Soluzioni fiscali per l'imprenditore

Quando un amministratore di S.r.l. può ricevere rimborsi chilometrici senza rischi fiscali?

Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per parlarti della possibilità di dedurre il rimborso chilometrico che rappresenta un elemento cruciale per gli imprenditori che si spostano per esigenze lavorative in nome e per conto della S.r.l. .

Si tratta di un’indennità che consente di coprire le spese di viaggio quando si utilizza un mezzo proprio per ragioni aziendali.

Tuttavia, non sempre il rimborso chilometrico è deducibile, ed è importante conoscere le condizioni che ne determinano la deducibilità.

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Ora, sei pronto per scoprire come i casi in cui il rimborso chilometrico è deducibile e quelli in cui non lo è?

Bando alle ciance & let’s go…

 

Obiettivo di questo articolo

 

L’obiettivo di questo articolo è chiarire in quali casi un imprenditore con una S.r.l. può dedurre il rimborso chilometrico dalle imposte e quando, invece, tale deduzione non è consentita.

Analizzeremo insieme le condizioni necessarie per la deducibilità e le situazioni in cui il rimborso chilometrico non è fiscalmente riconosciuto.

 

Casi in cui il rimborso chilometrico della S.r.l. è deducibile

 

  1. Utilizzo di un veicolo personale per finalità lavorative della S.r.l.

Se un imprenditore utilizza il proprio veicolo per svolgere attività lavorative della S.r.l. (come recarsi da un cliente, partecipare a un convegno o eseguire una consulenza esterna), può dedurre il rimborso chilometrico a condizione che:

  • L’uso del veicolo sia documentato in maniera dettagliata (ad esempio, attraverso un registro delle trasferte che includa date, destinazione e motivazione). Non basta una documentazione generica, ma devono essere riportati tutti i dettagli della trasferta.
  • Il rimborso chilometrico della S.r.l. sia calcolato sulla base delle tariffe ACI (Automobile Club d’Italia) o di altre fonti riconosciute per essere fiscalmente accettato. Le tabelle ACI sono infatti determinanti per calcolare l’importo da dedurre.
  • La trasferta sia effettivamente inerente all’attività imprenditoriale.

 

  1. Trasferta abitazione personale – cliente

Il rimborso chilometrico per un imprenditore è deducibile solo per il tragitto che intercorre tra la sede legale della S.r.l. e la posizione del cliente.

Se l’imprenditore parte direttamente da casa sua o da un’altra posizione diversa dalla sede legale della S.r.l., il tratto che va dalla sua abitazione (o altro luogo) fino al cliente è deducibile nel limite dei chilometri che ci sono dalla sede della S.r.l. a quella del cliente.

Solo la distanza che sarebbe intercorsa tra la sede legale e il cliente può essere considerata per la deduzione per la S.r.l. .

Questa regola si basa sul principio che il tragitto casa-lavoro è considerato di natura personale e non deducibile fiscalmente.

Tuttavia, se l’abitazione coincide con la sede legale, allora l’intero tragitto sarebbe deducibile.

 

  1. Rimborsi chilometrici ai collaboratori

Se un imprenditore rimborsa i propri collaboratori della S.r.l. per l’uso del loro veicolo personale nell’ambito dell’attività lavorativa, tali rimborsi sono deducibili purché:

  • Vengano erogati con criteri oggettivi e documentabili.
  • Siano supportati da idonea documentazione (ad esempio, note spese firmate dal collaboratore e calcolo del rimborso secondo le tariffe ACI).

La documentazione deve essere conforme agli standard fiscali per evitare problematiche in fase di controllo.

Uilizzare i rimborsi chilometrici per i dipendenti della propria S.r.l. è un ottimo strumento di risparmio fiscale perchè questi riceveranno una somma di denaro maggiore rispetto a quelli spesi per le trasferte.

Questo comporta, tanto quanto per un imprenditore, che percepiscono una sorta di compenso senza pagare imposte e senza pagare contributi.

 

  1. Rimborsi per trasferte fuori dal Comune della sede lavorativa

Le spese per trasferte effettuate al di fuori del Comune in cui l’imprenditore ha la sede lavorativa sono deducibili, sempre che siano debitamente documentate.

Questo significa che l’amministratore della S.r.l. può erogarsi tutto il rimborsi chilometrico per le trasferte all’interno del comune, ma poi questo deve essere tassato come un normale compenso, quindi pagarci imposte e contributi.

Questo perchè solo i rimborsi chilometrici erogati per le trasferte al di fuori del comune della sede della S.r.l. sono esenti imposte ed esenti contributi, mentre i compensi ricevuti all’interno del comune sono da tassare in capo a chi li percepisce.

 

Casi in cui il rimborso chilometrico non è deducibile

 

  1. Percorsi per il tragitto casa-lavoro

In generale, i chilometri percorsi per recarsi dalla propria abitazione alla sede lavorativa non sono considerati spese deducibili, in quanto ritenuti costi personali e non inerenti all’attività professionale.

Tuttavia, è fondamentale ribadire che il “tragitto casa-lavoro” è deducibile solo se la sede legale coincide con l’abitazione del professionista (e non se si parte direttamente da casa).

Per i professionisti con sede legale a casa, quindi, il tragitto casa-cliente può essere dedotto.

In alcuni casi, anche il tragitto per andare a trovare un cliente (per esempio, se si parte dall’abitazione) può essere deducibile, ma solo se la sede legale è l’abitazione.

Mi spiego meglio: se la sede legale della S.r.l. coincide con l’abitazione dell’imorenditore, il tragitto casa-cliente può essere dedotto.

 

  1. Mancanza di documentazione adeguata

Se l’imprenditore non conserva adeguata documentazione a supporto della trasferta (ad esempio, mancata registrazione della trasferta o assenza di giustificativi), il rimborso chilometrico non può essere dedotto.

La documentazione deve essere precisa, regolare, e possibilmente firmata dal collaboratore o dal professionista stesso, oltre a contenere tutte le informazioni richieste dalla normativa fiscale.

 

  1. Utilizzo di un’auto aziendale o a noleggio

Se l’imprenditore utilizza un’auto aziendale o un veicolo a noleggio per le trasferte della S.r.l., con spese già deducibili, non è possibile ottenere un’ulteriore deduzione per il rimborso chilometrico, in quanto ciò costituirebbe una duplicazione del beneficio fiscale.

È importante che l’imprenditore non chieda rimborsi contemporaneamente su più fronti (rimborso chilometrico da una parte e deduzione dei costi di benzina dall’altro), proprio per evitare la duplicazione dei benefici fiscali.

 

Conclusione

 

Il rimborso chilometrico della S.r.l. rappresenta un’importante voce di costo per molti imprenditori, ma la sua deducibilità è subordinata a specifiche condizioni.

Per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate, è fondamentale documentare accuratamente le trasferte, rispettare i criteri previsti dalla normativa e distinguere tra spese inerenti all’attività professionale e spese personali non deducibili.

Un’attenta gestione amministrativa e contabile consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali senza incorrere in rischi di contestazione.

È anche importante che la deduzione sia proporzionata all’uso effettivo del veicolo per motivi professionali, in modo che l’uso privato non influisca sulla deducibilità.

In altre parole, l’uso del veicolo deve essere chiaramente legato a trasferte professionali documentabili.

 

Redazione

Visualizza commenti

  • Attendo link x scaricare manuale gratuttitamente come indicato leggerlo e poi fare la consulenza grazie

    • ciao Fernando, puoi trovare il manuale nel popup che esce in ogni pagine del blog

    • Ciao Ivan, scrivimi su whatsapp al numero 3284759524 se hai problemi o bisogno di maggiori informazioni

  • Ciao, in caso di amministratore professionista con Partita Iva in regime forfettario, si possono ottenere dei rimborsi kilometrici esenti da reddito imponibile per l'amministratore?

    Quale sarebbe la modalità migliore per gestire il tutto? In fattura o ricevuta a parte?

    Grazie

    • Ciao Mauro, si, certamente che puoi ottenere i rimborsi chilometrici dalla S.r.l. anche se hai una partita Iva forfettaria. La cosa che devi rispettare è che se la partita Iva fosse come professionista (ossia senza l'iscrizione in camera di commercio), le attività della S.r.l. e della partita Iva forfettaria dovrebbero essere diverse. Scrivimi se vuoi maggiori informazioni.

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