Circolare sul “rientro di cervelli”. La normativa può essere vantaggiosa per la tua S.r.l.
Benvenuto in questo nuovo articolo di Efficacia Fiscale.
Oggi, insieme a te, voglio prendere in esame la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 23 maggio 2017.
Potresti già aver sentito parlare di questa Circolare sul “rientro dei cervelli”, poiché riguarda le agevolazioni fiscali per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.
Ho deciso di approfondire questo argomento perché, se la tua azienda coinvolge dipendenti, collaboratori, soci o amministratori di S.r.l. che vivono all’estero, oppure se desideri reclutare talenti provenienti dall’estero, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 23 maggio 2017 potrebbe essere estremamente utile per te.
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Ed ora sei pronto a scoprire, passo dopo passo, le sezioni principali della Circolare n. 17 del 23 maggio 2017 e vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi per te e la tua S.r.l. riguardo al rientro dei cervelli?
Bando alle ciance and let’s go…
Il Regime di Imposizione Sostitutiva
Questa Circolare sul “rientro dei cervelli” ribadisce ciò che compare nel dettaglio l’articolo 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Dettaglio che introduce l’opzione di un regime di imposizione sostitutiva per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Chi può usufruire di questo regime agevolato è:

In breve, anche se una persona è residente in un Paese a fiscalità privilegiata, può accedere ai regimi agevolativi (come quello dell’imposta sostitutiva), ma solo se rispetta i requisiti stabiliti dalla legge.
Applicazione per Lavoratori dipendenti e autonomi
La Circolare n. 17 del 23 maggio 2017 estende l’agevolazione non solo ai dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi:
Immagina che la tua S.r.l. collabori con consulenti freelance o manager esterni.
Ora, se si trasferissero in Italia, potresti offrire loro compensi più competitivi grazie alla riduzione fiscale.
Non solo.
Avresti l’opportunità di collaborare con professionisti di alto livello, migliorando la qualità dei servizi aziendali senza aumentare significativamente i costi.
Infatti, continuando a leggere la Circolare sul “rientro dei cervelli” trovi scritto:

Ciò significa che, se tu volessi assumere un ingegnere qualificato che rientra dall’estero, la S.r.l. godrebbe di un significativo risparmio fiscale perché, se l’ingegnere percepirà un reddito lordo di 100.000 €, l’imponibile su cui verrà calcolata l’imposta sarà solo di 50.000 €, riducendo così la pressione fiscale.
E ciò, per la tua S.r.l., rappresenterebbe un risparmio notevole!
Vediamo anche cosa ci dice l’articolo 24- bis del TUIR inerente all’agevolazione dal punto di vista del nostro collaboratore che ha deciso di portare la residenza dall’estero in Italia:

Questa, altro non è che una possibilità offerta a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia e produce redditi all’estero.
Infatti, questi imprenditori possono scegliere di pagare un’imposta sostitutiva invece delle normali aliquote previste per l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) sui redditi esteri.
Ma quant’ è questa imposta sostitutiva?
L’imposta sostitutiva è “forfettaria”, ovvero calcolata a un valore fisso (200.000 €), indipendentemente dall’ammontare effettivo dei redditi percepiti all’estero.
Pertanto, anche se una persona guadagna 500.000 o 10 milioni di euro all’estero, pagherà sempre 200.000 € di imposta.
Non solo…
Se il soggetto trasferisce anche i familiari in Italia, per ciascun familiare aggiuntivo l’imposta è ridotta a 25.000 € per ogni periodo d’imposta, come ci dice l’articolo 24 – bis del TUIR.
Ciò significa che l’articolo 24-bis del TUIR permette a persone con redditi esteri elevati di trasferire la residenza fiscale in Italia pagando una somma fissa annua, invece di sottoporsi alla normale tassazione italiana sui redditi esteri.
Supponiamo ora, invece, che il collaboratore abbia dei redditi esteri bassi.
Ecco che l’opzione del regime agevolato potrebbe diventare meno conveniente.
Perché, anche se guadagnasse meno di 100.000 € all’estero, dovrebbe pagare, comunque, la stessa imposta fissa.
Inoltre, il regime non si applica ai redditi prodotti in Italia; quindi, i dividendi e i profitti generati dalla tua S.r.l. in Italia continuerebbero a essere soggetti alla tassazione italiana ordinaria.
Tuttavia, per poter usufruire di questo regime agevolato, occorre rispettare delle condizioni ben precise, come:
mantenere la residenza in Italia per almeno due anni, altrimenti il diritto di ottenere il regime agevolato decade.
 
Inoltre, la Circolare sul “rientro dei cervelli” riporta:

La Circolare consente anche di escludere uno o più Stati esteri dall’applicazione dell’imposta forfettaria.
Questo potrebbe essere utile se preferisci pagare le tasse in Paesi dove i tuoi redditi sono tassati a un tasso più favorevole rispetto a quello italiano.
Cosa significa tutto questo per te?
Significa che, se operi in Paesi con tassazione favorevole, puoi continuare a beneficiare delle aliquote locali ed evitare la doppia imposizione, decidendo di non applicare il regime di imposizione sostitutiva in questi Stati.
Tuttavia, un possibile svantaggio emerge dal trattamento dei dividendi e delle plusvalenze, come spiega la Circolare sul “rientro dei cervelli”….

… che fa riferimento alle regole specifiche applicate ai redditi che provengono da Stati o territori con regimi fiscali privilegiati.
Devi sapere che, quando una persona trasferisce la propria residenza fiscale in Italia e opta per il regime di imposizione sostitutiva (articolo 24-bis del TUIR), i dividendi e le plusvalenze provenienti da Paesi a regime fiscale privilegiato non sono trattati come i normali redditi esteri.
In questi casi, tali redditi vengono integralmente assoggettati a tassazione in Italia, a prescindere dal tipo di partecipazione (qualificata o non qualificata) e senza la possibilità di beneficiare del regime agevolato.
Cerco di spiegarti meglio questo concetto attraverso un esempio pratico.
Supponiamo che Luca, residente in Italia con regime sostitutivo, possieda partecipazioni in una società con sede in un Paese considerato a regime fiscale privilegiato (ad esempio un paradiso fiscale).
Se Luca riceve dividendi da questa società o realizza plusvalenze vendendo le sue partecipazioni, tali redditi verranno tassati interamente in Italia, senza beneficiare della riduzione o esenzione normalmente applicabile ai redditi esteri sotto il regime sostitutivo.
Quindi, i redditi da partecipazioni detenute in Stati a regime fiscale privilegiato non godono del regime agevolato e vengono tassati come se fossero prodotti in Italia.
Il regime può essere mantenuto per un massimo di 15 anni, proprio come ribadito dalla Circolare sul “rientro dei cervelli”.

La possibilità di sfruttare questo regime per 15 anni ti offre un ampio margine temporale per pianificare le tue attività estere e organizzare il tuo status fiscale.
La decadenza del regime agevolato, invece, comporterebbe per te tornare al regime fiscale ordinario, potenzialmente con sanzioni e penalità fiscali.
Esonero dal Monitoraggio Fiscale
Un ulteriore beneficio offerto dal regime è l’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale, dal pagamento dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) e dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere).
La Circolare sul “rientro dei cervelli” evidenzia che…
Questo esonero semplifica notevolmente la gestione fiscale delle tue attività estere, riducendo i costi amministrativi e l’onere di dover dichiarare beni e redditi esteri.
Tuttavia, l’esonero si applica solo ai redditi e beni coperti dal regime.
Se possiedi beni o redditi esteri non inclusi, dovrai ancora adempiere agli obblighi di monitoraggio e dichiarazione.
Impossibilità di cumulo
La Circolare sul “rientro dei cervelli” chiarisce anche che non è possibile cumulare il regime con altri regimi agevolativi, affermando che

Per chi ha principalmente redditi esteri, questo non rappresenta un grande ostacolo, poiché il regime di imposizione sostitutiva è già molto vantaggioso.
Tuttavia, se attualmente benefici di altri regimi agevolativi, dovrai scegliere quale regime applicare.
Ciò potrebbe ridurre la convenienza complessiva, soprattutto se desideri sfruttare più incentivi fiscali contemporaneamente.
Esercizio, revoca, decadenza e durata dell’opzione
L’opzione deve indicare la giurisdizione o le giurisdizioni in cui il soggetto ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione (nonché le giurisdizioni in cui avevano residenza i familiari, nel caso di estensione dell’opzione a questi ultimi).
L’opzione ha la durata di quindici anni ed è esclusa la possibilità di rinnovo del regime a scadenza (circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2017, parte III, § 6).
L’opzione è revocabile (anche in relazione a uno o più familiari) e sono previste cause di cessazione o decadenza legate alle seguenti ipotesi:
decorso del periodo di validità (quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione; tale ipotesi, secondo quanto precisa la circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2017, parte III, § 6, comporta altresì la cessazione dell’estensione del regime per i familiari);
omesso o insufficiente versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini normativamente previsti; in tal caso, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti;
trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d’imposta in cui il soggetto perde la residenza in Italia ai fini fiscali.
La revoca, o la decadenza dal regime, precludono l’esercizio di una nuova opzione e i relativi effetti si estendono anche ai familiari; tuttavia, i familiari possono esercitare un’opzione autonoma (estensibile agli atri familiari) con efficacia per i periodi di imposta residui fino a un totale di quindici periodi di imposta, computando anche le annualità in cui tali soggetti hanno goduto del regime come familiari.
Il contribuente principale può esercitare la revoca con riferimento alla sola estensione ai familiari (circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2017, parte III, § 6).
La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita o per il trasferimento della residenza in altro Stato non comporta la decadenza dal regime per le persone fisiche che esercitano l’opzione.
Per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dell’imposta sostitutiva già versata è stato istituito il codice tributo “NRRE”, denominato “Revoca opzione art. 24-bis del TUIR – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI” (ris. Agenzia delle Entrate n. 14/2023).
Modalità di esercizio dell’opzione
È possibile esercitare l’opzione in dichiarazione dei redditi anche se non è ancora pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia Entrate.
L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.
Conclusione
Grazie a questo articolo ora sai quali sono i regimi agevolati previsti dalla Circolare n. 17 del 23 maggio 2017, ma anche quali sono le condizioni per poterne usufruire.
E sai, anche, come questa circolare può essere utile per te, imprenditore che gestisci il tuo business tramite una S.r.l. .
Il regime di imposizione sostitutiva può semplificare la gestione fiscale e ridurre il carico fiscale, specialmente per chi genera redditi elevati fuori dall’ Italia.
Tuttavia, presenta anche alcuni limiti, come l’impossibilità di applicare i redditi italiani e la sua convenienza limitata per chi non ha redditi esteri molto elevati o per chi vuole sfruttare più agevolazioni fiscali contemporaneamente.
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