Calcolo tassazione trading e bitcoin

Tassazione trading bitcoin: Puoi evitare di pagare le imposte?

Andiamo a scoprire insieme (partendo dalle basi) come è articolata la tassazione trading e bitcoin, in modo che tu possa essere sempre informato prima di entrare in questo settore sulla parte fiscale.

Che cosa sono i bitcoin? 

I bitcoin sono una moneta virtuale, vengono anche definiti criptovalute.

Criptovalute significa che non esistono fisicamente ma nonostante questo particolare hanno un proprio valore economico.

Al pari delle monete correnti, i bitcoin possono essere scambiati (esclusivamente on line) ed essere utilizzati per acquistare beni e servizi di ogni tipo.

Il loro valore è variabile poiché dipende dalla richiesta e dall’offerta.

Se fai trading on line con i bitcoin devi tassare quello che guadagni? 

Essendo una moneta, seppur esclusivamente virtuale, un eventuale surplus in fase di trading potrebbe essere soggetto a tassazione (ma non sempre).

Se fai trading on line di bitcoin attraverso un’attività economica le imposte da considerare sono l’IRES, l’IRPEF e IRAP.

Se fai trading online di bitcoin come privato devi gestire, in alcuni casi, l’imposta IRPEF.

Queste imposte la calcoli sul guadagno che tu generi che è chiamato plusvalenza.

Come si calcola la plusvalenza? 

Per calcolare la plusvalenza è necessario conoscere il prezzo originario della moneta.

La differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo d’acquisto genera una plusvalenza di natura valutaria, detta anche Capital Gain.

Come ti devi comportare se fai trading on line di bitcoin come privato?

Se esegui l’attività di trading on line sulle criptovalute, come privato, paghi le imposte solo se l’attività è considerata speculativa.

Quindi:

  • Se fai trading sulle criptovalute come privato in modo rilevante tale per cui è equiparata ad un’attività speculativa devi pagare le imposte attraverso un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza (come ad esempio il mercato Forex).
  • Se fai trading sulle criptovalute come privato in modo NON rilevante (ossia se il tuo possesso di bitcoin per le operazioni di trading on line non supera il valore € 51.645,00 per 7 giorni lavorativi continui) questa non è considerata un’attività speculativa. In questo caso non paghi nulla.

Con la Risoluzione 72/E del 2016 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le operazioni a pronti di valuta da parte di persone fisiche, che detengono bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.

Inoltre l’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), afferma: “Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui”.

Questo significa che se il tuo possesso di bitcoin per le operazioni di trading on line non supera il valore € 51.645,00 per 7 giorni lavorativi continui, la compravendita non si considera un’attività speculativa e quindi la plusvalenza non è soggetta a tassazione. In questo caso eviti di dichiarare le imposte a fine anno sui guadagni che hai ottenuto.

Per renderti chiaro quando puoi risparmiare le imposte  e quando devi tassare la plusvalenza relativa al trading on line di bitcoin ti condivido 3 esempi.

Esempio 1: Il 1° dicembre 2017 acquisti Bitcoin per un valore pari a € 100,00 e il 15 dicembre 2017 vendi i Bitcoin in tuo possesso per un importo pari a € 150,00.

Il tuo guadagno netto è pari a € 50,00 e questa non è considerata attività speculativa. Stai operando come privato perché non superi la soglia quantitativa nonostante superi il limite di 7 giorni di giacenza continuativi di deposito. Quindi non devi pagare nulla e non devi dichiarare nulla.

Esempio 2: Il 1° dicembre 2017 acquisti Bitcoin per un valore pari a € 60.000,00, il 2 dicembre 2017 vendi i Bitcoin in tuo possesso per un importo pari a € 70.000,00.

Il tuo guadagno netto è pari a € 10.000,00 questa non è considerata la tua attività speculativa. Stai operando come privato perché superi la soglia limite quantitativo ma non superi i 7 giorni lavorativi continui di giacenza di valuta. Quindi, non devi pagare nulla e non devi dichiarare nulla.

Esempio 3: Il 1° dicembre 2017 acquisti Bitcoin per un valore pari a € 52.000,00, il 10 dicembre 2017 vendi i Bitcoin in tuo possesso per un importo pari a € 55.000,00.

Il tuo guadagno netto è pari a € 3.000,00 e questa per te è considerata un’attività speculativa da tassare. In questo caso stai operando come se fossi un privato che fa operazioni speculative perché superi la soglia quantitativa limite e superi i 7 giorni di giacenza continua di valuta.

In questo terzo esempio devi dichiarare la plusvalenza come se fosse un’operazione di trading sul Forex con un’aliquota d’imposta sostitutiva del 26%. In questo caso dovresti pagare € 520,00 allo stato a titolo di imposta sostitutiva sulla plusvalenza (2.000,00 x 26%.)

Vuoi sapere con certezza quando (e quanto) devi pagare l’imposta sostitutiva del 26%? invia una email a info@efficaciafiscale.com

Come ti devi comportare se fai trading on line di bitcoin nel regime dell’impresa?

Al contrario se tu vendi i bitcoin attraverso una società (o comunque in un regime d’impresa), la plusvalenza va a sommarsi al reddito complessivo dell’intera impresa e quindi indicata nella dichiarazione dei redditi della società.

Questo significa che se fai trading on line di bitcoin con una S.r.l. tu devi dichiarare questo reddito dentro la dichiarazione dei redditi della società e quindi pagarci prima l’IRES del 24% e IRAP del 3,9% circa.

E poi, in caso di distribuzione degli utili della società, il socio dovrà pagare le imposte IRPEF sul reddito personale.

In sintesi la società che fa trading di bitcoin realizza un utile dato dalla differenza tra costo di acquisto sostenuto e prezzo di vendita, facendolo confluire questa plusvalenza tra i ricavi ordinari dell’impresa.

Ti faccio un esempio per renderti più facile la comprensione di come devi comportarti nel caso in cui fai trading on line di bitcoin utilizzando una società.

Esempio 4: fai trading on line attraverso la tua S.r.l. e il 1° dicembre 2017 acquisti bitcoin per un valore pari a € 100,00, mentre il 15 dicembre 2017 vendi i bitcoin in possesso della società per un importo pari a € 150,00.
Il suo guadagno lordo è pari a € 50,00. Quindi la tua società dichiarerà al fisco un maggior ricavo di € 50,00 che avrà delle ripercussioni fiscali diverse in funzione del fatto che tu abbia una società di capitali o di persone.

IMPORTANTE: in questo caso devi dichiarare tutta la plusvalenza delle operazioni del trading nel ricavo complessivo della società, indipendentemente dal limite quantitativo e temporale visto in precedenza per le persone fisiche.

Vuoi sapere come adattare questo vantaggio per te e per tua azienda?

Grazie a quest’articolo hai tutte le informazioni che ti servono per capire quando sei obbligato a tassare la plusvalenza sul trading riguardante i bitcoin oppure quando sei completamente libero dalla tassazione.

Da adesso è tua responsabilità capire come adattare queste informazioni alla tua specifica situazione aziendale (e personale) al fine di diminuire il carico fiscale nel completo rispetto della legge.

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In tutti i casi in cui hai un’azienda, sappi che, se desideri davvero dormire sonni tranquilli, proteggere il tuo patrimonio personale, tutelare il tuo investimento aziendale, la tua famiglia e il tuo futuro, la soluzione migliore potrebbe risiedere nell’utilizzo di una S.r.l.

Ma non sarebbe sufficiente.

Andrebbe anche verificato di: produrre utili in abbondanza, disporre della liquidità necessaria per far funzionare l’azienda regolarmente e utilizzare il più possibile strumenti di pianificazione fiscale nella tua società, al fine di poter ridurre le imposte della S.r.l.

Attenzione però: una gestione inappropriata della S.r.l. potrebbe comportare il rischio di pagare, tra imposte e contributi, una percentuale paragonabile a quella di una ditta individuale.

Tuttavia, solo con la S.r.l. potrebbe essere possibile ridurre il carico fiscale complessivo.

Al contrario, con una gestione fiscale efficace, le imposte potrebbero essere ridotte.

Esistono diversi strumenti di pianificazione fiscale che potrebbero essere utilizzati nella tua S.r.l. per contenere imposte e contributi.

Più strumenti di risparmio fiscale specifici per la S.r.l. dovessero essere applicati, maggiore potrebbe essere la riduzione del carico fiscale.

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8 commenti
  1. Jacopo
    Jacopo dice:

    Grazie per il chiarimento. In Italia la legislazione e la tassazione di bitcoin sono un argomento ancora poco discusso.

    Ottimo articolo.

    Rispondi
    • admin
      admin dice:

      Abbastanza… Purtroppo non ci sono chiarimenti efficaci che riescano a chiarire le idee una volta per tutte!

      Rispondi
  2. Alessandro
    Alessandro dice:

    Ottimo articolo!
    Può valere lo stesso discorso se uno fa dei guadagni solo attraverso il CFD sul Bitcoin?
    Grazie

    Rispondi
  3. GERARDO
    GERARDO dice:

    Non comprendo una cosa che a mio parere credo che sia più comune
    che sarebbe : un investimento (IN CFD)su una criptovaluta di una somma piccola tipo 1000 euro, passato qualche anno genera un profitto che supera i 51,645 euro, in quel caso devo dichiarare e pagare il capital gain? (Con il regime dichiarativo)

    se è un Si, alla dichiarazione di una plusvalenza, (CAPITAL GAIN) che si ottiene attraverso un broker estero.
    Per evitare di pagare allo stato italiano il 26%,bisogna risultare residente in altri stati dove non tassano le plusvalenze?(Giappone-Nuova Zelada ecc )
    inoltre mi chiedo questo cambio di residenza dovrebbe risultare prima che si porti in chiusura una posizione finanziaria in profitto che andrà a generarsi sul quel conto broker estero?

    Rispondi
    • Redazione
      Redazione dice:

      Ciao Gerardo, prima di tutto grazie per avere condivido la tua domanda. Per quanto riguarda la soluzione, posso dirti che sono informazioni che puoi ottenere senza problemi, ma serve approfondire il tuo caso specifico perchè ci sono vari elementi da valutare insieme a te per trovare la strategia fiscale specifica alle tua posizione. Se ti fa piacere, ti invito ad acquistare una consulenza direttamente sul mio blog. A presto

      Rispondi
  4. GERARDO
    GERARDO dice:

    Non comprendo una cosa che a mio parere credo che sia più comune
    che sarebbe : un investimento su una criptovaluta di una somma piccola tipo 1000 euro, passato qualche anno genera un profitto che supera i 51,645 euro, in quel caso devo dichiarare e pagare il capital gain? (Con il regime dichiarativo)

    se è un Si, alla dichiarazione di una plusvalenza, (CAPITAL GAIN) che si ottiene attraverso un broker estero.
    Per evitare di pagare allo stato italiano il 26%,bisogna risultare residente in altri stati dove non tassano le plusvalenze?(Giappone-Nuova Zelada ecc )
    inoltre mi chiedo questo cambio di residenza dovrebbe risultare prima che si porti in chiusura una posizione finanziaria in profitto che andrà a generarsi sul quel conto broker estero?

    Rispondi
    • Redazione
      Redazione dice:

      Ciao Gerardo, prima di tutto grazie per avere condivido la tua domanda. Per quanto riguarda la soluzione, posso dirti che sono informazioni che puoi ottenere senza problemi, ma serve approfondire il tuo caso specifico, perchè ci sono vari elementi da valutare insieme a te per trovare la strategia fiscale specifica alle tua posizione. Se ti fa piacere, ti invito ad acquistare una consulenza direttamente sul mio blog a questo link https://bit.ly/3ljkti5 . A presto

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