Cosa succede se l’imprenditore mette la residenza in un immobile della S.r.l. senza pagare l’affitto?
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Ti do il benvenuto in questo nuovo articolo di Efficacia Fiscale per mostrarti un argomento poco trattato ma molto interessante, nato da consulenze con due clienti del mio Studio, Raffaele e Nicola: L’Immobile concesso in uso all’amministratore.
In poche parole: è possibile andare a vivere e spostare la residenza in un immobile di proprietà della S.r.l. di cui si è soci, senza pagare l’affitto?
Dunque è possibile farsi pagare l’affitto dalla propria S.r.l. oppure acquistare la casa con i soldi della S.r.l. per poi andarci a vivere dentro?
Ti anticipo che la risposta è: sì.
Vanno, però, rispettate delle regole che ti aiuterò a comprendere proseguendo nella lettura. Uno degli scopi di questo blog e del mio canale YouTube “Commercialista Calisti” (a cui ti invito a iscriverti, se ancora non l’hai fatto per scoprire altri metodi per ridurre le imposte della tua S.R.L.) è proprio condividere, con te che mi segui, il frutto delle consulenze con i miei clienti e delle mie ricerche.
Posso affermare, con soddisfazione e senza falsa modestia, di aver imparato a destreggiarmi piuttosto bene nella foresta di norme di legge, circolari, interpelli, sentenze che regola il mondo delle S.r.l. .
Questo grazie al percorso di studi che mi ha portato alla laurea in Economia e Commercio ma, soprattutto, perché lavoro fianco a fianco con imprenditori che hanno con una S.r.l., desiderosi di conoscere ed approfondire il come rendere questa società un bancomat da cui prelevare costantemente dei soldi per sostenere il proprio tenore di vita insieme alle persone loro care.
Imprenditori che non mi vedono solo come il commercialista che gli comunica le imposte da pagare il giorno prima della scadenza o come un accademico che snocciola norme spesso incomprensibili. Ma come un consulente-alleato a cui chiedere soluzioni pratiche e con cui confrontarsi per gestire al meglio la propria S.r.l. ed ottenere i migliori risultati nel pieno rispetto della legge, guadagnando anche attraverso il risparmio di imposte e contributi.
Il nome che ho scelto per questo blog “Efficacia Fiscale” sintetizza il mio modus operandi ed il mio obiettivo.
Il mio Studio, sia quello fisico a Rimini, che quello virtuale (che conta clienti che, come me ed i miei collaboratori, amano lavorare online) in tutta Italia (e non solo) si basa su due pilastri: la Contabilità Controllata mensile e l’Efficacia Fiscale.
Non mi stancherò mai di ripetere che solo controllando la contabilità, aggiornandola ogni mese, in modo frequente e continuativo si può avere la sicurezza che i numeri del bilancio della S.r.l. siano esatti e rappresentativi dello stato di salute attuale della società (proprio come i controlli del sangue o di qualsiasi esame medico).
Un bilancio aggiornato, che ha numeri esatti, è lo strumento principale per trasformare la tua S.r.l. in un congegno per fabbricare soldi (a me piace pensare di avere una S.r.l. da cui prelevare i soldi come se fosse un bancomat senza avere nessuna restrizione).
Non solo avrai a disposizione tutti gli elementi numerici per capire se la tua attività rende, per comprendere quali sono i punti deboli su cui intervenire e quelli di forza su cui puntare, ma sarai anche in grado di capire quando, e in che misura, attivare i vari bonus che il Fisco mette a disposizione per risparmiare le imposte in modo perfettamente legale.
Come ho scritto prima, non sono un accademico che sciorina elenchi di norme. Non sono neppure un marketer che tenta di “vendere” a tutti i costi le S.r.l. .
Mi reputo un esploratore del mondo delle S.r.l. . E, come tale, più approfondisco la conoscenza di questa forma giuridica e più mi rendo conto che è la forma giuridica più elastica e redditizia per gli imprenditori che vogliono gestire dei business con piccole e medie imprese.
Inoltre posso dirti che il Fisco elargisce alla S.r.l. il più ampio spettro di strumenti di risparmio fiscale. Strumenti che vanno studiati insieme agli imprenditori per vedere se fanno al caso loro e come applicarli al meglio dentro alla loro S.r.l. .
Così come è successo con Raffaele e Nicola nel caso della residenza presso un immobile di proprietà delle S.r.l. di cui sono soci, senza pagare l’affitto.
Chiudo questa doverosa premessa ricordandoti che, grazie alla Contabilità Controllata e al bilancio esatto e perfettamente aderente alla realtà, potrai simulare quanto andrai a pagare di imposte, pianificare i versamenti, elaborare budget gli l’anno futuro, investire senza il timore di usare i soldi e non averli al momento di pagare le imposte.
In questo modo dormirai sonni tranquilli e affronterai il giorno lavorativo carico di energia da investire nel business.
Efficacia Fiscale e Contabilità Controllata sono concetti strettamente correlati che ti portano verso un risultato che voglio, ancora una volta, ricordare:
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Sei pronto a scoprire le regole da seguire per spostare la residenza nella S.r.l. di cui sei socio senza pagare l’affitto?
Bando alle ciance & let’s go…
Quali sono gli affitti che una S.r.l. può scaricare?
Ogni società si può scaricare i costi degli affitti che sono inerenti alla propria attività. Questo è un dato di fatto e giusto direi.
Solo se il costo serve per lo svolgimento dell’attività, allora è riconosciuto deducibile nella contabilità della S.r.l. . Se così non fosse, semplicemente il costo sarebbe riconosciuto indeducibile e, quindi, la società dovrebbe pagarci le imposte anche se sostiene quel determinato costo.
Dunque, durante la sua attività, la S.r.l. potrebbe prendere un immobile e scaricare i costi per questi principali motivi:
a) ufficio, capannone, magazzino: per andare a svolgere la propria attività;
b) utilizzarlo per le trasferte momentanee ai dipendenti (i dipendenti non ci possono mettere la residenza, perché è un trasferimento momentaneo).
Come puoi notare, la S.r.l. non può considerare buono il costo di un immobile abitativo dato in uso all’imprenditore, ma questo non è detto che sia illegale o sanzionato dal fisco.
Infatti, nel nostro sistema fiscale, è prevista la possibilità che l’imprenditore utilizzi la casa della S.r.l. (sia di proprietà sia in affitto) ai fini privati, ossia che ci possa mettere la residenza, a patto di rispettare determinate regole, cosa che ti mostrerò qui, di seguito, nel proseguimento della circolare.
Dunque, prima di proseguire, ti dico che ci possono essere dei casi in cui la S.r.l. paga materialmente l’affitto della casa in cui tu vivi, oppure che tu possa andare a vivere nella casa di proprietà della S.r.l. .
È tutto legale, non preoccuparti. C’è anche da dire che il Fisco ha previsto delle specifiche norme fiscali per evitare che questo diventi una cosa speculativa da parte dell’imprenditore.
In sintesi il principio è questo: se l’imprenditore mette la residenza in un immobile della S.r.l., allora questo immobile è per certo utilizzato ad uso privato, almeno una parte. Quindi, l’imprenditore dovrà pagare delle imposte nella propria dichiarazione dei redditi in funzione del valore del bene ricevuto dalla società, mentre la S.r.l. avrà un costo indeducibile.
Queste regole possono cambiare a seconda di come è configurato l’imprenditore, ossia se questo è solo amministratore oppure se questo è un socio.
Cosa succede se il socio della S.r.l. mette la residenza in un immobile della società?
Se una S.r.l. compra, o prende in affitto, un immobile abitativo ed il socio ci va a vivere mettendo la residenza, non preoccuparti, non stai compiendo un’attività illegale, quindi, non verrai arrestato.
Ma dovrai rispettare una regola fiscale che impone che il socio dichiari un maggior reddito pari al valore di mercato relativo all’utilizzo dell’immobile.
Questo perché c’è un articolo specifico del Tuir (testo unico delle imposte sul reddito) il quale specifica che, ogniqualvolta il socio utilizza ai fini privati un bene della S.r.l., allora, questo deve dichiarare un maggior reddito che rientra nella categoria dei “redditi diversi”.
Essenzialmente succede che il costo è indeducibile per la S.r.l., mentre il socio deve dichiarare un maggiore reddito nella dichiarazione dei redditi pari all’affitto a valore normale della casa.
Per mostrarti questa cosa ti riporto l’articolo 67 del Tuir:
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REDDITI DIVERSI Art. 67 Redditi diversi 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: […] hter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore; […] |
Questo pezzo afferma che, se il socio prende la casa della S.r.l. e la usa per fini personali, cosa che sarà di certa vera nel momento in cui il socio ci mette la residenza, allora deve dichiarare un reddito diverso, nella sua dichiarazione dei redditi, che sarà pari al valore di mercato dell’affitto. Poi, su questo reddito il socio ci pagherà le imposte, di certo.
Mentre, per la società dovrebbe essere un costo indeducibile in quanto la casa della S.r.l. è utilizzata ai fini privati dall’imprenditore e non per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Esempio: se la S.r.l. stipula un contratto di affitto per una casa abitativa per euro 500,00 al mese, ossia euro 6.000,00 all’anno e, poi, questa casa è utilizzata completamente dal socio della S.r.l., allora il socio dovrà dichiarazione nella propria dichiarazione un maggior reddito di euro 6.000,00 (sul quale ci pagherà maggiori imposte ma non pagherà i contributi Inps).
Mentre la società sostiene i canoni di pagamento, ma dovrà ugualmente pagarci sopra le imposte del 28% (Ires 24% e Irap 4%). Questo in quanto i costi per l’affitto della casa destinata al socio per uso privato sono indeducibili, perché non riconducibili alla società.
Nota, in questa condizione è vero che l’imprenditore dovrà pagare delle imposte personali, è vero che anche la S.r.l. dovrà pagare delle imposte perché il costo è indeducibile. Ma l’imprenditore ha il vantaggio che è la società che paga materialmente l’affitto con i ricavi che produce l’azienda e non è lui che paga di tasca sua l’affitto (o che ha acquistato la casa).
Soluzione: una soluzione è quella di poter dichiarare, cosa che deve essere vera, che una parte della casa è utilizzata veramente per l’esercizio dell’attività, mentre l’altro 50% sia utilizzato ad uso privato dimostrato dal fatto che l’imprenditore ha portato la residenza.
In questo caso hai due vantaggi fiscali, perché la S.r.l. si scarica il 50% dei costi, in quanto la metà della casa è utilizzata per un uso aziendale. Mentre il socio imprenditore dovrà dichiarare un maggior reddito pari al 50% dell’affitto (e non al 100% come nel caso precedente) perchè solo metà della casa è utilizzata a fini personali.
Vantaggi: 1) l’affitto è finanziariamente pagato dalla S.r.l., 2) sul maggior reddito del socio che dovrai dichiarare a titolo di uso privato della casa della S.r.l. non dovresti pagarci i contributi Inps, 3) puoi vivere nella casa della S.r.l. alla luce del sole senza dover nascondere a nessuno questa cosa, 4) se solo una parte è utilizzata ai fini personali, allora questo, per te, è un enorme vantaggio perché l’utilizzo aziendale dell’abitazione sarebbe deducibile per la S.r.l. e il socio dichiarerà un reddito diverso minore.
Questo che ti ho appena descritto è il caso in cui l’imprenditore è un socio della società.
Adesso potrebbe venirti in mente la “furbata” di intestare le quote della S.r.l., che possiede l’immobile, ad una tua S.r.l. holding. in questo caso eviti di essere un socio della società che ha l’immobile per evitare di dichiarare un maggior reddito diverso.
Ma anche in questo caso devi stare attento. Perché, nel momento in cui sei amministratore della S.r.l. e ricevi in godimento un bene della S.r.l., allora dovrai dichiarare un maggior reddito sulla busta paga a titolo fringe benefit. Cosa che ti farà pagare maggiori imposte e dei contributi Inps.
Cosa succede se l’amministratore della S.r.l. mette la residenza in un immobile della società?
Anche se tu volessi superare il problema di dichiarare un maggior reddito nella tua dichiarazione dei redditi come socio che utilizza una bene aziendale, intestando le quota della S.r.l. ad una S.r.l. holding, avresti sempre un problema simile nel caso in cui tu sia amministratore della S.r.l. figlia.
Ti dico questo perché, quando un amministratore di S.r.l. (tanto quanto un dipendente) utilizza un bene della società ai fini personali, allora deve dichiarare, nella sua busta paga, un maggior compenso ricevuto a titolo di “fringe benefit”.
Con il termine fringe benefit si indica il caso in cui un dipendente, o amministratore, riceve in uso, in godimento dei beni della società. Poi questi dovranno dichiarare un maggior compenso nella busta paga. Non riceveranno maggiori soldi perché hanno ricevuto i beni in godimento e, su questo maggior valore, ci pagano imposte e contributi Inps.
L’amministratore della S.r.l. quando beneficia di un bene intestato alla società, dovrà dichiarare nella sua busta paga un maggior compenso, dunque bisogna quantificare questo maggior compenso denominato fringe benefit.
Quanto fringe benefit è attribuito all’amministratore quando vive nella casa della S.r.l.?
Come individuare il maggior reddito dell’amministratore da mettere nella busta paga te lo mostro grazie all’articolo 51 del Tuir che definisce il valore da attribuire all’amministratore nel momento in cui esso riceve in godimento una casa della S.r.l. (sia che questa è di proprietà della S.r.l. sia che questa è posseduta dalla società con contratto di locazione).
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Art. 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. […] 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9. […] 4. Ai fini dell’applicazione del comma 3: […] c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; |
Questo pezzo mostra il valore dell’incremento della busta paga che deve avere l’amministratore dovuto al fatto che utilizza l’immobile della S.r.l. per un uso privato. Sono distinti 3 casi di cui, alla fine, solo il primo è praticamente realizzabile:
a) Come fringe benefit da aggiungere alla busta paga dell’amministratore si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore. A questo devi togliere quanto corrisposto, eventualmente, dal socio per il godimento del fabbricato stesso.
Esempio: se utilizzi un immobile abitativo della S.r.l. che ha una rendita catastale di euro 480, questo significa che l’amministratore dovrà, ogni anno, dichiarare un maggior compenso dentro la busta paga di euro 480. Su questo maggiore compenso, l’amministratore pagherà i contributi Inps e le imposte Irpef personali, in quanto rientra all’interno della busta paga.
Ipotesi:
1) amministratore che paga il 34,23% di contributi Inps della gestione separata (perché la S.r.l. figlia è controllata da una S.r.l. holding, altrimenti l’imprenditore ricadrebbe nella norma precedente del dichiarare un reddito diverso nella dichiarazione dei redditi).
2) consideriamo l’aliquota Irpef maggiore del 43% più 1% di addizionale regionale e comunale,
Calcoli:
1) Contributi Inps, tra quelli a carico dell’amministratore e quelli a carico della S.r.l.: 480 x 34,23% = 164,30. Anche la quota dei contributi Inps a carico della S.r.l. la considero nel calcolo in quanto sono maggiori contributi che, di fatto, sostiene l’imprenditore con la propria azienda.
2) Imposta Irpef sul maggior compenso per il godimento della casa (ricordandoti che i contributi a carico dell’amministratore sono di 1/3): [480,00 – (164,30 x 1/3)] x 44% = [164,30 – 54,77] x 44% = 48,19
Dunque, nel caso in cui l’imprenditore amministratore dovesse andare a vivere in una casa della S.r.l., allora questo pagherebbe in più euro 164,30 + 48,19 = 212,49 tra imposte e contributi. Questo senza bisogno che l’amministratore paghi l’affitto della casa in cui vive. Non male come differenza.
Se te lo stai chiedendo, la S.r.l. dovrà, comunque, sostenere da sola, con i suoi soldi, l’affitto dell’immobile. Se, invece, questo immobile fosse di proprietà, allora non dovrebbe pagare l’affitto.
Ricordati che le spese delle utenze della casa devono essere sempre pagate dall’amministratore che utilizza la casa (se le utenze fossero intestate alla S.r.l., allora queste sarebbero un costo indeducibile e verrebbe attribuito un fringe benefit all’amministratore pari al valore delle utenze che non paga l’amministratore perché sono intestate alla S.r.l.).
Se la S.r.l. avesse preso l’immobile a titolo di affitto, allora i canoni che essa paga sarebbero costi indeducibili sul quale si pagano le imposte Ires del 24% e Irap del 4%. Questo in quanto la legge considera questo immobile un “immobile patrimonio” perché non è inerente all’attività e non è oggetto dell’attività d’impresa e tutti i costi associati, dell’affitto e delle utenze sarebbero indeducibili.
Come vedrai successivamente, l’eventuale affitto pagato dalla S.r.l. per il contratto di locazione è deducibile solo nel limite del fringe benefit assegnato all’amministratore.
b) Per i fabbricati concessi in uso all’amministratore, ma con l’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza.
In sostanza, è come se fosse il caso precedente, solo che l’amministratore sarebbe obbligato a prendervi la residenza per motivi di lavoro con il vantaggio di dichiare un compenso minore perchè il fringe benefit è più basso. Credo che si possa identificare come nel caso del “custode” di una casa o portiere di un condominio. Se ti trovassi in questa situazione, alla fine pagheresti il 30% dei tributi visti in precedenza, ma dovresti essere nella condizione di affermare che l’amministratore aveva l’obbligo di residenza.
c ) Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;
In questo caso l’amministratore avrebbe il godimento di un immobile a cui non è stata attribuita una rendita catastale. Ma sono casi rari, non è oggetto di questa circolare, in quanto sarebbe un immobile in cui difficilmente l’imprenditore potrebbe metterci la residenza e viverci realmente.
Vantaggi: in sostanza l’amministratore della S.r.l. che mette la residenza in un immobile della società pagherà delle maggiori imposte e contributi Inps a titolo di fringe benefit in quanto è come se ricevesse un compenso maggiore sulla busta paga. Anche se la S.r.l. dovesse pagare gli affitti e che questi fossero indeducibili, comunque avresti un vantaggio perché finanziariamente non paghi tu i canoni, ma li paga la società. Se, invece, l’immobile fosse della società, alla fine l’amministratore avrebbe solo un incremento del compenso per via del fringe benefit ma l’acquisto della casa è effettuata con i soldi della S.r.l. .
Per capire il vantaggio fiscale di questo strumento, devi ancora comprendere l’ultimo pezzo, ossia quanto costo aziendale la S.r.l. si può scaricare per un immobile in cui ci vive l’amministratore.
Cosa che, come vedrai, ti darà spunto per una ulteriore beneficio fiscale nel momento in cui l’imprenditore fa delle trasferte.
Quanto si può scaricare la S.r.l. come costo deducibile?
Per conoscere se questo ulteriore strumento, che puoi utilizzare per farti pagare l’affitto dalla S.r.l., sia per te utilizzabile nel concreto, devi conoscere quanto si può scaricare la S.r.l. come costo deducibile.
Per mostrarti questo ti mostro l’articolo 95 del Tuir:
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Art. 95 Spese per prestazioni di lavoro 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1. 2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili. |
Questo pezzo significa che:
a) i canoni degli immobili abitativi sono deducibili solo per i dipendenti in trasferta momentanea (dunque non può metterci la residenza, perché sei in una trasferta);
b) i canoni degli immobili concessi in uso a dipendenti e amministratori sono deducibili nella S.r.l. solo nel limite del fringe benefit ad essi assegnati. Quindi, tutto quello che supera il fringe benefit è un costo indeducibile per la società e sul quale dovrà pagarci le imposte del 28% (Ires 24% e Irap 4%);
c) se il dipendente (e, quindi, vale lo stesso anche per l’amministratore senza partita Iva o, comunque, con partita Iva ma che svolge attività diversa rispetto a quello della S.r.l.) trasferisce la residenza anagrafica nell’immobile della S.r.l. per esigenze di lavoro, in un comune diverso da quello della residenza precedente, allora gli eventuali canoni di affitto pagati dalla S.r.l. sono deducibile per il periodo d’imposta e nei due anni successivi.
Ovviamente non bisogna abusare di questa norma. Ma ove ci sia un valido motivo per trasferire realmente la residenza dell’amministratore in un Comune in cui deve prestare l’attività lavorativa (quindi dovrebbe essere un comune diverso rispetto a quello di residenza precedente) allora la S.r.l. potrebbe scaricare i costi dell’affitto per l’anno di sostenimento e per i 2 anni successivi.
Faccio un esempio, sintetico: Io ho la residenza a Rimini. Quindi, se per lavoro devo spostare la residenza a Bellaria Igea Marina, piccolo Comune vicino a Rimini, allora la mia S.r.l. (che però deve fare un’attività diversa rispetto alla mia partita Iva da commercialista) potrebbe scaricare i costi dell’affitto come minimo per 2 anni.
Se leggi questa norma in questo modo, ricordati che, in caso di controllo, più elementi di prova porti a tuo favore nella necessità di trasferire la residenza nel nuovo Comune rispetto a quello di residenza precedente, e più puoi dimostrare la tua ragione davanti ad un giudice tributario.
Le disposizioni dei dipendenti valgono anche per gli amministratori?
(L’Agenzia delle Entrate equipara il reddito dell’amministratore a quello da dipendente – circolare dell’Agenzia delle Entrate n.67 del 06/07/2001 – circolare dell’Agenzia delle Entrate n.105 del 12/12/2001 – articolo 50 comma 1 lett. c-bis del TUIR)
Si, anche se il Tuir afferma che è il dipendente a fare la trasferta momentanea oppure a trasferire la residenza in un Comune diverso, la disposizione è, comunque, riferita all’amministratore.
Questo perché c’è una circolare ministeriale che specifica di equiparare le disposizioni del lavoro dell’amministratore (che è chiamato collaboratore “co.co.co”) con il lavoro da dipendente.
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.67 del 06/07/2001 […] Con l’introduzione dell’articolo 34 della legge n. 342 del 21 novembre 2000 tali disposizioni sono state abrogate e pertanto, per la determinazione del reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa risultano applicabili, in virtu’ del richiamo operato dall’articolo 48-bis del TUIR, le medesime regole previste dall’articolo 48 per il reddito di lavoro dipendente. […] DETERMINAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L’inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente comporta che, ai fini della determinazione del reddito, si rendano applicabili, per il richiamo operato dall’articolo 48-bis del TUIR, le disposizioni previste dall’articolo 48 del medesimo testo unico in tema di reddito di lavoro dipendente. […]
Circolare Agenzia delle Entrate n.105 del 12/12/2001 […] Sulla base delle richiamate disposizioni, per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale. […] In sostanza, i compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell’oggetto tipico dell’attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionali. […]
Art. 50 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: […] c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, […]. |
Se l’attività da amministratore è assimilata come dipendente, ossia non rientra nella partita Iva dell’amministratore, allora valgono le disposizioni previste per i dipendenti.
Se l’attività da amministratore è assimilata a quella del lavoratore autonomo, perché rientra nell’attività della partita Iva, allora bisogna seguire le indicazioni previste per il reddito da lavoro autonomo.
Questo significa che quello che è previsto per i dipendenti, sulle trasferte temporanee e sul trasferimento della residenza per motivi di lavoro, va applicato anche agli amministratori.
La casa deve essere di proprietà della S.r.l. oppure va bene anche se la società paga l’affitto all’imprenditore?
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Circolare Ministeriale n. 326 del 23 dicembre 1997 […] 2.3.2.3. Fabbricati La lettera c) del comma 4 stabilisce che per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, indipendentemente dalla circostanza che il fabbricato sia di proprietà del datore di lavoro ovvero sia da questi acquisito in locazione anche finanziaria, l’importo da far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente si determina effettuando la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore, e quanto corrisposto (mediante versamento o trattenuta) per il godimento del fabbricato stesso. […] |
Questo pezzo significa che puoi trasferire la residenza sia in un immobile di proprietà della S.r.l., sia in un immobile che è preso dalla società in affitto.
Quali sono le soluzioni per far pagare l’affitto della casa in cui vive l’imprenditore alla S.r.l.?
Qui, di seguito, voglio condividere con te una sorta di check list di soluzioni che devi mettere in atto, per farti pagare l’affitto della casa in cui vivi, dalla S.r.l. nel rispetto delle regole, in modo che tu possa mettere tranquillamente la residenza nell’immobile della S.r.l. senza doverti nascondere da niente e nessuno:
a) Soluzione per il socio che vive nell’immobile della S.r.l. trasferendovi la residenza: se un socio prende la residenza nell’immobile di proprietà della S.r.l., allora di base il socio deve dichiarare un reddito diverso nella propria dichiarazione dei redditi per pagarci le imposte.
La maggiorazione del reddito deve essere pari al valore nominale del bene della S.r.l. ricevuto in godimento. Cosa che, potenzialmente, sarà pari al canone di locazione.
Se la S.r.l. avrà preso l’immobile con un contratto di affitto, allora questo sarà indeducibile dal reddito della società perché la casa NON è utilizzata per un fine aziendale.
Mentre, se la società avesse acquistato l’immobile con i propri soldi, allora l’ammortamento sarebbe, comunque, indeducibile perché questo è considerato un immobile “patrimonio” e non un bene utilizzato per svolgere l’attività aziendale.
Per superare questo problema e cercare di avere il maggior vantaggio fiscale possibile, ricordati che l’immobile che utilizzi potresti impiegarlo per una percentuale ad uso aziendale come, ad esempio, ufficio o perché lavori fisicamente da casa.
Questo ti porterebbe un importante vantaggio fiscale. Per esempio, se l’immobile della S.r.l. in cui vivi ed in cui ci hai portato la residenza fosse al 50% per uso aziendale, allora tu, come socio, dovresti pagare le imposte della metà, mentre la società di potrebbe tranquillamente scaricare il 50% dei costi dell’affitto o dell’ammortamento dell’immobile.
b) Soluzione per l’amministratore che vive nell’immobile della S.r.l. trasferendovi la residenza: in questo caso l’amministratore avrà un lieve incremento di reddito sulla busta paga per via del fringe benefit che deriva dall’utilizzo privato dell’immobile in cui vive. Mentre la S.r.l. potrà scaricarsi il costo solo nel limite del fringe benefit assegnato all’amministratore.
Dunque, la S.r.l. si può scaricare di poco l’affitto o l’ammortamento dell’immobile perchè all’amministratore è attribuito un fringe benefit contenuto. Mentre per gli importi eccedenti sono costi indeducibili per la S.r.l. .
In questo caso hai comunque un vantaggio per via del fatto che NON sei tu imprenditore che paga “in soldoni” l’affitto di tasca propria (o che ha acquistato l’immobile). Ma l’affitto della casa (o l’acquisto dell’immobile) è pagato utilizzando i soldi della S.r.l. .
Quindi, anche se dovessi metterti giù a fare i calcoli e scoprire che fiscalmente non hai un enorme vantaggio, hai comunque il vantaggio che utilizzi i soldi della S.r.l. mettendo la residenza nell’immobile della società, facendo tutto con la massima trasparenza alla luce del sole senza doverti vergognare, senza stare attento a quello che dici in giro ai vicini, o senza mentire quando le persone ti chiedono informazioni.
Per sicurezza ti consiglio di utilizzare questa specifica norma fiscale nel momento in cui sei solo amministratore e NON socio, in quanto penso che dovresti dichiarare anche il reddito diverso. Quindi, in caso, potresti valutare di intestare le quote della S.r.l. dove hai l’immobile ad una S.r.l. holding, ad una società semplice holding oppure ad un trust perché così tu non sei direttamente un socio.
c) Soluzione per l’amministratore che vive nell’immobile della S.r.l. SENZA trasferirvi la residenza per trasferte momentanee: Nel caso in cui l’amministratore dovesse essere in trasferta e dormire nell’immobile in possesso della S.r.l., allora l’amministratore non dovrebbe pagare imposte e per l’immobile di cui ha usufruito. Inoltre, per la società, il costo è completamente deducibile.
Ma, ricordati che deve essere una trasferta momentanea vera. La S.r.l. può scaricare il costo dell’affitto della casa, ma questa deve essere utilizzata per le trasferte dell’amministratore.
Se tu mettessi la residenza su quello specifico immobile della S.r.l., difficilmente potresti affermare che quella casa è utilizzata come alloggio per le trasferte.
d) Soluzioni per l’amministratore che trasferisce la residenza per motivi di lavoro: se l’amministratore trasferisce la residenza per motivi di lavoro in un immobile della S.r.l., allora la società si può scaricare il costo dell’affitto per quell’anno d’imposta e per i 2 anni successivi. Poi, l’amministratore dovrà dichiarare un piccolo maggior compenso a titolo di fringe benefit.
Nota, è vero che alcune di queste soluzioni comportano il pagamento delle imposte e contributi in carico all’imprenditore. Ma, siccome sono somme di denaro che paga la S.r.l., allora queste spese sono sostenute dalla S.r.l. e sono pagati direttamente dalla società, sollevando da questo onere l’imprenditore. È come se la S.r.l. di fatto pagasse l’affitto dell’imprenditore in modo indiretto.
Inoltre, tra le soluzioni a tua disposizione, ricordati che puoi eliminare il problema di dichiarare il reddito diverso come socio che utilizza il bene della S.r.l. nel caso intestassi le quote ad una S.r.l. holding, società semplice, trust.
Mentre potresti ridurre il reddito diverso del socio o il fringe benefit dell’amministratore che utilizza una bene della S.r.l. ad uso privato, utilizzando solo una parte della casa per uso personale e, quindi, l’altra parte ad uso aziendale.
Conclusioni
Grazie alle informazioni che hai ottenuto da questa nuova circolare sai quando e come puoi mettere la tua residenza personale in una casa della S.r.l. senza pagare l’affitto, senza pagare l’immobile, senza dover dire bugie ai vicini per paura che ti denuncino all’Agenzia delle Entrate e vivere felice, sereno e tranquillo perché hai la certezza di fare tutto nel rispetto della legge.
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In tutti i casi in cui hai un’azienda, sappi che, se desideri davvero dormire sonni tranquilli, proteggere il tuo patrimonio personale, tutelare il tuo investimento aziendale, la tua famiglia e il tuo futuro, la soluzione migliore potrebbe risiedere nell’utilizzo di una S.r.l.
Ma non sarebbe sufficiente.
Andrebbe anche verificato di: produrre utili in abbondanza, disporre della liquidità necessaria per far funzionare l’azienda regolarmente e utilizzare il più possibile strumenti di pianificazione fiscale nella tua società, al fine di poter ridurre le imposte della S.r.l.
Attenzione però: una gestione inappropriata della S.r.l. potrebbe comportare il rischio di pagare, tra imposte e contributi, una percentuale paragonabile a quella di una ditta individuale.
Tuttavia, solo con la S.r.l. potrebbe essere possibile ridurre il carico fiscale complessivo.
Al contrario, con una gestione fiscale efficace, le imposte potrebbero essere ridotte.
Esistono diversi strumenti di pianificazione fiscale che potrebbero essere utilizzati nella tua S.r.l. per contenere imposte e contributi.
Più strumenti di risparmio fiscale specifici per la S.r.l. dovessero essere applicati, maggiore potrebbe essere la riduzione del carico fiscale.
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Salve, mi pacerebbe sapere se sarebbe applicabile alla residenza di 2 soci di srl e se comporta qualche differenza in termini di quota spesa indeducibile e quota/e spesa/e a reddito degli stessi. Farebbe inoltre differenza se i 2 soci fossero solo conviventi o invece sposati?
Grazie 🙂
Ciao Fabio, per poterti rispondere mi devi dire il tuo caso specifico. Mi puoi dare ulteriori informazioni contestualizzando meglio la tua posizione?
Ciao Simone, domandina per te: il socio di una SRL holding che usa l’immobile per uso lavorativo ed il cui affitto è pagato dalla SRL figlia non deve dichiarare il reddito diverso e la SRL può dedurre fino al 50% del costo dell’affitto. Dico bene? Inoltre l’unico modo perla SRL di dedurre il 100% del costo dell’affitto è utilizzarlo come immobile da usare per le trasferte? Grazie