Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale.
Oggi affrontiamo un argomento che, fidati, è molto più strategico di quanto possa sembrare a prima vista: la cessione del know how (o del marchio) alla tua S.r.l. e il suo impatto sul carico fiscale.
Se pensi che si tratti solo di “un passaggio di proprietà”, potresti perdere una delle opportunità più interessanti — e meno conosciute — per ottimizzare la fiscalità della tua società.
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Ora sei pronto a capire come una recente sentenza possa incidere sul modo in cui gestisci i tuoi beni immateriali?
Bando alle ciance… let’s go.
Grazie a questo articolo scoprirai perché e come puoi tagliare il carico fiscale della S.r.l. utilizzando la cessione del know how (cosa diversa rispetto alla concessione per lo sfruttamento economico del know how), il perché e soprattutto le cose a cui devi stare attento per utilizzare correttamente questo strumento di risparmio fiscale per la tua S.r.l. .
Prima di proseguire e comprendere al meglio come ottenere tutto questo, è importante avere dei concetti in mente per comprendere le differenze tra cosa che sembrano uguali, quando in realtà possono essere completamente diverse.
La prima differenza sta nel comprendere che lo sfruttamento del know how e la cessione del know how.
Di solito, il principale risparmio fiscale risiede nel momento in cui incassi le royalties, ossia i canoni di affitto, per lo sfruttamento del know how che l’imprenditore concede alla S.r.l. .
Mentre la cessione de know how significa non che il bene è dato in affitto alla S.r.l., ma che questo bene è venduto dall’imprenditore alla S.r.l. . In questo caso non ci saranno più canoni di affitto chiamate royalties, ma ci sarà un corrispettivo che deriva dalla vendita.
E l’articolo entra in questa seconda categoria.
Infatti, qui si descrive se e quando l’imprenditore vende il know how alla propria S.r.l., se questo possa essere uno strumento di risparmio fiscale e le cose a cui stare attenti.
In generale può capitare che un imprenditore senta parlare delle royalties come strumento di risparmio fiscale per le S.r.l. e confonda il concetto che queste si possano realizzare solo con il marchio aziendale.
Il know how è l’opera intellettuale che tu possiedi come imprenditore che dai in sfruttamento economico alla S.r.l. in cambio di un canone di affitto che è chiamato royalties.
Il know how, essendo l’opera intellettuale, può essere, ad esempio: un brevetto, una formula, un articolo, un marchio, una procedura, un programma ecc.
Il marchio invece è il segno distintivo di prodotti e servizi.
Come hai potuto notare anche te, il marchio fa parte di quello che è considerato know how.
Quindi il marchio è una forma di know how.
È un concetto molto semplice che si risolve con poco.
Il know how è il bene immateriale che è dato in sfruttamento economico alla S.r.l., ossia tu dai in affitto alla società il bene che può essere “sfruttato” economicamente dalla S.r.l. in cambio di un compenso, volendo affitto che è chiamato royalties.
In sintesi, il know how è il bene oggetto di affitto e le royalties è l’affitto che la S.r.l. paga all’imprenditore per lo sfruttamento economico del bene intellettuale.
Quando una persona percepisce delle royalties per lo sfruttamento economico del know how da parte della S.r.l., non si pagano i contributi Inps sull’intero importo, la S.r.l. si scarica il 4% di Irap e l’imprenditore pagherà le imposte Irpef normali nella propria dichiarazione dei redditi ma ridotte di un 25% o del 40% (se il percipiente ha meno di 35 anni).
Il vantaggio fiscale non è una cosa inventata, ma deriva dalla normativa fiscale di riferimento che è il Tuir (testo unico imposte sul reddito). Una differenza importante da conoscere risiede nel fatto l’ideatore del know how ha una partita Iva. Se l’ideatore non ha una partita Iva o meno. Se l’ideatore ha una partita Iva, le royalties potrebbero essere considerate nell’esercizio della professione. Altrimenti è reddito diverso.
Di sicuro, se si tratta di professionisti iscritti alla cassa professionale e le royalties derivano dall’attività professionale, allora sono redditi di lavoro autonomo.
Infatti, se il know how non rientra nell’attività professionale dell’imprenditore è considerato un reddito diverso (caso più frequente). Mentre se il know how rientra nell’attività professionale, allora questo è reddito professionale.
Le differenze risiedono in questi elementi:
| Articolo 53 – Redditi di lavoro autonomo.
[…] 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: […] b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali; […] |
| Articolo 54 – Determinazione del reddito di lavoro autonomo.
1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. […] 8. I redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 53 sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni […] |
Nello stesso modo, anche i contributi Inps, commercianti/artigiano o della gestione separata non sono da pagare.
| Estratto del messaggio INPS n. 19435/2013
Oggetto: Testo (parte rilevante): “Con il messaggio n. 14712 del 18 settembre 2013 […] sono state diramate indicazioni finalizzate a supportare l’attività di accertamento di irregolarità contributive riferite al trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine. Anche a seguito di approfondimenti effettuati […] si ravvisa l’esigenza di rivedere talune indicazioni riferite al trattamento contributivo del compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore. In effetti, la norma istitutiva della Gestione separata contempla tra i soggetti obbligati al versamento […] coloro che producono reddito da lavoro autonomo (art. 53, comma 1 TUIR) e redditi assimilati di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, mentre il reddito da diritto d’autore è regolato dalla lettera b) dell’art. 53, comma 2 del TUIR. Pertanto, il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte di lavoratore autonomo non iscritto al FPLS né ad una Cassa professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.” |
Essenzialmente se hai un know how e lo concedi in sfruttamento economico ad un’altra società, ottieni dei compensi continuativi che sono esenti imposte del 25%/40% e totalmente esenti contributi Inps. Il know how rimane sempre tuo, come persona fisica, non rimane nulla in capo alla S.r.l. .
Quindi hai dei compensi continuativi nel tempo e questi sono esenti parzialmente.
Mentre, con la cessione del know how, il bene, il know how non è più tuo, ma diventa della S.r.l., tu ricevi una somma di denaro maggiore rispetto che il compenso del know how, ma questo è completamente, prevalentemente, esente, non solo lato dei contributi, ma anche per quanto riguarda le imposte.
Questo non lo dico io già due pronunce tributarie regionali.
Il problema risiede nel fatto che già da svariati anni, ci sono stati pensieri diversi sul trattamento fiscale del reddito che deriva dalla cessione del know how.
Questo dovuto al fatto che il Tuir (che è il testo unico sulle imposte sul reddito), non prevedeva una categoria specifica di questa tipologia di reddito.
In funzione di questa mancata categoria reddituale, si sono formate idee fiscali diverse di trattamento.
Per lo meno idee diverse che potevano avere anche lo stesso peso.
Fatto questo, l’ente che poteva risolvere il dubbio era l’organo giudiziario, in un certo senso la “Cassazione”. Perché solo i giudici di ultimo grado poteva esprimere un parere vincolare le future scelte, o per lo meno esprimere un parere che se con il tempo diventasse confermato da altre sentenze della Cassazione, allora diventerebbe un principio fisso.
Ecco, quello che manca attualmente è un filone assodato di decisioni della Cassazione. Anche perché per poter avere questo c’è bisogno di tempo e soprattutto di avere casi contestati e portati all’attenzione dei giudici di ultimo grado, cosa che attualmente non è ancora avvenuta.
Anche se non abbiamo attualmente un filone di pensiero consolidato della Cassazione, comunque possiamo andare a vedere quelli che i giudici almeno regionali, di secondo grado prevedono. Non sono ancora scelte definitive, in quanto sono scelte che possono essere modificate successivamente dalla cassazione, ma sono intanto orientamenti di giudici su questa specifica condizione.
Attualmente ci sono almeno due sentenze regionali che danno ragione all’ipotesi della esenzione totale del reddito che deriva dalla cessione del know how, ad esempio quando cedi il marchio intestato a te, persona fisica, a un’altra S.r.l., cosa che può essere anche la tua (ovviamente la transazione per essere valida deve sempre essere vera ed a valore di mercato).
Per mostrarti questo ti riporto un estratto della sentenza della commissione regionale di Firenze che specifica che il reddito della cessione del Know how non è da tassare perché non rientra in nessuna delle 6 categoria di reddito previste del Tuir.
Di seguito ti riporto un estratto della sentenza 15/09/2025 n.1000 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana Collegio 3.
Da questo estratto puoi comprendere che la decisione della Corte di Giustizia di Firenze ricade sulla non imponibilità del reddito che deriva dalla cessione del know how perché questa tipologia di reddito non rientra in una delle 6 categorie previste del Tuir.
| MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria, ritualmente riunita in data 10/09/2025, dall’esame degli atti, ritiene che preliminarmente vada valutato il fatto, se i proventi derivanti da una cessione di un marchio possano essere ricompresi tra i redditi imponibili. Per giurisprudenza consolidata, la cessione di un marchio del titolare persona fisica, non rileva ai fini impositivi, non essendo riconducibile alla categoria dei redditi d’impresa e dei redditi di lavoro autonomo, né alla categoria residuale dei redditi diversi di cui all’art 67 del TUIR. Infatti, il titolare del marchio può trasferire liberamente il segno distintivo del marchio, indipendentemente dal trasferimento dell’azienda o di un suo ramo. L’art 2469 del C.C testualmente recita” chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere i prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”. Da ciò, risulta incontestato che, la titolarità dei marchi in questione fosse in capo all’odierno Contribuente e che questi ne abbia disposto la cessione della quota del 49% che conseguenzialmente risulta al di fuori del reddito d’impresa e dall’esercizio di un’attività imprenditoriale. Un’interpretazione estensiva dell’art 67 del TUIR che ricomprenda la cessione del marchio in un’attività d’impresa, quindi, non risulta consentita, stante la tassatività dell’elencazione dei redditi diversi. Quindi, nella attuale fattispecie, trattandosi di cessione di un marchio ad un soggetto diverso, il soggetto cedente si spoglia della proprietà e quindi di ogni diritto sul bene stesso. Il Corrispettivo, infatti, non deriva dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere in capo al cedente, bensì dal trasferimento al cessionario del diritto di uso esclusivo per la totalità o parte di prodotti o servizi per il quale il marchio risulta registrato. Quindi, non essendo riconducibile tale corrispettivo ai redditi diversi, non risulta possibile l’applicazione dell’art 67 del TUIR, con la conseguenziale non assoggettabilità ad imposizione erariale. Correttamente, quindi, i Giudici di prime cure hanno chiaramente esplicitato tale concetto ed hanno accolto il ricorso del Contribuente. Pertanto, questa Corte di Giustizia Tributaria, alla luce delle sopraesposte considerazioni, rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata. La Corte condanna la Parte appellante alle spese del grado liquidate in euro 5000,00 più accessori. P.Q.M. La Corte rigetta l’appello e condanna la parte Appellante alle spese del grado liquidate in euro 5.000,00 più accessori. Così è deciso. Firenze 10/09/2025 |
Con questo non vuole dire che sei sicuro al 100% che anche in un futuro la Cassazione o altre sezioni tributaria regionali ragionino nello stesso modo, ma comunque avere già questa (e altre) sentenze regionali a vantaggio del contribuente fanno presagire che c’è una buona probabilità che questa tipologia di reddito non è da tassare.
Siamo arrivati alla fine di questo articolo e ora hai una visione molto più chiara di come funziona la cessione del know how o del marchio alla tua S.r.l. e del perché questa operazione — se strutturata correttamente — può rappresentare un’interessante leva di pianificazione fiscale.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Toscana del 15/09/2025 n. 1000 non rappresenta ancora un orientamento consolidato della Cassazione, ma costituisce comunque un segnale interessante: secondo questa interpretazione, il corrispettivo della cessione del know how potrebbe non rientrare nelle categorie reddituali del TUIR e quindi non essere imponibile.
Si tratta però di un tema ancora in evoluzione, che richiede prudenza, corretta documentazione e una strutturazione tecnica adeguata. Come sempre, la differenza non la fa la teoria, ma come l’operazione viene impostata e documentata nel caso concreto.
Se vuoi approfondire, valutare il caso specifico della tua S.r.l. o capire se questa strategia può essere applicabile alla tua situazione, puoi contattarmi attraverso i canali ufficiali di Efficacia Fiscale.
Ciao e ben ritrovato sul blog di Efficacia Fiscale! Anche oggi siamo pronti ad affronate…
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