Due adempimenti fiscali specifici di una società Holding che potrebbero essere trascurati
Indice dei contenuti
Ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale.
Ho dedicato, ultimamente, 3 articoli alle società Holding perché, molti imprenditori che desiderano tagliare il carico fiscale e contributivo rispettando la legge, si sono dimostrati interessati a ricevere più informazioni riguardo questo particolare tipo di società.
Ne ho descritto la struttura, il funzionamento, i requisiti ed i costi.
Sono passato con te ad analizzarne la tassazione, i vantaggi e i pericoli.
Da ultimo ti ho descritto tutto quello che devi conoscere sul regime Pex.
Per avere un quadro completo sull’argomento Holding devo, però, fornirti un ulteriore informazione.
La complessità delle strutture delle Holding porta con sé una serie di adempimenti che possono sembrare difficili a prima vista.
Con questo mio articolo, dedicato appunto agli adempimenti fiscali, reputo di aver completato la panoramica e di averti fornito tutte le informazioni utili per quanto riguarda l’argomento Holding.
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Ora sei pronto a scoprire quali sono gli adempimenti fiscali riguardanti le Holding?
Bando alle ciance and let’s go…
Premessa
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), delinea all’interno del nostro ordinamento le Holding, ossia quei gruppi societari che possono offrire molteplici vantaggi per gli imprenditori che desiderano diversificare le proprie attività e investire in settori nuovi e promettenti al fine di migliorare la redditività aziendale.
L’art. 162-bis del TUIR delinea, a seconda della natura delle partecipazioni detenute, due definizioni di Holding valide ai fini fiscali:
- società di partecipazione finanziaria
- società di partecipazione non finanziaria (queste ultime le cd. “holding industriali”), sono disciplinate dal comma 1 lettera c.
Le società di partecipazione non finanziaria possono, a loro volta, distinguersi in due macrocategorie:
- soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (trattasi perciò di partecipazioni in società industriali e commerciali di servizi);
- soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all’art. 3 co. 2 del DM 2.4.2015 n. 53.
Il comma 3 dello stesso articolo delinea parimenti, l’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti differenti dagli intermediari finanziari, che sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
La circolare Assoholding n.2 del 3/10/2019 chiarisce che il cosiddetto “test della prevalenza” va effettuato tenendo conto sia delle partecipazioni iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie, che nel circolante; in ogni caso, vanno considerati a questi fini i valori contabili delle partecipazioni e non quelli effettivi.
Nel corso, poi, dell’interrogazione parlamentare 5-01951 del 18/04/2019 è stato precisato che:
- non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate quali, per esempio, le royalties per utilizzo di brevetti e marchi, i crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall’adesione al consolidato fiscale;
- vanno inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciati; i relativi importi andranno quindi aggiunti al valore complessivo dello Stato patrimoniale al fine di verificare la “prevalenza” rilevante ai fini dell’acquisizione dello status di holding non finanziaria.
Adempimenti fiscali
Fatta questa premessa, occorre tener conto che, a seconda del tipo di Holding scelta, scaturiranno degli adempimenti fiscali.
Il D.Lgs. 142/2018 (decreto Anti Tax Avoidance Directive) ha introdotto importanti novità normative, in vigore già dal 2018, di cui sono destinatarie anche le “holding industriali”, ed in particolare, estende a queste gli obblighi di comunicazione all’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari.
Le società che detengono partecipazioni devono, quindi, verificare annualmente se rientrano nella nuova definizione di società di partecipazione e, in caso positivo, accreditarsi al sistema SID; il sistema SID garantisce alti standard di sicurezza per la comunicazione, approvati dal Garante per la protezione dei dati personali, per poter procedere con i relativi adempimenti fiscali.
Adempimenti fiscali che variano in base alla natura delle Holding.
Ti porto un esempio: gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria informazioni relative a:
- nuovi rapporti o chiusura di rapporti o operazioni di natura finanziaria instaurate nell’ambito, oppure al di fuori (i cosiddetti “extra conto”), di un rapporto continuativo con il cliente (art. 7 co. 6 DPR 605/73) con cadenza mensile;
- movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7 co. 6 DPR 605/73 (art. 11 co. 2 – 4 DL 6.12.2011 n° 201, conv. L. 22.12.2011 n° 214) mediante comunicazione integrativa annuale.
Gli operatori finanziari, che ricadono nella definizione di Holding industriale, sono tenuti, inoltre, a dotarsi di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC), tramite cui ricevere le richieste di indagine da parte degli organi preposti ai controlli e trasmettere i dati necessari.
Per quanto riguarda le Holding di partecipazioni, i principali rapporti da comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria comprendono:
- partecipazioni;
- finanziamenti ricevuti dalle Holding e quelli effettuati dalla Holding alle società partecipate;
- prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla Holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi sottoscritti dalle Holding medesime;
- “cash pooling” (l’obbligo di comunicazione è in capo alla sola capogruppo);
- garanzie prestate a terzi in favore di società partecipate
- garanzie ricevute da terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento, fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento;
- impegni ad erogare fondi.
Per tutti i rapporti viene richiesta anche la comunicazione dei rispettivi titolari effettivi.
Questo tipo di adempimento ricade in capo alla società capogruppo e può essere esperito dalla stessa accedendo al proprio domicilio elettronico attivo presso Agenzi delle Entrate (per dirla in maniera più semplice è necessario registrarsi al portale della Agenzia, ed una volta completata la registrazione ed ottenute le credenziali, accedere e cercare tra i servizi, appunto il SID).
Ove rientrasse tra i soggetti obbligati, la Holding dovrebbe anche effettuare la comunicazione CRS (Common Reporting Standard), questa è una comunicazione annuale (che può essere curata anche da un intermediario abilitato al servizio entratel).
Ai fini della comunicazione CRS È necessario in prima battuta “accreditare” l’indirizzo PEC della holding al registro elettronico degli indirizzi (REI), la comunicazione è sempre la medesima, ed i soggetti obbligati sono sintetizzati nella tabella che segue:

Si badi bene, non tutte le Holding ricomprese in questa tabella e che si iscriveranno al REI indice, saranno in automatico obbligate ad effettuare le comunicazioni all’anagrafe tributaria. Questo è, ad esempio, il caso di quelle identificate dal codice 5, che, di fatto, una volta fatta la prima comunicazione non debbano trasmetterne altre, se non, appunto, l’indicazione della PEC dedicata ad eventuali “indagini finanziarie”.
Termini
Per le comunicazioni al SID la scadenza per l’invio della comunicazione annuale dei rapporti finanziari è fissata il 15 febbraio di ogni anno.
Per quel che riguarda la comunicazione al REI (tramite CRS), i soggetti di nuova costituzione o per i quali sopravvengano i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo di iscrizione al REI, comunicano le informazioni al Registro entro 30 giorni dall’evento.
Ogni modifica intervenuta in una delle informazioni va effettuata entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.
I soggetti che cessano l’attività o per i quali viene meno l’obbligo della tenuta della casella di posta elettronica certificata richiedono, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento presupposto, la cancellazione dal REI indicando lo specifico motivo di cessazione. In caso di cessazione per confluenza in altro soggetto obbligato il termine è di 60 giorni.
Conclusioni
Grazie a questo articolo ora sai quali sono gli adempimenti fiscali che dovrai porre in essere una volta che avrai costituito la tua società Holding.
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