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Ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale.
Questa settimana ho deciso di affrontare un argomento molto trattato nel Web, su cui si stanno sviluppando veri e propri falsi miti: le prestazioni accessorie della S.r.l. per tagliare il carico fiscale.
Non è mia intenzione smontare l’entusiasmo degli imprenditori, ma il mio ruolo di ricercatore e divulgatore fiscale mi impone di intervenire e portar un po’ di chiarezza.
Ma, prima di addentrarmi nell’argomento, pongo la domanda di rito: ti sei già iscritto al sito www.efficaciafiscale.com?
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Ora sei pronto a scoprire come utilizzare le prestazioni accessorie della S.r.l. per tagliare il carico fiscale (evitando i falsi miti che ho trovato in rete)?
Bando alle ciance & let’s go…
Ho deciso di scrivere questo articolo per due motivi:
In questo articolo ho deciso di svelarti qual è un grosso falso mito, un concetto sbagliato sulle prestazioni accessorie del socio della S.r.l. e ho deciso di svelarti anche come utilizzare, per davvero, le prestazioni accessorie per tagliare il carico fiscale dell’imprenditore.
Non voglio dire che ho trovato bugie in rete, ma di sicuro ho trovato interpretazioni che possono essere facilmente contestabili dai giudici tributari.
Voglio portare la tua attenzione sulle prestazioni accessorie.
Faccio tutto questo perché reputo intellettualmente intelligente essere corretti con gli imprenditori e renderli consapevoli di quali cose sono vere e, di conseguenza, a cosa si può andare in contro.
Ti dimostrerò la ragione con i fatti, commentandoti la legge di riferimento e, infine, come poter utilizzare, per davvero, la prestazione accessoria come strumento per tagliare il carico fiscale del socio della S.r.l. .
Ti anticipo che puoi benissimo utilizzare la prestazione accessoria per tagliare il carico tributario, ma in casi più circoscritti rispetto a quello che puoi leggere su internet.
Ti dico questo perché voglio segnalarti che, ogni tanto, non ci sono divieti o consensi espliciti, ma questi possono essere rilevati indirettamente da altre disposizioni e utilizzando il buon senso.
Ciò non vuole dire avere sempre la certezza dell’esito fiscale, ma che, per lo meno, si può avere qualcosa su cui puntare in caso di difesa davanti ad un giudice tributario.
Prima di chiudere questo piccolo capitolo, segnalo che il focus di questo articolo non è tanto se un imprenditore con una S.r.l. possa o meno utilizzare le prestazioni accessorie (perché lo può fare), ma è l’approfondimento del carico tributario che c’è sulle prestazioni accessorie e, quindi, come utilizzarle come strumento per ridurre le imposte e i contributi per l’imprenditore.
Detto questo, proseguiamo con il dettaglio di questo articolo.
La prestazione accessoria non è altro che un compenso, che viene erogato al socio della S.r.l. in cambio di una prestazione lavorativa che deve essere prevista in funzione di un vincolo lavorativo specifico aggiuntivo rispetto alla propria quota nella società e previsto nell’atto costitutivo.
In sintesi, si può attribuire un compenso (anche mensile) al socio della S.r.l., proprio come un amministratore, ma senza renderlo amministratore. Con tutti i relativi vantaggi e svantaggi che questo può comportare e che vedremo nel proseguimento di questo articolo.
La cosa veramente importante è comprendere quali tributi bisogna pagare quando si riceve una prestazione accessoria; perché poi, da quello che devi pagare tra imposte e contributi, puoi comprendere come utilizzarla a tuo vantaggio come imprenditore con una S.r.l. .
Qui di seguito, vedrai:
Come ultima parte, andremo insieme a scoprire:
Ma, prima di fare tutto questo, per comprendere come utilizzare la prestazione accessoria del socio della S.r.l., reputo importante vedere come il socio della S.r.l. può prelevare dalla S.r.l. .
Questo, non tanto per tagliare il carico fiscale, ma per comprendere in quale contesto adattare la prestazione accessoria a vantaggio dell’imprenditore con una S.r.l. .
Prima di comprendere la tassazione che hanno le prestazioni accessorie del socio della S.r.l. occorre comprendere che, quello che noi definiamo tassazione è, in realtà, la somma delle imposte e dei contributi.
Le imposte sono quelle somme date allo Stato “a fondo perduto” e che servono per finanziare i servizi erogato per la collettività (ad esempio la luce nelle strade).
I contributi Inps sono quelle somme che sono pagare per avere una pensione in futuro (speriamo).
Quando si utilizza un nuovo strumento fiscale, bisogna comprende quante di queste imposte e contributi si pagano su quello specifico strumento.
Occorre anche ricordare che, non è detto che le interpretazioni degli enti siano accettate dai giudici della Cassazione o che il loro volere sia sempre chiaro. Ma, comunque, indagando si possono trarre delle linee guida utili e ben attendibili con buon senso.
In tutti i casi, se un ente impositore non accoglie con circolari interne quello che i giudici affermano, molto probabilmente il funzionario controllore ti contesterà tutto quello che si potrà contestare.
Questo, non tanto perché è “cattivo” con noi imprenditori, ma perché è suo compito eseguire le direttive dell’ente per cui lavora.
Pertanto, se l’ente impositore per cui lavora non eccepisce quello che è stabilito dai giudici tributari, il funzionario ci contesterà tutto quello che può essere contestabile.
Cosa che osserveremo a breve.
Prima vediamo le imposte che ci sono sulle prestazioni accessorie, dopo vediamo gli eventuali contributi Inps, e, per finire, vedremo come utilizzare le prestazioni accessorie per tagliare il carico fiscale.
Per comprendere al meglio le prestazioni accessorie è importante, per prima cosa, sapere come può essere remunerato un socio della S.r.l. .
In questo modo puoi comprendere i vantaggi che hanno le prestazioni accessorie rispetto agli altri strumenti che ti mette a disposizione la legge.
Un imprenditore con una S.r.l. può prendere i soldi dalla società con uno di questi metodi:
Ci sarebbe tanto da parlare per entrambi gli strumenti, ma in questa sede analizziamo quest’ultimo, con il file di capire il carico tributario effettivo e, quindi, capire come utilizzarlo per tagliare il carico tributario.
Ogni metodo ha vantaggi e svantaggi.
In questa sede analizzeremo le prestazioni accessorie, verificando cosa l’Agenzia delle Entrate e l’Inps vogliono per questo specifico compenso.
Questo per capire le imposte ed i contributi che bisogna pagare e per comprendere come utilizzarlo a nostro vantaggio.
Prima di fare questo, facciamo un passo indietro e vediamo qual è la fonte normativa di questo strumento.
Il Codice civile è la fonte normativa che va ad istituire la prestazione accessoria che possono utilizzare gli imprenditori che hanno una S.r.l.; voglio condividere cosa vi è scritto in riferimento per comprendere, qui con te, il perché puoi prendere questi soldi.
A disciplinare questa fattispecie è l’art. 2345 del Codice civile, il quale (per le SPA) prevede quanto segue:
|
Art. 2345 Codice Civile Prestazioni accessorie Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci. |
Dall’articolo 2345 del Codice civile possiamo comprendere questi punti per quanto riguarda le prestazioni accessorie:
Alcune volte la legge è difficile da comprendere, ma dalla semplice lettura della norma si può comprendere al meglio il tutto.
Prima di entrare nel dettaglio delle imposte e contributi delle prestazioni accessorie, faccio un breve riepilogo di quello che devi fare per attivare la prestazione accessoria.
La prestazione accessoria deve essere:
Queste informazioni sono previste dalla Cassazione civile, 5 luglio 1978 sentenza n. 3319.
Occorre ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81/E/2002, pretende che la prestazione accessoria sia prevista dall’atto costitutivo (contrariamente da quello che è previsto dai giudici).
Adesso, fatte queste premesse, entriamo nel dettaglio sul carico fiscale che un imprenditore può avere utilizzando l’imprenditore con la S.r.l. .
Ora che hai compreso perché puoi prendere le prestazioni accessorie, iniziamo a comprendere il carico tributario che c’è su questo strumento.
Questo ti serve per capire come utilizzare le prestazioni accessorie a tuo vantaggio per tagliarlo.
Per fare questo, ti riporto una risoluzione molto importante dell’Agenzia delle Entrate n.81/E/2002 in cui si comprende come l’Agenzia delle Entrate qualifica il reddito che deriva dalla prestazione accessoria.
Qui di seguito, riporto i pezzi più importanti della risoluzione 81/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate.
Ti voglio riportare i singoli pezzi, perché così posso mostrati “con le prove” quello che affermerò successivamente.
Senza prove, apparirebbero solo come opinioni, ma nel momento in cui ti porto a sostegno di quello che dico elementi di prova, allora puoi essere certo che, quello che dico, ha un valore vero.
Non ti preoccupare se, a primo impatto, avrai difficoltà nel comprendere; per aiutarti, ad ogni pezzo aggiungerò un apposito commento, riassumendoti e mostrandoti così il concetto che devi recepire dal contenuto appena letto.
Ricordandoti che, alcune volte, già solo leggendo una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate, si riesce a comprendere bene il significato.
Primo pezzo:
| L’oggetto delle prestazioni consiste nell’attività di coordinamento del personale nei cantieri, nel curare i rapporti con i clienti e fornitori, nell’organizzare le commesse di lavoro. Con la stessa delibera è stato, altresì, stabilito quanto segue: – l’attività deve essere svolta tutti i giorni lavorativi, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 17.00, con un periodo di riposo di 32 giorni lavorativi; – la durata dell’obbligo è biennale, rinnovabile tacitamente; – il compenso della prestazione è stabilito nella misura di lire 4.000.000 mensili, da rivalutare annualmente in base al costo della vita rilevato dall’Istat, al netto dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali. Tanto premesso, la società istante chiede se tali compensi possano essere dedotti dal reddito d’impresa e come gli stessi debbano essere tassati in capo ai soci. |
In questo pezzo, il contribuente ha chiesto esplicitamente all’Agenzia delle Entrate le imposte da pagare sulle prestazioni accessorie.
Altra cosa interessante è che l’imprenditore ha descritto cosa ha inserito come prestazione accessoria.
Cosa che non è stata contestata dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, lo possiamo utilizzare come esempio per quantificare la nostra prestazione accessoria nella nostra S.r.l. .
Questo serve per mostrare il grado di analiticità con cui hanno descritto la prestazione accessoria e che sarebbe, tendenzialmente, permesso dall’Agenzia delle Entrate, in quando non ha sollevato questioni in merito al dettaglio del lavoro.
Altra cosa importante da mostrarti è che, qui, l’imprenditore ha previsto il pagamento dei contributi Inps e Inail.
Secondo pezzo:
| Secondo la giurisprudenza, le prestazioni accessorie a carico dei soci possono essere stabilite anche con un atto diverso dall’atto costitutivo, successivamente alla data di costituzione della società (Cassazione civile, 5 luglio 1978 sentenza n. 3319; Tribunale di Milano 17 aprile 1982) e consistere in attività personali assimilabili a quelle del prestatore d’opera, anche se effettuate in favore di società di capitali, con la conseguenza che esse possono ritenersi eseguite in adempimento di un obbligo sociale e non in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato. |
Questo pezzo serve per indicarti che i giudici dovrebbero riconoscere valide anche le prestazioni accessorie che sono create dopo la costituzione della società.
Quindi, secondo i giudici, puoi attivare le prestazioni accessorie anche con un verbale di assemblea (o verbale del Consiglio di Amministrazione), anche se l’Agenzia delle Entrate dovesse non esserne d’accordo.
Terzo pezzo:
| A conferma dello stretto legame esistente tra la prestazione e la qualifica di socio, il legislatore civilistico ha previsto (secondo comma dell’articolo 2345 c.c.) che le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni accessorie siano nominative e non siano trasferibili senza il consenso degli amministratori. |
Questo pezzo serve per capire perché l’obbligo è personale del socio ed è trasferibile con il consenso degli amministratori e perché la prestazione accessoria obbliga il socio nei confronti della società.
Quarto pezzo:
| A tal riguardo, si rammenta che l’attuale normativa non prevede più, tra i caratteri distintivi dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la necessaria circostanza che la prestazione resa abbia un contenuto intrinsecamente artistico e professionale, ammettendo che possano formare oggetto di tali rapporti anche le prestazioni di attività manuali ed operative, come quelle artigiane, se presentano le caratteristiche sopra descritte. |
Questo pezzo afferma che, con le prestazioni accessorie puoi svolgere anche attività “manuali” e attività intellettuali, come ad esempio qualche forma di know how che un imprenditore può portare alla propria S.r.l. .
Ad esempio, io potrei mettere tra le prestazioni accessoria l’attività di produzione articoli e video per la mia Contabilità Controllata S.r.l. S.t.p. .
Dunque, oggetto della prestazione accessoria può essere sia una prestazione intellettuale, sia una prestazione manuale. Questo lascia un’ ampia possibilità di manovra a nostro vantaggio.
Quinto pezzo:
| In conclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i compensi percepiti dai soci per le prestazioni lavorative rese alla società per effetto della clausola statutaria, in quanto qualificabili come redditi derivanti da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (salva l’ipotesi prima menzionata), sono da assoggettare alla medesima disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 48 del TUIR. Tali compensi costituiscono, per la società che li eroga, costi deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 75 dello stesso decreto e concorrono a formare la base imponibile IRAP per l’ammontare spettante in ciascun periodo d’imposta ai soci obbligati alla prestazione accessoria, così come previsto dalla delibera assembleare. |
C’è da segnalare che, i riferimenti degli articoli del Tuir (acronimo di testo unico delle imposte sul reddito) sono cambiati rispetto a quelli attuali, ma il significato è il medesimo.
Questo pezzo conferma che:
Ora che abbiamo chiarito quali imposte deve pagare la prestazione accessoria, dobbiamo comprendere se e quali contributi Inps bisogna pagare sulle prestazioni accessorie.
In sostanza questo pezzo afferma che la prestazione accessoria del socio della S.r.l. è equiparato al compenso dell’amministratore, ossia al compenso del dipendente.
Quindi, il socio della S.r.l. si trova un reddito da tassare ai fini Irpef a scaglioni ordinari (e la S.r.l. si scarica il relativo costo).
Posto che, per quanto riguarda le imposte, si è stabilito che la prestazione accessoria debba essere considerare una tassazione Irpef a scaglioni al pari del compenso da amministratore, bisogna comprendere quanti sono i contributi Inps da pagare.
Per fare questo segnalo prima di tutto una mal interpretazione che puoi trovare su internet.
Su internet qualche sito afferma che non bisogna pagare la gestione separata sulla prestazione accessoria della S.r.l., in quanto il socio lavoratore, che ha la gestione principale come Inps commercianti come socio lavoratore, non è obbligato.
Chi afferma questo, lo fa utilizzando come “prova” la circolare Inps commercianti 45/2018.
Il presupposto di questo ragionamento si fonda sul fatto che, l’Inps ha dichiarato che non bisogna pagare i contributi della gestione separata se il socio è già iscritto all’Inps commercianti.
Solo che, dalla lettura della Circolare Inps n.45/2018 non è stato indicato questo.
E questa è una pessima interpretazione della norma e non è minimamente intellettualmente corretto nei confronti degli imprenditori.
Anzi, reputo l’interpretazione di non applicare i contributi Inps sul compenso dell’amministratore, troppo a nostro vantaggio.
Ritengo, pertanto, fondamentale riportare le indicazioni della Circolare Inps n.45/2018 e commentarti i singoli passi per mostrarti che, quello che è indicato in altri siti di concorrenti (se vuoi chiamali miei “colleghi”) è una interpretazione dalla quale devi tenerti alla larga se vuoi utilizzare le prestazioni accessorie delle S.r.l. e vuoi dormire sonni tranquilli.
Essenzialmente, su internet puoi trovare che, grazie alla circolare Inps 45/2018, l’Ente afferma che non sono dovuti i contributi Inps della gestione separata sulle prestazioni accessorie se paga i contributi Inps commercianti del socio lavoratore.
Nello specifico, su internet puoi trovare un qualcosa di questo tipo: “la circolare Inps n. 45/2018, ritiene attratto alla contribuzione presso la gestione previdenziale di appartenenza (Artigiani/Commercianti) il reddito prodotto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), dunque, non rientrano tra i versamenti della Gestione separata Inps.”
Detto questo, reputo utile avvalorare con i fatti la mia tesi mostrandoti la norma così com’è per come è la verità e, quindi, mostrarti la circolare 45/2018 Inps.
Qui di seguito, ti riporto i pezzi principali della circolare Inps n.45/2018 per mostrarti quello che ha stabilito l’Ente in merito ai contributi Inps sulla prestazione accessoria.
Sotto ogni pezzo ti riporto le mie indicazioni per spiegarti il significato del contenuto.
Pezzo 1:
Leggendo l’indice già si comprende che si riferisce ad un tema tutto diverso rispetto al concetto di non far pagare i contributi Inps sulla prestazione accessoria.
Ho voluto inserire questo pezzo, che riporta l’indice della circolare Inps 45/2018, perché’, già da qui, si può intuire che non c’è un’affermazione diretta che l’Ente preveda di togliere la gestione separata Inps dalle prestazioni accessorie dell’imprenditore con una S.r.l. .
Pezzo 2:
| 4. L’obbligo contributivo
[…] […] “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria. Nel campo di applicazione di tali disposizioni rientrano, quindi, coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti. […] Con l’articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/201, il legislatore, con norma di interpretazione autentica, ha confermato quanto disciplinato nella legge n. 335/1995. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito Albo professionale, oppure, se iscritti, sul reddito prodotto non è calcolata la contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di appartenenza, secondo il rispettivo statuto o regolamento. |
Dalla lettura di questo pezzo, di certo, non compare scritto nulla in merito all’esenzione dei contributi Inps della gestione separata sulla prestazione accessoria del socio della S.r.l. .
Anzi, al contrario, si comprende che sulle prestazioni accessorie bisogna pagare i contributi Inps della gestione separata in quanto il reddito è considerato come un compenso da amministratore perché non si pagano altre forme contributive.
Affermare che sulle prestazioni accessorie non si pagano i contributi Inps gestione separata per via della circolare Inps 45/2018 è sbagliato.
Perché è basato su un concetto che difficilmente è accettato dai giudici, in quanto l’Inps aveva considerato di non pagare i contributi Inps della gestione separa perché il compenso fosse rientrato nel reddito professionale.
Non dico che non possa essere accettata come interpretazione, ma a mio parere che i giudici possano dare ragione al contribuente è molto molto difficile.
Nella circolare in questione non ho trovato nulla a favore del pagamento dei contributi Inps sulle prestazioni accessorie e nulla contro.
Quindi, neanche chi afferma con certezza che si paghino i contributi non lo dice perché c’è qualcosa di certo e spiegato dall’Inps. Ma, di sicuro, non afferma che si evitano i contributi Inps gestione separata sulle prestazioni accessorie perché si è iscritti all’Inps commercianti.
Quello che ha affermato la circolare Inps 48/2012 è che non c’è l’obbligo di pagare i contributi Inps della gestione separata nel momento in cui devi pagare su quel reddito i contributi della propria cassa professionale.
Interpretare questa circolare nel significato di non pagare i contributi Inps gestione separata sul compenso delle prestazioni accessorie perché paghi i contributi Inps commercianti è una interpretazione troppo a vantaggio nostro (bisogna essere onesti anche quando le cose non ci piacciono).
Di certo il fatto che l’Agenzia delle Entrate qualifichi le prestazioni accessorie come compenso da amministratore depone a nostro sfavore, in quanto il giudice avrebbe un ulteriore elemento per giustificare la risposta che sulla prestazione accessoria bisogna pagare i contributi Inps gestione separata al pari del compenso da amministratore.
L’unico modo per poter avere ragione, e non pagare i contributi Inps, potrebbe risiedere nel fatto che l’Inps non ha esplicitamente previsto il pagamento dei contributi Inps sulle prestazioni accessorie.
Quindi, se l’Inps non ha esplicitamente previsto i contributi Inps sulle prestazioni accessorie, allora ciò dovrebbe significare che non bisogna pagare nessuna tipologia di contributi Inps.
Cosa sulla quale non è impossibile aver ragione, ma sulla quale le probabilità di vittoria sono contenute.
Essenzialmente, l’Inps ha previsto che non vuole i contributi Inps gestione separata sulla prestazione accessoria solo nel momento in cui il soggetto paga i contributi In un’altra cassa professionale.
Ma, comunque, il professionista dovrebbe pagare i contributi alla propria cassa (professionale o altra cassa Inps).
A questo punto, l’ultima cosa che posso verificare è quello che dicono le istruzioni Inps in merito ai contributi Inps.
Per sicurezza ho verificato anche nelle istruzioni annuali dell’Inps in cui comunica le aliquote contributive Inps. Questo per cercare di comprendere se l’Inps ci fornisce ulteriori spunti.
Nelle istruzioni annuali non c’è nulla di preciso ed esplicito sulle prestazioni accessorie, ma è comunque riportata l’indicazione che sono previste per i contributi Inps degli amministratori della S.r.l. .
Da questa tabella si comprende che sul compenso dell’amministratore l’Inps vuole i contributi della gestione separata, ma non c’è nessuna esplicita richiesta per le prestazioni accessorie (anche se l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto il reddito della prestazione accessoria al reddito dell’amministratore).
Attualmente, assoggettare le prestazioni accessorie ai contributi Inps è anche il ragionamento più logico.
Mi spiego meglio.
Siccome la prestazione accessoria è stata assimilata dall’Agenzia delle Entrate ad un lavoro assimilato a quello del lavoro da dipendente (ossia al compenso dell’amministratore), è logico che, su di essi, si paghino anche i contributi Inps della gestione separata al pari di un normale compenso da amministratore.
Attenzione, non sto dicendo che non possa venire confermato, in futuro, che sulle prestazioni accessorie non si paghino i contributi Inps della gestione separata, ma semplicemente che non c’è un divieto esplicito e che, difficilmente, potremmo aver ragione davanti ad un giudice tributario (a maggior ragione se l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto il reddito della prestazione accessoria a quelli del compenso da amministratore).
La cosa migliore sarebbe fare una domanda scomoda all’Inps per chiedere cosa ne pensa in merito.
Cosa che provvederò a fare e commentare successivamente in qualche mia pubblicazione futura.
Anche se, sulla prestazione accessoria, si dovessero pagare i contributi Inps della gestione separata, questo non significherebbe che sia comunque inutilizzabile come strumento di risparmio fiscale.
Se occorresse pagare i contributi Inps sulle prestazioni accessorie di certo il vantaggio sarebbe limitato, ciò non toglie che, comunque, potrebbero esserci elementi che ti consentono un risparmio fiscale.
Adesso che sei consapevole delle imposte e dei contributi che bisogna pagare sulle prestazioni accessorie, possiamo parlare di come utilizzare questo strumento per tagliare il carico tributario dell’imprenditore con una S.r.l. .
Ora abbiamo, quindi, scoperto che, sulle prestazioni accessorie, molto probabilmente dobbiamo pagare i contributi Inps, ma che possono essere utilizzate come strumento di risparmio fiscale.
Infatti, è vero che, il fatto che bisogna pagarci i contributi Inps va a ridurre il vantaggio fiscale, ma è anche che, ci sono delle situazioni “di nicchia” nelle quali, utilizzare le prestazioni accessorie, per te rappresenta un vantaggio.
Qui di seguito, ti riporto degli appunti sulle possibili soluzioni che puoi utilizzare a tuo vantaggio quando utilizzi le prestazioni accessorie:
Ora che sai come e quando utilizzare le prestazioni accessorie a tuo vantaggio, è importante ricordarsi quali sono le cose a cui prestare attenzione quando le utilizzi, per evitare errori palesi.
Il carattere di accessorietà è riconoscibile allorché le operazioni siano effettuate sulla base dei seguenti presupposti:
A) presenza di un’operazione principale a cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile. Le operazioni accessorie devono essere connesse all’operazione principale e, quindi, essere essenziali all’esplicazione della prestazione medesima;
B) le operazioni accessorie devono essere effettuate “direttamente dal cedente o prestatore della operazione principale, ovvero da altri soggetti, ma per suo conto ed a sue spese” (risoluzione 216 del 4/7/2002).
Detto questo, ti riporto degli esempi di prestazione accessoria.
Non sono esaustivi, ma ciò serve per darti una idea da cui prendere spunto:
Grazie a questo articolo, ora sai come utilizzare le prestazioni accessorie della S.r.l. per tagliare il carico fiscale, evitando di cadere nella rete dei falsi miti che la rete online propone.
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