio del mandato dell’amministratore affinché sia valida la tassazione separata.
Sul fronte della deducibilità del costo per la S.r.l., la Corte di Cassazione ha assunto un orientamento ancora più severo e restrittivo.
Secondo i giudici di legittimità, affinché la società possa dedurre le quote annuali di Tfm per competenza, non basta una generica delibera.
Il diritto al Tfm deve essere espressamente previsto nello Statuto della società oppure in una delibera assembleare che sia tassativamente anteriore o contestuale alla nomina dell’amministratore.
Se la S.r.l. accantona un TFM deliberato a mandato già iniziato, l’Agenzia delle Entrate può considerare quel costo totalmente indeducibile per l’azienda, configurando un disastro fiscale.
In altre parole, l’importo ed i criteri di determinazione del Tfm devono risultare da un atto avente data certa anteriore o contestuale rispetto all’assunzione dell’incarico.
Questo requisito è fondamentale per poter accedere al regime fiscale più favorevole previsto dalla normativa, sia lato azienda che lato beneficiario.
Molte società vengono costituite senza prevedere espressamente il Tfm nello statuto oppure senza disciplinarlo adeguatamente mediante apposita delibera o altro atto avente data certa al momento della prima nomina.
In questi casi, tuttavia, è ancora possibile rimediare.
Normalmente la procedura consiste nel predisporre un verbale assembleare nel quale i soci deliberano l’istituzione del Tfm, stabiliscono i criteri di calcolo e determinano l’importo annuale da accantonare.
Tuttavia, come abbiamo accennato, la delibera non può produrre alcun effetto sul mandato già in corso, né tantomeno avere valore retroattivo.
Le nuove regole, infatti, potranno trovare applicazione e validità fiscale soltanto a partire da un nuovo mandato amministrativo, previa chiusura di quello precedente.
Uno degli elementi più trascurati riguarda la cosiddetta “data certa”.
Per essere opponibile all’Amministrazione finanziaria e garantire l’accesso alla tassazione separata, il verbale che istituisce il Tfm deve avere una data certa dimostrabile prima dell’inizio del nuovo incarico.
Oggi esistono diverse modalità per attribuire data certa ad un documento, ad esempio:
Tra le varie modalità disponibili, molti professionisti considerano la registrazione del verbale presso l’Agenzia delle Entrate o l’apposizione della marca temporale digitale sul file del verbale assembleare le soluzioni maggiormente tutelanti in caso di accertamento.
La procedura concretamente adottata dovrà essere valutata insieme al proprio professionista di riferimento.
Senza data certa anteriore alla nomina, il Tfm perde la sua efficacia e i suoi benefici sotto il profilo fiscale.
Questo, probabilmente, è il punto che genera più dubbi.
Se un amministratore è in carica con un mandato già avviato e decide di introdurre il Tfm, non può attribuire retroattivamente il beneficio al periodo già trascorso, né può agganciarlo ai mesi rimanenti di quel medesimo incarico.
Dato che le nuove regole introdotte potranno operare esclusivamente per il futuro, sarà necessario che si realizzi la chiusura formale del vecchio incarico e l’apertura di un nuovo mandato amministrativo.
Solo a partire da quel momento, e con la nuova delibera (o modifica statutaria) formalizzata preventivamente con data certa, il TFM potrà essere validamente accantonato e dedotto secondo le modalità deliberate.
È opportuno che la cessazione del precedente incarico e la successiva nomina risultino coerenti con l’effettiva organizzazione societaria e non si traducano in una mera formalità fittizia finalizzata esclusivamente al conseguimento del vantaggio fiscale, elemento che potrebbe essere contestato sotto il profilo dell’abuso del diritto.
Nelle S.r.l. è molto frequente che l’amministratore venga nominato a tempo indeterminato e, questa situazione, può creare delle difficoltà quando si desidera introdurre correttamente il Tfm a tutele piene.
In molti casi, quindi, si rende necessario valutare la trasformazione dell’incarico in un mandato a termine, oppure procedere con le dimissioni formali dell’amministratore in carica a tempo indeterminato e la sua contestuale successiva ri-nomina.
Ad esempio, in sede di ri-nominazione si potrebbe prevedere un incarico della durata definita di tre anni (fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio).
Prima di questa nuova nomina, l’assemblea dei soci delibererà il nuovo assetto dei compensi comprensivo di Tfm, dotando l’atto di data certa.
Alla scadenza del mandato si avrà una nuova nomina e, di conseguenza, il Tfm deliberato in precedenza potrà trovare applicazione e deduzione anno per anno secondo le regole previste.
Naturalmente ogni situazione deve essere valutata caso per caso con il supporto del commercialista e del consulente societario.
Non esiste un importo prestabilito o una percentuale fissa valida per tutte le società per legge (anche se la prassi commerciale oscilla spesso tra il 10% e il 15% del compenso annuo, ricalcando idealmente il Tfr).
La quantificazione del Tfm deve essere ragionevole e coerente con:
Più il Tfm risulta sproporzionato ed elevato rispetto alle caratteristiche economiche dell’azienda o rispetto al compenso base dell’amministratore, maggiore sarà il rischio di contestazioni per carenza di “inerenza” del costo.
Per questo motivo è sempre opportuno documentare adeguatamente le ragioni che giustificano l’importo deliberato.
Un altro elemento spesso sottovalutato riguarda la sostenibilità economica dell’accantonamento.
Una società che produce utili consistenti avrà generalmente maggiori argomentazioni per giustificare un Tfm elevato, dimostrando che l’accantonamento è in linea con il successo aziendale guidato dall’amministratore.
Al contrario, quando l’impresa presenta risultati modesti o addirittura perdite ricorrenti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la congruità degli accantonamenti effettuati, considerandoli una manovra elusiva per svuotare la società senza pagare le normali imposte.
Per questo motivo non è sufficiente predisporre correttamente la documentazione formale e rispettare la data certa; occorre anche che l’importo del Tfm sia economicamente coerente con la situazione reale e con il mercato della società.
Come abbiamo chiarito in questo nuovo articolo, se una S.r.l. è stata costituita senza prevedere correttamente il Tfm, non significa che l’opportunità sia definitivamente persa.
Nella maggior parte dei casi, infatti, è ancora possibile intervenire attraverso una specifica delibera assembleare dotata di data certa ed una corretta riorganizzazione del mandato amministrativo (o un’integrazione dello statuto).
L’aspetto fondamentale da ricordare è che il Tfm non può operare retroattivamente sul mandato già in essere e non può essere dedotto se deliberato a mandato iniziato.
Può invece essere validamente applicato ai mandati successivi.
A condizione che il relativo diritto venga formalizzato con data certa prima dell’inizio del nuovo incarico (o contestualmente ad esso) e siano rispettati tutti i rigorosi requisiti di inerenza e congruità richiesti dalla normativa e confermati dalla Cassazione.
Ecco perché è sempre consigliabile pianificare l’operazione insieme al proprio commercialista, in modo da evitare errori formali e temporali che potrebbero compromettere i benefici fiscali attesi sia per te che per la tua società.
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