Tutto ciò che devi sapere sulle polizze assicurative stipulate dalle S.r.l. per tagliare il carico fiscale

Ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale, oggi voglio affrontare con te un argomento spinoso per le S.r.l., a causa della complessità e incertezza nella gestione fiscale: le polizze assicurative stipulate dalle S.r.l.

Individuare una polizza che abbia una copertura adeguata alla S.r.l. richiede tempo di ricerca, non solo online.

Negli anni, affrontando questo argomento con i clienti del mio Studio, ho notato che c’è parecchia confusione su cosa sia deducibile e cosa costituisca un fringe benefit per gli amministratori; le polizze assicurative di cui beneficiano amministratori (ed eredi), la deducibilità dei premi, la tassazione dei risarcimenti.

Pertanto, per portare chiarezza, ho deciso di affrontare l’argomento in questo articolo in cui, dopo aver analizzato i principi alla base di ogni forma di assicurazione, vedremo insieme le tipologie di assicurazione che sono più utili alle S.r.l. (facendo sempre una distinzione tra i beneficiari).

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Ora sei pronto a conoscere tutto ciò che riguarda le polizze assicurative che, con la tua S.r.l., deciderai di stipulare?

Bando alle ciance and let’s go…….

Introduzione

Le polizze assicurative non sono altro che un riparo da tutti gli imprevisti della vita, infatti, hanno il compito di aiutarci quando il nostro lavoro reca dei danni a terze persone.

Ovviamente ci coprono solo dai danni civili, non da quelli penali.

Ciò che devi sapere è che, dietro ogni polizza, ci sono dei principi che ci aiutano a capire se la polizza sottoscritta è deducibile o meno.

Vediamo subito quali sono.

Un principio di fondo che devi conoscere è che, indipendentemente dal contraente o dalla parte assicurata, il trattamento fiscale varia a seconda del beneficiario dell’assicurazione.

Se il beneficiario dei premi assicurativi è l’azienda, i premi versati dalla società alla compagnia assicuratrice rappresentano un componente negativo di reddito, essendo un costo inerente all’attività di impresa, quindi, deducibili fiscalmente ai sensi dell’art. 109 TUIR, comma 5 e l’indennizzo liquidato alla società deve invece scontare la tassazione ordinaria ai fini Ires.

Art. 109

Norme generali sui componenti del reddito d’impresa

[…]

5.                      Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento[…]

Se, invece, sono gli eredi dell’assicurato a beneficiare dei premi assicurativi, il premio è (anche in tal caso) fiscalmente deducibile dalla società ai sensi del medesimo articolo sopra citato, mentre la prestazione erogata dalla compagnia assicurativa, al verificarsi dell’evento, è esente da tassazione ai sensi dell’art. 6 TUIR, comma 2 .

Art. 6 Comma 2

Classificazione dei redditi

[…]

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.[…]

Queste regole sono alla base di ogni assicurazione per S.r.l. ; mi raccomando, tienile sempre ben a mente, perché, andando avanti nell’articolo, ti torneranno utili per comprendere tutto il discorso.

A questo punto non ci resta che vedere i tipi di assicurazioni che ogni azienda può stipulare.

Assicurazioni che, ti ricordo, rappresentano una protezione fondamentale per la tua S.r.l., garantendo una gestione più serena e sicura delle operazioni aziendali e dei rapporti con dipendenti e terzi.

In particolar modo, concentrerò la tua attenzione sull’assicurazione sulla responsabilità civile,  sulla Polizza infortuni sul lavoro e, infine,  sulla Polizza keyman.

E, soprattutto, vedremo cosa comportano per l’amministratore e per la società .

Polizze assicurative per responsabilità civile dell’amministratore

Iniziamo parlando delle assicurazioni per responsabilità civile dell’amministratore.

Art. 109

Norme generali sui componenti del reddito d’impresa

[…]Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento[…]

Come sai la vita di un amministratore è piena di rischi e, in questo senso, le assicurazioni per la responsabilità civile dell’amministratore sono importanti, perché aiutano a coprire le perdite patrimoniali derivanti dalla necessità di risarcire i danni che gli amministratori causano a terzi nello svolgimento del loro mandato.

Detto in parole più semplici: queste polizze assicurative permettono agli amministratori di svolgere il proprio incarico senza il rischio che la responsabilità degli atti ricada sul loro patrimonio personale.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei premi assicurativi, la situazione cambia a seconda che  riguardi l’amministratore o la società, proprio come ti ho detto prima.

Per l’amministratore, infatti, i premi assicurativi non costituiscono fringe benefit (cioè, benefici o compensi che un lavoratore può avere oltre lo stipendio dal proprio datore di lavoro)

In questo caso il premio assicurativo non concorre alla formazione del reddito.

Per la società, i premi assicurativi pagati rappresentano costi deducibili, poiché soddisfano i principi di competenza e inerenza, come specificato nell’ art. 109 TUIR.

Tuttavia, i rimborsi pagati dalla compagnia di assicurazione non rappresentano un guadagno per l’amministratore.

Quindi, non sono tassati, poiché consistono in un risarcimento del danno patrimoniale subito.

Polizze assicurative infortuni

Le polizze assicurative infortuni sono stipulate per coprire eventi accidentali che possono causare infortuni temporanei o permanenti all’amministratore.

Questo è un rischio che bisogna sempre mettere in conto, come tutti gli altri tipi di rischio.

Quando si stipula una polizza contro gli infortuni, è possibile designare come beneficiario l’amministratore stesso (o i suoi eredi) oppure la società.

Questa distinzione di beneficiario è particolarmente importante da un punto di vista fiscale, perché, come già detto all’inizio di questo articolo, la situazione cambia.

Infatti, nel caso in cui il beneficiario sia l’amministratore, i premi assicurativi pagati dalla società sono considerati un compenso in natura tassabile, proprio come prevedono gli artt. 51 e 52 TUIR.

Art. 51 del TUIR

Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. […]

In questo caso, per la società, l’articolo 95 del TUIR, ci dice che i premi assicurativi sono costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 95 TUIR

[…]1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1.

I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.[…]

I rimborsi pagati dalla società di assicurazione all’amministratore sono considerati proventi in sostituzione del reddito (art. 6, c.2 TUIR) e, quindi, concorrono alla formazione del reddito.

L’indennizzo percepito dagli eredi in caso di morte, invece, non costituisce reddito tassabile.

Tuttavia, la situazione cambia se il beneficiario è la società e non l’amministratore.

Infatti, i premi assicurativi pagati dalla società non sono considerati un compenso in natura tassabile (artt. 51 e 52 TUIR), mentre  i premi assicurativi sono costi deducibili, poiché proteggono il patrimonio aziendale da eventuali sinistri.

I rimborsi costituiscono, per la società, una sopravvenienza attiva imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

 

Polizze assicurative per Infortuni Professionali

Queste polizze assicurative coprono gli infortuni che l’amministratore può subire durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative.

In questo caso, il rischio è strettamente legato all’incarico professionale.

Qui entra in gioco il famoso principio di inerenza societario, secondo il quale è deducibile solo ciò che è strettamente legato alla società dal punto di vista fiscale.

Pertanto, i premi sono deducibili per la S.r.l. in quanto inerenti all’attività lavorativa.

Ma, per l’amministratore, i premi non rappresentano fringe benefit e non contribuiscono alla formazione del suo reddito.

Ed ecco che, i rimborsi ottenuti non rappresentano reddito imponibile, ma risarcimenti per il “danno emergente”, ovvero le perdite effettive subite.

 

Polizze assicurative Sanitarie e per Infortuni Extraprofessionali

Le assicurazioni sanitarie, che con molta probabilità già conosci, coprono generalmente il rischio di malattia attraverso:

  • rimborso di esami diagnostici e degenze ospedaliere.
  • rimborso di spese mediche.
  • rimborso giornaliero eventuale.

Le polizze assicurative per infortuni extraprofessionali coprono eventi accidentali fuori dal luogo di lavoro.

Dal punto di vista fiscale, i beneficiari delle polizze determinano il trattamento fiscale.

Nel caso in cui il beneficiario della polizza sia l’amministratore o i suoi eredi, il premio assicurativo per la S.r.l. è un costo deducibile come “compenso amministratori”, mentre per l’amministratore, il premio è trattato come “compenso in natura” (fringe benefit) e tassato se supera 1.000 € (art. 51, c. 3 TUIR); l’indennizzo ricevuto dall’amministratore è considerato entrata sostitutiva al reddito e viene tassato ordinariamente (art. 6, c. 2 TUIR), con possibilità di tassazione separata se previsto (art. 17 TUIR).

Art. 17

Tassazione separata

1.         L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

[…]

i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;[…]

Ne consegue che, i risarcimenti per “lucro cessante” sono redditi imponibili, mentre quelli per “danno emergente” non sono tassabili.

Polizze assicurative sulla vita

Le polizze vita si suddividono in due principali categorie:

  • assicurazioni in caso di vita
  • assicurazioni in caso di morte

Vediamole più da vicino.

  1. Assicurazioni in caso di vita: la compagnia di assicurazione paga il capitale concordato se l’assicurato è vivo alla data stabilita. Questo tipo di polizza è considerata una forma di investimento.
  2. Assicurazioni in caso di morte: il capitale viene corrisposto solo se l’assicurato muore entro un determinato periodo.

Anche in questo caso, per il trattamento ai fini fiscali del premio assicurativo, occorre distinguere il beneficiario della polizza.

Nel caso in cui il beneficiario sia l’amministratore, devi sapere che i premi pagati dalla società sono considerati compenso in natura tassabile (artt. 51 e 52 TUIR), proprio come abbiamo già visto precedentemente.

Ciò significa che la società può dedurre questi costi ai fini delle imposte sui redditi (art. 95 TUIR).

Se il beneficiario è la società la situazione cambia e in questo caso bisogna considerare due approcci diversi:

→ Il primo approccio considera i premi pagati come costi d’esercizio deducibili, poiché il contratto assicurativo protegge gli interessi del patrimonio aziendale, rispettando il principio di inerenza.

→ Il secondo approccio vede i premi pagati come un credito di natura finanziaria verso la compagnia assicurativa e non come costi deducibili.

Osservando meglio entrambi gli approcci, vediamo che concordano sul fatto che, in caso di risarcimento del danno, il rimborso ricevuto dalla compagnia assicurativa rappresenta una sopravvenienza attiva imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Esistono diversi tipi di assicurazioni sulla vita; ora li analizzeremo insieme, in modo che tu possa avere le idee un po’ più chiare sull’argomento.

 

Tipologie di polizze assicurazione vita

  • Polizze sulla vita a beneficio della Società. In questo caso il premio pagato rappresenta un costo d’esercizio deducibile, poiché la polizza tutela il patrimonio aziendale. L’indennizzo percepito, in caso di sinistro, è una sopravvenienza attiva tassabile. Mentre, per l’amministratore, i premi non sono considerati come un reddito tassabile.
  • Polizze Vita – “Caso Vita”. Nel caso in cui il beneficiario è l’amministratore o i suoi eredi: i premi pagati dalla società all’amministratore sono considerati un compenso in natura tassabile se superano 1.000 €. In caso di decesso, l’indennizzo agli eredi non è tassato, mentre se l’amministratore è vivo alla scadenza della polizza, l’indennizzo è tassabile solo se sostituisce un reddito perso, mentre, per la società i premi sono deducibili come compenso all’amministratore.

Poniamo il caso che il beneficiario sia la società, cosa succede in questo caso?

Per l’amministratore: i premi non sono considerati un compenso in natura.

Per la società: i premi sono considerati un credito verso la compagnia assicurativa e non costi deducibili. I rimborsi sono sopravvenienze attive imponibili.

E, infine, tra le polizze assicurative sulla vita ci sono le polizze vita “caso morte”

Anche in questo caso la situazione cambia a seconda del beneficiario.

Infatti, se il beneficiario è l’amministratore, per lui premi pagati dall’azienda sono un compenso in natura tassabile.

Per la società: i premi sono deducibili come compensi all’amministratore

Se invece il beneficiario è la società, allora i premi per l’amministratore non sono un compenso in natura. Ma in questo caso la deducibilità dei premi per la società è controversa, con considerazioni simili a quelle delle polizze contro gli infortuni.

Polizze assicurative per gli amministratori di S.r.l.

Come abbiamo capito, ci sono infiniti eventi imprevisti che potrebbero danneggiare il patrimonio aziendale e influenzare negativamente la redditività dell’azienda (come la perdita di figure chiave).

Ecco perchè le società pagano premi assicurativi per coprire specifici rischi associati agli amministratori, data l’importanza del loro ruolo e alcune di queste polizze sulla vita vengono sottoscritte dalla società per proteggersi dalla perdita di un amministratore.

Potremmo paragonare l’assicurazione delle S.r.l. ad un paracadute che ti permette di cadere sempre in piedi.

Il trattamento fiscale delle polizze varia a seconda del beneficiario, distinguendo tra polizze con beneficiaria l’azienda e polizze con beneficiari gli eredi dell’assicurato, se la polizza è rilevante per l’attività aziendale, la società è il contraente mentre l’amministratore è l’assicurato.

Nel primo caso, i premi pagati dalla società sono considerati costi aziendali deducibili fiscalmente secondo l’art. 109 del TUIR, comma 5.

L’indennizzo ricevuto dalla società è soggetto a tassazione ordinaria ai fini IRES o IRPEF, essendo considerato un ricavo.

Se i beneficiari della polizza sono gli eredi dell’assicurato, i premi sono, comunque, deducibili per la società secondo lo stesso articolo del TUIR, mentre l’importo pagato dalla compagnia assicurativa in caso di sinistro è esente da tassazione ai sensi dell’art. 6 TUIR, comma 2.

In questo caso, il premio annuale versato è considerato un fringe benefit per l’assicurato e deve essere tassato come reddito.

Esistono diverse tipologie di polizze assicurative, tra cui:

  1. Polizze assicurative per responsabilità civile dell’amministratore della S.r.l. (D&O): Coprono le perdite finanziarie che gli amministratori potrebbero subire a causa di azioni di responsabilità civile. I premi non sono considerati fringe benefit per l’amministratore e sono deducibili per la società. I rimborsi non costituiscono un guadagno per l’amministratore, ma un risarcimento.
  2. Polizze assicurative infortuni: Coprono gli eventi accidentali che possono danneggiare l’amministratore. Se il beneficiario è l’amministratore, i premi sono tassabili come compensi in natura e deducibili per la società. Se il beneficiario è la società, i premi non sono tassabili per l’amministratore e sono deducibili per la società. I rimborsi sono considerati reddito per l’amministratore, ma non per gli eredi in caso di morte.
  3. Polizze assicurative sulla vita: Si dividono in polizze in caso di vita, dove il capitale è pagato se l’assicurato è in vita alla scadenza, e polizze in caso di morte, dove il capitale è pagato solo in caso di decesso dell’assicurato entro un certo periodo. I premi sono tassabili per l’amministratore e deducibili per la società se il beneficiario è l’amministratore. Se il beneficiario è la società, i premi sono considerati costi aziendali o crediti finanziari, a seconda delle interpretazioni.
  4. Polizze assicurative key-man a vita intera: Queste polizze miste, dove la società è il contraente e beneficiario, prevedono sia la capitalizzazione di parte del premio che la copertura del rischio morte dell’assicurato. I premi non sono deducibili e rappresentano una riserva di denaro nel bilancio aziendale.
  5. Polizza Tutela Legale: Offre protezione legale per manager e amministratori, coprendo le spese legali e peritali per procedimenti penali e altre controversie. I premi pagati sono deducibili.
  6. Polizza Mission: Copre i rischi dei manager durante i viaggi di lavoro, inclusi problemi di salute, viaggio, beni personali e aziendali, e assistenza legale. I premi sono generalmente deducibili dal reddito della società.

 

Le polizze assicurative sulla vita/infortuni detraibili per la S.r.l.

Per determinare chi e se le polizze sono detraibili, è necessario valutare la finalità per cui i contratti sono stipulati.

La logica da seguire è che l’assicurazione, per essere deducibile per la S.r.l. (anche se il beneficiario è l’erede o l’amministratore), deve riflettere l’interesse della società stessa.

Inoltre, ci deve essere una correlazione diretta tra il rischio che l’amministratore corre nell’esercizio delle sue funzioni e il rischio coperto dalla polizza.

Se questa correlazione non esiste, il premio pagato dalla società diventa reddito per l’amministratore (fringe benefit).

  1. Polizze stipulate nell’interesse della S.r.l.

Polizza rischi professionali: i premi pagati dalla società sono deducibili secondo il criterio della competenza temporale (art. 109, co. 2, lett. b) TUIR).

Questi premi non sono considerati compensi per l’amministratore.

L’indennizzo per la morte dell’amministratore o l’invalidità permanente non costituisce reddito imponibile per l’amministratore o i suoi eredi, grazie all’esenzione fiscale prevista dall’art. 6, comma 2 del TUIR per i risarcimenti legati a invalidità permanente o morte.

L’indennizzo per infortunio ricevuto dalla società dalla compagnia assicurativa è considerato sopravvenienza attiva tassabile (art. 88, comma 3, TUIR), ma la società può dedurre il costo relativo al danno risarcito all’amministratore.

Anche le polizze Key Man rientrano in questa categoria.

  1. Polizze stipulate nell’interesse dell’amministratore della S.r.l.

Polizza assicurativa in caso di morte a vita intera: la società, pagando premi per un numero limitato di anni, garantisce un capitale rivalutato alla data del decesso dell’amministratore.

Questo è un benefit per l’amministratore, quindi, i premi sono deducibili per cassa (art. 95 TUIR), poiché costituiscono una forma di retribuzione.

I premi per l’assicurazione sulla vita e sugli infortuni extra-professionali, pagati dalla società con beneficiario l’amministratore, sono considerati fringe benefits e, pertanto, formano il reddito dell’amministratore e devono essere indicati nel prospetto paga nel periodo in cui vengono pagati dalla società.

L’indennizzo agli eredi per la morte dell’amministratore non costituisce reddito imponibile (art. 6, comma 2, TUIR).

L’agenzia considera il premio come fringe benefit, se il beneficiario è l’amministratore, con la tassazione ordinaria degli eventuali indennizzi percepiti (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986) e con l’eventuale opzione per la tassazione separata se le indennità sono sostitutive di più anni (art. 17).

È importante che il testo della polizza e la situazione concreta dimostrino chiaramente la stretta correlazione tra l’interesse sociale e il rischio coperto.

 

Conclusione

Da quanto hai potuto capire leggendo l’articolo, il concetto fondamentale da prendere in considerazione per capire se i premi assicurativi sono deducibili è la finalità per cui i contratti sono stipulati .

La logica da seguire, pertanto, è la seguente: l’assicurazione per essere deducibile in capo alla S.r.l. (anche se il beneficiario è l’erede/amministratore) deve essere espressione dell’interesse della società. 

Riassumo brevemente i concetti espressi in questo articolo:

  • deve esserci una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni ed il rischio garantito, sempre per il principio di inerenza, In caso contrario, il premio pagato dalla società costituisce reddito (fringe benefit) per l’amministratore.
  • l’indennizzo per la morte dell’amministratore, o l’invalidità permanente, non costituisce reddito imponibile per l’amministratore, ovvero per i suoi eredi, per via dell’esclusione da tassazione prevista dall’art. 6, comma 2 del Tuir, in relazione a risarcimenti derivanti da invalidità permanente o da morte.
  • ci può essere la tassazione separata per qualche indennizzo, con eventuale opzione per la tassazione separata se le indennità sono sostitutive di più anni ai sensi dell’art. 17.

Anche se, in questa parte conclusiva, ho semplificato al massimo i principi generali che devi conoscere per far sì che l’assicurazione sia un costo deducibile, mi rendo conto che districarsi nel campo assicurativo a volte possa sembrare un labirinto senza via d’uscita.

Per questo motivo è importante che il tuo commercialista ti aiuti nella scelta della assicurazione più adatta alla tua S.r.l. proprio perché non esiste una panacea unica che vada bene per tutte le S.r.l. (ognuna è a sé, così come ogni situazione).

 

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