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Nell’articolo odierno affronteremo la tematica relativa alle sponsorizzazioni sportive; molti imprenditori che operano attraverso una S.r.l., infatti, si chiedono se le sponsorizzazioni sportive possano rappresentare uno strumento efficace di risparmio fiscale e, soprattutto, se esistano limiti oltre i quali tali spese possano essere considerate non congrue dall’Amministrazione finanziaria.
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Partiamo da un presupposto importante: le sponsorizzazioni non dovrebbero essere considerate uno strumento di risparmio fiscale in senso stretto.
Una sponsorizzazione nasce innanzitutto come attività promozionale: l’impresa sostiene un costo per ottenere visibilità, pubblicità, notorietà del marchio ed opportunità commerciali.
Molto spesso si tratta di accordi stipulati con associazioni sportive dilettantistiche, società sportive locali o eventi territoriali, attraverso i quali l’azienda ottiene spazi pubblicitari, esposizione del proprio logo, presenza sui materiali promozionali o altre forme di comunicazione.
La deducibilità fiscale rappresenta una conseguenza dell’operazione, non la sua finalità principale, ma quando l’obiettivo diventa esclusivamente quello di creare un costo fiscalmente deducibile, il rischio di contestazione aumenta sensibilmente.
La risposta dipende da chi riceve la sponsorizzazione, perché la normativa prevede due scenari molto diversi tra loro.
Caso 1 — Sponsorizzazione a favore di ASD/SSD (associazioni e società sportive dilettantistiche)
Quando la sponsorizzazione è erogata a favore di un’associazione o società sportiva dilettantistica, entra in gioco l’art. 90, comma 8, della L. 289/2002.
La norma stabilisce che, fino a un importo complessivo di 200.000 euro annui, il corrispettivo erogato dallo sponsor costituisce automaticamente una spesa di pubblicità, integralmente deducibile.
Non si tratta di un semplice orientamento interpretativo: la Cassazione ha più volte confermato (da ultimo con l’ordinanza n. 6530/2026) che, entro questa soglia, opera una presunzione legale assoluta di inerenza e di congruità della spesa. In altre parole, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, il Fisco non può contestare né l’inerenza né la congruità economica dell’operazione, indipendentemente dal fatturato o dagli utili dell’impresa sponsor.
Attenzione però: la presunzione non è automatica in senso assoluto rispetto a qualsiasi pagamento fatto a una ASD/SSD. Devono ricorrere, tutti insieme, questi presupposti:
La presunzione riguarda l’inerenza e la congruità del corrispettivo, non l’esistenza dell’operazione: resta quindi fondamentale documentare che l’attività promozionale sia stata realmente svolta.
Caso 2 — Sponsorizzazione fuori da questo regime speciale
Quando il beneficiario non rientra nella categoria delle ASD/SSD (ad esempio eventi territoriali generici, iniziative non sportive, sponsorizzazioni verso aziende o soggetti privi dei requisiti richiesti dalla norma), non si applica alcuna presunzione di legge e non esiste una soglia numerica di riferimento.
In questo caso la valutazione torna a essere quella generale, basata sui due principi che vedremo nel prossimo paragrafo: realtà della prestazione e coerenza del corrispettivo con il valore di mercato.
Per le sponsorizzazioni che non rientrano nel regime speciale appena descritto, tornano centrali due principi. Se dovessimo sintetizzare in due sole regole gran parte delle verifiche fiscali relative a questo tipo di sponsorizzazioni, potremmo riassumerle così:
La sponsorizzazione deve esistere realmente.
Devono esistere cioè un contratto con una controprestazione concreta, una visibilità effettivamente concessa e prove dell’attività svolta.
In altre parole, non basta l’emissione di una fattura, occorre poter dimostrare che la pubblicità sia stata realmente effettuata e che l’impresa abbia ricevuto il servizio pattuito.
Anche quando la prestazione è reale, rimane il tema del prezzo.
Il compenso pagato deve essere ragionevolmente compatibile con il valore economico del servizio ricevuto.
Naturalmente il concetto di valore di mercato non è sempre matematico, esistono situazioni nelle quali una valutazione può essere discutibile od opinabile; tuttavia, più il prezzo si allontana da ciò che normalmente verrebbe richiesto per un servizio analogo, maggiore sarà il rischio di contestazione.
Immaginiamo una piccola associazione sportiva locale che offre una limitata visibilità territoriale, al di fuori del regime agevolato appena descritto.
Se una S.r.l. sostiene una spesa molto elevata rispetto al ritorno pubblicitario ottenibile, l’Amministrazione finanziaria potrebbe chiedersi se dietro quell’operazione esista una reale finalità economica.
In questi casi il problema non è necessariamente l’importo in sé, ma la sproporzione tra il costo sostenuto, il servizio ricevuto ed il valore economico effettivo della sponsorizzazione.
Più questa sproporzione aumenta, più aumenta la probabilità che l’operazione venga attenzionata dal Fisco.
Quando si parla di congruità, molti imprenditori immaginano l’esistenza di formule precise.
Nella pratica professionale, invece, il concetto di congruità è spesso collegato alla seguente domanda: un soggetto indipendente avrebbe accettato di pagare quella cifra per ottenere quel servizio?
Se la risposta è ragionevolmente positiva, la posizione dell’impresa tende a essere più solida; se, invece, il corrispettivo appare manifestamente eccessivo rispetto al beneficio ottenuto, la difendibilità dell’operazione diminuisce.
Per questo motivo è sempre opportuno conservare documentazione che consenta di dimostrare:
Il ragionamento non riguarda soltanto le sponsorizzazioni fuori dal regime agevolato, si tratta di un principio generale che si applica a numerosi strumenti utilizzati nelle S.r.l., tra cui: Tfm (Trattamento di Fine Mandato), Royalties, compensi amministratori, licenze d’uso, prestazioni infragruppo.
In tutti questi casi il punto centrale rimane sempre lo stesso: la prestazione deve essere reale ed il corrispettivo deve essere coerente con il mercato.
Quando questi due elementi sono presenti, la posizione fiscale tende ad essere molto più difendibile.
Lo stesso principio può essere applicato anche ai rimborsi forfettari ed alle trasferte.
Talvolta gli imprenditori si chiedono se esista un numero massimo di trasferte oltre il quale si rischia automaticamente una contestazione.
Anche in questo caso la domanda rischia di essere fuorviante: l’obiettivo, infatti, non dovrebbe essere quello di fare meno trasferte per paura dei controlli, ma nemmeno quello di crearne più del necessario per ottenere un vantaggio fiscale.
La logica corretta consiste nel rappresentare fedelmente la realtà: se una trasferta è realmente avvenuta e può essere dimostrata, allora deve essere contabilizzata correttamente; se, invece, non esiste, non dovrebbe essere inserita soltanto per generare un beneficio fiscale.
Dal punto di vista pratico, una sponsorizzazione priva del regime agevolato dovrebbe essere accompagnata da una documentazione il più possibile completa, ad esempio:
Più è semplice dimostrare la realtà dell’operazione, più sarà semplice difenderla in caso di verifica.
La documentazione non elimina il rischio di controllo, ma aumenta notevolmente la capacità di sostenere la correttezza dell’operazione.
Quando si parla di sponsorizzazioni sportive nelle S.r.l., la prima distinzione da fare è se il beneficiario rientra nel regime agevolato previsto dall’art. 90, comma 8, L. 289/2002 per le ASD/SSD entro il limite di 200.000 euro annui, oppure se si tratta di una sponsorizzazione che ne resta fuori.
Nel primo caso, rispettati i presupposti di legge, la deducibilità è coperta da una presunzione assoluta di inerenza e congruità.
Nel secondo caso, la domanda corretta non è quanto si può spendere senza subire controlli, ma se la sponsorizzazione è reale ed il prezzo coerente con il servizio ricevuto.
Non esistono soglie magiche che garantiscono automaticamente l’assenza di controlli al di fuori del regime agevolato, e non esistono importi che, da soli, rendano un’operazione illegittima.
Nella maggior parte dei casi, la valutazione ruota attorno a due principi fondamentali: l’effettività della prestazione e la congruità del corrispettivo rispetto al valore di mercato.
Quando questi due requisiti sono rispettati e adeguatamente documentati, l’operazione dispone generalmente delle basi necessarie per essere sostenuta e difesa, anche in caso di verifica fiscale.
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