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Ti do il benvenuto in questa circolare di Efficacia Fiscale per trattare uno tra gli argomenti più cliccati da tutti i businessmen che sono soci lavoratori in una S.r.l. : come ridurre il carico contributivo Inps.
E, soprattutto, come farlo senza doversi mettere in ombra cedendo il timone della propria S.r.l. agli altri soci finanziatori evitando che questi ti minaccino di toglierti dalla carica di amministratore per prenderti i soldi che hai accumulato nella società.
Appena avrai completato la lettura di questa nuova circolare scoprirai come diminuire i contributi Inps del socio lavoratore fino al 99% mantenendo il controllo sugli altri soci della S.r.l. e quindi avendo in pugno l’intera società.
Ma, prima di iniziare, faccio una piccola premessa confrontando il mondo imprenditoriale con il mondo del lavoro subordinato sul come pagano i contributi con la S.r.l..
Cosa li differenzia?
Il dipendente non versa le imposte ed i contributi perché ci pensa direttamente la S.r.l., quindi l’attenzione del lavoratore dipendente è rivolta alla voce “netto in busta” che compare nel riquadro in fondo a destra nella busta paga.
Sa che arriverà un bonifico o un assegno di quell’importo e sa che, quell’importo, sarà quello che potrà spendere avendo la sicurezza che non ci siano altre imposte da pagare.
Un imprenditore non ha questa “fortuna”.
Un imprenditore paga, all’incirca, le stesse imposte di una dipendente, ma per lui non c’è una società che gli dà una busta paga sul quale trattiene somme che poi versa per suo conto allo stato e all’Inps.
Dunque l’imprenditore deve versare autonomamente le imposte e contributi utilizzando il famoso modello F24.
In sintesi: il dipendente riceve i soldi già al netto dei contributi Inps, mentre il socio della S.r.l. riceve i soldi ma sa che dovrà pagare i contributi Inps successivamente di tasca sua.
Questo comporta che il dipendente NON percepisce il peso del carico contributivo Inps in quando non deve pagarsi autonomamente i contributi, che sono alti, e che lo stato impone di pagare a tutti i dipendenti con busta paga.
Al contrario gli imprenditori vedono molto bene l’impatto dei contributi Inps che lo stato impone a loro stessi, in quanto lo devono versare, cosa che prevede un’aliquota tributaria almeno pari al 24% di contributi da pagare, con un importo minimo annuale, anche in caso di perdita.
Da questo problema nasce una domanda che spesso mi chiedono i clienti durante le consulenze: “Simone esiste un modo per versare meno contributi INPS senza evadere e senza che io rischi di perdere il controllo della S.r.l.”?
Sì, esiste, infatti nel proseguendo nella lettura ti descriverò come puoi tagliare l’Inps del socio lavoratore fino al 99% conservando il controllo della S.r.l. senza essere minacciato dagli altri soci.
Ma prima di addentrarmi nell’argomento voglio aprire una piccola parentesi per i nuovi frequentatori del sito.
Mi chiamo Simone Calisti, sono un commercialista che lavora completamente online, specializzato nella fiscalità delle S.r.l. (scrivo circolari settimanali sul mio blog dal 2017 ed ho pubblicato un libro su questo argomento), il cui obiettivo principale è aiutare gli imprenditori che vogliono aumentare il profitto e la liquidità della propria S.r.l. controllando il bilancio ogni mese.
Solo acquisendo la consapevolezza dell’importanza del controllo mensile e continuativo della contabilità potrai individuare sia i punti deboli che i punti di forza della tua S.r.l., pianificare gli investimenti ed individuare gli strumenti di efficacia fiscale che ti consentiranno di ridurre i tributi utilizzando la legge, senza ricorrere a manovre borderline.
Fare i soldi raramente è un singolo evento, ma è una serie di piccoli eventi ripetuti con costanza e dedizione ogni mese.
I miei nonni, al tempo, mi hanno insegnato che si ottengono tanti soldi grazie a questo semplice meccanismo: guadagno + risparmio.
Per questo motivo il tuo obiettivo come imprenditore è quello di farti avere prima il maggior numero di utili (maggior guadagno) nella S.r.l. con il metodo della Contabilità Controllata per avere il problema di pagare imposte e contributi alti, e, solo dopo, di applicare il maggior numero di strumenti di risparmio fiscale specifici per il mondo della S.r.l. utilizzando gli strumenti di Efficacia Fiscale.
La combinazione di guadagno + risparmio ti consentirà di avere ogni anno sempre più soldi, cosa che si trasformerà in più tempo a tua disposizione e che a cascata porterà tanti altri vantaggi, come ad esempio:
– successo personale, miglior stima di chi ti conosce (e che magari, agli inizi, ti ha considerato un pazzo o un illuso);
– ammirazione di tua moglie e dei tuoi figli, soddisfazione dei tuoi genitori;
– più soldi e tempo per te stesso, per le persone cui vuoi bene, per le cure mediche, gli studi dei tuoi figli, per le piccole (a volte grandi) voglie della tua compagna di vita, per i tuoi genitori, che magari sono anziani e apprezzeranno il tuo poter essere accanto a loro nonostante gli impegni e le responsabilità;
– maggior tranquillità e serenità, sia fisica che spirituale, perché sei certo che alla mattina ti alzi con la sicurezza di avere più soldi rispetto al giorno precedente.
Ti piace tutto ciò?
Allora, come di consueto, bando alle ciance e let’s go….
Per poter comprendere l’efficacia di questo nuovo strumento bisogna conoscere quanto un socio lavoratore di S.r.l. paga di Inps.
In una S.r.l. ci possono essere 2 categoria di socio: i soci lavoratori ed i soci finanziatori.
I primi sono quelli che lavorano fisicamente all’interno della S.r.l. mentre i secondi, hanno conferito del capitale nella S.r.l., ma non lavorano all’interno della società.
Prima di tutto c’è da dire che solo il socio di S.r.l. che svolge lavoro all’interno della società è obbligato a pagare i contributi Inps, mentre il socio finanziatore NON deve pagare i contributi Inps.
Questi sono i contributi Inps pagati dalle 2 tipologie di soci della S.r.l.:
1) Il socio finanziatore NON paga nessun contributo Inps commercianti. Nel caso pagherebbe solo i contributi della gestione separata solo nel caso in cui ricevesse un compenso da amministratore;
2) Il socio lavorare, invece, deve pagare i contributi fissi Inps. Contributi che sono poco più alti del 24% e che si pagano in questo modo:
a) Si paga una quota fissa annua di euro 3.850,52 fino ad un reddito attribuibile al socio lavoratore di euro 15.953;
b) Nel caso in cui il socio lavoratore avesse un utile ad esso attribuito dalla S.r.l. superiore ad euro 15.953, in quel caso pagherebbe circa il 24% di contributi aggiuntivi in sede di dichiarazione dei redditi.
Dunque, in genere, i contributi che paga il socio lavoratore sono del 24% sul reddito ad esso attribuibile con un pagamento minimo annuo di euro 3.850,52.
Il reddito attribuibile al socio lavoratore varia in funzione della quota che possiede nella S.r.l. e dagli utili che la società produce.
Più gli utili della S.r.l. sono alti, e più è grande la quota nella società del socio lavoratore, maggiori saranno i contributi Inps che dovrà pagare.
Avere una quota maggioritaria della S.r.l., da parte del socio lavoratore, ha vantaggi e svantaggi, cosa che ti descrivo qui, di seguito.
Il vantaggio di avere una quota maggioritaria della S.r.l., ossia almeno pari al 51% della società, è che ti consente di avere il controllo della società.
Eviti, perciò, di trovarti nella situazione sgradevole in cui hai accumulato tanti soldi nel conto corrente della tua S.r.l. e che il socio finanziatore maggioritario ti tolga dall’amministrazione per poi prendersi tutti i soldi che hai accumulato nel tempo.
Dunque, maggiore è la tua quota nella S.r.l. che possiedi e maggiormente sei tutelato.
Inoltre, più la quota della S.r.l. che possiedi è elevata e più utili dovrai ricevere da essa alla fine dell’anno.
Mentre lo svantaggio di avere una quota di S.r.l. ampia, come socio lavoratore, è che paghi un maggior importo di contributi Inps.
Quindi potresti pensare che ti convenga possedere una quota minoritaria della S.r.l., per evitare questo ulteriore aggravio di contributi Inps.
Ma, anche nel caso in cui tu decidessi di avere una quota minoritaria di S.r.l., avresti vantaggi e svantaggi.
Di fatto i vantaggi e gli svantaggi sono speculari ai punti precedenti.
Nel caso in cui il socio lavoratore abbia una quota minoritaria della società pari o inferiore al 50%, il vantaggio risiede nel fatto che evita di pagare dei contributi Inps elevati, in quanto l’utile della S.r.l. è attribuito solo in minima parte al socio lavoratore.
Mentre lo svantaggio risiede nel fatto che perde il controllo della S.r.l., perché il socio finanziatore può toglierlo dalla carica da amministratore entrando in possesso del conto corrente della sua società, nel quale il socio lavoratore potrebbe aver accumulato anche migliaia di euro.
Siccome, sia nell’avere una quota minoritaria sia nell’avere una quota maggioritaria ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, potresti pensare che non esiste un modo per unire solo i vantaggi di entrambi i metodi.
Invece non è così, perché se utilizzi questa tecnica, allora puoi avere i vantaggi di entrambi senza nessun problema.
Un socio lavoratore ha vantaggi e svantaggi sia nell’avere una quota di maggioranza, sia nell’avere una quota di minoranza della S.r.l. .
Ma c’è, comunque, una tecnica che ti permette di avere i benefici di entrambi grazie a questi 2 importanti fattori:
1) Il codice civile prevede la possibilità di attribuire una quota di utili ai soci in modo diverso rispetto alle quote di partecipazione al capitale sociale della S.r.l. .
Per esempio, tu potresti essere il socio lavoratore ed avere il 95% delle quote di partecipazione al capitale sociale della S.r.l., ma inserire nell’atto costitutivo che tu hai diritto al 5% degli utili.
Dunque, di conseguenza, il tuo socio finanziatore avrebbe il 5% delle quote di partecipazione al capitale sociale ed il 95% degli utili.
Per mostrarti questa cosa ti riporto l’articolo 2468 del Codice Civile.
Art. 2468.
Quote di partecipazione.
[…]
“Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
[…]
Questo significa che, se tutti i soci di una S.r.l. sono d’accordo, possono prevedere, nell’atto costitutivo della società, che essi prendano degli utili in percentuale diversa rispetto alla percentuale delle quote di partecipazione del capitale sociale, infatti l’articolo recita: “resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”.
2) Il secondo punto chiave da comprendere è che, i contributi Inps commercianti, sono pagati solo dai soci lavoratori ed in funzione degli utili che i soci ricevono.
Quindi, se nell’atto costitutivo è previsto che il socio che ha il 95% delle quote deve ricevere il 5% di utili, questo significa che, la base imponibile dell’Inps, non è calcolata sul 95% degli utili della S.r.l., ma solo sul 5% degli utili che effettivamente gli sono attribuiti, tanto quanto è previsto dall’atto costitutivo.
Questo è quello che appare nel sito ufficiale dell’Inps:
Ti riporto qui di seguito il contenuto di quello che ho sottolineato:
Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti alle Gestioni Previdenziali degli Artigiani e dei Commercianti, la base imponibile, […], è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili […] .
Come ulteriore elemento di prova ti riporto un pezzo delle istruzioni ufficiali della dichiarazione dei redditi, presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nel quale viene descritto come l’imprenditore deve calcolare l’imponibile Inps sul quale pagherà i contributi Inps:
Il punto importante è il seguente: il rigo RR1 colonna 3 è riservato ai soci lavoratori di S.r.l. per l’esposizione della parte del reddito d’impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.
Dunque, dalle istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate (e nel sito dell’Inps), si comprende che nella base imponibile l’Inps si considera le quote di partecipazione di utili che sono attribuite al socio.
Quindi, grazie alla clausola di una diversa partecipazione agli utili, tu puoi conservare il controllo della S.r.l. e diminuire il carico contributivo anche fino al 99%.
Questo in quanto, estremizzando un po’, potresti avere il 99% delle quote di partecipazione al capitale sociale della S.r.l., avendo di fatto il controllo della società, e contestualmente attribuirti l’1% di quota di partecipazione agli utili della società per diminuire il peso del carico contributivo Inps.
Mentre, al socio finanziatore, gli consenti di prendere l’1% di partecipazione al capitale sociale, in questo modo non può toglierti dall’amministrazione della S.r.l. e attribuendogli il 99% di quota di partecipazione agli utili, senza bisogno di pagare i contributi Inps in quanto esso non lavora nella società.
In sintesi, il concetto che devi memorizzare è che, quando i soci di una S.r.l. costituiscono una nuova società, questi hanno una percentuale di partecipazione al capitale sociale ed una percentuale di partecipazione agli utili, cosa che spesso coincide.
Ma, se i soci lo stabiliscono nell’atto costitutivo della società, queste quote di partecipazione al capitale sociale possono avere una percentuale di utili nella S.r.l. diversa.
Percentuale di partecipazione al capitale sociale = la percentuale di potere che ha il socio nel prendere le decisioni aziendali della S.r.l. .
Percentuale di partecipazione agli utili = la percentuale di utili che il socio prendere dalla S.r.l. .
Spesso queste due percentuali sono identiche ma, i soci, possono inserire una clausola in cui prevedono che i soci stessi prendono degli utili in percentuale diversa rispetto a quella di partecipazione al capitale sociale della S.r.l. .
Ora che sei arrivato a leggere fino a questo punto, prima di proseguire ulteriormente, ti mostro un esempio reale di atto costitutivo che, un cliente che ha fatto una consulenza con me, ha voluto inserire nella sua nuova S.r.l. costituenda.
Qui, di seguito, ti riporto un pezzo di atto costitutivo di una nuova S.r.l. di un mio cliente, che ha acquistato una consulenza con me, per poi costituire la società nella stessa settimana. Il notaio ha previsto una percentuale di distribuzione di utili diversa rispetto alle percentuali di partecipazione al capitale sociale.
Ti riporto questo punto perché poi lo utilizzo come elemento per mostrarti i fattori a cui devi stare attento quanto attribuisci una diversa percentuale di utili rispetto alla percentuale di partecipazione al capitale sociale.
Premetto che il cliente ha costituito una S.r.l. di 2 soci, in cui lui è il socio lavoratore con il 51% delle quote, ed ha inserito la sua compagna con il 49% di quote mettendola come socio finanziatore.
Successivamente ha previsto una diversa distribuzione degli utili a suo favore del 5% (inferiore alla quota di partecipazione al capitale sociale), ma siccome il socio lavoratore ha il 51%, evita problemi che in futuro la sua compagna possa togliergli l’amministrazione della società impossessandosi del conto corrente della S.r.l. .
Dunque il cliente ha il controllo sulla S.r.l. .
| I comparenti convengono di prevedere ai sensi dell’art. 2468 C.C. i seguenti diritti particolari relativi alla ripartizione degli utili distribuiti:
La socia XXXXXXXXXXX ha diritto alla ripartizione degli utili distribuiti dalla società in misura del 95% (novantacinque per cento) mentre il socio XXXXXXXXXXX ha diritto alla ripartizione degli utili distribuiti dalla società in misura del 5% (cinque per cento), indipendentemente dalla diversa misura delle rispettive quote di partecipazione al capitale della società. I diritti di cui sopra sono attribuiti personalmente a ciascun socio e pertanto non sono trasferibili per atto tra vivi o mortis causa, salvo quanto successivamente previsto. In caso di trasferimento mortis causa della partecipazione sociale, i diritti in oggetto si estinguono e pertanto, con riferimento alla distribuzione degli utili, alla partecipazione in oggetto torna a spettare una quota di utili proporzionale alla partecipazione al capitale. In caso, invece, di trasferimento totale o parziale della partecipazione, per atto tra vivi, in favore di persone fisiche che intendono prestare la propria attività lavorativa nella società, detti diritti si trasmettono all’acquirente, in proporzione alla quota acquistata, ove consti il consenso unanime degli altri soci. Qualunque modifica o soppressione dei diritti in oggetto dovrà essere adottata dall’assemblea in sede di modifica dello statuto all’unanimità. Ai fini dell’applicazione del presente comma, non costituisce modifica dei diritti in oggetto il trasferimento, a qualunque titolo, della partecipazione sociale. Nel caso di mancato esercizio del diritto agli utili spettante ai signori XXXXXXX e XXXXXXXX, i medesimi si prescriveranno secondo le norme del codice civile. In tutte le ipotesi in cui i diritti in oggetto si estinguono senza una contestuale delibera modificativa dello statuto, oppure si trasferiscono, in tutto o in parte, in capo a persona diversa dall’attuale titolare, l’organo amministrativo dovrà, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato l’estinzione o il trasferimento del diritto, presentare presso il registro delle imprese apposita comunicazione e depositare il testo aggiornato dello statuto, eliminando l’indicazione dei diritti particolari estinti oppure indicando il nuovo titolare. |
In generale, se ci sono delle modifiche delle quote dei soci, i diritti si potrebbero estinguere.
Ma questo non è l’unico elemento che devi controllare per essere certo che questa clausola nell’atto costitutivo sia utile al tuo caso specifico.
Nel caso in questione del mio cliente, loro hanno costituito una S.r.l. in cui il socio lavoratore aveva il 51% delle quote di partecipazione al capitale della società, mentre il socio finanziatore (che era la sua ragazza), aveva il 49% di quote di partecipazione al capitale sociale.
Ma, nell’atto costitutivo della società, come hai già potuto leggere, hanno inserito una clausola in cui al socio finanziatore sono attribuiti il 5% degli utili, mentre alla socia finanziatrice ne sono attribuiti il 95%.
In questo modo il socio lavoratore conserva il controllo della S.r.l. e diminuisci il carico contributi Inps fino al 95% perché gli utili della S.r.l. sono attribuiti al socio finanziatore (che in questo caso è la sua fidanzata), ma ci sono altri elementi che devi considerare per essere sicuro che questa tecnica sia giusta anche per te.
Utilizzare questa tecnica ti permette di ridurre anche il 99% dei contributi Inps del socio lavoratore, soprattutto nel momento in cui gli utili generati dalla S.r.l. sono alti.
Ma, per essere certo che tu possa applicare questa tecnica al meglio e che produca una vera utilità per te, devi stare attento a questi elementi:
Grazie a questa circolare hai scoperto come poter diminuire i contributi Inps del socio lavoratore fino ad un massimo del 99%, senza perdere il controllo della S.r.l., senza essere ricattabile dagli altri soci, attribuendoti una quota di utili della società in modo diverso rispetto alla quota di partecipazione al capitale sociale.
Così facendo hai la possibilità di ridurre il carico contributi anche fino al 99% diminuendo di fatto il carico tributario complessivo.
Ciao e ben ritrovato sul blog di Efficacia Fiscale! Anche oggi siamo pronti ad affronate…
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Ciao Simone,
mi chiedevo se non si fosse prevista inizialmente questa opportunità nell'atto costitutivo, si può procedere alla successiva modifica tramite intervento notarile?
Ciao Luigi, le modifiche dell'atto costitutivo si possono fare anche successivamente senza problemi. Di certo, quando fai modifiche nell'atto costitutivo, spenderai dei soldi per la pratica notarile
Bell‘articolo.
Vorrei sottoporti una questione: nel caso in cui una persona risulti essere socio al 50% e amministratore con compenso di 2 diverse srl quali contributi inps é tenuto a versare nel caso ad esempio che entrambe le aziende realizzino utili (es. 50.000€ ciascuna)?
Ciao Giampiero, prima di tutto grazie del tuo apprezzamento. Per comprendere quale tipologia di Inps deve pagare un imprenditore che ha una S.r.l. deve seguire questo schema. Se l'imprenditore è un socio, e presta del lavoro operativo in almeno in una S.r.l., allora deve pagare i contributi Inps commercianti (fissi + quelli variabili al superamento di un certo reddito). Mentre se l'imprenditore è un amministratore e prende un compenso con busta paga, allora paga i contributi Inps alla gestione separata in percentuale del compenso che prende nella S.r.l. .