Cose a cui stare attento quando costituisci una Società Semplice
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Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per trattare un argomento che è ufficialmente entrato nella top ten delle richieste di consulenza dei miei clienti: la società semplice come strumento per tagliare il carico fiscale.
Il nome che ho scelto per questo blog, Efficacia Fiscale, dovrebbe rendere l’idea di quale sia uno dei principali obiettivi della mia attività di ricercatore e divulgatore fiscale: individuare ed approfondire i bonus, gli strumenti che lo Stato mette a disposizione per tagliare il carico di imposte e contributi consentendo agli imprenditori di guadagnare anche tramite il risparmio di imposte e contributi.
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Bene, ora caro imprenditore che gestisci il tuo business tramite una S.r.l. o stai pensando di costituirne una, sei pronto a scoprire cos’è una Società semplice, come si costituisce e come può essere utilizzata per risparmiare imposte e contributi in modo perfettamente legale?
Bando alle ciance and let’s go…
Come puoi utilizzare la tua Società Semplice per tagliare il carico fiscale con la S.r.l.?
Ci possono essere varie considerazioni su vantaggi e svantaggi, ma principalmente può essere utilizzata la seguente struttura societaria: una S.S. holding che controlla le quote di una S.r.l. “figlia”.
In questo modo i soci della Società Semplice non pagano i contributi Inps commercianti, in quanto la legge non prevede per le Società Semplice l’esercizio di un’attività commerciale, ed anche per la S.r.l. non può venire aperta una posizione Inps al socio, perché non vi sono soci persone fisiche, ma solo un’altra società.
Il tutto per dimostrarti qual è un ipotetico utilizzo della Società Semplice nella pianificazione fiscale di un imprenditore, ricordandoti che vi sono vari aspetti da valutare sotto il punto di vista fiscale, come ad esempio il fatto che, comunque, i contributi Inps sul compenso dell’amministratori li dovrai pagare e con aliquota maggiore.
Puoi costituire una Società Semplice senza il notaio, senza l’Agenzia Entrate e senza la Camera di Commercio?
Una Società semplice può essere costituita con, o senza, notaio.
Questo in quanto la forma di costituzione prevede l’atto sotto forma di atto pubblico, scrittura privata non autenticata. La puoi costituire anche “a voce” (contratto verbale) iscrivendola in Camera di Commercio.
Ricordati che la scrittura privata non autenticata (ossia lo Statuto della Società Semplice) dovrai, comunque, registrarla presso l’Agenzia delle Entrate, quindi, dovrai sostenere delle spese di registrazione.
Ricordati che, di fatto, per poter acquistare le quote di S.r.l. da parte di una Società Semplice, i notai pretendono che la Società Semplice sia iscritta in Camera di Commercio (anche nel caso di contratto verbale).
Qui di seguito ti riporto uno screenshot per mostrarti i modi previsti dalla Camera di Commercio per registrare una Società Semplice, ossia per costituirla.

Infatti, dal portale della guida online del registro imprese, puoi notare che, per la costituzione della Società semplice, è previsto: 1) notaio, 2) scrittura privata registrata e 3) contratto verbale.
Una cosa che voglio segnalare è il fatto che puoi benissimo costituire una Società Semplice verbalmente, ma siccome sei obbligato ad inserire solo le clausole previste in automatico dalla Camera di Commercio, ti ritroverai senza uno Statuto della società scritto che preveda ulteriori clausole a tuo vantaggio.
Il fatto di redigere lo Statuto della Società Semplice per iscritto ti permette di prevedere delle clausole che vanno oltre a quelle “normali” che ti chiede la Camera di Commercio in fase iscrizione.
Quali adempimenti devi fare per costituire una Società Semplice senza il notaio?
Questa è una delle domande che mi vengono poste. Quindi, ho preferito condividerla con te per comprendere quello che devi fare per costituire una Società Semplice.
Occorre:
- Redigere l’Atto costitutivo Società Semplice senza il notaio;
- Firmare il contratto in più copie per portarlo all’Agenzia delle Entrate;
- Registrarlo presso l’Agenzia Entrate (nel caso chiedere anche l’attribuzione del codice fiscale e della partita Iva) pagando l’imposta di registro;
- Registrarlo in Camera di Commercio.
Questi sono i passaggi che servono per costituire una Società Semplice.
Quali informazioni minime richiede la Camera di Commercio per l’iscrizione della Società semplice?
Visto che l’Atto costitutivo della Società Semplice è un contratto che si può stipulare a voce, ma poi, di fatto, hai bisogno di iscrivere la società in Camera di Commercio, ti condivido le informazioni minime che vuole conoscere la Camera di Commercio per iscrivere la Società Semplici nel registro imprese.
La registrazione della Società Semplice, poi, ti servirà per acquisire le quote della S.r.l. figlia, perché il notaio lo farà solo dopo che hai la Società Semplice è iscritta in Camera di Commercio.
Le Società Semplici utilizzano il modulo S1 per richiedere l’iscrizione:
- del contratto costitutivo, redatto in forma scritta nella sezione speciale del Registro Imprese.
- della costituzione della società in forma verbale: al modulo non viene allegato alcun atto (appunto perché è verbale).
Queste sono le informazioni minime che ti richiede la Camera di Commercio.
Ho voluto presentarti questa check list per segnalarti quali sono le informazioni minime di cui hai bisogno per costituire una Società Semplice.
1/ CODICE FISCALE: attribuito dall’Agenzia delle Entrate;
2/ PARTITA IVA: va indicata anche se coincidente con il codice fiscale.
3/ DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: va indicata la denominazione o ragione sociale dell’impresa, così come risulta dall’Atto costitutivo, dallo Statuto, dal contratto consortile, dai Patti sociali.
4/ FORMA GIURIDICA: va indicato il codice relativo alla forma giuridica dell’impresa (che ovviamente per te sarà la Società Semplice).
5/ INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE: va indicato l’indirizzo della sede legale dell’impresa, comprensivo della via e del numero civico. Va indicato l’eventuale sito internet dell’impresa e l’indirizzo di posta elettronica.
6/ DURATA: Va indicata la data prevista nell’atto costitutivo quale scadenza della società, dell’ente o del consorzio.
7/ SCADENZA DEGLI ESERCIZI: va indicata la data prevista nell’Atto costitutivo quale scadenza del primo esercizio sociale. Se lo Statuto prevede la proroga dei termini relativi all’approvazione del bilancio di esercizio, deve essere indicato il numero dei giorni di proroga previsti.
8/ CAPITALE SOCIALE: va indicato l’ammontare del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato dalla società. Il valore deve essere indicato in euro, oppure se è espresso in valuta estera, va precisato anche il relativo tipo di valuta.
9/ AMMONTARE DEI CONFERIMENTI: il riquadro deve riportare l’ammontare complessivo delle quote conferite da tutti i soci (le quote conferite da ciascun socio devono essere specificate nel riquadro 6 del modulo Intercalare P).
10/ OGGETTO SOCIALE: in tale riquadro deve essere trascritto integralmente l’oggetto sociale. L’effettivo esercizio dell’attività dell’impresa deve essere comunicato compilando l’apposita modulistica S5 e/o UL.
11/ ORGANI SOCIALI IN CARICA: va indicato il codice corrispondente agli organi sociali nominati nell’Atto costitutivo (ad esempio CA =consiglio di amministrazione, AU = amministratore unico). Va indicato il numero dei componenti in carica, stabilito da Statuto o da Atto costitutivo.
12/ POTERI ORGANI SOCIALI IN CARICA: i poteri degli organi in carica devono essere trascritti integralmente.
13/ LIMITAZIONI RESPONSABILITA’ SOCI: va indicato, barrando l’apposita casella, se nello Statuto/Patti sociali sono previste limitazioni o esclusioni di responsabilità.
14/ RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI: va indicato, barrando l’apposita casella, se nello Statuto/Patti sociali sono presenti le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, indicando anche l’eventuale incidenza delle perdite sulle diverse categorie di azioni.
15/ CLAUSOLE: Vanno indicate eventuali clausole speciali, come ad esempio il gradimento, prelazione, esclusione dei soci, compromissoria, se le stesse sono presenti o meno nell’Atto costitutivo/Statuto.
A cosa devi stare attento quando costituisci una Società semplice?
Adesso che hai visto gli elementi di base che richiede, come minimo, la Camera di Commercio, è arrivato il momento di comprendere a quali elementi devi prestare attenzione quando stai predisponendo lo Statuto di una Società Semplice.
Ti ricordo che non hai bisogno di un notaio per costituirla, ma comunque hai bisogno di un commercialista che ti invia la pratica in Camera di Commercio, dovrai firmare l’Atto di costituzione e dovrai registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate.
Sappi anche che redigere per iscritto l’Atto di costituzione della Società Semplice ti dà l’opportunità di aggiungere clausole, rispetto a quelle di base proposti dalla Camera di Commercio.
- Attenzione al recesso troppo “facile”: siccome, di fatto, la Società semplice sarà una holding dove potresti accumulare utili, allora meglio evitare delle condizioni che possano facilitare l’uscita di un socio per propria volontà, come ad esempio la costituzione della società a tempo indeterminato.
- Ricordati che è pur sempre una società di persone, quindi, per costituirla hai bisogno di almeno 2 soci; non puoi fare la Società semplice a socio unico, come per una S.r.l. . Nel caso tu “perda” un socio, devi fare in modo di avere come socio una persona fidata. Questo significa che, se non hai nessuno come spalla, allora incontrerai difficoltà ad utilizzare questa forma giuridica.
- Ricordati che la costituzione di una Società semplice è, di fatto, un contratto; pertanto, puoi inserire le clausole che reputi utili, a patto che non siano contrarie alla legge. Con una semplice ricerca su Google potrai comprendere quali sono le principali a cui stare attento.
- Ricordati che i soci che NON partecipano all’amministrazione della Società Semplice rispondono limitatamente al capitale sociale che hanno versato. Questo significa che, nelle Società Semplici, c’è una figura di socio che risponde limitatamente al capitale sociale, tanto quanto il socio di una S.r.l. . Ma questo a patto che il socio non si inserisca nella gestione aziendale.
- Ricordati che puoi costituire una Società Semplice anche senza il notaio. Ma, in tutti i casi, ricordati che l’Atto va registrato all’Agenzia delle Entrate, in Camera di Commercio e, quindi, probabilmente avrai bisogno di un commercialista, perché è praticamente impossibile iniziare da soli a registrare lo Statuto in Camera di Commercio.
- Puoi costituire anche una Società Semplice “a voce” senza notaio, ma poi per farci qualsiasi cosa, hai almeno bisogno di iscrivere la Società Semplice in Camera di Commercio.
- Cessione quote della Società Semplice con o senza notaio, ma tu puoi mettere l’obbligo del notaio. Puoi cedere le quote della Società Semplice senza il notaio, se non hai costituito la società con atto pubblico. Quello che devi valutare è se vuoi mettere una specifica disposizione in cui si preveda che la cessione di quota di Società Semplice sia soggetta all’atto pubblico, ossia che ci voglia un notaio. Questo permette di evitare di trovarti, dall’oggi al domani, in società con qualcuno di cui non sei a completa conoscenza. Serve per avere maggiore trasparenza.
- Anche senza il notaio, comunque, devi registrare lo Statuto presso l’Agenzia delle Entrate. Questo per te significa che dovrai pagare più di 200,00 € per le spese di registrazione (sono più alte perché c’è anche la marca da bollo).
- Anche costituendo la Società Semplice con un contratto a voce, per poterla utilizzare devi, comunque, come minimo registrarla in Camera di Commercio. Non paghi le imposte di registro presso l’Agenzia delle Entrate, ma ci sarà meno flessibilità nell’atto; quindi, puoi solo inserire i dati che ti chiede in automatico la Camera di Commercio. Questo per te significa che hai meno variabili da inserire a tuo vantaggio.
- Si consiglia almeno la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ed in Camera di Commercio per segnalare ai terzi che i soci NON amministratori NON rispondono con il proprio patrimonio.
- Ricordati che puoi costituire la Società Semplice con atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata non autenticata, a voce (ricordati anche il contratto a voce lo puoi registrare in Camera di Commercio).
- È altresì opportuno disciplinare specificamente il profilo dell’amministrazione e della rappresentanza della società: consiglio di specificare che la rappresentanza della Società Semplice è prevista solo per gli amministratori. In questo modo liberi gli altri soci dalla responsabilità amministrativa della Società Semplice, tutelandoli ulteriormente perché non possono agire in nome e per conto della società.
- In tutti i casi ricordati che puoi integrare la protezione con dei Patti parasociali.
- Puoi favorire il trasferimento delle quote liberamente verso la famiglia e vincolato verso un socio esterno. Puoi disciplinare il regime di circolazione tra vivi delle quote sociali, prevedendo, ad esempio, la libera trasferibilità della quota a favore del capofamiglia ovvero di soggetti che siano discendenti in linea retta dallo stesso, nonché inserire una clausola di prelazione e/o di gradimento per il caso di trasferimento a favore di soggetti diversi.
- Ricordati che sei obbligato a ricostituire la pluralità dei soci, questo capita, soprattutto, nel momento in cui hai il trasferimento per causa di morte oppure in caso di recesso da parte di un socio.
- Devi avere il possesso “passivo” dei beni e non un possesso attivo. A mio parere, hai un possesso attivo della quota della Società Semplice quando, poi, trasformi l’attività in commerciale. Tecnicamente bisogna stare attenti a questo, ma credo che, una gestione attiva, sia riconducibile ad un acquisto e vendita di quote in modo sistematico, cosa che è difficile sotto un profilo reale per un imprenditore che utilizza una Società Semplice per tagliare il carico tributario con la S.r.l. . Mentre, per un immobile, è più facile riconoscere il possesso passivo del bene, in quanto basta evitare la compravendita di immobili in modo ricorrente.
- Non puoi esercitare un’attività di acquisto e vendita di immobili con costanza; altrimenti sarebbe un’attività commerciale da esercitare con un altro tipo di attività.
- Non puoi esercitare un’attività di direzione e coordinamento (riguarda solo le quote). Cerca di esercitare solo i diritti che ti danno le quote, appunto come socio. Si tratta tuttavia di una presunzione semplice, che determina un’inversione dell’onere della prova ed impone alla società convenuta in giudizio di fornire la prova contraria circa l’insussistenza della direzione unitaria. Dunque, devi avere una gestione passiva delle quote, ossia esercitare solo i poteri del socio, limitatamente «all’esercizio dei poteri e dei diritti che dalle quote conseguono». Segnalo che c’è questa legge che sembra affermare che puoi utilizzare una Società Semplice per gestire le sole quote di partecipazione di altre società: Con l’art. 29 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (come modificato dall’art. 13 l. 18 febbraio 1999, n. 28) il legislatore fiscale ha consentito e agevolato, entro determinati limiti temporali, la trasformazione in società semplice di società commerciali aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa ovvero quote di partecipazione in società.
Art. 29.
(Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice).1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 1o settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1o settembre 1998 si trasformano in società semplici.
[…]
Posso capire che non sia un articolo facile da comprendere (infatti, sono stato molto combattuto nel decidere se inserirlo in questo articolo o meno) ma, in sostanza, questo articolo autorizza l’assegnazione dei beni estranei all’azienda ai soci, anche grazie alla società semplice. Sono menzionati anche gli immobili e le quote, dunque, potrei affermare che é riconosciuta valida la società semplice che gestisce le quote di altre società e gli immobili fuori dall’attività imprenditoriale.
- Non devi scrivere di far apparire un’attività commerciale nell’oggetto sociale dello Statuto.
- Non devi esercitare, di fatto, un’attività commerciale altrimenti Inps potrebbe iscrivere d’ufficio.
- Clausola di prelazione e clausola di gradimento sono molto simili a quelle della S.r.l., ossia prima si deve chiedere il parere all’altro socio, per vendere la quota. La differenza potrebbe stare nel fatto che in una Società Semplice si valuta di mettere il trasferimento delle quote libero ai parenti in linea retta.
- Trasferimento mortis causa è un po’ diverso rispetto alla S.r.l., perché in una Società Semplice si tende ad inserire la clausola di accrescimento delle quote al socio superstite solo se le quote dovessero andare a soggetti estranei alla famiglia del socio defunto. Quindi, per le Società Semplici, se le quote dovessero andare ad un familiare, allora si tende a non accrescere la quota del socio superstite.
Conclusioni
Grazie a questo articolo ora sai cos’è una Società Semplice, cosa devi fare per costituirla e come può essere utilizzata per risparmiare imposte e contributi in modo perfettamente legale.
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Ma non sarebbe sufficiente.
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