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Ciao e ben ritrovato sul blog di Efficacia Fiscale!
Anche oggi siamo pronti ad affronate un altro interessante argomento.
Aprire una S.r.l. senza dipendenti è una scelta più comune di quanto si pensi, soprattutto nei primi anni di attività, ma questo scenario porta con sé due grandi dubbi:
“I soci di una S.r.l. senza dipendenti sono considerati lavoratori anche senza busta paga?”
“I soci di una S.r.l. senza dipendenti devono iscriversi all’Inps e versare i contributi?”
La risposta, come spesso accade in ambito fiscale, non è sempre univoca e capiremo il perché nel corso di questo articolo.
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E se vuoi approfondire in autonomia tutte le strategie fiscali oggi a disposizione degli imprenditori, ti consiglio di scaricare il manuale gratuito che trovi a fondo articolo: un concentrato di consigli pratici e soluzioni concrete firmato Efficacia Fiscale.
Detto questo, sei pronto a scoprire se, in una S.r.l. senza dipendenti, i soci devono pagare i contributi Inps?
Bando alle ciance e let’s go.
Sì, è possibile per una S.r.l. può operare anche senza dipendenti, soprattutto nella fase iniziale.
È una situazione tipica quando:
• I soci stanno testando il business;
• L’attività è ancora in crescita;
• Se vogliono contenere i costi fissi.
Tuttavia, questa configurazione attira subito l’attenzione dell’Inps, ecco perché il rischio di controlli da parte dell’Ente è maggiore.
L’Inps ragiona in modo molto semplice: se una società esiste e genera attività, allora qualcuno deve necessariamente svolgere mansioni lavorative.
Quindi, quando si trova davanti ad una S.r.l. attiva, senza dipendenti e senza soci dichiarati come lavoratori, ecco che scatta automaticamente una domanda: “chi svolte l’attività operativa?”
E qui iniziano i potenziali problemi.
In linea generale, se un socio lavora operativamente nella S.r.l., è tenuto ad iscriversi alla gestione artigiani/commercianti Inps ed a versare regolarmente i relativi contributi.
Questo vale soprattutto quando il socio partecipa direttamente all’attività e non ha altre coperture previdenziali principali.
Inoltre, in assenza di indicazioni chiare, l’Ente tende ad individuare un socio lavoratore da iscrivere “d’ufficio” alla gestione artigiani/commercianti Inps; spesso la figura individuata coincide con l’amministratore.
Si tratta, tuttavia, di una prassi di fatto e non di un automatismo previsto dalla norma: l’iscrizione resta comunque subordinata all’accertamento dell’effettivo esercizio dell’attività operativa, e non alla sola carica ricoperta.
Per il settore artigiano, in particolare, l’INPS ha chiarito che, in assenza di domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, resta esclusa l’iscrizione d’ufficio dei soci alla Gestione Artigiani (Messaggio INPS n. 1138 del 14 marzo 2018).
Un aspetto da tenere presente:
se scatta l’obbligo, la base su cui si calcolano i contributi (contributi fissi entro il minimale, più la quota variabile sull’eccedenza) non è il compenso eventualmente percepito, ma l’intero utile fiscale attribuibile alla quota del socio, anche quando quell’utile non viene materialmente distribuito.
Abbiamo trattato questo aspetto in un altro articolo del blog dedicato proprio al calcolo dei contributi del socio lavoratore.
Qui arriva il punto più interessante e strategico.
Infatti, se i soci hanno già un lavoro dipendente a tempo pieno con regolare contribuzione Inps, allora non devono iscriversi alla gestione artigiani/commercianti Inps per la S.r.l.
Questo perché, in tale circostanza, i soci risultano già coperti a livello previdenziale e l’attività nella S.r.l. non è considerata prevalente.
In pratica due soci con lavoro full-time possono aprire una S.r.l. dichiarandosi soci operativi e non essere tenuti a versare i contributi Inps artigiani/commercianti.
Lo stesso principio, va detto per completezza, vale anche per chi è già iscritto in via obbligatoria a un’altra cassa previdenziale (ad esempio un professionista iscritto al proprio ordine) (es. Inarcassa, CNPADC, ecc.), a condizione che l’attività professionale risulti effettivamente prevalente: attenzione, però, perché alcune Casse (come Inarcassa) richiedono di non essere iscritti ad altre gestioni obbligatorie, per cui la compatibilità va sempre verificata caso per caso anche con il regolamento della singola Cassa, oltre che con il presupposto INPS della prevalenza. (cfr. art. 7 Statuto INARCASSA; Circolare INPS n. 72/2015; si segnala che Cass. n. 6000/2026 riguarda un profilo diverso – l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per chi è privo di copertura di categoria – e non incide su questo specifico vincolo di esclusività previsto dal regolamento INARCASSA).
Questa è una leva molto utilizzata da chi vuole avviare un proprio business ma, almeno inizialmente, non vuole lasciare il precedente lavoro.
Bisogna prestare particolare attenzione a questo punto, ma anche evitare di drammatizzarlo più del dovuto.
È vero che, in caso di dubbi, l’Inps tende a rivolgersi proprio alla figura dell’amministratore, perché è il soggetto più facilmente identificabile ed ha responsabilità sia operative che decisionali; quindi, se non ci sono dipendenti e nessun socio risulta lavoratore, l’amministratore è spesso il primo candidato all’iscrizione d’ufficio.
Tuttavia, questo non significa che l’iscrizione sia automatica o inevitabile. (Nota: qualora l’amministratore percepisca un compenso per la carica, sarà tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata INPS ex L. 335/95, ma ciò differisce nettamente dall’iscrizione alla Gestione Commercianti/Artigiani).
La giurisprudenza di Cassazione, come abbiamo documentato in un altro articolo del blog, ha più volte ribadito che l’onere della prova dello svolgimento abituale e prevalente di un’attività operativa (non solo amministrativa) spetta all’Inps, non al socio. (cfr. Cass. SS.UU. n. 3240/2010; Cass. n. 4440/2017; Cass. n. 1759/2021).
Un socio-amministratore che si limita davvero all’attività di amministrazione, senza svolgere mansioni operative, può contestare con successo un’iscrizione d’ufficio priva di questa prova.
Molti imprenditori scelgono di iniziare la propria attività senza dipendenti; per poterlo fare senza costi aggiuntivi e senza il rischio di contestazioni da parte dell’Ente preposto, è necessario agire in questo modo:
Questo approccio permette di ridurre il rischio, testare il mercato ed ottimizzare i costi iniziali.
Un’alternativa, utile soprattutto quando i soci non hanno già un’altra copertura previdenziale, è quella di assumere uno o più dipendenti che svolgano concretamente le mansioni operative, lasciando ai soci solo il ruolo gestionale/amministrativo.
In un altro articolo del blog abbiamo raccolto diversi modi concreti per dimostrare che il socio non lavora operativamente nella società, utili anche per ottenere la cancellazione di una posizione Inps commercianti già aperta.
Ovviamente, per usufruire di questa modalità di gestione, non basta “decidere” di non versare i contributi.
Bisogna:
Il tutto avviene tramite pratiche ufficiali dette ComUnica, delle quali si occupa il commercialista.
Una volta predisposti gli adempimenti burocratici, l’Inps procede a verificare la situazione del socio presso il datore di lavoro indicato, la tipologia di contratto esistente e l’orario lavorativo (full-time reale).
Laddove l’Ente dovesse riscontrare delle discrepanze con quanto dichiarato potrebbe procedere con la richiesta di versamento dei contributi arretrati.
Grazie a questa nuova circolare del blog di Efficacia Fiscale ora sai che una S.r.l. può operare anche senza dipendenti, ma che questa scelta richiede attenzione sul fronte Inps.
Hai visto che due soci con lavoro dipendente a tempo pieno o, allo stesso modo, un socio già iscritto in via obbligatoria a un’altra cassa previdenziale (ad es. un professionista con la propria cassa di categoria) possono aprire una S.r.l. dichiarandosi soci operativi senza dover versare i contributi Inps artigiani/commercianti, perché manca il presupposto della prevalenza dell’attività nella società.
Hai anche scoperto che, se non ci sono queste coperture alternative, l’amministratore non è automaticamente destinato all’iscrizione d’ufficio.
La giurisprudenza di Cassazione ha più volte ribadito che è l’Inps a dover dimostrare lo svolgimento abituale e prevalente di un’attività operativa, non il socio a doverlo escludere. (cfr. Cass. SS.UU. n. 3240/2010; Cass. n. 4440/2017; Cass. n. 1759/2021).
E se davvero non vuoi svolgere mansioni operative, assumere uno o più dipendenti per quelle attività è un’ulteriore strada per consolidare la tua posizione.
Ovviamente, essendo soggetti a controlli da parte dell’Ente preposto, ognuna di queste strategie è utilizzabile solo se sussistono realmente i requisiti necessari e se la situazione viene dichiarata correttamente attraverso ComUnica.
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