I 4 elementi da inserire nello Statuto della S.r.l. per evitare di perdere il controllo della società o di ritrovarti con un socio sgradito

 

Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per tornare su un argomento gettonatissimo, sia nei motori di ricerca che dagli imprenditori che gestiscono, o vogliono gestire, il loro business tramite una S.r.l. e che mi chiedono una consulenza.

Ho già scritto più volte che sono un ricercatore e divulgatore fiscale focalizzato sul fisco e contabilità delle S.r.l., perché?

Perché ritengo che sia la forma giuridica che consente il miglior utilizzo degli strumenti di Efficacia Fiscale messi a disposizione dalla legge. La forma che, in sintesi, consente il maggior risparmio fiscale e ti permette di dormire sonni tranquilli.

Premesso questo faccio una piccola precisazione, che può sembrare scontata ma non lo è. Non è sufficiente costituire una S.r.l. per dormire sonni tranquilli.

Occorre che l’intero atto, sia Atto costitutivo che Statuto della S.r.l. (ossia il regolamento interno, l’elenco di clausole che regolamenta la vita della S.r.l. dalla nascita alla morte) sia studiato ad hoc, in modo che sia perfettamente adatto alle tue esigenze ed ai tuoi obiettivi (sempre nel massimo rispetto della Legge che, in ogni caso viene garantito dall’intervento del notaio).

E sia studiato ad hoc anche per evitare che capitino cose estremamente spiacevoli, come perdere il controllo del tuo business (magari creato negli anni con tanto impegno e mille sacrifici), oppure trovarsi in società perfetti sconosciuti o, peggio, conosciuti sgraditi.

Insomma, in parole semplici, non bisogna focalizzarsi sul solo oggetto sociale della S.r.l., pensando che la restante parte dell’atto costitutivo sia un elenco di clausole incomprensibili, che il notaio scrive di default e inserisce per aggiungere pagine ad un documento per giustificare la parcella.

Per questo motivo da buon ricercatore, ho deciso di dedicare molta attenzione all’argomento “Atto costitutivo e Statuto della S.r.l.” confrontando quelli dei miei clienti (e non solo), consultando la dottrina Notarile ed analizzando le sentenze della Corte di Cassazione e, da buon divulgatore ho deciso di condividere i risultati delle mie ricerche con te che stai leggendo.

A proposito, se ancora non ti sei iscritto al blog www.efficaciafiscale.com corri a farlo ed avrei accesso al materiale che metto gratuitamente a disposizione degli utenti iscritti, riceverai un avviso quando pubblico un video sul mio canale YouTube Commercialista Calisti (o un invito quando organizzo una diretta) e riceverai i miei Podcast.

Ora sei pronto a scoprire cosa scrivere nello Statuto della S.r.l. in modo da non rischiare di perdere il controllo della tua S.r.l. o di trovarti soci sgraditi?

Bando alle ciance and let’s go…

 

I 4 elementi fondamentali per mantenere il controllo del tuo business

Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un S.r.l. o che ne vogliono aprire una nuova.

Oggi andiamo a vedere quali sono i quattro elementi che devi inserire nell’atto costitutivo per poter avere un maggior controllo sulla tua S.r.l., evitare che i soci, o terzi, in qualche modo te la portino via o, comunque, che ti portino via tutto quello che hai costruito nel corso degli anni.

Ti dico questo perché, qualche settimana fa, mi è capitato di costituire una S.r.l. per un nuovo imprenditore ed ho approfondito questi elementi proprio per la sua specifica situazione.

L’imprenditore si trova in una posizione di socio con un’altra persona e vuole essere sicuro che il rapporto vada al meglio e sia di lungo periodo.

Non voglio dire che un socio voglia predominare sull’altro, però, il cliente che ha acquistato la consulenza di Efficacia Fiscale con me voleva essere sicuro che il suo socio, che fa il frontman, in un futuro non impazzisca e non vada, quindi, a ledere gli interessi collettivi della S.r.l. che hanno in comune.

Per la sua consulenza, ho studiato quali elementi inserire nell’atto costitutivo perché possano avere il controllo insieme e per evitare che, entrambi, si possano, in futuro, fare del male, ma possano avere insieme un rapporto di lungo periodo.

Premetto anche che, se vuoi blindare un po’ di più il rapporto con il tuo socio, ci sono i patti parasociali che, però, non approfondirò in questo podcast, ma ai quali ne dedicherò uno specifico.

Oggi di descriverò gli elementi, da inserire nell’Atto costitutivo e nello Statuto della  S.r.l., per avere proprio maggior controllo sulla società evitando possibili scherzi da parte di altri soci.

Come controllo intendo che, anche se ci sono delle idee diverse tra i soci, non possano farsi male a vicenda.

Se un socio vuole dare fastidio all’altro socio, ecco che, in qualche modo, con questi elementi questo disturbo è limitato.

Questi sono elementi che vanno nell’Atto costitutivo e possono ritenersi più sicuri rispetto ai patti parasociali (il patto parasociale è quell’accordo che è stipulato in aggiunta all’atto costitutivo e vincola solo i firmatari, essendo un contratto privato).

Le clausole, che ti andrò ad illustrare di seguito, sono inserite proprio all’interno del regolamento dell’Atto costitutivo della S.r.l.; dunque, anche i nuovi soci che entrano all’interno sono vincolati a rispettare questa norma.

Pertanto, tutti gli elementi che tu inserisci nell’Atto costitutivo, hanno maggiore forza rispetto al Patto parasociale.

Passo, ora, alla descrizione dei quattro punti, dei quattro elementi, che, a mio parere, devi valutare di inserire nella tua S.r.l. con il tuo notaio, il tuo commercialista, tutte le volte che vuoi avviare un business e controllare al meglio la tua azienda.

 

1 ) il trasferimento per mortis causa

Prima di sapere perché devi inserire questa clausola, bisogna comprendere che, il trasferimento delle quote di una S.r.l. può avvenire per due cause: il trasferimento per atto tra vivi, oppure per causa di morte.

Ad esempio, se tu ed io, cediamo le quote ad un’altra persona, questo è un trasferimento normale di quote tra vivi.

Il trasferimento può avvenire anche per mortis causa che, come probabilmente avrai capito, è un trasferimento di quote quando una persona muore.

Può capitare che un socio, per un imprevisto, muoia e, quindi, che la quota della S.r.l. venga trasferito per mortis causa.

Si tratta, in un certo senso, come se fosse una eredità; quindi, non è altro che il trasferimento della quota per eredità.

Questo trasferimento per mortis causa è un elemento che, per te, è importante controllare, perché potrebbe verificarsi il seguente problema: tu costituisci una S.r.l. con un tuo socio e insieme, nei successivi 10 anni, sviluppate l’azienda; quindi, l’azienda direi che ha già maturato 10 anni di attività e, pertanto, ha un bel valore anche come avviamento, come clienti e così via.

Poi, può capitare che un socio muoia. E queste quote andranno agli eredi.

Una volta in mano agli eredi, questi, poiché potrebbero non avere interesse per l’azienda, potrebbero andare via liquidando il più possibile il patrimonio, oppure, potrebbero non essere in grado di gestire la stessa quota che aveva il defunto.

Gli eredi potrebbero, quindi, crearti problemi perché, magari, non riuscirebbero a gestire l’azienda con lo stesso grado imprenditoriale, oppure potrebbero crearti, in buona fede, un danno, oppure, se fossero in cattiva fede, potrebbero minacciarti di danneggiare l’azienda pur di farti acquistare la loro quota a prezzi per te svantaggiosi.

In tutti i casi, in generale, se ti andasse bene, potresti acquistare la quota di questo socio defunto al prezzo di mercato reale, mentre, se ti andasse male, rischieresti di trovarti, in sostanza, con un socio che non è un imprenditore e che, oltre al fatto di chiederti soldi, ti andrebbe a danneggiare l’azienda.

Questa situazione che potrebbe capitare, sicuramente, è rara, ma potrebbe crearti parecchi problemi, soprattutto se tu, da anni, stai sviluppando l’azienda con un altro socio (come nel caso del mio cliente).

Lui deve sviluppare l’azienda con altri soci, tra cui un frontman e se, per caso, qualche socio dovesse mancare per cause naturali, ecco che i nuovi eredi della quota, potrebbero creargli problemi o, comunque, potrebbero pretendere soldi che non meriterebbero di avere.

In sostanza, questa è la domanda: “gli eredi, attaccandosi per un qualsiasi motivo a cavilli legali, possono pretendere soldi che non si meritano?”

“Come si può evitare questo problema?”

La legge prevede di inserire delle clausole per il trasferimento per mortis causa; ossia, conviene inserire che, se un socio muore, le quote non andranno direttamente agli eredi, ma andranno, o meglio, verranno intestate ai soci superstiti.

Pertanto, se un socio muore, le quote vanno veramente ai soci che rimangono in vita. Ovviamente non riceveranno queste quote completamente gratis.

I soci superstiti dovranno liquidare (dare, cioè, i soldi) agli eredi, con il valore di mercato della quota.

Dunque, mettendo una clausola del mortis causa, si inserirà questa disposizione per cui, se un socio muore, i soci che rimangono in vita assorbiranno la sua quota e dovranno pagare, agli eredi, il valore in denaro della stessa quota.

A mio parere questa clausola è molto importante perché dà vantaggio a tutte e due le parti.

I soci che rimangono hanno un vantaggio, perché a loro rimane il controllo dell’azienda di cui sono proprietari da anni, mentre gli eredi ricevono indietro il valore di mercato della quota.

Anche perché, oggettivamente, agli eredi può essere più comodo il fatto di avere già diritto ai soldi liquidi della quota, invece che doversi intestare le quote suddividendole tra i parenti e, successivamente, dover vendere le quote, oppure attivarsi per cercare di venderle.

A mio parere questa clausola è da inserire, perché proteggi i soci superstiti, ma ha anche un vantaggio per gli eredi del socio defunto.

Questa è una semplice clausola che i notai inseriscono tranquillamente, senza problemi, e senza costi aggiuntivi; basta semplicemente farglielo presente e, all’interno, il notaio inserirà un articolo, nell’Atto costitutivo e nello Statuto, in cui elencherà come viene svolta, nel dettaglio, questa cosa.

Può, però, esserci un problema di identificazione del valore della quota.

Male che vada, ci sarà un perito di un tribunale che identificherà il valore della quota.

 

2) il diritto di prelazione per avere il controllo della tua S.r.l. 

Inserire una clausola di prelazione, conviene.

Cosa vuol dire?

La clausola di prelazione prevede che tutti i soci, di fatto, possano vendere le quote liberamente;   il vantaggio che le S.r.l. hanno, rispetto alle altre società di persone, è che un socio di S.r.l. può cedere le quote a chi gli pare e piace e a qualsiasi valore.

Un problema che potrebbe capitare è che, se tu hai un conflitto con un socio, costui, magari per farti un dispetto, o per qualsiasi altro motivo, potrebbe cedere le quote a qualcuno per cui tu non provi simpatia, oppure peggio, a qualcuno che potrebbe crearti un danno.

Con il diritto di prelazione, ossia con quella clausola che permette ai soci di acquistare una certa quota, ad un certo valore, con prelazione rispetto ai terzi, impedisci ad un socio di vendere le quote liberamente.

In questo modo il socio dovrà, in primo luogo, dare comunicazione agli altri soci della sua volontà di vendere le quote ad un certo valore. Gli altri soci dovranno, a loro volta, dare il consenso alla vendita, oppure, nel caso, accettare di acquistare le quote a quello specifico valore a cui avrebbe dovuto venderle ad un terzo.

Con questa clausola, in sostanza, i soci, quando decidono di vendere le proprie quote non possono più farlo liberamente, senza evitare comunicazione agli altri soci, ma devono comunicare loro l’intenzione di vendere la loro quota a un certo valore.

Gli altri soci hanno, appunto, la prelazione sull’acquisto rispetto ai terzi.

Questa clausola serve, principalmente, per evitarti di trovare soci indesiderati senza saperlo perché, prima di vendere le quote, un socio dovrà, comunque, dare comunicazione agli altri soci e, in più, ti permette di evitare che un socio svenda la quota.

Se un socio vorrà svendere la quota, lo potrà fare, ma almeno lo farà vendendola a te:  sarai tu il beneficiario di questa vendita sottocosto della quota e, quindi, ci guadagnerai tu.

Per questo io consiglio di inserire la clausola di prelazione.

Ed anche questa è una cosa che non costa niente in più al notaio.

Ci sarà, nell’Atto costitutivo e nello Statuto della S.r.l., un articolo, un po’ più corposo, che specificherà come avviene questa procedura e dove si descriverà che, il socio che vuole vendere la quota, dovrà comunicare, a tutti gli altri soci, l’intenzione di venderla a un certo valore.

I soci, entro un tot di giorni, dovranno esprimere il proprio consenso ad acquistare la quota a quel valore, oppure no.

Tutti gli altri soci, quindi, avranno il diritto di prelazione di acquisto di quella quota rispetto ai terzi.

Questa cosa, come vedi, dà a te maggiore controllo, e, qui, faccio un’altra piccola premessa.

Ovviamente, queste clausole di controllo non valgono solo per gli altri, ma valgono anche per te. Ciò serve a rafforzare anche l’asse societaria e la collaborazione con tutti quanti i soci.

Questo, pertanto, è un elemento che io inserirei nell’Atto costitutivo, perché tutti i soci possono uscire svendendo le quote, però, se proprio dovranno svenderle, lo faranno in tuo favore, perché tu sei già socio della S.r.l., invece che regalare la quota ad un terzo.

 

 

3) la clausola di gradimento

La clausola di gradimento, in sostanza, è quella clausola in cui un organo, ad esempio l’organo amministrativo societario, si esprime sulla possibilità, o meno, di far entrare un nuovo socio con determinati requisiti.

In pratica, la clausola di gradimento consiste nel far valutare un nuovo ingresso in società ad un organo societario, o ad una persona, o ad un terzo; e, il nuovo socio, dovrà possedere determinate caratteristiche.

Questa clausola serve ad evitare l’inserimento di soci che non hanno determinati requisiti per gestire al meglio la società, oppure non sono competenti per gestire al meglio la tua S.r.l. .

Questa clausola è un po’ più complicata, perché il notaio starà un po’ più attento a valutare quello che tu metti come clausola di gradimento.

Nello specifico raccoglierà informazioni su quale organo, o quale persona, dovrà valutare l’inserimento di questo nuovo socio.

Valuterà, anche, i requisiti che tu pretendi che i nuovi soci debbano avere per poter essere inseriti in società.

Tutto questo serve per evitare proprio che, soci non qualificati, possano entrare in società in modo che, tu e il tuo socio, possiate avere maggior controllo e limitiate l’ingresso di persone per voi non all’altezza.

Ti faccio un esempio che mi è capitato in una consulenza.

Un imprenditore dentista ha costituito una S.r.l. ordinaria con sua moglie e, tra i vari elementi dell’Atto costitutivo, aveva inserito la clausola che, i nuovi soci che sarebbero voluti entrare nella S.r.l., avrebbero dovuto avere o la laurea o l’abilitazione di dentista.

Questa cosa sarebbe servita, principalmente, per limitare l’ingresso ai soci non autorizzati o, comunque, non qualificati, ma anche per blindare di più la S.r.l., evitando che persone non adeguate potessero entrare in società.

Praticamente, la clausola di gradimento non è altro che una clausola che ti permette di evitare che altre persone entrino nella tua S.r.l. o che, comunque, prima di entrare ci sia un organo che stabilisca se questo socio possa entrare o meno, chiedendo l’autorizzazione, oppure che il socio abbia determinati requisiti, che magari sia esperto in un determinato settore e così via.

Questa clausola nell’ Atto costitutivo va, però, un po’ analizzata da parte del notaio, perché non facilmente viene riconosciuta.

 

4) clausola di esclusione da parte del socio in concorrenza con la S.r.l.

Anche qui occorre fare una piccola premessa.

Già nel Codice civile è previsto che, gli amministratori di una S.r.l., non possono fare concorrenza alla stessa S.r.l. che amministrano.

L’amministratore di una S.r.l., cioè, non può avere un’altra S.r.l. e sviare i clienti; quindi, un amministratore non può, assolutamente, mettere in concorrenza le società che lui amministra e, di conseguenza, non può proprio sviare i clienti da una parte all’altra.

Ma se, per caso, lo facesse?

L’amministratore ne potrebbe rispondere presso un tribunale, perché avrebbe trasgredito una regola del Codice civile; questa cosa è da sempre presente nell’Atto costitutivo.

Invece, una cosa che, secondo me, non è ben presente è il discorso riguardo al socio che non può sviare i clienti.

Mi spiego meglio.

Per l’amministratore il divieto di concorrenza è già inserito nell’Atto costitutivo.

Insieme a questo, io farei inserire anche il divieto di concorrenza da parte del socio finanziatore (una figura che investe solo i soldi in capitale sociale per ottenere gli utili a fine anno).

Questi soci, tecnicamente, possono essere soci in altre società che potrebbero essere in concorrenza.

Il socio finanziatore non lavora nelle società, e può essere socio di entrambe anche se queste sono in concorrenza tra loro ma, per evitare qualsiasi dubbio, io inserirei una clausola, nell’Atto costitutivo e nello Statuto della S.r.l., che preveda il divieto di concorrenza anche per tutti i soci finanziatori (prevedendo, così, l’esclusione dei soci che sono in concorrenza con la S.r.l.).

Questa clausola, inserita nell’Atto costitutivo, impedisce che una persona possa partecipare in società che hanno conflitto di interessi, prevedendo proprio il divieto di concorrenza. Qualora venisse a palesarsi questa situazione, la legge autorizzerebbe, comunque, a chiedere un risarcimento danni a questo socio, perché avrebbe trasgredito una clausola dell’Atto costitutivo.

Questo, secondo me, è quello che devi inserire per blindare un po’ di più tutti i soci verso un obiettivo comune.

Molte clausole, che sono inserite nell’oggetto sociale, sono clausole che inserisci e, poi, se vuoi avere indietro dei soldi come risarcimento danni, devi darne dimostrazione davanti ad un giudice.

Non operano in automatico in caso di risarcimento danni.

Se un socio si comporta male, e lo fa in maniera evidente trasgredendo il divieto di concorrenza, puoi andare in tribunale e chiedergli i danni, se hai delle prove.

Questo è tutto quello che devi sapere sul fatto di inserire il divieto di concorrenza anche per i soci, perché, come ho detto prima, per quello che riguarda gli amministratori è già inserito in automatico nell’Atto costitutivo.

 

Riepilogando…

Queste, secondo me, sono le quattro clausole che puoi mettere con semplicità, nell’Atto costitutivo e nello Statuto deella S.r.l., senza particolari problemi, senza costi aggiuntivi del notaio, per fare in modo di avere maggiore controllo sulla tua S.r.l. .

Prima di concludere, un’altra domanda che mi viene rivolta riguarda qual è la differenza tra Atto costitutivo e Statuto della S.r.l. .

Sotto il profilo pratico, per noi imprenditori, è la stessa cosa.

Atto costitutivo e Statuto della S.r.l. sono molto simili.

L’Atto costitutivo è, tecnicamente, quell’atto in cui i soci intendono formalizzare la costituzione della S.r.l.; lo Statuto della S.r.l., invece, comprende tutte le regole di funzionamento della società.

Per noi imprenditori, praticamente, Atto costitutivo e Statuto della S.r.l. sono  la stessa cosa; quando noi viviamo il nostro quotidiano, la Banca ci chiede lo Statuto della S.r.l., ossia il regolamento della società, perché l’Atto costitutivo è più un atto del notaio, con cui i soci dichiarano che vogliono costituire una S.r.l. .

Da un punto di vista burocratico, invece, l’Atto costitutivo e lo Statuto della S.r.l. sono due cose differenti.

L’Atto costitutivo è redatto dinanzi al notaio (che è un pubblico ufficiale) e, sempre dinanzi al notaio, i soci dichiarano che vogliono costituire la S.r.l., mentre lo Statuto della S.r.l. è quel documento in cui sono scritte tutte le regole dettagliate di funzionamento della S.r.l. .

Ora andiamo alle conclusioni.

Sono già diversi anni che studio, e scrivo, articoli fiscali specifici per tutti gli imprenditori che hanno una S.r.l., in modo che questi possano ridurre le imposte e i contributi utilizzando la legge specifica per la propria S.r.l. .

Ovviamente, non c’è solo questo strumento, ce ne sono tanti altri e, infatti, se vuoi, ti invito ad andare sul mio blog www.efficaciafiscale.com dove troverai un manuale che potrai scaricare gratuitamente, che ti permetterà di trovare all’interno una check list con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale da poter utilizzare per la tua S.r.l. .

Appena scaricherai questo manuale conoscerai le principali novità fiscali che ti consentiranno di ridurre il tuo carico tributario come imprenditore.

Se vuoi maggiori informazioni su come gestire al meglio il carico fiscale della S.r.l., di come gestirla ,ecco che puoi andare sul mio blog e scaricare il manuale.

Sempre nel manuale, troverai tutte le indicazioni che ti serviranno per lavorare con me ad un livello successivo, ossia se vorrai fare una consulenza o, semplicemente, prendere il libro di Efficacia Fiscale per poter avere maggiori informazioni per ridurre il carico tributario complessivo.

Detto questo, ti ringrazio dell’attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata.

Ciao, a presto.

 

Conclusioni

Grazie alle informazioni contenute in questa circolare, ora hai a disposizione le informazioni necessarie per distinguere l’Atto Costitutivo dallo Statuto della S.r.l. e per comprendere cosa va inserito nello Statuto della S.r.l., in modo da evitare il rischio di perdere il controllo della tua S.r.l. e di trovarti, come soci, persone che non sono di tuo gradimento.

In tutti i casi in cui hai un’azienda sappi che, se tu vuoi veramente dormire sonni tranquilli, proteggere il tuo patrimonio personale, proteggere il tuo investimento imprenditoriale, tagliare le imposte ed i contributi, tutelare la tua famiglia e il tuo futuro, la soluzione migliore risiede nell’utilizzare una S.r.l. .

Ma non basta.

Devi infatti anche verificare di:

  1. produrre utili in abbondanza nella S.r.l.,
  2. avere sempre la liquidità necessaria per far funzionare la S.r.l. regolarmente e…
  3. utilizzare il più possibile strumenti di risparmio fiscale, riservati per legge alla S.r.l., nella tua società per ridurre le imposte e contributi dell’imprenditore.

Stai però attento, perché gestendo in modo inappropriato una S.r.l., rischi di pagare più del 70,72% di imposte e contributi (tanto quanto una ditta individuale).

Mentre, dal lato opposto, con una gestione fiscale efficace della S.r.l., le imposte possono essere ridotte fino al 28%.

Tra il 70,72% di carico tributario ed il 28%, ci sono vari strumenti di pianificazione fiscale che puoi utilizzare grazie alla tua S.r.l. per tagliare il più possibile le imposte ed i contributi Inps.

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2 commenti
  1. Alberto
    Alberto dice:

    Articolo molto interessante! Per esperienza, va fatta molta attenzione a come viene espressa la clausola di trasferimento mortis causa nello Statuto. Per esempio, è capitato che un Notaio inserisse nella clausola stessa la comunicazione di gradimento e/o volontà a proseguire il rapporto con gli eventuali eredi, da parte dei Soci superstiti, all’organo amministrativo: purtroppo però è venuto a mancare il socio di maggioranza al 70% nonché Amministratore Unico; pertanto questo rende la clausola per come è letteralmente espressa, impraticabile e contestabile da parte degli eredi, rendendo le pratiche di successione notevolmente complicate.

    Rispondi
    • Redazione
      Redazione dice:

      Ciao Alberto, si, condivido con te. Gli atti costitutivi di S.r.l. devono essere fatti con buon senso senza inserire articoli in contrasto tra di loro

      Rispondi

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