Società semplice: cosa succede dopo la costituzione
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Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale, l’argomento che intendo affrontare oggi con te riguarda la Società Semplice (S.S.).
Ho già trattato questo argomento in passato analizzando la Società Semplice come strumento per tagliare il carico fiscale.
Ma sono state ancora così tante le domande, che gli imprenditori mi hanno risolto riguardo questo argomento, da indurmi a riprendere il discorso, questa volta ampliandolo, per poter osservare insieme quali sono gli aspetti che riguardano questo tipo di società dopo la sua costituzione.
L’occasione si è creata quando due imprenditori hanno, appunto, deciso di costituire una Società Semplice e si sono rivolti a me per conoscere, più nel dettaglio, quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi fiscali che questa tipologia di società porta.
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Ed ora, caro imprenditore che gestisci il tuo business tramite una S.r.l. o stai pensando di costituirne una, sei pronto a scoprire cos’è una Società Semplice, come si costituisce, sapere se le quote della Società Semplice sono pignorabili, la distribuzione degli utili ai soci e i relativi obblighi, gli adempimenti fiscale, gli adempimenti contabili e conoscere quali sono i vantaggi e gli svantaggi della Società Semplice holding?
Bando alle ciance and let’s go…
La costituzione di una Società Semplice
La prima domanda in assoluto che è stata posta è “come posso fare a costituire una Società Semplice?”.
Questa, essendo una delle forme societarie più semplici, non deve seguire uno schema rigido per la sua costituzione, ma basta applicare delle semplici regole generali.
Per costituire una S.S. c’è bisogno di minimo due soci; infatti, l’imprenditore che ha chiesto la mia consulenza di efficacia fiscale voleva costituirla insieme ad un suo amico per svolgere un’attività di tipo non commerciale, ma comunque con lo scopo di guadagnare un qualcosa dalla loro idea di impresa.
Per la costituzione, i due fratelli possono soltanto scrivere nero su bianco la loro volontà di far nascere la società attraverso quello che si definisce un patto sociale scritto in forma privata.
Non sempre però la S.S. viene costituita tramite un contratto scritto; tuttavia, questo è necessario quando si conferiscono dei beni oppure il solo godimento degli stessi.
Una volta stipulato il contratto ed effettuati i conferimenti, i due fratelli assumono la qualità di soci della società.
Successivamente la società viene iscritta nel registro delle imprese in una sezione speciale.
Le quote della Società Semplice sono pignorabili
Essendo una società di persone, ho dovuto fare un importante precisazione sui rischi che potevano correre i due soci in caso la società non fosse andata bene.
Infatti, uno dei lati negativi nel costituire una società di persone come la S.S., è rappresentato della responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria dei soci.
Responsabilità illimitata significa che tu socio sei chiamato a rispondere con il tuo patrimonio personale, dei debiti contratti dalla società in caso la stessa non riesca a ripagarli.
Responsabilità solidale significa che, nel caso in cui la società non riesca a pagare, ciascuno dei due soci può essere chiamato ad estinguere il debito con il proprio patrimonio, ma tutto questo solo se il patrimonio della società non è sufficiente ad estinguere i pagamenti dovuti.
Nel patrimonio personale dei soci, rientrano anche le quote sottoscritte della S.S. .
Durante la consulenza, i due soci mi hanno chiesto se ci fosse il rischio che entrasse in società qualcuno di non desiderato, agendo sul patrimonio di uno dei due e pignorando le quote.
A tutela dell’ingresso in società di soggetti non desiderati ci sono particolari vincoli che riguardano il trasferimento delle quote, che può essere fatta soltanto con il consenso unanime dei due soci e questo rende impossibile la cosiddetta esecuzione forzata della quota durante la vita della società.
Questo vuol dire che, la quota del socio non può essere pignorata se nell’atto costitutivo è prevista l’intrasferibilità della quota, come non possono essere pignorati quei beni che prima erano in possesso del socio, ma che sono stati conferiti nella società.
Volendo riassumere, le quote della SS. non possono essere pignorate:
- allo scopo di proteggere l’ingresso di soci non desiderati;
- per tutelare la natura personale di questo tipo di società dove la scelta dei soci è fondamentale per lo svolgimento dell’attività.
Distribuzione degli utili ai soci e relativi obblighi
I due soci, naturalmente, voglio trarre un profitto da questa società che andranno a costituire, per questo la domanda immediatamente successiva riguardava la distribuzione degli utili.
La normativa è un po’ diversa rispetto alle società di capitali dove il documento alla base della distribuzione è il bilancio.
Per le S.S. non vi è l’obbligo di redazione del bilancio, ma è necessario preparare un rendiconto economico annuale con tutte le attività svolte.
Grazie a questo documento i soci potranno distribuire gli eventuali utili.
Rispetto alla società di capitali, in cui viene richiesta un’apposita delibera dell’assemblea, ciò non è necessario nella S.S. . Infatti, la ripartizione degli utili avverrà con riferimento a quanto indicato nei patti sociali.
Nel caso in cui non sia stata prevista una specifica ripartizione essa avviene proporzionalmente al valore dei conferimenti dei singoli soci.
Tuttavia, se questi ultimi non sono stati indicati nei patti sociali o non possono essere quantificabili, allora la ripartizione sarà in parti uguali per tutti i soci.
La ripartizione degli utili è sottoposta al regime fiscale della trasparenza, questo vuol dire che non fanno parte del reddito imponibile delle S.S. e vengono imputati direttamente ai soci in base alla loro quota di partecipazione e sono tassati presso ciascun socio.
Il regime fiscale della trasparenza non si applica in caso di recesso del socio dalla società semplice, morte del socio, trasformazione, fusione o scissione della Società Semplice.
Adempimenti fiscali della Società Semplice
Ai fini fiscali, la Società Semplice, non essendo una società che ha natura commerciale, non produce reddito d’impresa.
Il reddito prodotto dalla società sarà imputato ai singoli soci e non alla società stessa.
Ad esempio, se la società dei due fratelli produrrà un reddito generato dall’affitto di abitazioni, esso non sarà classificato come reddito d’impresa perché le S.S. non possono svolgere attività commerciale.
Con riferimento agli utili, essi vengono imputati ai singoli soci e quindi nella propria dichiarazione personale potranno dedurre o detrarre alcune voci:
- Oneri detraibili: spese per la manutenzione dei beni, donazioni, erogazioni di enti ed associazioni senza scopo di lucro, Interessi passivi su prestiti e mutui;
- Oneri deducibili: perdite subite nella fase di avviamento, donazioni.
L’utile distribuito andrà a fare cumulo con il reddito imponibile di ogni singolo socio, e sarà tassato diversamente a seconda che sia una persona fisica (soggetto a ritenuta del 26%) o una società (sono esclusi per il 95% del loro ammontare mentre concorrono al 58,14% in caso di impresa individuale o società di persona che svolge attività di tipo commerciale).
Adempimenti contabili della Società Semplice
Dal punto di vista contabile la Società Semplice è esonerata dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge nonché dalla tenuta dei libri sociali e di conseguenza è esonerata dall’obbligo di deposito del bilancio di esercizio in camera commercio.
Quest’ultimo aspetto permette alla Società Semplice di beneficiare di una certa riservatezza nella gestione dei dati contabili in quanto gli stessi non vengono diffusi al pubblico.
La Società Semplice holding vantaggi e svantaggi
Alla fine di questo quadro generale, ai due fratelli rimaneva una sola preoccupazione, come proteggere il proprio patrimonio in caso la società fosse andata male, insomma volevano sfruttare la garanzia patrimoniale delle società di capitali, ma sfruttando la semplicità gestionale e fiscale delle S.S. .
A questo punto ho proposto loro di costituire una S.S. Holding in modo da limitare la responsabilità dei soci solo alle risorse conferite nella holding stessa.
Questo sta a significare che, in caso di problemi di tipo finanziario nelle società controllate, il patrimonio personale dei soci della holding è protetto.
Quindi, i soci della Società Semplice holding rispondono personalmente e illimitatamente per i debiti e gli obblighi della società holding, ma non rispondono personalmente per i debiti delle società operative che controllano e gestiscono.
Una S.S. holding può essere costituita quando la finalità principale della società è detenere e gestire partecipazioni in altre società. Questa non svolge attività operativa diretta, ma gestisce le partecipazioni delle società controllate.
Dal punto di vista fiscale, le Società Semplici holding sono soggette alle imposte sui redditi e alle altre imposte previste per le società di persone.
Tuttavia, possono beneficiare di agevolazioni fiscali specifiche, come la riduzione o l’esenzione dalla tassazione dei dividendi distribuiti dalle società controllate.
Ci sono anche alcuni svantaggi nel costituire una S.S. holding come, ad esempio, i costi eccessivi come quelli legali sostenuti alla costituzione e quelli amministrativi e fiscali sostenuti durante la vita della stessa.
Altro svantaggio potrebbe essere relativo alla protezione patrimoniale, infatti possono esserci delle situazioni la stessa non opera ed i soci possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni contratte dalla holding.
Ad esempio, se i soci agiscono in modo fraudolento o commettono violazioni legali, potrebbero essere ritenuti personalmente responsabili.
È fondamentale, pertanto, valutare attentamente queste criticità e considerare le circostanze specifiche prima di decidere di costituire una Società Semplice holding.
Conclusioni
Dopo aver letto questo articolo avrai, sicuramente, le idee più chiare su quali sono gli adempimenti da porre in essere dopo che avrai costituito la tua Società Semplice; ed avrai fatto, anche, un breve ripasso su vantaggi e svantaggi.
E ciò ti permetterà di poter valutare, con chiarezza, se la Società Semplice potrà rappresentare veramente la soluzione che fa per te.
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Ma non sarebbe sufficiente.
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Attenzione però: una gestione inappropriata della S.r.l. potrebbe comportare il rischio di pagare, tra imposte e contributi, una percentuale paragonabile a quella di una ditta individuale.
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Grazie per la condivisione
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buongiorno, premesso che vi seguo con attenzione, volevo chiedere: in caso di debiti personali del socio di S.S. il creditore può chiedere in qualsiasi momento la liquidazione della quota del socio debitore mentre, in caso di S.A.S. il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota ma deve attendere la cessazione statutaria della società e solo in quel momento agire per il recupero del credito. Concordate?
Ciao Gian Piero, tecnicamente se la SS avesse una clausola di trasferimento solo con il consenso degli altri soci, probabilmente eviti la liquidazione della quota della SS anche in una SS