Ecco perché puoi utilizzare il regime del porta a porta nella tua S.r.l., invece che assumere un dipendente, risparmiando imposte e contributi.
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Ciao, ti do il benvenuto in questa nuova circolare del blog di Efficacia Fiscale, dove questa settimana parleremo di un aspetto molto importante per te che stai pensando di aprire una S.r.l. e stai cercando un modo di vendere i tuoi prodotti attraverso l’aiuto di collaboratori: la vendita porta a porta.
Infatti questa settimana parleremo di come puoi utilizzare il regime del porta a porta nella tua S.r.l. per risparmiare i contributi e le imposte.
Esatto, hai capito bene.
Ti dico questo perché il regime del porta a porta ha dei vantaggi fiscali e contributivi per l’imprenditore e il lavoratore (cosa che, a mio parere, nessuno si è degnato di sottolineare su internet in modo adeguato) e, di conseguenza, portano un enorme vantaggio anche nella tua S.r.l..
Ma questo solo se applichi correttamente il regime del venditore porta a porta nella tua S.r.l., nel rispetto della legge e senza frodare.
Ti mostrerò il vantaggio di tutto questo strumento paragonando il costo di un dipendente con quello di un venditore porta a porta e ti indicherò quando puoi applicare questo regime nella tua S.r.l. nel totale rispetto della legge.
Utilizzare strumenti di riduzione delle imposte nella tua S.r.l. non è solo dovuto ad un motivo economico perché incassi più soldi alla fine dell’anno.
E’ tua responsabilità, come imprenditore, utilizzare il maggior numero di strumenti di pianificazione fiscale al fine di ottenere più soldi per te. Soldi che possono essere conservati in azienda per essere ricapitalizzata, per essere più libera dalle banche, per renderla più forte agli imprevisti esterni.
Nello stesso motivo risparmiare le imposte ti permetterà di avere più soldi che puoi spendere per le persone a te care, per essere un bravo marito, un bravo compagno o anche per permettere la migliore istruzione e accesso alla migliore sanità per i tuoi figli e tutte le persone a te care.
Prima affrontiamo una parte di spiegazione tecnica del regime del porta a porta, poi ti mostrerò un esempio numerico con compenso di 20.000,00 euro da dare ad un collaboratore.
Quindi partiamo, let’s go.
Caratteristiche del regime del porta a porta
Definizione: La Legge n. 173/2005 disciplina la vendita diretta a domicilio. In particolare, l’art. 1 dispone che la vendita a domicilio, c.d. “vendita porta a porta”, costituisce una: “forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago”.
Esempio 1: se tu apri un negozio fisico per poi vendere le cialde del caffè, allora questo NON è vendita porta a porta (appunto vendita a domicilio), ma è commercio al dettaglio (esempio supermercato) o somministrazione (esempio bar o ristoranti) e NON puoi utilizzare questo regime fiscale.
Esempio 2: se tu vendi le cialde del caffe di un distributore utilizzando dei venditori, ma lo fai senza negozio fisico, mandandoli direttamente a casa degli altri o in luoghi aperti al pubblico, allora questo potrebbe rientrare nel regime fiscale del porta a porta.
Adesso, di seguito, viene quindi analizzato il trattamento fiscale e previdenziale da parte dei soggetti che svolgono l’attività in maniera occasionale o abituale (ma senza essere inquadrati nel rapporto di agenzia).
Imposte sui redditi
Come stabilito dall’art. 25–bis del D.P.R. n. 600/1973 le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta del 23%.
Tale ritenuta è dovuta sull’ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Pertanto, il reddito imponibile netto si ottiene sottraendo dall’imponibile lordo (provvigioni, premi ed incentivi) una deduzione forfetaria del 22%. La formula è la seguente:
Reddito netto = Reddito lordo * 78%.
Sul reddito così determinato deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta, pari all’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (23%).
Esempio: se tu dovessi ricevere un compenso lordo di euro 1.000 con il regime del venditore a domicilio, tu avresti questa casistica:
Compenso lordo: euro 1.000
Riduzione forfettaria del 22%: 1.000 – 220 = imponibile da tassare euro 780
Ritenuta a titolo d’imposta del 23%: 780 x 23% = euro 179,40
La società che ti paga la fattura ti preleva euro 179,40 a titolo d’imposta sostitutiva.
Questo per il venditore porta a porta significa che non deve pagare nulla ai fini delle imposte sul reddito, nulla ai fini Irap, nulla a titolo di addizionale regionale e comunale (infatti non dovrà fare nessuna dichiarazione dei redditi se avesse solo questo reddito). Inoltre tali soggetti, come precisato anche nella C.M. 110/E/1999, sono esclusi dagli studi di settore.
N.b. I venditori incaricati alle vendite a domicilio porta a porta sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso abbiano solo il reddito derivante dall’attività del venditore porta a porta.
Nel caso in cui possiedano altri redditi, oltre quelli che derivano dall’attività del venditore porta a porta, non dovranno comunque essere dichiarate le provvigioni percepite per lo svolgimento dell’attività da porta a porta.
Il limite del lavoro occasionale del porta a porta è diverso da quello del lavoro autonomo occasionale
L’art. 3, comma 4, Legge n. 173/2005 dispone che: “L’attività è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro”.
Il carattere di occasionalità dell’attività determina il non assoggettamento ad Iva e il non assoggettamento degli oneri contributivi delle provvigioni spettanti al venditore porta a porta.
Nella Risoluzione n. 18/E l’Agenzia delle Entrate precisa che, nel considerare il limite dell’occasionalità, va considerata la deduzione forfetaria del 22% prevista ai fini reddituali dall’art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73.
Di fatto, dunque, il limite delle provvigioni oltre il quale “scatta” la soggettività passiva Iva è pari a € 6.410,26 (corrispondente al seguente rapporto: 5.000 / 78%).
Esempio: se lavori “porta a porta” per euro 5.500 allora rientri ancora nell’occasionalità, evitando di pagare Iva e contributi (cosa che NON lo è per il lavoro autonomo occasionale in quanto il limite è di euro 5.000)).
Esempio: se lavori porta a porta e ricevi un compenso di euro 6.411 allora devi aprire la partita iva. Questo perché il limite per rimanere nel lavoro occasionale nel all’interno del regime del lavoratore porta a porta è di euro 6.410,26.
N.b. saresti obbligato ad aprire la partita iva alla prima operazione in cui hai superato il limite di euro 6.410,26, con obbligo di aprire la partita iva. Ovviamente devi assoggettare ad iva ed ai contributi Inps il compenso che è superiore a questa soglia.
Iva – Imposte sul valore aggiunto
Quando devi applicare l’Iva?
Nel momento in cui superi la soglia di euro 6.410,26 di compensi devi aprire una partita Iva e da qual momento dovrai iniziare ad incassare le competenze con Iva.
Ho voluto fare un piccolo capitolino di questo articolo per parlare dell’Iva dei venditori porta a porta perché, avendo un regime particolare ai fini reddituale, si consiglia di non scaricare l’iva relativa agli acquisti.
In un certo senso, quanto hai degli acquisti con questo regime, non puoi scaricare né il costo delle fatture di acquisto, né l’Iva.
Contributi Inps
Il trattamento previdenziale per i venditori porta a porta prevede che gli incaricati alle vendite a domicilio versino i contributi alla gestione separata Inps quando NON ci sia un compenso di lavoro occasionale (il reddito annuo supera euro 6.410,26).
Sull’imponibile previdenziale si applicano le aliquote previste dalla legge, che attualmente ammontano al 34,23% (o al 24% se stai pagando altre tipologie di contributi), di cui 1/3 è a carico del lavoratore e 2/3 a carico della casa mandante.
Come chiarito dall’INPS nella Circolare 6.7.2004, n. 103 e nel Messaggio 2.5.2005, n. 17078, i contributi sono dovuti soltanto sulla parte di reddito eccedente e non sull’intero importo. In particolare:
“l’imponibile è rappresentato dall’importo delle provvigioni al netto della detrazione del 22% e … è su tale importo che si devono detrarre gli ulteriori € 5.000 di esenzione”.
In sintesi, i contributi sono da versare solo sull’importo eccedente la soglia per il lavoro occasionale e dopo che hai tolto i costi del 22% forfettari.
Esempio: se tu avessi la partita Iva come venditore porta a porta, compenso 10.000. Ecco come si svilupperebbe la fattura.
Compenso lordo euro 10.000
Iva 22%: 10.000 x 22% = 2.200
Contributi a carico del venditore porta a porta 34,23%: 10.000 x 78% x 34,23% x 1/3 = Contributi Inps gestione separata a carico del lavoratore euro 889,98
Ritenuta imposta sostitutiva: 10.000 x 78% x 23% = 1.794
Importo netto erogato al lavoratore: 10.000 – 1.794 – 889,98 = euro 7.316,02
Contributi a carico dell’azienda: 34,23%: 10.000 x 78% x 34,23% x 2/3 = 1.779,96 (cosa che non vede il lavoratore sulla fattura, ma che paga l’azienda).
Domande frequenti
Per completare le informazioni utili a chi utilizza il regime del porta a porta, ti condivido delle informazioni che, spesso, richiedono i clienti:
E’ possibile inquadrare la figura del regime del porta a porta come società?
No. L’inquadramento come incaricato alle vendite è consentito esclusivamente sotto forma di ditta individuale personale. Così devi essere tu un bravo imprenditore di S.r.l. ad utilizzare il regime del porta a porta per vendere i tuoi prodotti.
Le ricevute senza Iva emesse dal regime del posta a porta sono soggette a imposta di bollo?
Si, le ricevute emesse per conto dei singoli lavoratore, sull’originale, deve essere applicata una marca da bollo di euro 2.
L’incaricato alle vendite è sempre a carico fiscalmente del coniuge?
Si. Il soggetto che ha solo il reddito da lavoro del regime del porta a porta è sempre a carico fiscalmente del coniuge, indipendentemente dal reddito delle provvigioni percepite.
Gli incaricati alle vendite hanno l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio?
No.
Gli incaricati alle vendite devono avere il tesserino di riconoscimento?
Si. Ogni soggetto che lavora con il regime del porta a porta deve avere il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società committente ed esporlo durante l’attività di vendita come contemplato dal D.Lgs.114/1995.
Gli incaricati alle vendite sono soggetti al versamento INAIL?
No.
Perché il lavoro del venditore porta a porta è vantaggioso rispetto a quello del lavoro da dipendente?
Per mostrarti che il regime del venditore porta a porta è conveniente rispetto a quello di un lavoratore dipendente, ti mostro i dati ipotizzando un compenso lordo di euro 20.000.
Da qui sviluppo tutti i calcoli per mostrarti la convenienza.
Ipotesi 1 lavoro da dipendente:
Compenso lordo euro 20.000
Aliquote contributive, Inps carico dipende 9,19%, Inps carico azienda, come minimo, il 29% (se non ci sono sgravi contributivi)
Contributi carico azienda: 20.000 x 29% = euro 5.800
Contributi carico dipendente: 20.000 x 9,19% = euro 1.838
Imponibile irpef: 20.000 – 1.838 = euro 18.162
Irpef da pagare 23% + addizionale comunicali e regionali stimate dell’1% fino ad un reddito di euro 15.000
Irpef da pagare 27% + addizionali comunali e regionali stimante dell’1% da un reddito che va da euro 15.000 a 28.000.
Irpef primo scaglione: 15.000 x 24% = 3.600
Irpef secondo scaglione: (18.162 – 15.000) x 28% = 885,36
Totale irpef da pagare con le addizionali: 3.600 + 885,36 = 4.485,36
Netto che riceve il dipendente: 18.162 – 4.485,36 = 13.676,64
Spese totali per l’azienda per il dipendente: costo lordo + contributi carico azienda = 20.000 +5.800 = euro 25.800
Contributi e imposte pagate dal dipendente: 1.838 + 4.485,36 = 6.323,36
Note: se hai figli a carico, spese detraibili e deducibili, o hai diritto al bonus Renzi, puoi avere ulteriori benefici fiscali
Ipotesi 2 regime del porta a porta:
compenso lordo euro 20.000
Aliquote contributive Inps gestione separata 34,23%, di cui 11,41% a carico del dipendente, mentre il 22,82% a carico del datore di lavoro
Compenso lordo defalcato: 20.000 x 78% = 15.600
Contributo Inps totale 15.600 x 34,23% = 5.339,88
Contributi Inps carico azienda 5.339,88 / 3 x 2 = 3.559,92
Contributi Inps carico lavoratore 5.339,88 / 3 = 1.779,96
Imponibile irpef: euro 15.600
Ritenuta a titolo d’imposta 23%: 15.600 x 23% = 3.588
Netto che riceve il dipendente: 20.000 – 1.779,96 – 3.588 = 14.632,04
Costo a carico dell’azienda: 20.000 + 3.559,92 = 23.559,92
Imposte e contributi a carico del collaboratore: 1.779,96 + 3.588 = 5.367,96
N.b. l’Iva non è stata considerata in quanto deve essere interamente versata allo stato.
N.b.1 con questo regime NON devi pagare il trattamento di fine rapporto, cosa che devi pagare a un dipendente con conseguente aumento del costo per l’azienda.
N.b.2 utilizzando il regime del porta a porta, ogni anno, i primi compensi fino ad euro 6.410,26, non sono soggetti all’Inps gestione separata. Questo per i primi compensi di ogni anno. Quindi il risparmio contributivo per l’azienda e per il lavoratore è più forte rispetto all’esempio riportato qui sopra.
N.b.3 l’importo dell’Inps gestione separata a carico del lavoratore NON si scala dalla base imponibile soggetta ad imposta sostitutiva del 23%
Dal confronto tra le 2 opzioni puoi notare che:
- Con busta paga: costo per l’azienda 25.800 e netto al dipendente 13.676,64
- Con il regime del venditore porta a porta: costo per l’azienda 23.559,92 e netto al collaboratore 14.632,04
Come puoi notare da solo, con il regime del venditore porta a porta, considerando un compenso uguale per entrambi di euro 20.000 ti permette di risparmiare più di euro 2.000 per il costo del collaboratore e lo stesso collaboratore prende circa 1.000 euro in più.
Praticamente sia l’azienda risparmia, sia il collaboratore prende di più.
I 5 vantaggi per utilizzare il regime del venditore porta a porta rispetto al lavoro da dipendente
Di seguito ti riporto i vantaggi che hanno le S.r.l. che utilizzano collaboratori con il regime del venditore del porta a porta rispetto a quelle che utilizzano una busta paga:
- L’azienda paga meno per il dipendente;
- Il collaboratore riceve più soldi, quindi è più incentivato a collaborare con te;
- Il compenso è flessibile, quindi solo quando tu vendi lui riceve il compenso;
- Questo comporta che il collaboratore è più motivato a vendere per te, portarti più ricavi e utili in azienda, cosa che è difficile con una busta paga;
- Puoi utilizzare il lavoro occasionale fino a euro 6.410,26 e non paghi i contributi Inps fino a che è un lavoratore occasionale porta a porta (ogni anno, sui primi compensi fino ad euro 6.410,26 non si pagano i contributi Inps).
Ovviamente puoi utilizzare questo strumento solo nel rispetto della legge. Quindi puoi utilizzare il regime del porta a porta solo quando devi vendere i tuoi prodotti fuori dai locali della tua azienda.
Posto che rispetti questa regola, puoi risparmiare imposte solo se utilizzi più il più possibile questo regime nel rispetto della legge al posto di collaboratori con busta paga.
Conclusioni
Grazie alle informazioni che hai ottenuto in questa circolare, ora hai una linea guida che ti consente di utilizzare il regime del venditore porta a porta nella tua S.r.l. permettendoti di avere i 5 vantaggi visti in precedenza.
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In tutti i casi in cui hai un’azienda, sappi che, se desideri davvero dormire sonni tranquilli, proteggere il tuo patrimonio personale, tutelare il tuo investimento aziendale, la tua famiglia e il tuo futuro, la soluzione migliore potrebbe risiedere nell’utilizzo di una S.r.l.
Ma non sarebbe sufficiente.
Andrebbe anche verificato di: produrre utili in abbondanza, disporre della liquidità necessaria per far funzionare l’azienda regolarmente e utilizzare il più possibile strumenti di pianificazione fiscale nella tua società, al fine di poter ridurre le imposte della S.r.l.
Attenzione però: una gestione inappropriata della S.r.l. potrebbe comportare il rischio di pagare, tra imposte e contributi, una percentuale paragonabile a quella di una ditta individuale.
Tuttavia, solo con la S.r.l. potrebbe essere possibile ridurre il carico fiscale complessivo.
Al contrario, con una gestione fiscale efficace, le imposte potrebbero essere ridotte.
Esistono diversi strumenti di pianificazione fiscale che potrebbero essere utilizzati nella tua S.r.l. per contenere imposte e contributi.
Più strumenti di risparmio fiscale specifici per la S.r.l. dovessero essere applicati, maggiore potrebbe essere la riduzione del carico fiscale.
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