Come utilizzare il “diritto particolare del socio della S.r.l.” per tagliare i tributi dell’imprenditore del 24% e conservare il pieno controllo della società
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Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per affrontare, insieme a te, un argomento che sarà sicuramente di tuo interesse e poco trattato su internet: come risparmiare le imposte utilizzando il cosiddetto “diritto particolare del socio”, mantenendo il controllo della S.r.l. .
Spesso, durante le mie consulenze, incontro imprenditori che stanno per costituire una S.r.l. e che sono attanagliati da almeno uno di questi 2 dilemmi: mantenere il controllo della società oppure risparmiare le imposte (senza essere fatti fuori e messi all’angolo dagli altri soci).
È un bel dilemma che, di certo, ti avvelena l’esistenza, rallenta il business e minaccia i rapporti con gli altri soci.
Così, proprio per evitare tutto questo che ho deciso di condividere con te questo articolo in cui ti mostrerò nel dettaglio come puoi utilizzare lo strumento del diritto particolare per risparmiare i tributi pur restando al timone della tua S.r.l. .
Come sa chi ha letto i miei precedenti articoli nel mio Studio online ricevo clienti da ogni parte d’Italia.
Per quanto questi clienti siano geograficamente dislocati in ogni parte d’Italia (e non solo 😊), operino in settori diversi, esiste un filo conduttore che li unisce: sono clienti desiderosi di conoscere a fondo la contabilità della propria S.r.l. per poi utilizzare il maggior numero di strumenti di Efficacia Fiscale, clienti che cercano un commercialista che trovi insieme a loro una soluzione pratica al loro particolare problema fiscale.
Una soluzione fatta su misura, come un abito di sartoria non il classico elenco di norme in cui, poi, rischiano di perdersi.
Io sono come le mie consulenze: un tipo pratico.
Quindi, se dopo aver letto i miei articoli, visto i miei video sul canale YouTube “Commercialista Calisti” o ascoltato i miei podcast, decidi di contattarmi non aspettarti di trovare di fronte a te un cattedratico in giacca e cravatta pronto a far sfoggio di eloquenza.
Aspettati di trovare un commercialista che, calcolatrice alla mano, con conti scritti nero su bianco, valuterà insieme a te se la S.r.l., la forma societaria che reputo la migliore per gestire i business di noi imprenditori, sia la soluzione per te migliore in questo preciso momento.
Il mio studio commerciale online, in cui i miei collaboratori lavorano a distanza in smartworking, è fondato su due pilastri, entrambi finalizzati a collaborare concretamente con gli imprenditori: la Contabilità Controllata mensile e l’Efficacia Fiscale.
Il primo pilastro (la Contabilità Controllata), come ben saprai se hai già letto i miei articoli e/o il primo dei due libri che ho scritto, è finalizzato ad avere un bilancio aggiornato ogni mese da cui trarre tutte le indicazioni necessarie per correggere la strategia di business esistente o verificarne l’efficacia, per valutare se, quanto, quando ed in cosa investire stimando l’utile generato dalla S.r.l. in ogni mese.
E, qui, entra in gioco il secondo pilastro, l’Efficacia Fiscale.
Una volta che sai stimare, con esattezza, l’utile che sta producendo la tua S.r.l., potrai valutare se è il caso di porre in essere (e, in caso affermativo, in che misura), uno o più dei bonus fiscali che lo Stato mette a disposizione per ridurre il carico fiscale in modo consistente.
Ovviamente, per ottenere tutto questo, per evitare di arrivare a fine anno (e oltre…) senza aver posto in essere nessuna strategia fiscale, per poi correre alla forsennata ricerca di rimedi border line, è necessario che il controllo della contabilità della S.r.l. sia costante, periodico e frequente.
Per questo parlo di Contabilità Controllata mensile.
Alcuni di questi strumenti sono noti a tutti, altri, come il “diritto particolare” protagonista di questo articolo, sono meno trattati su internet. Ma per questo ci sono qui io 😊.
Termino questa breve presentazione sottolineando che non sono un marketer che guadagna vendendo il concetto di S.r.l., non sono neppure un commercialista che si fa vivo solo per comunicarti le imposte il giorno prima della scadenza e dedico qualche riga al mio obiettivo: fare in modo che la tua S.r.l. guadagni più soldi.
Con più soldi potrai avvalerti di collaboratori cui demandare parte dei tuoi incarichi in azienda e guadagnare, quindi, più tempo da dedicare al business, a te stesso, alle persone a cui vuoi bene.
Con più soldi e più tempo potrai essere più presente nella vita dei tuoi cari, fare regali anche di prestigio alla tua compagna, seguire i tuoi figli e garantire loro, oltre alla tua presenza, anche i migliori corsi di studio, potrai avere più cura di te e delle persone a cui sei affezionato ricorrendo alle migliori cure mediche prima che un semplice acciacco diventi qualcosa di grave.
Avrai anche il tempo di goderti il malumore e l’invidia di chi ti derideva e ti vedeva come un povero illuso, soddisfazione la cui portata non è da sottovalutare.
Sei pronto a realizzare tutto questo grazie anche al “diritto particolare del socio”?
Bando alle ciance, allora and let’s go…
Cos’è la clausola del “diritto particolare del socio della S.r.l.”?
Essenzialmente l’atto costitutivo di una S.r.l. (ordinaria, non semplificata) lascia molta libertà nel regolamentare i rapporti giuridici tra i soci.
In sostanza, c’è l’articolo 2468 del Codice Civile che afferma che ai soci possono essere attribuiti particolari diritti relativi alla distribuzione di utili e all’amministrazione della società.
Questa circolare non affronterà l’attribuzione di poteri particolari amministrativi ad un socio, ma ti mostrerà come il fatto di attribuire diritti speciali sugli utili ai soci possa consentire, all’imprenditore con una S.r.l., di conservare il controllo completo della società e di tagliare i tributi anche del 24%.
Questo porta a molta flessibilità, per un imprenditore che ha una S.r.l., sul come amministrarla, oppure sul come distribuire gli utili della società. Cosa che, se fosse gestita nel modo che scopri successivamente, ti potrebbe portare a tagliare anche il 24% di tributi.
Come ho già più volte specificato in precedenza, infatti, è possibile confezionare un vestito su misura per il singolo socio della S.r.l., soddisfacendo esigenze di natura particolare del socio, evitando così la predisposizione di patti parasociali, spesso difficili da gestire.
Per farti un esempio il “privilegio relativo alla distribuzione degli utili della S.r.l.” può manifestarsi in queste 2 modalità:
- ad alcuni soci può essere attribuita una priorità nel percepimento degli utili. Quindi, prima i soldi sono dati al socio che ha priorità nella distribuzione degli utili, successivamente, quello che resta, viene suddiviso tra i soci rimanenti (come il caso dell’atto costitutivo che troverai qui, di seguito);
- con la presenza di soci con differenti percentuali di partecipazione al capitale sociale rispetto alla percentuale di distribuzione di utili. Detto in modo semplice, al socio operativo della S.r.l. viene attribuito una partecipazione al capitale sociale del 95%, ma gli viene attribuito il 5% di utile. Mentre al socio finanziatore viene attribuita una quota del 5% ma con una quota di utile del 95% (cosa che ha senso ai fini fiscali e per conservare il controllo della S.r.l.).
La quota del capitale sociale consiste nel peso che un socio ha nel prendere le decisioni per conto della società (ossia quanto la controlla).
Mentre, la quota degli utili consiste in quanti “soldi” il socio ha diritto di ricevere in caso di distribuzione di questi.
Non è possibile attribuire ai soci particolari diritti connessi all’esercizio del diritto di voto, diritto che è sempre proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, con la conseguenza che non è legittima una clausola che escluda dal diritto di voto uno o più soci.
Non è possibile il patto Leonico, con il quale un socio è escluso del tutto dalla divisione di utili o dalle perdite della società.
Cosa dice l’articolo 2468 del codice civile sul diritto particolare del socio della S.r.l.?
Qui, di seguito, ti riporto qual è la fonte normativa originaria del diritto particolare del socio della S.r.l. .
Successivamente ti descriverò come utilizzare questa disposizione del Codice Civile per costituire una S.r.l. in cui l’imprenditore ha un controllo maggioritario e può tagliare anche il 24% di tributi.
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Art. 2468 del Codice Civile Quote di partecipazione […] Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. […], i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. […]. |
Questo pezzo dice che:
– di base tutte le quote di una S.r.l. attribuiscono una precisa percentuale di partecipazione al capitale sociale che corrisponde alla medesima percentuale di utili della società;
– nell’atto costitutivo (di una S.r.l. ordinaria e NON di una S.r.l. semplificata), si può attribuire una percentuale diversa di utili rispetto alla percentuale di partecipazione al capitale sociale (ossia alla percentuale di voto in assemblea mentre si prendono decisioni per conto della società).
– oppure nell’atto costitutivo si può attribuire ad un socio particolari diritti relativamente all’amministrazione della società (cosa che potrebbe essere utile anche in questa circolare, in un piccolo caso remoto. Di seguito ti mostrerò con maggiore dettaglio).
Ora che conosci in cosa consiste in concreto il diritto particolare del socio, direi che è fondamentale contestualizzare questo strumento in modo che tu lo possa utilizzare come via per avere il controllo della S.r.l. e tagliare il 24% di contributi.
Perché puoi tagliare il 24% di tributi utilizzando il diritto particolare del socio e conservare il pieno controllo della S.r.l.?
Prima di tutto devi sapere che i soci operativi, ossia quelli che esercitano l’attività economica della S.r.l., devono pagare i contributi Inps in funzione degli utili che prendono dalla società. Questo significa che, per utili alti, di fatto si paga il 24% di contributi.
Mentre il socio finanziatore, ossia il socio che non lavora all’interno della S.r.l., evita di pagare i contributi Inps indipendentemente dall’ammontare degli utili.
Ecco che, da queste regole, puoi intuire come utilizzare questo meccanismo.
Meglio mostrartelo con un esempio.
| Ipotizza di costituire una S.r.l. con un capitale sociale di euro 10.000,00 con un socio A, operativo (ossia lavora all’interno della società) ed un socio B solo finanziatore, ossia non lavora all’interno della società, e che questa società abbia generato un utile di euro 100.000,00.
– Al socio A, operativo, viene data una partecipazione al capitale sociale del 95%, ossia di valore 9.500,00 ma nell’atto costitutivo è attribuito una quota di utili del 5%. In questo modo il socio A controlla di fatto e di diritto la S.r.l. in quanto le sue decisioni hanno un peso del 95% nell’assemblea dei soci. I contributi Inps si pagano in percentuale degli utili attribuiti ai soci operativi (e non socio finanziatore), in base alla percentuale nella S.r.l. . I contributi Inps si pagano anche se non si distribuiscono gli utili ai soci. Ma siccome il socio A ha diritto a riceve il 5% degli utili, questo paga i contributi Inps sul 5%, ossia su euro 5.000,00 invece che su 95.000,00 che dovrebbe essere il caso ordinario in quanto la quota di partecipazione è del 95%. Il socio B invece, essendo un socio finanziatore, anche se a lui fosse attribuito il 95% di utili, non paga i contributi Inps, in quanto non lavora nella società. Oltretutto, il socio finanziatore B, al quale è attribuito il 95% degli utili, NON può controllare la S.r.l., in quanto la sua quota vale in assemblea solo per il 5% (mentre la quota del socio operativo vale per il 95% delle decisioni in assemblea anche se ha diritto al 5% degli utili). Ovvio che poi si dovranno adattare le caratteristiche della S.r.l. in base alle specifiche necessità e situazione. Ovvio che, poi, il socio operativo ha diritto a prendere solo il 5% degli utili della S.r.l. . Quindi, le soluzioni sarebbero: 1) prendere i soldi come parte del compenso dell’amministratore della S.r.l., in quanto lui è anche la persona che ci lavora; 2) aprire un conto corrente in comune con il socio finanziatore e distribuire interamente gli utili di tutti e due i soci della S.r.l. in quel preciso conto. Così facendo l’amministratore distribuisce gli utili della società nella correttezza dell’atto costitutivo, rispettando la legge. Poi, come i soci prelevano i soldi dal conto corrente in comune dipende dalle loro scelte personali; 3) valutare di accumulare gli utili nella S.r.l. nel corso degli anni, intanto prendere un compenso da amministratore e, quanto è stato accumulato un adeguato ammontare di utili (o prima di cancellare la società), il socio operativo acquisirà le quote dell’intera società per poi distribuire gli utili degli anni precedenti sui quali non c’è da pagare i contributi Inps. In tutti i casi non devi per forza distribuire subito gli utili. Puoi stabilire tu quando perché il socio operativo ha il 95% del peso delle decisioni in assemblea, quindi non hai problemi di pagare le imposte sulla distribuzione degli utili fino a che tu stabilisci quando li devi distribuire. Anche se tu decidessi di distribuire gli utili prima di prendere l’intero possesso della S.r.l. ricordati che, sulla distribuzione di utili si paga una imposta fissa del 26%, di conseguenza il socio finanziatore NON paga mai i contributi Inps (in quanto lui non lavora nella società) e NON dovrà pagare nuova imposte, o compilare il modello 730, perché per gli utili di capitali della società si paga un fisso del 26% senza che questi facciano cumulo con gli altri redditi da lavoro da dipendente del socio finanziatore. Ovviamente ho cercato di semplificare il più possibile questi concetti, difatti se li vorrai applicare al meglio li dovrai adattare alla tua specifica posizione fiscale e ai tuoi obiettivi imprenditoriali. Puoi ottenere tutto questo acquistando la consulenza di Efficacia Fiscale da fare direttamente con me. |
In sostanza, detto in maniera semplice, con questo sistema, attribuendo un diritto particolare sugli utili grazie alla disposizione specifica del Codice Civile della S.r.l., risparmi il 24% di tributi perché all’imprenditore socio operativo attribuisci una quota molto bassa di utili, questo in quanto la quota di utili è del 5%.
Contestualmente l’imprenditore socio operativo della S.r.l. ha il controllo completo della S.r.l. perché in assemblea le sue scelte valgono per il 95%.
In questo modo il socio finanziatore che ha il 95% degli utili, ma ha solo il 5% di decisioni in assemblea, NON può prelevare gli utili senza l’autorizzazione del socio imprenditore operativo e NON può prendere l’amministrazione della S.r.l. togliendo il socio precedente dall’amministrazione della società.
In tutti i casi ricordati di adattare queste disposizioni al meglio nella tua specifica posizione in base ai tuoi obiettivi personali.
Adesso, reputo utile mostrarti come questa disposizione è adattata nella realtà nell’atto costitutivo di un imprenditore che ha fatto una consulenza con me.
In questo modo potrai guidare il tuo notaio nell’inserire questa clausola senza bisogno di acquistare consulenze costose con commercialisti e avvocati.
Pezzi dell’atto costitutivo che sono utili all’imprenditore con una S.r.l. per tagliare il 24% di tributi e avere il totale controllo della società
Di seguito ti riporto un pezzo di un atto costitutivo in cui è utilizzato il diritto particolare del socio.
Premetto che non è utilizzato proprio uguale all’esempio modello visto in precedenza, ma voglio proportelo in originale per mostrarti come il contenuto possa essere utilizzato liberamente tra le parti per raggiungere i propri obiettivi, sia fiscali che di controllo della S.r.l. .
In questo modo hai una traccia che potrai utilizzare per verificare se il notaio ti ha inserito questa clausola nell’oggetto sociale.
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ART.8 – DIRITTI DEI SOCI I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto infra precisato a norma dell’art.2348, terzo comma, c.c.. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la società, o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. Spettano ai soci xxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ai sensi dell’art.2348, terzo comma, c.c. i seguenti diritti particolari: 1 – il diritto di essere privilegiati nella distribuzione degli utili e precisamente il diritto di percepire parte degli utili stessi, in misura pari al 15% (quindici per cento) per ciascuno dei soci privilegiati, in pre-deduzione, fermo restando che il restante ammontare degli utili conseguiti dalla società, pari al 70% (settanta per cento), dovrà essere ripartito tra tutti i soci, inclusi i soci privilegiati, in misura proporzionale alla partecipazione dagli stessi posseduta in società; 2 – il diritto di essere preferiti nell’acquisto delle partecipazioni societarie nel caso in cui gli altri soci decidano di trasferirle, in tutto o in parte, a titolo oneroso o a titolo gratuito, per la proprietà o per il diritto di usufrutto. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato secondo le indicazioni contenute all’art.10 del presente statuto sociale; 3 – il diritto di esprimere il proprio gradimento nei confronti del soggetto potenziale acquirente, al fine di consentirne o meno l’ingresso in società, nel caso di trasferimento della partecipazione sociale, in tutto o in parte, a titolo oneroso o a titolo gratuito, per la proprietà o per il diritto di usufrutto, da parte degli altri soci. Il diritto di esprimere il gradimento dovrà essere esercitato secondo le indicazioni contenute all’art.10 del presente statuto sociale; il gradimento potrà essere negato qualora il potenziale acquirente non sia in possesso dei seguenti requisiti:…………………………… 4 – il diritto di ottenere l’accrescimento della propria partecipazione sociale in caso di morte degli altri soci, in proporzione al valore della quota da ciascuno di essi posseduta, fermo restando l’obbligo di liquidare agli eredi (o al legatario) del socio defunto il valore della partecipazione secondo le modalità previste per il recesso; 5 – il diritto di designare soci – presenti o futuri – ai quali attribuire i sopra specificati diritti particolari purché detti soci siano muniti dei seguenti requisiti ………………………………. e fermo restando il consenso, da parte dei soci designati, di assumere il diritto particolare attribuitogli. In caso di alienazione totale della partecipazione da parte del socio titolare di diritti particolari, questi ultimi si estinguono. In caso di alienazione parziale della partecipazione da parte del socio titolare di diritti particolari, questi ultimi permangono in capo al cedente. |
Questo pezzo non riprende precisamente il punto precedente in cui ho indicato la diversa ripartizione delle percentuali di utili rispetto alla percentuale di controllo delle quote della S.r.l. .
Serve, però, per mostrarti che puoi “modificare” gli utili come è meglio per la tua configurazione societaria.
Oltre a questo sono state inserite delle clausole nell’atto costitutivo per blindare la S.r.l. da soci esterni evitando che ti venga portata via la società.
Le clausole inserite sono:
– la clausola di privilegio: ossia, se un socio vende le quote ad un certo prezzo, l’altro socio ha diritto ad acquistarle prima alle medesime condizioni. Questo serve principalmente per evitare che un socio “cattivo” svenda le quote ad un soggetto esterno e, in futuro, possa creare problemi al socio imprenditore.
– la clausola di gradimento: ossia i soci attuali hanno diritto di preferire se far entrare nuovi soci che rispettano determinati requisiti.
– la clausola di accrescimento, con cui, se un socio muore, la quota dei soci superstiti aumenta di valore e gli eredi ricevono una somma di denaro, ma non avranno la quota della S.r.l. del defunto. In questo modo si evita che gli eredi possano creare problemi ai soci superstiti.
Tutte queste 3 clausole servono non tanto per tagliare le imposte, quanto per fare in modo di controllare la S.r.l. anche nel caso in cui un socio voglia creare problemi all’altro.
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ART.10 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI Le partecipazioni sociali non possono essere oggetto di cessione per atto tra vivi; è fatto salvo il diritto di recesso del socio ai sensi dell’art. 2469 c.c.. Detto diritto, tuttavia, non potrà essere esercitato prima che siano decorsi due anni dal momento in cui il socio entra a far parte della società. In caso di trasferimento, in tutto o in parte, della piena proprietà o del diritto di usufrutto, a titolo oneroso o a titolo gratuito della propria partecipazione, spetta ai soci xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx il diritto di prelazione per l’acquisto; pertanto, qualora un socio intenda trasferire la propria quota, o parte di essa, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, deve darne comunicazione a detti soci signori xxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, o tramite messaggio di posta elettronica da inviare ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente comunicati tramite PEC, indicando, l’entità della quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto ed ogni altra eventuale condizione inerente il trasferimento, nonché i dati anagrafici e la professione del soggetto potenziale acquirente al fine di consentire, in subordine, l’esercizio del diritto di gradimento. Se interessati all’acquisto i signori xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxx, o anche uno di essi disgiuntamente dall’altro, dovranno far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio di prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite messaggio di posta elettronica da inviare entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell’offerta di prelazione. Se entro il predetto termine uno dei soci privilegiati ha esercitato il diritto di prelazione il socio offerente è obbligato a vendere a lui le proprie quote al prezzo fissato dalla lettera che esprime l’offerta in prelazione ovvero, in caso di cessione a titolo gratuito, al corrispettivo da determinarsi secondo il valore di mercato della quota alla data del trasferimento e, in caso di disaccordo, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente. Ove all’acquisto concorrano entrambi i soci privilegiati la quota offerta è ripartita in proporzione alla quota di capitale posseduta da ciascun concorrente. Se entro il predetto termine di 15 (quindici) giorni nessuno di essi ha esercitato il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di cedere la propria quota a terzi alle stesse condizioni offerte, salvo il diritto dei soci signori xxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxx di esprimere il proprio gradimento. A tal fine detti soci dovranno, nel predetto termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’offerta di prelazione, esprimere o negare il proprio gradimento nei confronti del soggetto potenziale acquirente. La decisione dovrà essere presa col consenso unanime di entrambi i soci privilegiati e in caso di disaccordo prevarrà la decisione del socio signor ……………………………………… La decisione dovrà essere formalizzata per iscritto e, in caso di diniego, dovrà contenere breve motivazione da cui risulti l’assenza dei requisiti richiesti e sopra specificati all’art.8 del presente statuto sociale. In caso di morte di un socio spetta ai soci xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx il diritto di ottenere l’accrescimento della propria partecipazione sociale, in proporzione al valore della quota da ciascuno di essi posseduta, fermo restando l’obbligo di liquidare agli eredi (o al legatario) del socio defunto la partecipazione secondo le modalità previste per il recesso. In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto, i quali non siano addivenuti alla divisione tra loro della partecipazione caduta in successione, ma ne abbiano mantenuto la comproprietà, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune. |
– Questo pezzo serve essenzialmente per blindare ulteriormente la S.r.l. ai soci attuali, che di fatto sono i soci fondatori e lavoratori.
Si mostra il diritto di prelazione dei soci attuali nei confronti delle vendite delle quote sociali negli anni successivi.
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ART.11 – DECISIONI DEI SOCI […] Salva la competenza assembleare nei casi indicati dalla Legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, in entrambi i casi su richiesta di un amministratore o di un socio. […] |
– Ricordati di inserire la consultazione per iscritto per i soci durante le scelte dell’assemblea che vincolano la S.r.l.: ossia possono prendere le decisioni con una scelta trasmessa per iscritto.
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ART.12 – ASSEMBLEA […] L’assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. […] L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi mediante collegamenti in audio o video conferenza, purché siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, e purché sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. |
Questo pezzo serve per legittimare la possibilità di fare assemblee tra i soci anche “a distanza”.
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ART.16 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. All’organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un’indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali oppure mediante apposita polizza assicurativa. |
– Questo pezzo è importante perché l’atto costitutivo prevede la possibilità, per l’amministratore della S.r.l., di prendere un trattamento di fine mandato.
Azione che permette di rendere difendibile questo strumento fiscale dalle possibili contestazioni del Fisco.
Conclusioni
Grazie alle informazioni che hai ottenuto da questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale sai come utilizzare il diritto particolare del socio da inserire nell’atto costitutivo della S.r.l. per tagliare il 24% di tributi ed evitare che il socio si porti via la tua società con all’interno tutti i soldi accumulati nel corso degli anni.
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In tutti i casi in cui hai un’attività imprenditoriale, sappi che scegliere di utilizzare una S.r.l. può offrirti maggiori possibilità di pianificazione fiscale, protezione patrimoniale e organizzazione strategica rispetto ad altre forme giuridiche.
La normativa italiana prevede specifici strumenti di risparmio fiscale applicabili alle S.r.l., e in certi scenari, se ben gestiti, questi strumenti possono contribuire a contenere il carico tributario in modo significativo.
In molti casi, un’impresa individuale può trovarsi a sostenere un carico tributario complessivo piuttosto elevato, considerando imposte dirette, contributi previdenziali e addizionali locali.
Al contrario, una S.r.l. ben strutturata e gestita con attenzione può beneficiare di un’imposizione più contenuta, grazie all’uso combinato di strumenti di pianificazione fiscale previsti dalla normativa.
Naturalmente, ogni situazione va valutata in base a variabili come utile, liquidità, struttura dei compensi, regime fiscale adottato e obiettivi imprenditoriali.
La Contabilità Controllata, ad esempio, è un metodo operativo che permette di monitorare con continuità i numeri della tua S.r.l., aiutandoti a individuare margini di ottimizzazione e a gestire con consapevolezza le decisioni economiche e fiscali.
Non si tratta di una formula magica, ma di un approccio basato sull’analisi dei dati e sulla coerenza delle scelte imprenditoriali.
Se stai valutando soluzioni per la gestione fiscale di una S.r.l., ricorda che le scelte più efficaci dipendono da variabili specifiche: dimensioni aziendali, utili, liquidità, regime fiscale e obiettivi di lungo periodo.
La normativa offre strumenti di ottimizzazione previsti dalla legge, ma la loro applicazione va sempre calibrata sulla tua situazione.
RICORDA CHE:
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono una consulenza fiscale personalizzata.
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La clausola che hai predisposto nell’atto costitutivo della srl e’ applicabile anche a quello di una sas?
Ciao Riccardo, io sono specializzato sulle S.r.l., quindi questo articolo è specifico per le S.r.l. e non mi permetto di esprimere un parere vincolante. Ma ti posso confermare che ho già visto atti costitutivi di S.n.c. che prevedevano una distribuzione di utili in modo diverso rispetto che alla sola percentuale del capitale sociale (ma per sicurezza devi chiedere conferma anche ad un commercialista specializzato nelle società di persone).