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Ciao,
ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per affrontare insieme a te un argomento che, sicuramente, susciterà la tua attenzione di imprenditore che vuole gestire la propria S.r.l. con un occhio alla massima legalità e l’altro al portafogli: come calcolare la parte di costo non deducibile se superi i 17 cavalli fiscali e come questo impatta sul bilancio della tua S.r.l. .
I rimborsi chilometrici in una S.r.l. sono un ottimo strumento di risparmio fiscale.
Tuttavia, quando i veicoli utilizzati superano i 17 cavalli fiscali, la normativa italiana impone limiti alla deducibilità fiscale, che non tutti conoscono.
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Ora sei pronto a conoscere come calcolare la parte indeducibile dei rimborsi chilometrici?
Bando alle ciance and let’s go…
Prima di parlarti della formula per calcolare la parte non deducibile, nel caso in cui l’auto ad uso della S.r.l. superi i 17 cavalli fiscali, vorrei prima dirti brevemente che sono i rimborsi chilometrici.
Per rimborsi chilometrici (o indennità chilometriche) s’intendono i rimborsi delle spese di viaggio, sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto (ris. Agenzia delle Entrate 11.4.2014 n. 38).
In poche parole, questo rimborso serve a coprire le spese sostenute per l’utilizzo del mezzo personale, come carburante, manutenzione, assicurazione, e deprezzamento del veicolo, calcolate sulla base dei chilometri percorsi.
Il datore di lavoro, se il dipendente è autorizzato ad utilizzare la propria autovettura per le trasferte di lavoro, gli riconosce il cosiddetto “rimborso chilometrico”.
A tal fine è necessario che il lavoratore compili una scheda di rimborso con gli elementi essenziali della trasferta (data della trasferta, località raggiunte, motivazione, km percorsi, modello di autovettura ecc.).
Per calcolare il rimborso chilometrico è possibile utilizzare il software disponibile sul sito dell’Aci (http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html) che, per ogni tipologia di autovettura, consente di calcolare:
I costi chilometrici sono pubblicati dall’Aci due volte l’anno (a marzo e a settembre).
Circa le modalità di utilizzo del costo chilometrico determinato dall’ACI, sono deducibili sia i costi proporzionali al chilometraggio sia quelli fissi (interpello Agenzia delle Entrate 6.5.2011 n. 954-59477/2011, che supera l’interpretazione della ris. DRE Friuli Venezia Giulia 10.10.2006 n. 31579/12).
Il calcolo del rimborso si basa sulle tabelle annuali fornite dall’ACI (Automobile Club d’Italia), che stabiliscono un importo per chilometro in base alla tipologia del veicolo (marca, modello, cilindrata) e alla sua alimentazione (benzina, diesel, ibrido, ecc.).
Ne consegue che, la suddivisione, secondo le tabelle ACI, del costo d’esercizio nelle due categorie di costi fissi e proporzionali al chilometraggio, nei limiti dei cavalli fiscali previsti dalla norma di riferimento, consente di ricavare, mediante un calcolo elementare (costi fissi/percorrenza media annua + costo proporzionale al km) il costo complessivo sostenuto dal dipendente nell’utilizzo del proprio autoveicolo, in corrispondenza a qualsiasi percorrenza media annua per fini aziendali ed a qualsiasi tipo di autovettura utilizzata.
Supponiamo che, un amministratore di una S.r.l. utilizzi il proprio veicolo che nel nostro caso sarà un Abarth J-Turbo Jet a benzina, come puoi vedere dall’immagine qui sotto:
per una trasferta aziendale di 200 chilometri.
Secondo le tabelle ACI, il rimborso per questo veicolo è pari a 0,3238 euro per chilometro.
Il calcolo del rimborso sarà:
In questo caso, l’amministratore/ socio della S.r.l. riceverà 64,76 € di rimborso chilometrico dall’azienda.
Mentre la S.r.l. può portare in deduzione questo costo, anche se con dei limiti ben precisi, come specificato dall’articolo 95 comma 3 del TUIR:
Articolo 95 del TUIR comma 3
“[…]Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. […]”
Questo articolo disciplina le spese deducibili relative all’uso del veicolo da parte di dipendenti e amministratori, stabilendo anche i limiti di deducibilità in funzione della tipologia del veicolo e del chilometraggio.
Infatti, nel caso in cui il veicolo utilizzato superi i 17 cavalli fiscali (o 20 cavalli fiscali per i veicoli diesel), la normativa fiscale italiana impone delle limitazioni alla deducibilità. In pratica, l’importo rimborsato eccedente rispetto a un tetto prestabilito non può essere dedotto interamente come spesa aziendale, riducendo così i benefici fiscali per l’impresa.
Per i titolari di S.r.l., questo rappresenta una questione cruciale, perché le aziende, spesso, utilizzano veicoli con potenza elevata per attività lavorative.
Quindi, superare la soglia dei 17 cavalli fiscali comporta una riduzione della quota deducibile dei rimborsi chilometrici.
Ciò si traduce in maggiori costi fiscali e una gestione più complessa delle spese aziendali.
Ecco perché è essenziale comprendere come calcolare correttamente la parte deducibile e non deducibile per ottimizzare la gestione delle spese di trasferta.
Prima di vedere come si calcola la parte non deducibile, che supera i 17 cavalli fiscali, vediamo che cosa sono i cavalli fiscali e a cosa servono.
I cavalli fiscali rappresentano la potenza effettiva dell’automobile e del suo motore, ma soprattutto sono indispensabili per calcolare il rimborso chilometrico e il premio assicurativo.
Di norma, sono stabiliti dal Ministero delle Entrate e dall’ACI, vanno da 1 a 50 e dipendono direttamente dalla cilindrata della vettura.
Ho fatto diverse ricerche per capire come si calcolano i cavalli fiscali; durante queste ricerche mi sono imbattuto nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39, in cui viene spiegata chiaramente la formula che bisogna seguire per calcolare i cavalli fiscali delle auto e, di conseguenza, anche dell’auto aziendale usata per le trasferte lavorative.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39
“ […]Art. 3. Determinazione della potenza ai fini fiscali
“[…]AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, ha disposto (con l’art. 9-ter comma 1) che “Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o approvati a partire dal 1 luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell’articolo 3 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituita dalla seguente:
CV = 0,14186 X (n X V) elevato alla 0,6541
dove:
n = numero dei cilindri;
V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cm3″.
Ha inoltre disposto (con l’art. 9-ter, comma 2) che “Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal combinato disposto dei punti 1) e 2) dell’articolo 3 del testo unico richiamato al comma precedente”. […]
Vediamo cosa dice:
Quindi, per prima cosa, andiamo a vedere i numeri scritti accanto alla lettera P1 del libretto che corrisponde alla cilindrata.
Io ho preso un libretto di circolazione di un’auto a caso qualsiasi, e dal libretto vedo i seguenti valori:
P1 (cilindrata totale) = 1086 cm³
Considerando che la formula per calcolare i cavalli fiscali è:
CV= n0,6541 x 0,14186
(V)= la cilindrata del singolo cilindro
(n)= numero di cilindri che nel mio caso è il valore P1
Ora non ci resta che applicare la formula stabilità dal decreto del presidente della repubblica del 5/2/53, n. 39 articolo 3, aggiornamento n. 10
CV=0,14186 (numero fisso) × (3 (n. cilindri) ×362 (volume cilindri)) elevato 0,6541
CV= 10860,6541 x 0,14186
CV= 96,76 x 0,14186 = 13,72
Nel nostro esempio i cavalli fiscali (CV) dell’auto sono 13
Oppure, puoi semplicemente confrontare con tabella di conversione cilindrata-cavalli fiscali:
Quantifichiamo la parte deducibile e quella non deducibile, nel caso in cui l’auto aziendale superi i 17 cavalli fiscali.
Prima di andare avanti devi sapere che i calcoli che seguiranno sono frutto di un ragionamento logico, perché quantificare la parte non deducibile non è poi così tanto semplice.
Infatti, esistono tanti articoli che parlano dei rimborsi chilometrici, ma nessuno di loro ti dice come puoi calcolare la parte non deducibile se superi i cavalli fiscali stabiliti dalla legge.
Prima di fare questo calcolo dobbiamo appuntarci tutte le informazioni che ci occorreranno.
Cercherò di essere il più chiaro possibile per farti seguire il mio ragionamento.
Per fare questi calcoli, dobbiamo conoscere alcuni dati come:
→ il rimborso ACI per ogni chilometro percorso
→ il totale dei chilometri percorsi per la trasferta
→ i cavalli fiscali reali dell’auto aziendale indicati sul libretto di circolazione
Iniziamo i nostri calcoli.
Supponiamo che un socio / amministratore della S.r.l., abbia percorso 1.000 km con l’auto, Abarth, a benzina, ad uso esclusivo della S.r.l. .
Supponiamo anche che la macchina in questione abbia 19 cavalli fiscali.
La prima cosa in assoluto che bisogna fare è sapere a quanto ammontano le spese per portare a termine tutte le trasferte aziendali.
Mi sono collegato sul sito dell’ACI e ho usufruito del servizio calcolo costi chilometrici.
Ho inserito il modello dell’auto, alimentazione, proprio come puoi vedere dall’immagine qui sotto.
Così ho potuto vedere il rimborso corrispondente in base al modello dell’auto.
Per questo tipo di macchina il rimborso corrisponde a 0,3238 € per ogni km percorso.
Puoi anche vedere il costo chilometrico annuale.
Ora che abbiamo trovato questi dati possiamo iniziare i nostri calcoli.
Calcoliamo per prima cosa il totale delle spese sostenute.
Ecco come:
Rimborso al km stabilito dall’ACI moltiplicato per i km totali percorsi
0,3238 € (rimborso km stabilito dall’ACI) X 1.000 (tot km percorsi) = 323,8 € (spese totali)
Determiniamo adesso la parte deducibile
Secondo l’articolo 164 del TUIR, possiamo dedurre le spese solo fino a un massimo di 17 cavalli fiscali, come abbiamo visto prima.
Ciò significa che tutto ciò che eccede i 17 cavalli fiscali, non può essere portato in deduzione.
La deduzione dovrà essere rimodulata secondo la tabella dei costi di esercizio per percorrenza annua disponibile sul portale ACI.
L’auto portata ad esempio (Abarth 515 1.4 140cv ha 15 cavalli fiscali, pertanto è interamente deducibile).
Non ci resta che calcolare il rapporto di deducibilità, che ci servirà per sapere quanto possiamo dedurre e quanto no.
Basterà dividere il numero dei cavalli fiscali imposti dalla legge, per il numero dei cavalli reali dell’auto aziendale (dato che troviamo scritto sul libretto di circolazione):
17 cavalli fiscali / 19 cavalli fiscali = 0,89 (Rapporto deducibile)
A questo punto, calcoliamo la parte deducibile, moltiplicando le spese totali e il rapporto deducibile:
(nel nostro esempio le spese totali che abbiamo calcolato corrispondevano a 323,8 € e il rapporto di deducibilità era pari a 0,89)
323,8 € Spese totali x 0,89 Rapporto deducibile = 282,18 € Parte deducibile
Calcolare quanto non posso dedurre è semplice.
Sarà sufficiente sottrarre dalle spese totali la parte deducibile.
(Nel nostro esempio le spese totali erano di 3.213,8 €, la parte deducibile 400,18 €).
323,8 € (Spese totali – 282,18 € (Parte deducibile) = 41,62 parte NON deducibile
Ma, cosa succede se deduco l’intero importo erroneamente?
L’ Agenzia delle Entrate nel momento in cui va a verificare le spese che abbiamo dedotto e ritiene ci sia un errore, potrebbe rettificare il reddito imponibile della società, aggiungendo la parte non deducibile delle spese dedotte indebitamente.
Inoltre, si sarebbe soggetti a sanzioni amministrative per indebita deduzione di spese.
Potresti essere tenuto a pagare anche interessi di mora sull’importo delle imposte non versate a causa dell’indebita deduzione.
C’è una sentenza della Cassazione, che voglio menzionarti ed è la sentenza n. 5190 del 28/2/2017 della corte di cassazione.
Non ha nulla a che vedere con il superamento dei cavalli fiscali; tratta di un accertamento del reddito di impresa di una società.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha esaminato un caso in cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito della società.
La rettifica è avvenuta in seguito a un accertamento induttivo, dove si è riscontrato che 13 immobili erano stati venduti per un prezzo inferiore a quello effettivo.
Con questa sentenza, la Cassazione ha confermato la rettifica del reddito d’impresa nei limiti originariamente contestati dall’Agenzia delle Entrate.
Questa situazione, seppur in modo diverso, si può adattare anche al tema di questo articolo.
Infatti, anche nel caso dell’auto aziendale che supera i 17 cavalli fiscali, la S.r.l. è sempre soggetta a verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
E, se questa ritiene che le spese siano state dedotte non in modo corretto, sta all’azienda dimostrare che l’Agenzia si sbaglia.
Se non ci riesce, l’Agenzia non fa altro che ricalcolare il reddito e la S.r.l. va incontro a maggiori imposte, sanzioni amministrative, interessi di mora…
In sostanza, riduce le spese deducibili se si dimostra che l’auto aziendale ha una potenza superiore a quella dichiarata o che le spese sono state sopravvalutate.
Con questo articolo, oggi abbiamo capito che, ogni titolare di S.r.l. che utilizza o autorizza l’uso di veicoli con più di 17 cavalli fiscali, deve prestare molta attenzione ai limiti di deducibilità stabiliti dal TUIR, art. 95, comma 3.
Se sei il titolare di una S.r.l., sapere come calcolare la parte non deducibile delle spese per un’auto aziendale che supera i 17 cavalli fiscali è davvero importante.
Prima di tutto, interessa la tua pianificazione fiscale: capire quali costi puoi dedurre ti aiuta a ridurre il reddito imponibile e a evitare brutte sorprese con il fisco.
Non solo, conoscere la normativa, e rispettarla, è fondamentale per non incorrere in sanzioni.
Per non parlare del fatto che, tenere traccia delle spese deducibili e non deducibili, è importante anche per la redazione dei bilanci e dei report finanziari.
Attenzione!
Le formule che ti ho mostrato oggi non sostituiscono il lavoro di un fiscalista specializzato in S.r.l. .
Pertanto, rivolgiti sempre al tuo consulente di fiducia.
Ciao e ben ritrovato sul blog di Efficacia Fiscale! Anche oggi siamo pronti ad affronate…
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