srl sportiva

I 3 vantaggi fiscali sleali che hanno le attività sportive e quando conviene utilizzare una S.r.l. sportiva invece che un’associazione

Ciao, ti do il benvenuto in questa nuova circolare del blog di Efficacia Fiscale, questa settimana parleremo di un aspetto molto importante per te che stai pensando di gestire un’attività sportiva e aprire una S.r.l. sportiva.

È vero che il carico fiscale in Italia è molto alto, ma è anche vero che esistono molte opportunità di ridurlo.

L’importante è avere qualcuno che ce le comunica e le rende semplici.

Nel nostro bel paese per le attività che sono definite “sportive”, ci sono dei vantaggi fiscali ENORMI

Infatti, con un’azienda che opera nel settore sportivo puoi evitare di pagare le imposte sul reddito, puoi evitare di pagare l’Iva, ma questo solo a condizione di rispettare la legge e fare le cose correttamente.

Nello specifico le attività sportive hanno ben 3 vantaggi fiscali sleali che voglio evidenziare in questa circolare.

Rispettando le regole che ti mostrerò di seguito, avrai una procedura che ti permetterà di sapere tutto quello che devi fare nel rispetto della legge per svolgere non solo un’attività sportiva esente imposte ed esente iva, ma anche con compensi ai collaboratori sportivi senza pagare imposte e senza pagare contributi.

Puoi ottenere tutto questo, ma devi stare attento ad una cosa: devi rispettare le regole fiscali.

Tagliare le imposte utilizzando gli strumenti di pianificazione fiscale messi a disposizione dalla legge, è fondamentale se non vitale per la tua S.r.l., perché puoi dormire sonni tranquilli evitando brutte sorprese dovute al fatto che il fisco ti richiederebbe i soldi indietro con l’aggiunta di sanzioni e interessi.

Ottimizzare il proprio carico fiscale è per te fondamentale perché puoi ottenere più soldi dalla tua azienda senza dover fare nulla di diverso.

Maggiori entrate che ti serviranno per finanziare gli investimenti futuri della tua azienda, maggiori spese a sostegno della tua attività, oppure semplicemente per ottenere migliori collaboratori che ti saranno utili per migliorare il servizio della tua attività.

Per aiutarti ti mostrerò degli esempi concreti attraverso i quali potrai comprendere la procedura da seguire per ridurre le imposte o, addirittura, eliminarle.

Oltre a questo, ti mostrerò quando e perché ti conviene utilizzare una S.r.l. sportiva invece che un’associazione sportiva dilettantistica.

Cosa che ti consentirà di limitare i danni ed avere un controllo maggiore sul tuo business senza che terzi ti rubino l’azienda.

Tutto molto bello, non trovi?

Quindi bando alle ciance e iniziamo subito ad entrare nel sodo…  

Cos’è un’attività sportiva

Prima di tutto è importante comprendere quando un’attività imprenditoriale è considerata “sportiva”. Anche se può sembrarti strano, non c’è una definizione precisa di attività sportiva.

In un certo senso, sono riconosciute come “sportive” tutte quelle attività che sono riconosciute tali dal CONI o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il CONI sta per Comitato olimpico nazionale italiano, ed ha come obiettivo la promozione dello sport nazionale.

Caratteristiche del settore sportivo rispetto ad altre attività

Nel cercare informazioni concernenti il settore sportivo incontrerai sicuramente parole, sigle o termini sconosciuti.

Per semplificarti le cose,  ne riporto alcune con le relative spiegazioni.

Assenza scopo di lucro: ente o società che non ha l’obiettivo di generare utili, ma ha lo scopo di promuovere un’attività per le persone che sono associate o federate a quella specifica associazione.

Ente non commerciale: Si tratta di enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato (associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, ecc.), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Praticamente gli enti non commerciali sono costituire non per scopo di lucro.

CONI: il CONI è l’organo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni. Le agevolazioni recate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche si applicano a condizione che le medesime società e associazioni siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

Proventi istituzionali: sono tutti i proventi che derivano dalle vendite dell’attività istituzionale dell’associazione o della società sportiva. Rispettando specifiche disposizioni, questi proventi non scontano il pagamento di Ires né Iva.

Proventi commerciali: sono tutti i proventi che non rientrano nell’attività istituzionale dell’associazione e società sportiva. Praticamente sono i proventi di qualsiasi altra attività economica e su questi proventi si pagano le imposte Ires e Iva.

Proventi “decommercializzati”: sono proventi che perdono la natura della commercialità, pur essendo oggettivamente commerciali, se percepiti dalle associazioni sportive dilettantistiche, e ciò in base a specifiche disposizioni di legge.

Legge 398/91: legge di riferimento che consente di ottenere agevolazioni fiscali per le attività commerciali che sono collegate a quelle istituzionali.

Vantaggio fiscale delle attività sportive nei confronti degli associati e tesserati sportivi

Il primo, se non il più importante, vantaggio fiscale che hanno le attività sportive è quello relativo all’esenzione totale di imposte Ires e imposte Iva.

Per poter accedere all’esenzione completa delle imposte Ires e Iva, le attività sportive devono avere queste principali caratteristiche:

  • Deve essere un’attività senza scopo di lucro (ciò non toglie che puoi attribuirti un compenso da amministratore);
  • Deve essere un’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI;
  • Il prodotto o servizio erogato deve rientrare nell’attività istituzionale dell’associazione o della società sportiva;
  • Il prodotto o servizio deve essere erogato nei confronti degli associati, soci o tesserati alla federazione sportiva.

Infatti, sia nel caso di associazione che S.r.l. che svolgono un’attività sportiva dilettantistica, su tutti i compensi che derivano per attività dirette agli associati o tesserati NON si paga nè Iva nè le imposte sul reddito come ad esempio Ires e Irap.

Esempio: S.r.l. sportiva che è dedita a effettuare corsi di allenamenti di calcio a 11 per i ragazzi da 0 a 18 anni. Se questi ragazzi sono stati regolarmente tesserati alla federazione sportiva di appartenenza, su quei compensi la società NON paga l’imposta Ires e NON si verserà l’Iva.

Tutto ciò che l’associazione pone in essere in conformità alle sue finalità istituzionali non assume la natura di attività commerciale e non concorre alla determinazione del reddito o dell’imponibile ai fini Iva.

Tuttavia, per il perseguimento delle finalità istituzionali, nulla vieta che, l’associazione ponga in essere delle attività commerciali.

Esempio: svolgimento della partita di calcio a 5 senza introiti con ingresso libero rientra tra le finalità istituzionali dell’associazione sportiva. Ma nel momento in cui da questa si traggono proventi a qualsiasi titolo da terzi che non sono soci o non sono tesserati, i proventi assumono la qualifica di “commerciali” (quindi da assoggettare a imposte sul reddito e Iva).

Ma fai attenzione a questa cosa, per le associazione sportive dilettantistiche, non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali.

Con la risoluzione n. 38 del 17 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai soci dalle associazioni sportive dilettantistiche dietro pagamento di corrispettivi specifici non sono soggette ad imposizione, in quanto non si considera attività commerciale, se le operazioni sono effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Inoltre, sempre l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni agevolative si applicano anche ai non soci, ma a condizione che i destinatari dell’attività siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, CONI, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva.

Esempio: se ipotizziamo che l’attività di un’associazione sportiva dilettantistica che consente l’uso dei propri impianti a soci dietro pagamento di uno specifico corrispettivo ed, inoltre, pone in essere attività di somministrazione di bevande e cibi ai soci, mediante un bar interno, solo quest’ultima attività è da considerarsi commerciale, ossia soggetta al pagamento di imposte Ires e Iva, perché non rientra, appunto, tra le attività istituzionali dell’associazione (nonostante sia erogata solo a favore dei soci). Quindi per avere l’esenzione da imposte dirette e Iva ci vogliono 2 precisi requisiti, 1) deve essere erogata a favore dei soci o dei tesserati e 2) deve essere un’attività che rientra tra le finalità istituzionali dell’associazione.

Un’attività sportiva può anche compiere un’attività commerciale.

Questi proventi devono essere tassati ai fini Ires e Iva pagando regolarmente le imposte.

Ma, anche in questo caso, le attività sportive possono beneficiare di un altro sgravio fiscale che conoscerai qui di seguito…

Vantaggio fiscale dei proventi commerciali connessi all’attività sportiva – Legge 391/98

Oltre al vantaggio visto in precedenza, le attività sportive hanno un forte vantaggio anche per le attività commerciali che sono collegate a quella sportiva, come ad esempio le eventuali sponsorizzazioni ricevute.

Infatti può capitare che le manifestazioni sportive siano sponsorizzate dalle altre aziende che voglio effettuare pubblicità per i loro marchio.

Ricevere sponsorizzazioni, come ad esempio vendere prodotti che è un’attività accessoria a quella istituzionale, è un’attività commerciale.

Esempio: durante l’attività sportiva può succedere che tu riceva dei soldi per sponsorizzare l’attività di altre aziende, per esempio tramite cartelloni durante le partite, loghi sulle maglie degli atleti. Questi non sono compensi istituzionali e sui compensi che ricevi come sponsorizzazione devi effettuare il versamento dell’Iva e pagarci l’Ires.

Questa è un’attività commerciale, in quanto non è fatta nei confronti dei soci/tesserati e perché non rientra nella attività istituzionali sportive.

Queste attività commerciali dovrebbero essere tassate normalmente ai fini reddituali, pagando l’Ires sull’utile (differenza tra ricavi e costi dell’attività di sponsorizzazione), ed ai fini Iva, ossia versando l’Iva come differenza tra il debito Iva presente nelle fatture emesse e il credito presente nelle fatture di acquisto.

Ma, anche in questo caso, le attività sportive hanno un vantaggio fiscale dettato dalla legge 391/98 che consente di tassare le imposte in minima parte e di versare un’Iva forfettaria.

Ecco cosa prevede la legge 398/1991

Grazie a questa legge determinate attività commerciali connesse all’attività sportiva, esempio le sponsorizzazioni sportive, possono beneficiare di importanti sgravi fiscali.

Possono accedere a questa agevolazione le associazioni e le società sportive che hanno avuto ricavi commerciali non superiore ad euro 400.00.

Se rispettano questi parametri, si possono ottenere queste agevolazioni per le attività commerciali, come ad esempio le sponsorizzazioni sportive:

1) Tassazione ai fini Iva con il regime forfettario: il calcolo del versamento dell’Iva da effettuare non è dato dalla differenza di tutta l’Iva a debito presente nelle fatture emesse meno l’Iva a credito presente nelle fatture di acquisto. L’Iva che devono versare le attività commerciali delle associazioni e società sportive è pari al 50% dell’Iva presente sulle fatture emesse. Indipendentemente dalle fatture e ricevute presenti in contabilità. In poche parole, i soggetti che optano per la legge n. 398/1991 devono versare trimestralmente il 50% dell’Iva incassata su tutti i corrispettivi e proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ivi comprese quelle pubblicitarie. Mentre si versano i due terzi dell’Iva incassata sulle fatture emesse per le cessioni di diritti radio e TV.

Esempio: Associazione sportiva o società sportiva emette e incassa una fattura di sponsorizzazione di euro 12.000 + iva. L’iva sulla fattura è pari ad euro 2.640. L’Iva che dovrà versare l’associazione o la società sportiva è pari a: 2.640 x 50% = 1.320. Quindi nel modello F24 si dovrà versare questo importo, ossia euro 1.320, indipendentemente dalle fatture di acquisto (e quindi con iva a credito) registrate in contabilità.

2) Forfettizzazione del reddito tassabile ai fini Ires: il reddito imponibile da tassare ai fini Ires delle attività sportive non è dato dalla differenza tra i ricavi meno i costi, ma è semplicemente calcolato come somma dell’imponibile presente sulla fattura moltiplicato per il 3% dello stesso, al quale bisogna sommare le eventuali plusvalente patrimoniali (esempio la cessione di un macchinario). In un certo senso, è come se in automatico, sia riconosciuto un costo del 97%, indipendentemente dalle fatture di acquisto ricevute. E’ più facile spiegarlo con un esempio.

Esempio: Associazione sportiva o società sportiva emette e incassa una fattura di sponsorizzazione di euro 12.000 + iva. Nell’anno non ci sono plusvalente patrimoniali. Pagherà l’imposta Ires in questo modo: Euro 12.000 x 3% = euro 360 (questa è la base imponibile sul quale calcolare l’Ires del 24%). Imposta Ires da pagare: euro 360 x 24% = euro 86,40 (questa è l’imposta che dovrà versare ai fini Ires). N.b. se ci fossero state plusvalenze patrimoniali, queste andrebbero aggiunte alla base imponibile sulla quale calcolare l’imposta Ires.

3) Forfettizzazione del reddito tassabile ai fini Irap: il reddito imponibile da tassare ai fini Irap delle attività sportive non è dato dalla differenza tra i ricavi meno i costi relativi al valore della produzione, ma è semplicemente calcolato come somma dell’imponibile presente sulle fatture emesse moltiplicato per il 3% dello stesso, al quale bisogna sommare le componenti del costo del lavoro, esempio i dipendenti o i collaboratori, e anche gli interessi passivi bancari. E’ più facile vederlo con un esempio.

Esempio: Associazione sportiva o società sportiva emette e incassa una fattura di sponsorizzazione di euro 12.000 + iva. Nell’anno sono stati pagati euro 5.000 come stipendio di un dipendente ed euro 2.000 per un compenso sportivo ad un istruttore. Pagherà l’imposta Irap in questo modo: Euro 12.000 x 3% = euro 360 (questa è la base imponibile sulla quale calcolare l’Irap del 4%). Base imponibile Irap: 360 + 5.000 + 2.000 = euro 7.360 Imposta Irap da pagare: euro 7.360 x 4% = euro 294,40 (questa è l’imposta che dovrà versare ai fini Irap). N.b. l’imposta Irap è regionale e potrebbe cambiare in funzione della regione in cui risiede la tua attività.

Si fa presente che ai sensi dell’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le disposizioni della legge 16 dicembre 1991 n. 398, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro.

Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci, la disposizione agevolativa si applica a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva).

Ricordati che alcune attività (elencante nell’articolo 148 comma 4 del Tuir) sono comunque considerata commerciali, tra le quali:

1) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,

2) la somministrazione di pasti,

3) le prestazioni alberghiere, di alloggio e di trasporto. Quindi dovrai pagare imposte Iva e Ires.

Esempio: puoi avere una S.r.l. sportiva di pallavolo che ha un bar per gli atleti connesso all’attività sportiva. In questo caso, anche se l’attività è erogata in favore degli associati dovrai versare l’Iva e pagare le imposte Ires.

Compensi per attività sportiva agevolati fino ad euro 10.000

Le attività sportive non hanno solo benefici fiscali dovuti all’esenzione, o quasi, dalle imposte Ires, Irap e Iva o della Legge 391/98.

Ma hanno anche un’ulteriore beneficio relativo ai compensi erogati ai propri collaboratori sportivi.

Ossia i dirigenti e gli atleti possono ricevere un compenso, fino ad euro 10.000, senza pagare imposte e contributi.

Cosa che crea, in modo palese, un enorme vantaggio per i collaboratori che svolgono la propria attività in una società o associazione sportiva.

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi, i compensi “sportivi” non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a a 10.000 euro nel periodo d’imposta.

Nello specifico la tassazione di un collaboratore sportivo è agevolata nel seguente modo:

a) per un compenso fino ad euro 10.000 non concorre alla determinazione del reddito e non sono soggetti a ritenuta;

b) per un compenso da euro 10.001 ad euro 38.158,28 è soggetto a ritenuta a titolo d’imposta del 23% (primo scaglione Irpef) + aliquota addizionale regionale + aliquota addizionale comunale;

c) per un compenso eccedente euro 38.158,28 è soggetto a ritenuta del 23% a titolo di acconto, quindi pagherà le imposte.

Mi è capitato anche che un mio cliente mi abbia chiesto: il rimborso delle spese rientra nel compenso sportivo erogato ai collaboratori sportivi?

Rimborsi chilometrici: con la risoluzione n.38/E dell’11 aprile 2014 l’Agenzia delle Entrate ha confermato la non imponibilità dei rimborsi spese documentate, comprese le indennità chilometriche, limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente.

Esempio: soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica percepisce nell’anno compensi complessivi per euro 50.000 e richiede euro 1.000 di rimborso chilometrico per le trasferte. Il prelievo impositivo per lui sarà il seguente:

  • Il rimborso chilometrico di euro 1.000, regolarmente documentato, è esente imposte;
  • Il compenso, per i primi euro 10.000 è esente imposte in quando non imponibile;
  • La quota di reddito da euro 10.001 ad euro 38.158,28 viene assoggetta a ritenuta a titolo d’imposta (quindi non va dichiarato nella dichiarazione dei redditi) del 23% Irpef maggiorata dell’addizionale regionale e di quella comunale;
  • La quota di reddito eccedente euro 38.158,28, in questo caso euro 11.841,72, è applicata una ritenuta a titolo d’acconto del 23% maggiorata delle addizionali regionali e di quella comunale.

Questa parte di reddito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi insieme a tutti gli altri redditi percepiti dal collaboratore sportivo. Infatti l’anno successivo il collaboratore dovrà compilare la dichiarazione dei redditi, inserire l’importo di euro 11.841,72 in dichiarazioni e pagare l’eventuale eccedenza ai fini Irpef.

Come puoi notare da solo, il compenso al collaboratore per l’attività sportiva ha un enorme vantaggio fiscale.

L’S.r.l. sportiva

I benefici fiscali che hai visto in precedenza sono applicabili sia alle associazione sportive che alle S.r.l. sportive.

Cos’è un’associazione sportiva dilettantistica?

E’ un ente non commerciale, senza scopo di lucro, che ha l’obiettivo di promuovere un’attività sportiva dilettantistica a favore dei propri associati.

Cos’è una S.r.l. sportiva?

L’articolo 90 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 ha introdotto, con i commi 1 e 17, la forma giuridica della società sportiva dilettantistica costituita in forma di società di capitali senza fine di lucro.  

Vantaggi di una S.r.l sportiva rispetto ad un’associazione

L’obiettivo ultimo di questa circolare non è solo quello di elencare i vantaggi fiscali che hanno le attività sportive, ma quella di evidenziare i problemi che possono avere le associazioni sportive che possono essere risolti svolgendo quell’attività con una S.r.l. sportiva.

Ti posso fare un esempio.

Se tu decidi svolgere un’attività sportiva puoi scegliere sia di costituirla come associazione sportiva che come S.r.l. sportiva.

Sicuramente protesti preferire, all’inizio della tua avventura di costituirla come associazione sportiva.

Ma, appena la tua attività incomincia a diventare più grande e strutturata, con la forma giuridica dell’associazione sportiva avresti questi 2 importanti problemi:

1) Il presidente, e gli amministratori che hanno agito, rispondono illimitatamente dei debiti dell’associazione con il proprio patrimonio.

Esempio: allenamento di calcio per bambini, uno di questi si infortunia, accidentamente in uno scontro, rimanendo irrimediabilmente compromesso. I suoi genitori possono richiedere i danni all’associazione e quindi chiedere i danni a te come amministratore.

2) Puoi perdere il controllo dell’associazione e quindi gli altri associati ti possono “cacciare dall’associazione” impossessandosi del conto corrente aziendale. Questo in quanto tutti possono entrare nell’associazione e quindi coalizzarsi in una maggioranza per toglierti come amministratore.

Esempio: tu puoi anche essere il socio fondatore di un’associazione sportiva, ma successivamente nuovi associati hanno il diritto di entrare nell’associazione e, a maggioranza, decidere di toglierti dall’amministrazione dell’azienda mettendo una loro persona di fiducia per impossessarsi dell’attività che hai sviluppato nel corso degli anni, dei beni aziendali, tra cui il conto corrente aziendale.

Sicuramente deve essere un’azione studiata bene da parte loro, ma è una cosa che può accadere.

Per superare i problemi che ha l’associazione sportiva dilettantistica devi utilizzare una S.r.l. sportiva.

Infatti, questa ha gli stessi benefici fiscali dell’associazione sportiva, ma ha ti consente di eliminare i problemi che ha l’associazione sportiva. Infatti con la S.r.l. sportiva tu hai:

1) Sicurezza patrimoniale: a parte i reati penali, per i quali ti sponde sempre l’amministratore, per i debiti che ha la S.r.l. sportiva ne risponde la società e non te stesso. Questo significa, per esempio, che se qualcuno dovesse fare un decreto ingiuntivo, i terzi possono prendere i soldi solo nel conto corrente intestato alla S.r.l. e non nel tuo conto personale o in quello cointestato con la moglie o con i figli.

2) Non perdi il controllo dell’attività sportiva: con la S.r.l. sportiva i terzi possono entrare nella società solo se acquistano delle quote dai soci della società. Non ci possono essere nuovi soci se questo non è stabilito dai soci della società. Questo per te significa che se tu hai la maggioranza delle quote, esempio 51%, nessuno può inserirsi come socio maggioritario della tua S.r.l. sportiva e nessuno si può impossessare delle attività che hai creato, dei beni strumentali e del conto corrente aziendale senza il tuo consenso.

In sintesi, non affermo che la S.r.l. sportiva sia una soluzione a tutti i mali. Sicuramente ha costi maggiori.

Se sei ancora all’inizio della tua avventura puoi anche permetterti di svolgerla come associazione sportiva.

Ma, nel momento in cui la tua attività sportiva incrementa le dimensioni, incrementa i beni strumentali, incrementa il denaro detenuto nel conto corrente, la S.r.l. sportiva è lo strumento fondamentale che ti permette di gestire in modo sicuro il business sportivo, senza perdere il controllo e con la sicurezza patrimoniale che eventuali debiti aziendali non ricadano sulla tua persona.

 

Conclusioni

Grazie alle informazioni che hai ottenuto in questa circolare, ora conosci gli enormi vantaggi fiscali che hanno a disposizione le attività sportive dilettantistiche e come poter evitare i problemi delle associazioni sportive che ti farebbero perdere il controllo sulla tua attività e consentire ai terzi di aggredire il tuo conto corrente personale.

 

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In tutti i casi in cui hai un’azienda, sappi che, se desideri davvero dormire sonni tranquilli, proteggere il tuo patrimonio personale, tutelare il tuo investimento aziendale, la tua famiglia e il tuo futuro, la soluzione migliore potrebbe risiedere nell’utilizzo di una S.r.l.

Ma non sarebbe sufficiente.

Andrebbe anche verificato di: produrre utili in abbondanza, disporre della liquidità necessaria per far funzionare l’azienda regolarmente e utilizzare il più possibile strumenti di pianificazione fiscale nella tua società, al fine di poter ridurre le imposte della S.r.l.

Attenzione però: una gestione inappropriata della S.r.l. potrebbe comportare il rischio di pagare, tra imposte e contributi, una percentuale paragonabile a quella di una ditta individuale.

Tuttavia, solo con la S.r.l. potrebbe essere possibile ridurre il carico fiscale complessivo.

Al contrario, con una gestione fiscale efficace, le imposte potrebbero essere ridotte.

Esistono diversi strumenti di pianificazione fiscale che potrebbero essere utilizzati nella tua S.r.l. per contenere imposte e contributi.

Più strumenti di risparmio fiscale specifici per la S.r.l. dovessero essere applicati, maggiore potrebbe essere la riduzione del carico fiscale.

Questi strumenti di risparmio fiscale specifici per la S.r.l. sono illustrati nel manuale che riceverai compilando il form qui in basso.

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Ogni 12 mesi potresti ritrovarti con una S.r.l. più redditizia, con maggiore liquidità e con la possibilità di cercare di ridurre il carico fiscale.

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In questo modo potresti creare sempre più ricchezza per te e ottenere il successo che meriti, insieme alle persone a te care.

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Riceverai un manuale che comprende una check list dettagliata dei principali strumenti che potrebbero essere utilizzati con la tua S.r.l. per provare a ridurre il carico fiscale.

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Puoi scegliere uno dei tre canali disponibili:

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    Si tratta di una call della durata di circa 15 minuti, in cui analizzeremo insieme la tua situazione e ti darò subito delle indicazioni pratiche su qual è la strada migliore per te e per la tua attività, per gestire al meglio la tua S.r.l. secondo quanto previsto dalla legge.
    Sia chiaro: in 15 minuti non risolveremo tutte quante le questioni fiscali della tua S.r.l., ma sicuramente ne uscirai con le idee più chiare.
    Voglio essere 100% trasparente.
    Non ti nascondo che, se vedrò che farà al caso tuo, ti proporrò anche delle offerte commerciali ma lo farò solo se mi accorgerò che ne avrai realmente bisogno e, poi, tu sarai liberissimo di scegliere.
    Il mio obiettivo è che ogni eventuale servizio o percorso che valuterai porti un beneficio concreto alla tua attività.
  3. Oppure puoi acquistare il libro "Come ridurre le imposte della S.r.l."
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3 commenti
  1. Liya
    Liya dice:

    Grazie del articolo! È possibile che il primo anno la ASD è la forma giuridica che conviene di più in quanto gli eventuali utili sono basse e non c’è fretta di distribuirli?
    Ma se poi si sceglie di diminuire i rischi e trasformarsi in una srl è fattibile? O il patrimonio deve essere devoluto a favore di altri attivita sportivi e quindi c’è un rischiobdi perdere il tutto? Grazie!

    Rispondi
    • Redazione
      Redazione dice:

      Ciao Liya, bella domanda. Non mi è mai un capitato un caso simile, ma ti posso assicurare che in questi casi devi informarti con l’organo preposto a prendere la devoluzione del patrimonio sportivo. Se loro ti rispondono che NON c’è nessun problema, allora puoi fare la trasformazione senza problemi

      Rispondi
  2. Rebecca
    Rebecca dice:

    Ciao, una SSD (società sportiva dilettantistica) può avere come unico socio una SRL commerciale? Grazie

    Rispondi

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