Quando conviene intestare le quote S.r.l. alla ditta individuale?
Ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale, blog nel quale condivido con te le soluzioni che propongo ai miei clienti imprenditori che hanno una S.r.l. o che ne vogliono aprire una nuova, oggi parleremo di Quote S.r.l..
Infatti, oggi voglio parlarti di un tema apparentemente banale, ma in realtà molto più complesso di quanto potremmo pensare: la possibilità, o l’opportunità, di detenere le quote di una S.r.l. tramite una ditta individuale.
Ma prima, la solita domanda di rito: ti sei già iscritto al sito www.efficaciafiscale.com?
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Ed ora, sei pronto a scoprire quando conviene intestare le quote della S.r.l. alla ditta individuale?
Bando alle ciance & let’s go…
Cosa sono le quote di una S.r.l. e le loro caratteristiche
Come saprai, il capitale delle S.r.l. è idealmente diviso in quote, ognuna delle quali rappresenta, appunto, una frazione del patrimonio della società ed attribuisce il diritto di esprimere la propria opinione nell’assemblea dei soci, di percepire gli utili (e, in teoria, anche il rimborso dei conferimenti al momento della chiusura della società).
Le assemblee delle S.r.l. funzionano in modo democratico: decidono, quindi, i soci che rappresentano la maggioranza dei voti su un determinato tema.
Gli statuti delle società possono, poi, prevedere delle deroghe a questo principio generale, ma ne parleremo meglio in un articolo dedicato.
Partecipare ad una S.r.l. comporta, come detto, il diritto a percepire (in proporzione) gli utili dei quali l’assemblea dei soci dovesse deliberare la distribuzione.
Al contrario, non obbliga il socio a coprire le perdite maturate e neppure a pagare i debiti sociali (o, comunque, a intervenire intaccando il proprio patrimonio personale).
Chiaramente, questa regola – che è appunto la responsabilità limitata dei soci – viene meno se il socio ha prestato delle garanzie personali ai creditori sociali, ad esempio una banca, oppure ha usato la società per commettere illeciti.
Prescindendo dai tecnicismi giuridici, possiamo dire che, le quote di una S.r.l., sono dei beni mobili e, come tali, possono essere costituiti, comprati, venduti (anche parzialmente), costituiti in pegno e addirittura sequestrati.
Con il trasferimento della quota potresti cedere (o decidere di mantenere) i diritti amministrativi e patrimoniali ad essa connessi come, ad esempio, il voto in assemblea e la percezione dei dividendi.
Trasferibilità delle quote della S.r.l.
In linea generale, le quote della S.r.l. sono liberamente trasferibili, anche se gli statuti societari, di solito, introducono dei meccanismi per tutelare i soci “attuali” dall’ingresso di altri soggetti.
Ad esempio, si può prevedere di inserire nello statuto della S.r.l. una clausola tale per cui, il socio che intende cedere la sua quota, deve in primo luogo informare gli altri, per consentire loro di comprarla, se intendono offrire condizioni non deteriori rispetto all’acquirente esterno (“clausola di prelazione”).
Chiaramente la principale condizione è rappresentata dal prezzo, ma la valutazione andrebbe fatta tenendo conto anche, ad esempio, delle modalità e dei tempi di pagamento.
Analogamente, sono spesso presenti clausole che permetto ai soci “attuali” di impedire ad un socio di cedere la sua partecipazione ad un soggetto sgradito o, comunque, che non ritengono opportuno far entrare in società (“clausola di gradimento”).
Ad esempio, si potrebbe voler ostacolare l’ingresso in società a chi controlla una società concorrente, ad un soggetto privo di un determinato titolo di studio oppure anche a una persona coinvolta in procedimenti giudiziari.
Molti preferiscono disciplinare anche il trasferimento delle quote sociali in caso di decesso del socio.
Per evitare discussioni, ci si rifà di solito alla clausola, tipica delle società di persone, che permette ai soci superstiti di scegliere di liquidare gli eredi del socio defunto, evitando, quindi, il loro ingresso in società.
Semplificando, i soci superstiti possono, perciò, decidere di corrispondere agli eredi una somma pari al valore “attuale” della quota da loro ereditata, preservando, in questo modo, quelli che sono gli equilibri interni alla società.
Gli eredi diventano creditori della società e non dei singoli soci, ma è comunque fondamentale individuare preventivamente (e, pertanto, statutariamente) gli eventuali criteri tecnico contabili da applicarsi per determinare il valore delle quote da liquidare.
Questo, per evitare l’instaurarsi di contenziosi di durata pluriennale e dall’esito sostanzialmente incerto.
A questo punto avrai capito che, anche la stesura dello statuto sociale non è un’operazione banale e diventa fondamentale affidarsi ad un professionista esperto, capace di inserire le clausole più adatte al singolo imprenditore.
Superati tutti gli eventuali vincoli posti dallo statuto, la cessione delle quote sociali può ormai essere effettuata affidandosi ad un commercialista, utilizzando le firme digitali dei soggetti interessati (e, quindi, con maggiore velocità e, soprattutto, minori costi rispetto all’atto notarile).
Prescindendo dalle modalità tecniche del trasferimento, in molti casi si rende utile, od opportuno, subordinare l’efficacia del trasferimento delle quote sociali al verificarsi di determinati eventi.
La situazione più facilmente immaginabile è l’avvenuto ed integrale pagamento del prezzo pattuito: questo, per evitare di dover poi inseguire per via giudiziaria il cessionario (nuovo proprietario della società) per farsi saldare il dovuto.
Un’altra ipotesi, magari meno considerata, è quella della modifica dell’organo amministrativo.
Chi compra la maggioranza delle quote di una società ne diventa di fatto il dominus e potrebbe ritardare la modifica dell’organo amministrativo, magari per impedire al socio/amministratore uscente di intraprendere attività in concorrenza, od anche per indurlo a sottoscrivere il rinnovo di affidamenti bancari o contratti di fornitura.
A chi posso trasferire la mia quota di partecipazione nella S.r.l.?
Le quote di una S.r.l., essendo un bene mobile, possono essere trasferite a qualsiasi soggetto, persona fisica, imprenditore o società.
Ci sono, in realtà, delle deroghe, ma si tratta di ipotesi estremamente rare e residuali.
In questo articolo voglio, però, illustrarti quando conviene decidere di detenere una partecipazione in una S.r.l. tramite la tua ditta individuale.
Le modalità di trasferimento sono le stesse descritte prima, ma i risultati possono essere completamente differenti.
Per un imprenditore, la cui ditta individuale detiene una quota di partecipazione in una S.r.l., il principale – e intuibile – effetto è che le stesse faranno parte del patrimonio della sua ditta (e, pertanto, solo indirettamente del suo patrimonio personale).
Le conseguenze non sono banali: si pensi al trattamento degli eventuali dividendi distribuiti dalla partecipata, che andrebbero a concorrere (parzialmente) alla formazione del reddito d’impresa (mentre normalmente sarebbero proventi di capitale).
La convenienza (fiscale) di tale diverso inquadramento dei dividendi va chiaramente valutata caso per caso, tenendo conto del reddito complessivo dell’imprenditore, della presenza di oneri deducili personali (come i contributi INPS pagati) e l’inquadramento previdenziale del percipiente.
Si pensi ancora ai valori rilevanti per il calcolo dell’ormai sempre più richiesto ISEE della famiglia dell’imprenditore: per le partecipazioni in S.r.l. va considerata la frazione di patrimonio netto posseduta (a valori contabili), mentre per la ditta individuale solo il costo sostenuto.
Inoltre – come saprai – viene periodicamente permesso alle persone fisiche di “rivalutare” le partecipazioni possedute.
Pagando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, è possibile farsi riconoscere un maggior valore fiscale delle quote possedute, diminuendo, di conseguenza, la plusvalenza tassabile (con aliquota ordinaria) che si potrebbe avere in caso di vendita.
Attenzione, però. Questa possibilità è stata sinora riservata solo ai detentori delle quote al di fuori del regime d’impresa.
Quando conviene intestare le quote della S.r.l. alla società di persone?
Passiamo ora alla scelta di detenere le quote della S.r.l. tramite una società di persone: apparentemente illogica, dato che si va a mischiare la responsabilità limitata con quella illimitata tipica delle società di persone, ha invece rilevante applicazione proprio per quanto attiene la tutela del patrimonio dell’imprenditore.
Le società di persone si caratterizzano storicamente per un rapporto anche personale tra i soci, spesso uniti anche da legami di parentela o di amicizia.
Prendendone atto, il legislatore ha previsto la possibilità di modificare lo statuto delle società di persone solo con il consenso di tutti i soci.
Poiché anche il trasferimento di quote sociali (di società di persone) rappresenta una variazione dei patti sociali, lo stesso richiede il consenso degli altri partecipanti.
Un imprenditore che trasferisce le quote di partecipazione nella sua S.r.l. operativa ad una società di persone costituita, ad esempio, con la moglie va in sostanza a proteggersi da eventuali azioni dei suoi creditori personali.
I creditori dell’imprenditore possono, infatti, pignorare le quote della sua S.r.l. per cercare, poi, di venderle per rientrare dei crediti vantati, mentre non potrebbero farlo con le quote della SAS che detiene la S.r.l., o meglio, potrebbero farlo solo con il consenso dell’altro socio (la moglie dell’imprenditore, nel nostro esempio).
Anche nel caso della società di persone, riusciresti a ottenere quel beneficio nel calcolo dell’ISEE rappresentati prima per imprenditore individuale.
Tassazione degli utili dalla S.r.l. ai soci
La tassazione degli utili erogati da una S.r.l. è abbastanza articolata e – peraltro – negli anni ha avuto parecchi cambiamenti, anche in conseguenza alla modifica della tassazione dei redditi di capitale.
La disciplina attuale per le persone fisiche è molto semplice: a prescindere dall’entità della partecipazione, il dividendo percepito dal socio non imprenditore è tassato con imposta sostitutiva del 26,00%.
Ti preciso che, la tassazione per la persona fisica non imprenditore viene applicata sull’ammontare del dividendo percepito, senza alcuna possibilità di dedurre oneri/spese o perdite da altre imprese.
Invece, per il socio che detiene la partecipazione in regime d’impresa, il dividendo viene completamente distribuito all’imprenditore e concorre alla formazione del suo reddito imponibile ai fini IRPEF (ed anche ai fini INPS) nella misura del 58,14% (quindi, percependo 100.000 €, ha un maggior reddito di 58.140 €).
Questo vale sia nel caso del socio imprenditore (e, quindi, ditta individuale) sia nel caso in cui il socio è una società di persone, la quale attribuisce, poi, il reddito ai soci (mi riferisco a s.n.c. e s.a.s., poiché per le società semplici, anch’esse società di persone, vale una regola diversa).
Infine, per il socio che detiene la partecipazione tramite una sua società di capitali (praticamente una S.r.l. holding) il dividendo concorre a formare il reddito del percipiente solo nella misura del 5% e, per questo, le imposte sono pari al 24% del 5% della somma incassata (creando il “famoso” 1,2% di imposte Ires dovuto al 24% di Ires per il 5% del reddito attribuito interamente alla S.r.l. holding).
Attenzione che, in realtà, questa non è una vera agevolazione, dato che per arrivare al socio le somme , già tassate in capo alla prima S.r.l. e parzialmente in capo alla S.r.l. holding, subiranno un ulteriore prelievo fiscale del 26% di imposta fissa nel momento in cui gli utili passano dalla S.r.l. figlia alla S.r.l. holding.
Per chi ha una pluralità di società tra loro collegate o partecipate, si potrebbe pensare di sfruttare il regime di trasparenza fiscale (ti invito, in proposito, a leggere il nostro articolo sul tema) per attenuare, o quantomeno attenuare, la ripetuta tassazione del medesimo reddito.
La questione si complica ulteriormente se la società, o la persona che possiede le quote della S.r.l., sono fiscalmente residenti all’estero od anche se lo Stato estero della partecipata applica una ritenuta “in uscita”, il cui riconoscimento, in Italia, è tutt’ora fonte di contenzioso.
Aspetti che devono essere analizzati in modo approfondito da caso a caso.
Quando conviene detenere le quote di una S.r.l. tramite la propria ditta individuale
Potremmo dire che, conviene attribuire le quote della S.r.l. all’imprenditore con una partita Iva individuale, nel momento in cui hai vantaggio nel dichiarare un reddito nella tua dichiarazione dei redditi.
Questo ti conviene quando hai, ad esempio:
- crediti fiscali (come i bonus per le ristrutturazioni edilizie)
- detrazioni d’imposta per familiari a carico
- spese detraibili della dichiarazione dei redditi (esempio, spese mediche)
- spese deducibili nella dichiarazione dei redditi (esempio, versamenti al fondo pensionistico integrativo)
- perdite fiscali in altre attività economiche che rientrano nella ditta individuale.
In più:
- eviti di pagare i contributi INPS commercianti se la somma del reddito della ditta individuale e della quota della S.r.l. sono entro il reddito minimale INPS
- eviti di pagare i contributi INPS commercianti se la somma del reddito della ditta individuale e della quota della S.r.l. superano il reddito massimale INPS
- puoi gestire al meglio il tuo reddito ai fini del modello ISEE, cosa che ti può dare vantaggi quando richiedi una rateazione delle cartelle presso l’Agenzia Entrate Riscossioni
Chiaramente il ragionamento è più articolato: ogni caso ha tante piccole variabili che vanno calcolate con numeri alla mano.
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Conclusioni
Come avrai compreso, ci sono molte variabili da analizzare e, quindi, posso solo dirti che, se stai per acquistare una quota di partecipazione in una S.r.l., la scelta migliore è affidarsi ad un professionista che sappia consigliarti la soluzione a te più adatta.
Oltre a dover scegliere tra il possesso delle quote come persona fisica, in regime d’impresa o tramite una società, potrebbe risultarti utile anche interporre, tra te ed il soggetto che eroga i dividendi, una ulteriore società, magari in trasparenza fiscale, per trasformare un reddito soggetto ad imposta sostitutiva in uno soggetto invece a tassazione progressiva, eventualmente compensabile con altre perdite d’impresa (anche pregresse).
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