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La gestione della NASpI in presenza di una partecipazione societaria è uno dei temi più delicati per imprenditori, soci e amministratori di S.r.l.
Molto spesso si tende a sottovalutare il confine tra ciò che è formalmente compatibile con la disoccupazione e ciò che, nella pratica, può comportare la perdita del beneficio o addirittura la restituzione delle somme percepite.
Il punto centrale non è solo la forma giuridica della società, ma soprattutto il ruolo concreto svolto all’interno dell’attività.
In questo articolo analizziamo in modo chiaro e pratico quando è possibile mantenere la NASpI, quando invece viene meno, e quali sono le situazioni più rischiose da evitare.
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Detto questo, bando alle ciance e let’s go.
La NASpI è un’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori che perdono involontariamente il proprio impiego; tuttavia, il requisito fondamentale non è solo la perdita del lavoro, ma il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Questo significa che la NASpI può essere percepita solo se il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa, né autonoma né imprenditoriale, da cui derivi reddito o attività operativa effettiva.
Il principio che guida tutta la normativa è semplice ma molto rigido: la NASpI è compatibile solo ed esclusivamente con l’assenza comprovata di attività lavorativa reale.
Quindi, non conta soltanto ciò che viene dichiarato formalmente, ma ciò che viene effettivamente svolto nella pratica quotidiana.
Per questo motivo, in caso di controlli da parte dell’Ente preposto, ogni coinvolgimento operativo in un’attività economica può compromettere il diritto alla prestazione.
Nelle società di persone (S.N.C. oppure S.A.S.) il margine di compatibilità con la NASpI è estremamente ridotto.
Nelle SNC, ad esempio, tutti i soci sono considerati automaticamente operativi, quindi è chiaro che questo comporta la perdita del diritto alla disoccupazione.
Nelle SAS, invece, la situazione può essere leggermente diversa, in quanto la normativa è più articolata, ma nella maggior parte dei casi il socio accomandatario è comunque considerato in maniera automatica un socio attivo e quindi incompatibile con la NASpI.
In generale, quindi, è possibile affermare che, utilizzando queste forme giuridiche societarie, risulta molto difficile dimostrare una totale estraneità all’attività e quindi avere accesso all’indennità di disoccupazione.
Nel caso delle S.r.l. la situazione cambia in modo significativo; infatti un socio di S.r.l. può detenere delle quote aziendali senza svolgere alcuna attività lavorativa all’interno della società, in questo caso si parla di socio “non operativo” o “mero investitore”.
Tale condizione risulta compatibile con la NASpI, purché vengano rispettati i seguenti punti:
Attenzione però: la forma non basta, è sempre la sostanza dell’attività svolta a fare la differenza, questo significa che non conta tanto quello che viene dichiarato dall’imprenditore, quanto quello che viene effettivamente svolto nella pratica quotidiana.
Un’altra situazione che genera frequentemente confusione in merito alla possibilità, o meno, di usufruire dell’indennità di disoccupazione, è quella del socio amministratore di S.r.l. .
Bene, chiariamo subito che è assolutamente possibile ricoprire la carica di amministratore senza percepire alcun compenso e, quindi, mantenendo l’accesso alla NASpI.
In questo caso, però, è fondamentale rispettare un principio chiave: l’amministrazione della S.r.l. deve essere solo formale, non operativa, ovvero il socio amministratore può firmare atti e svolgere funzioni istituzionali, ma non può e non deve partecipare alla gestione quotidiana dell’attività aziendale (al pari del socio operativo).
Detto in altro modo, puoi svolgere tranquillamente l’attività di amministratore della S.r.l., ma non devi ricevere un compenso tramite la busta paga. Questo perché andrai a pagare dei contributi Inps che potrebbero far scattare dei controlli da parte dell’Ente e quindi la revoca della NASpI.
Il vero rischio, in relazione alla NASpI, è quello di svolgere attività operativa “di fatto” (dall’amministratore che è anche socio della S.r.l.), pur risultando formalmente non operativi.
Esempi tipici di attività operativa nascosta includono:
In questi casi, in caso di controllo da parte dell’INPS, l’ente può intervenire, riqualificare la posizione del soggetto e:
La discrepanza tra forma e realtà è il punto da tenere maggiormente in considerazione quando si richiede l’indennità di disoccupazione.
Quindi è meglio essere solo amministratori della S.r.l., senza esserne soci, per evitare che ti contestino l’attività del socio operativo e senza ricevere un compenso. Questo perché l’Inps non ti revoca la NASpI per incompatibilità con la retribuzione.
Quando si parla di NASpI, la S.r.l. unipersonale rappresenta il caso più delicato.
Quando un unico soggetto ricopre il ruolo sia di socio unico che di amministratore unico, senza dipendenti o altri collaboratori, diventa difficile sostenere l’assenza di attività operativa.
Ecco perché, in caso di controllo da parte dell’Inps, l’ente può facilmente presumere che l’attività lavorativa sia svolta direttamente dal soggetto stesso e quindi procedere con l’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti o artigiani, la revoca dell’indennità di disoccupazione e la richiesta di restituzione della somma già erogata.
Per questo motivo, questa configurazione risulta essere quella maggiormente a rischio in termini di compatibilità con la NASpI.
Una gestione prudente della S.r.l. può essere utile per poter richiedere in tranquillità la NASpI; in particolare il consiglio è quello di mettere in atto le seguenti accortezze strutturali:
Così facendo si riduce significativamente il rischio di contestazioni da parte dell’INPS.
Una possibilità interessante per l’imprenditore è quella di richiedere la NASpI anticipata.
Questa opzione consente di ricevere in un’unica soluzione l’importo residuo della disoccupazione per finanziare l’avvio di un’attività imprenditoriale; in cambio, il soggetto beneficiario si impegna a mantenere l’attività per un periodo di tempo minimo, secondo quanto previsto dalla normativa (in genere circa due anni).
È una soluzione valida e spesso utilizzata da chi, a seguito di un periodo di disoccupazione, desidera dedicarsi ad un’attività imprenditoriale in modo strutturato.
La compatibilità tra NASpI e partecipazione in una SRL non dipende solo dalla forma societaria, ma soprattutto dal comportamento concreto messo in atto dal soggetto.
Riassumendo:
Il confine tra legittimità e rischio è spesso sottile e richiede molta attenzione nella gestione quotidiana, ecco perché, trattandosi di una materia soggetta a interpretazione personale, è sempre consigliabile valutare il proprio caso specifico rivolgendosi ad un professionista o ad un ente di assistenza fiscale aggiornato.
Grazie a questo articolo, ora sai in cosa consiste l’indennità di disoccupazione, quali sono le prerogative necessarie per potervi accedere e quali sono i casi in cui la NASpI risulta compatibile con il ruolo di socio e/o amministratore di una S.r.l.
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