Indice dei contenuti
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per approfondire un argomento molto caro agli imprenditori che hanno, o che vogliono costituire, una S.r.l.: come conferire le quote della S.r.l. figlia all’interno di una società holding pagando meno imposte possibili.
È un argomento che attira grande interesse ma su cui regna ancora parecchia confusione, complice il fatto che, potendolo annoverare tra gli strumenti di Efficacia Fiscale, spesso viene preso di mira dai blogger per scrivere articoli “ad effetto” ed attirare click.
Non è il mio caso.
Io, da ricercatore e divulgatore fiscale, affronto questo argomento con uno scopo ben diverso: mettere l’imprenditore nella condizione di poter risparmiare imposte e contributi conoscendo la legge e rispettando la legge.
E questo è il leit motiv di tutti i miei articoli, come ben sai se sei un fedele lettore.
A proposito, se non ti sei ancora iscritto al blog corri a farlo cliccando qui ed avrai accesso al materiale che metto gratuitamente a disposizione degli utenti iscritti oltre a ricevere un avviso ogni volta in cui pubblico un articolo, pubblico un video o organizzo una diretta o un webinar sul canale YouTube Commercialista Calisti ed ogni volta in cui pubblico un Podcast.
Ora sei pronto a conoscere tutto ciò che è importante sapere prima di buttarti a capofitto sul come conferire le quote della S.r.l. figlia pagando meno imposte possibili?
Bando alle ciance and let’s go…
Ricordati che Efficacia Fiscale significa, prima di tutto, avere una consapevolezza delle regole fiscali; dopo, però, bisogna conoscere come utilizzare la legge fiscale per tagliare il carico fiscale (a adattarla alla tua specifica azienda).
Per comprendere il concetto fiscale di questo articolo è importante comprendere il contesto di riferimento in cui è inserito il tutto.
Tutti gli strumenti di risparmio fiscale sono comprensibili nel momento in cui sono inseriti in un contesto preciso.
Il concetto fiscale, effettivamente, potrebbe essere un po’ complicato in prima battuta, ma io cercherò di semplificarlo il più possibile.
Il punto di questo articolo è che gli imprenditori si possono trovare nella condizione di avere già una S.r.l. attiva, magari funzionante da anni, un’azienda avviata, e comprendere, poi, che hanno bisogno di tagliare il carico contributivo, eliminando i contributi Inps (attenzione, non è che si possono eliminare interamente tutti i contributi Inps, perché sono, comunque, da pagare i contributi Inps della gestione separata presente nella busta paga dell’amministratore).
Un metodo per eliminare i contributi Inps commercianti è quello di avere una Società Semplice holding che controlla la S.r.l. operativa, invece che avere le quote intestate interamente alla persona fisica (puoi tagliare i contributi Inps commercianti anche utilizzando una S.r.l. holding, ma lo fai in modo minore rispetto alla Società Semplice holding).
Se ti trovassi in questa situazione, avresti già una quota di S.r.l. intestata a te persone fisica e per poter fare il passaggio alla Società Semplice utilizzeresti un conferimento d’azienda.
Nota: lo stesso vale nel caso in cui devi “riorganizzare” tutte le quote di società dell’imprenditore e devi metterle all’interno di una Società Semplice, per avere maggiore protezione patrimoniale.
Non è questo l’articolo adatto per soffermarsi a mostrare i vantaggi di avere una struttura societaria composta da una S.r.l. figlia controllata da una Società Semplice (ci sono vari elementi da prendere in considerazione), ma i vantaggi principali sono i seguenti:
Può capitare che l’imprenditore si trovi ad avere una quota in una S.r.l., come persona fisica, in fase di start up e che voglia interporre, tra sé e la S.r.l., una Società Semplice per esigenze di ridurre il carico fiscale.
Detto questo, l’imprenditore costituirà prima la Società Semplice e, poi, dovrà conferire la quota che possiede nella S.r.l. all’interno della Società Semplice.
Nel momento in cui c’è un conferimento di quote della S.r.l. all’interno della Società Semplice, il socio dovrà pagare le imposte del 26% sulla differenza tra il valore di mercato ed il costo storico (lo stesso discorso vale anche per la cessione delle quote).
Ovviamente, non è corretta la pratica di sottostimare il valore delle quote per pagare meno imposte sulla plusvalenza.
Il problema risiede nel fatto che, se tu fai un conferimento di quote di S.r.l. con l’azienda già avviata da tempo, il valore di mercato è alto, non tanto per il valore dei beni che ci sono all’interno, quanto per l’avviamento che ha la società.
Il fatto che l’azienda ha un valore maggiore dovuto all’avviamento si traduce in una maggiore plusvalenza e, quindi, in maggiori imposte da pagare sulla plusvalenza da parte dell’imprenditore.
Ma, in questo caso, ci viene in aiuto la legge, perché ci fornisce una interessante opportunità per ridurre il carico tributario.
Non sto dicendo di tagliare il carico fiscale del tutto, ma sto dicendo di ridurlo in modo sensibile.
Quindi, qual è il problema?
Il problema sta nel fatto che, quando fai un trasferimento della quota della S.r.l. figlia dentro alla società holding, devi pagare la plusvalenza sulla differenza tra il valore della quota ed il costo storico.
Cosa che potrebbe farti pagare un carico fiscale elevato, nel momento in cui il valore della quota da dichiarare è elevato.
Per individuare il valore di transizione delle quote hai due diverse situazioni in funzione del fatto che tu voglia vendere le quote o le voglia conferire.
Per capire questo passaggio, è meglio comprendere separatamente le variabili fiscali nel caso della cessione delle quote e nel caso del conferimento delle quote della S.r.l. .
Se vendi le quote della S.r.l. da te, persone fisica, alla tua Società Semplice, dovrai fare la transazione al valore di mercato e calcolare la plusvalenza, sulla quale calcolare le imposte del 26%, sulla differenza tra il valore di mercato e il costo storico (in genere il costo storico corrisponde con quello del capitale sociale).
Pertanto, come valore di mercato, dovrai considerare il valore dell’azienda che, in un certo senso, è composto da questi 3 valori:
Per comprendere al meglio questo strumento di efficacia fiscale ti riporto un esempio numerico:
| Consideriamo un’azienda che abbia questi dati:
1) Capitale sociale: euro 10.000 2) Utili accantonati negli anni precedenti: euro 20.000 3) Avviamento (calcolato con una perizia): euro 30.000 4) Ipotizziamo che ci sia il socio unico, ossia che ci sia solo lui come persona fisica Da questi dati emerge che: 1) Il valore della quota è di euro 60.000 (10.000 + 20.000 + 30.000) 2) Il costo storico della quota euro 10.000, praticamente pari al capitale sociale investito inizialmente La plusvalenza è di euro 50.000 (euro 60.000 – euro 10.000) 3) Le imposte da pagare, di conseguenza, sono 50.000 x 26% = 13.000 |
Da questo esempio numerico si evince che l’imprenditore, nel momento in cui fa il passaggio delle quote della S.r.l. nella Società Semplice con la cessione delle quote, dovrà pagare euro 13.000 di imposta sulla plusvalenza.
Adesso esamiamo insieme il caso del conferimento della quota di S.r.l. all’interno di una società holding, perchè, se questa operazione rispetta determinati requisiti, allora c’è un beneficio fiscale.
Nel caso in cui tu volessi fare il trasferimento delle quote della S.r.l. con il conferimento (e rispettando determinati requisiti), allora avresti un beneficio fiscale perché non ci sarebbe bisogno di considerare l’avviamento nel calcolo della plusvalenza; quindi, pagheresti una imposta sulla plusvalenza minore.
Prima di proseguire con un altro esempio numerico, è meglio comprendere questo strumento di efficacia fiscale, racchiuso nell’articolo 177 comma 2 del Tuir, che riporta i requisiti per questo strumento di risparmio fiscale.
Anche se può sembrarti un articolo complesso, non preoccuparti, perché metterò la descrizione in sintesi successivamente.
Prima di procedere con la lettura dell’articolo che contiene questo strumento di efficacia fiscale è meglio che tu abbia in testa questi concetti:
1) Il conferente è colui che trasferisce la quota, in questo caso il conferente è l’imprenditore che ha la quota da trasferire;
2) Il conferitario è colui che riceve la quota, quindi, in questo caso, la conferitaria è la Società Semplice che deve ricevere la quota;
3) Acquisire il controllo ai sensi dell’articolo 2359 significa che la società conferitaria, in questo caso la Società Semplice, ha la maggioranza delle quote della società per cui riceve le quote.
|
Articolo 177 Tuir Scambi di partecipazioni […] 2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa’, mediante i quali la societa’ conferitaria acquisisce il controllo di una societa’ ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtu’ di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa’ conferitaria per effetto del conferimento. 2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma. |
Sono consapevole che l’articolo non sia di facile comprensione, ma le parti più importanti sono quelle sottolineate.
In sostanza, il comma 2 dell’articolo 177 del Tuir afferma che l’imprenditore che vuole trasferire le quote della S.r.l., se lo fa con il conferimento e trasferisce una quota “grande” (tale da dare la maggioranza dei voti alla società che prenderà le quote), NON dovrà prendere il valore di mercato della quota (il quale comprende anche l’avviamento) per calcolare la plusvalenza da tassare.
Dovrà, invece, prendere solo la quota del patrimonio netto della società (il patrimonio netto si trova considerando il capitale sociale più gli utili accumulati negli anni precedenti, più gli utili accumulati nell’anno, ma NON c’è il valore dell’avviamento) senza dover considerare il valore dell’avviamento nel calcolo della plusvalenza da tassare.
In sostanza, rispettando le disposizioni di questo articolo, l’imprenditore conferente dovrà pagare l’imposta del 26% sulla quota di utili accumulati nel corso del tempo all’interno della S.r.l., ma non pagherà l’imposta del 26% sul valore dell’avviamento che l’azienda ha generato nel corso del tempo.
Nota: ho voluto riportare anche il comma 3, perché ci fornisce ulteriori informazioni, nel caso in cui la quota dell’imprenditore da conferire non sia di maggioranza, ma di questo aspetto ne parlerò approfonditamente in un ulteriore capitolo.
Per adesso, per comprendere meglio questo concetto è meglio farlo attraverso i numeri che abbiamo inizialmente ipotizzato:
| Facciamo un esempio numerico (i dati sono dell’esempio di prima).
Consideriamo un’azienda che abbia i seguenti dati: 1) Capitale sociale: euro 10.000 2) Utili accantonati negli anni precedenti: euro 20.000 3) Avviamento (calcolato con una perizia): euro 30.000 4) Ipotizziamo che ci sia il socio unico, ossia che ci sia solo lui Da questi dati emerge che: 1) Il valore della quota sulla quale considerare il prezzo di vendita NON è di euro 60.000 (10.000 + 20.000 + 30.000), ma di euro 30.000 (10.000 + 20.000), perché NON bisogna considerare il valore dell’avviamento calcolato con la perizia 2) Costo storico della quota euro 10.000, praticamente pari al capitale sociale investito inizialmente 3) La plusvalenza, quindi, è di euro 20.000 (euro 30.000 – euro 10.000) 4) Le imposte da pagare SENZA utilizzare l’articolo 177 comma 2 del Tuir sono di euro 50.000 x 26% = 13.000 5) Le imposte da pagare rispettando i requisiti dell’articolo 177 comma 2 del Tuir sono di euro 20.000 x 26% = 5.200 6) Il risparmio fiscale, con un’azienda che ha questi dati, è di euro 7.800 |
Ovviamente, il risparmio fiscale dipende dal valore dell’avviamento, che può essere di entità maggiore o minore, ma di certo, se un’azienda sta producendo utili, avrà un avviamento.
Di sicuro, fiscalmente parlando, meglio fare il conferimento seguendo le indicazioni dell’articolo 177 comma 2, per pagare di meno come plusvalenza, invece che fare un conferimento senza i requisiti dell’articolo 177 comma 2 del Tuir o fare il trasferimento con una cessione di quote.
Come hai probabilmente già intuito, il risparmio fiscale arriva dal fatto che se fai il trasferimento delle quote con la cessione quote (oppure con il conferimento senza i requisiti dell’articolo 177 comma 2 del Tuir), tu dovrai pagare il 26% di imposte anche sulla plusvalenza relativa al valore dell’avviamento.
Mentre, se fai il trasferimento delle quote della S.r.l. rispettando i requisiti dell’articolo 177 comma 2 del Tuir, tu pagherai le imposte sulla plusvalenza, SENZA considerare il valore dell’avviamento.
Questo ti permetterà di riorganizzare il tuo gruppo di società, riducendo le imposte da pagare tutte le volte che hai bisogno di fare un conferimento delle quote della S.r.l. figlia all’interno di una società holding.
Si, confermo che puoi utilizzare questo strumento di risparmio fiscale non solo per fare i conferimenti nelle Società Semplici holding, ma anche per fare i conferimenti nelle S.r.l. holding.
Avrai maggiore vantaggio nell’utilizzare questo strumento di Efficacia Fiscale nel momento in cui hai una S.r.l. avviata già da tempo e nel momento in cui ha un avviamento consistente; questo perché, se hai un avviamento importante, il valore della tua azienda aumenta; quindi, pagherai imposte elevante perché la plusvalenza è elevata.
Imposte sulla plusvalenza che puoi evitare, appunto, utilizzando questo strumento di efficacia fiscale.
Grazie a questo articolo ora hai la consapevolezza di comprendere quando puoi fare i conferimenti delle quote delle S.r.l. figlie all’interno della società holding riducendo al minimo il carico fiscale.
Ciao e ben ritrovato sul blog di Efficacia Fiscale! Anche oggi siamo pronti ad affronate…
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. Se…
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. Quando…
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. Oggi…
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. In…
Ciao e ben ritrovato sul blog di Efficacia Fiscale! Quando una S.r.l. inizia a generare…