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Benvenuto in questo nuovo articolo di Efficacia Fiscale, oggi ho pensato di affrontare con te la tematica, davvero interessante, riguardante il come chiudere la tua S.r.l. e la sua cancellazione, i rischi connessi ad una errata chiusura e tutti i casi in cui non conviene chiuderla.
Nella vita di una S.r.l. può capitare che si debba affrontare la chiusura per vari motivi, ad ed esempio la crisi del settore, una problematica personale, un errore di valutazione che ha compromesso la capacità finanziaria, ecc. .
Una chiusura non correttamente gestita può comportare problemi.
Il mio consiglio è quello di prestare attenzione a tutte le implicazioni che una chiusura non corretta potrebbe implicare e di procedere con la dovuta attenzione verso la cancellazione della S.r.l. .
Ma, prima di andare avanti, apro una breve parentesi promozionale: sei già iscritto al blog di Efficacia Fiscale?
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Ed ora sei pronto a scoprire, tutto ciò che riguarda la chiusura e cancellazione di una S.r.l.?
Bando alle ciance and let’s go…
Il primo passo da fare consiste in una attenta analisi della situazione, che ti consiglio sia approfondita e imparziale.
La chiusura di un’attività e la cancellazione di una S.r.l. sono scelte importanti.
Si tratta di una decisione a cui giungere solo dopo aver analizzato i vari indicatori che possono essere utilizzati per valutare lo “stato di salute” della tua S.r.l. (analisi di bilancio).
Ovviamente, si deve trattare di un bilancio aggiornato e corretto, come quelli che il mio Studio fornisce ai clienti grazie al sistema della contabilità controllata mensile.
Ma andiamo per step.
Immagina di aver analizzato tutti gli indicatori e che questi rimandino ad uno stato di crisi e che, il bilancio, confermi, in modo chiaro, ciò che tu hai già percepito.
Cosa puoi fare a questo punto?
In primo luogo, devi valutare se la crisi ha carattere temporaneo ed è legata a fattori su cui puoi intervenire agendo o attendendo o se è irrisolvibile e non può che peggiorare.
Se la crisi è temporanea si possono valutare più alternativa alla scelta di cancellare la S.r.l. .
Se la crisi è temporanea si possono valutare più alternative alla scelta di chiusura e cancellazione di una S.r.l. .
Potresti valutare la sospensione, mantenendo attiva la tua Partita IVA.
La sospensione può essere una valida alternativa temporanea che ti consentirebbe di mantenere la continuità con clienti e fornitori, evitando la drastica chiusura e liquidazione della tua S.r.l.
Lo stato di inattività della S.r.l. consente di recuperare crediti e di pagare i debiti, ma non consente lo svolgimento di altre manovre di gestione ordinaria.
Questa scelta è utile se ritieni di avere crediti da recuperare che potrebbero risanare la situazione finanziaria della tua S.r.l. .
Una società può rimanere inattiva anche per lungo tempo.
Se intendi sfruttare la sospensione per avere un attimo di respiro per programmare la ripresa della tua attività ti consiglio di optare per una durata non superiore ad un anno.
Questo è un termine temporale non imposto dal legislatore, ma è un tempo congruo per prendere fiato e ricalibrare obiettivi e concrete possibilità di ripresa.
Non sottovalutare la possibilità di accedere a possibili contributi governativi relativi al tuo settore o alla tua regione in seguito a particolari eventi di forte impatto finanziario, logistico, ambientale ecc.
La sospensione di un anno è un termine coerente con uno scopo lecito che allontana eventuali sospetti circa la genuinità della tua decisione; in questo modo sarai al riparo da eventuali accertamenti da parte della Agenzia delle Entrate.
Ricordati che, lo stato di “Società inattiva” va comunicato alla Camera di Commercio, così come la sua “riattivazione”.
Entrambe le richieste devono essere presentate in modalità telematica tramite modello di Comunicazione Unica per il Registro delle Imprese.
Ciò mette l’azienda in condizioni di risollevarsi valorizzando i punti di forza, elaborando un piano per il recupero delle performance anche tramite ristrutturazione aziendale.
L’obiettivo è preservare la continuità operativa.
In alternativa alla chiusura, potresti valutare la possibilità di vendere un ramo d‘azienda e concentrare gli sforzi sulla ricerca conservando il core business della tua S.r.l. .
Se, però, l’analisi del bilancio, la situazione finanziaria rimandassero ad un risultato più grave, all’impossibilità di risollevarsi dalla crisi… cosa potresti fare in questo caso?
Se la crisi non coinvolge il settore economico in cui opera la società, ma la società stessa, puoi valutare di monetizzare il più possibile.
Un sistema è rappresentato dalla
Se hai debiti che non riesci a sostenere, ma hai un buon know-how, un buon posizionamento nel mercato, o condizioni che rappresentano una opportunità di valore per un nuovo acquirente, ti consiglio di optare per la vendita o per la cessione della tua S.r.l. .
Trova un accordo che tenga conto del reale valore della tua S.r.l. .
Rivolgiti ad un esperto professionista che attribuisca un valore certificato alla tua S.r.l.; valore basato su una attenta analisi dei debiti e dei crediti.
Puoi optare per il metodo del “valore di mercato “o del “valore corrente” di tutte le attività al netto delle passività.
Tuttavia, questi metodi di valutazione patrimoniale non tengono conto del valore di avviamento e delle componenti immateriali dell’attivo.
I debiti verso i fornitori e verso le banche seguono la società e sarà onere di chi acquista la S.r.l. risanarli; questo ti eviterà una possibile liquidazione giudiziale.
Se, hai valutato tutte le possibilità, e la chiusura appare l’unica soluzione, ci sono degli step ben definiti da seguire, dettati dal Codice Civile
L’iter ha inizio con la convocazione dell’assemblea e con la nomina del liquidatore (o dei liquidatori).
Nella Liquidazione volontaria il liquidatore può essere uno dei soci o una persona esterna, indicata nell’atto di scioglimento come un liquidatore professionale.
In questa fase può essere necessario l’intervento del notaio.
Solo in alcuni casi, infatti, è possibile procedere con la cd “liquidazione semplificata” (che non implica il notaio).
Il Liquidatore avrà il compito di gestire il patrimonio della società, potrà effettuare licenziamenti, vendere beni della società, recuperare crediti, saldare i debiti e distribuire l’eventuale saldo positivo tra i soci.
Lo scioglimento, e la conseguente cancellazione, devono essere votati dai soci durante l’assemblea in cui approveranno la “Delibera di scioglimento della società”.
La maggioranza necessaria è prevista nello Statuto societario in fase di costituzione, e in genere, coincide con la maggioranza assoluta dei soci 50% +1.
La Delibera di Scioglimento e la nomina del Liquidatore saranno registrate presso il Registro delle Imprese dal liquidatore stesso.
Presso la Camera di Commercio sarà compilato il modulo per l’aggiornamento della situazione societaria.
La società, quindi, entra nella fase di liquidazione, che può durare mesi o anche anni.
La Liquidazione volontaria consente una gestione personalizzata e concordata con i soci evitando l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Scegliere di mettere la propria società in liquidazione prima che sia troppo tardi consente di scampare al pericolo di chiudere con pesanti debiti che richiederebbero molto tempo per estinguersi.
Sappi che, in caso di mancato rispetto degli obblighi fiscali, il socio amministratore può essere chiamato a rispondere con il suo patrimonio anche durante la fase di liquidazione.
Durante questa fase saranno pagati i debiti della società, e, in caso di necessità, sarà possibile vendere i beni aziendali per ottenere liquidità.
Solo in seguito, se previsto, saranno distribuiti ai soci i beni rimasti.
Con la cessazione dell’attività produttiva e la messa in liquidazione dell’impresa si ha contemporaneamente:
Sarà, quindi, redatto il conto economico alla data di effettivo scioglimento.
La data di inizio della liquidazione a seconda dei casi coincide con:
L’arco temporale di durata della liquidazione costituisce un unico periodo d’imposta e il reddito prodotto durante la fase di liquidazione può essere determinato:
Se, alla fine della liquidazione, esiste un residuo attivo da distribuire, il socio otterrà una quota-parte dello stesso.
Il liquidatore dovrà presentare la dichiarazione fiscale finale per l’anno in cui avviene lo scioglimento e, al termine delle operazioni di liquidazione preparare un bilancio finale di liquidazione.
L’approvazione finale di questo bilancio da parte dei soci in un’assemblea, certifica che la società ha chiuso tutte le sue attività.
Il liquidatore, quindi, procederà alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
La richiesta di cancellazione dovrà essere effettuata presso la Camera di Commercio, corredata dalla dichiarazione di avvenuta liquidazione.
Ricorda che, anche dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti, notificando la domanda presso l’ultima sede della società entro un anno dalla cancellazione:
Per un lasso di tempo di cinque anni, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, non produrrà alcun effetto nei confronti degli enti impositori.
Pertanto, nessuna pretesa può essere rivolta direttamente nei confronti dei soci, tranne nel caso in cui questi abbiano ricevuto somme determinate dal Bilancio finale di Liquidazione che, nella fattispecie, ne protrarrebbe la responsabilità. (Art. 28 D. Lgs. n. 175/2014)
L’atto di accertamento viene notificato presso la sede legale della società o presso il domicilio del legale rappresentante.
In caso di chiusura della liquidazione il liquidatore dovrà comunicare all’Amministrazione finanziaria un luogo in cui notificare gli atti.
I liquidatori rispondono in proprio del pagamento delle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori.
I soci amministratori e i soci liquidatori di una S.r.l. hanno responsabilità parziaria o solidale per i debiti tributari e per le sanzioni amministrative.
I liquidatori saranno esonerati da questo obbligo se:
La Cassazione è tornata molte volte sul caso della responsabilità di soci e liquidatori in caso di chiusura e cancellazione.
Con la sentenza della Cassazione n. 19142/2012, la giurisprudenza aveva già chiarito che, i creditori possono agire nei confronti dei liquidatori entro un anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, nel caso in cui il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.
Nel 2024, poi, la giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti sulla cancellazione di società con debiti pendenti.
Ad esempio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23341 del 29 agosto 2024, ha stabilito che l’estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, determina un fenomeno successorio con responsabilità dei soci per i debiti sociali, incluse le sanzioni tributarie.
Un vero e proprio cambio di rotta rispetto al passato.
Sempre la Cassazione, con l’ordinanza n. 4141 del 14 febbraio 2024, ha ulteriormente precisato che, i debiti sociali non si estinguono automaticamente con la cancellazione della società, ma si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
Queste pronunce hanno, quindi, consolidato il principio secondo cui, l’estinzione della società non determina l’automatica estinzione dei debiti, ma un fenomeno successorio in cui i soci subentrano nelle obbligazioni sociali; fermo restando che, nelle società di capitali, la responsabilità è limitata a quanto ricevuto in sede di liquidazione.
Conviene anche sapere che, in certi casi, i soci di una società cancellata potrebbero essere chiamati in causa per debiti maturati dalla società ed anche in assenza di utili (Ordinanza 20840/2023 della Cassazione).
Si tratta, però, di casi particolari, debitamente circostanziati (come vedrai leggendo l’Ordinanza) che sicuramente non riguardano te, imprenditore che gestisci correttamente la tua S.r.l. .
Chiudere male una S.r.l. significa procedere con la cancellazione dal Registro delle Imprese senza considerare eventuali sopravvenienze di liquidazione derivanti da imposte e tasse non pagate.
Se c’è il sospetto di un futuro accertamento fiscale, o in caso di verifiche fiscali iniziate, il liquidatore, per evitare il rischio di una sua responsabilità, non deve né assegnare beni ai soci, né pagare creditori o altri soggetti non privilegiati rispetto all’Agenzia delle Entrate.
Il liquidatore dovrà procurarsi un certificato dei carichi fiscali pendenti, che avrà effetto liberatorio.
Il liquidatore valutata la situazione patrimoniale della società e, nel caso in cui ritenesse di non poter soddisfare il debito tributario, dovrà accantonare le disponibilità e chiedere il “fallimento della Società” (Cass. SS.UU. 6.5.85 n. 2822).
La responsabilità del Liquidatore sussiste anche nei casi in cui si configura il rischio di accertamento induttivo puro, che si ha quando le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l’attendibilità di tutti i dati contabili, e può verificarsi nei casi in cui si rileva:
Come sicuramente saprai, se sei un mio fedele lettore, sono un ottimista.
Quindi, perché non pensare di sfruttare l’opportunità di ripartire con un nuovo progetto in una nuova S.r.l. non appena ne avrai occasione?
Se hai optato per una liquidazione volontaria della tua S.r.l., anche eventualmente tramite sospensione, avrai avuto modo di chiudere nel miglior modo possibile le partite con i fornitori e con le banche.
In questo modo, hai mantenuto la tua reputazione in termini di affidabilità e solvibilità.
La tua esperienza ti sarà utile per evitare gli errori del passato e potrai aprire una nuova società dotandoti di un chiaro business plan descrittivo e dettagliato in termini economici e finanziari.
Grazie a questo articolo, ora hai le idee sicuramente più chiare su come arrivare alla chiusura e cancellazione della tua S.r.l., in modo da poter dormire sonni tranquilli e, perché no, pensare, un domani, di ripartire sfruttando appieno la tua esperienza e la tua credibilità.
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. Molti…
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. Nell'articolo…
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Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. Quando…
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. Una…
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. Una…