Come ridurre il carico fiscale della S.r.l. attraverso i prestiti agevolati a dipendenti e amministratori
Indice dei contenuti
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per parlarti di uno strumento sempre più utilizzato dalle aziende per incentivare e supportare il proprio personale, offrendo un’alternativa vantaggiosa rispetto ai tradizionali aumenti salariali o bonus: i prestiti ai dipendenti.
Grazie a particolari implicazioni fiscali e contributive, questa pratica permette di creare un beneficio economico sia per i lavoratori sia per il datore di lavoro, contribuendo al benessere finanziario dei dipendenti senza gravare eccessivamente sui costi aziendali.
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Ora, sei pronto per scoprire come i prestiti ai dipendenti possono diventare uno strumento di risparmio fiscale?
Bando alle ciance & let’s go…
Obiettivo di questo articolo
In questo articolo ti spiegherò, in maniera dettagliata, come i prestiti ai dipendenti possano essere utilizzati come strumento di risparmio fiscale della S.r.l., analizzando:
- i vantaggi per entrambe le parti (collaboratori e S.r.l.),
- le principali normative fiscali applicabili
- gli aspetti pratici che rendono questa soluzione una valida alternativa rispetto alle forme tradizionali di incentivazione economica.
Definizione e contesto
Un’azienda può concedere ai suoi dipendenti dei prestiti a condizioni agevolate (ad esempio con tassi di interesse inferiori a quelli di mercato o addirittura a tasso zero).
Questa pratica è regolamentata dall’art. 51 c. 4, lett. b), TUIR e può comportare vantaggi fiscali per entrambe le parti:
- per il datore di lavoro, perché i costi connessi a tale operazione sono deducibili dal reddito della S.r.l.;
- per il dipendente, perché il prestito può essere fiscalmente vantaggioso rispetto a un aumento diretto della retribuzione senza pagare imposte e contributi.
Prima di tutto ti riporto l’art. 51 del Tuir in cui è custodito lo strumento di risparmio fiscale, poi ti mostro per quale motivo puoi utilizzare questo strumento per ridurre il carico fiscale della S.r.l. .
In tutti i casi, se trovi questo articolo 51 del Tuir un pò complesso, non preoccuparti, perchè ti spiego subito dopo il significato in parole semplici.
Art. 51 – Determinazione del reddito di lavoro dipendente 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. […] 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. […] 4. Ai fini dell’applicazione del comma 3: b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; […] |
Prima di comprendere il perché puoi ridurre il carico fiscale della S.r.l. attraverso il finanziamento da parte della società stessa, è necessario capire un concetto molto importante: il fringe benefit che si applica quando una persona riceve beni o servizi dalla società.
In generale, quando una S.r.l. presta dei soldi ai dipendenti, deve applicare un tasso di interesse pari al valore di mercato sul finanziamento erogato. In alternativa, la S.r.l. può evitare di applicare interessi passivi al dipendente, ma in tal caso, il dipendente dovrà indicare in busta paga un fringe benefit di pari valore e pagarci sopra le imposte e i contributi.
Il fringe benefit è un reddito figurativo, cioè un valore economico attribuito al dipendente per beni o servizi ricevuti gratuitamente dalla S.r.l., sul quale il dipendente dovrà pagare le imposte e i contributi in base al reddito complessivo (composto dal salario più il fringe benefit).
Ogni volta che una società fornisce gratuitamente qualcosa ai suoi collaboratori (dipendenti e amministratori), questi devono pagare le imposte e i contributi sul valore di mercato del bene o servizio ricevuto, come se fosse un reddito aggiuntivo.
Nel caso di un prestito da parte della S.r.l. ai propri collaboratori (dipendenti e amministratori), questi dovranno pagare gli interessi passivi, oppure, in alternativa, avranno un reddito figurativo nella propria busta paga pari al valore degli interessi non pagati, sul quale dovranno versare imposte e contributi.
Questo è il contesto di riferimento del meccanismo fiscale del prestito ai collaboratori della S.r.l.
La legge ci viene in aiuto con l’articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR, che stabilisce che se il collaboratore riceve un prestito dalla S.r.l., dovrà dichiarare un fringe benefit pari alla differenza tra il tasso ufficiale di riferimento (già molto basso) e gli interessi effettivamente applicati dalla S.r.l., ma questa differenza va divisa per due.
In pratica, il 50% della differenza tra il tasso ufficiale di riferimento e quello applicato al dipendente è esente dal meccanismo del fringe benefit. Quindi, è come se il collaboratore ricevesse un compenso esente da imposte per la metà di questa differenza.
Ad esempio, se una S.r.l. eroga un finanziamento al dipendente o amministratore senza applicare interessi passivi, il collaboratore riceverà un compenso esente da imposte pari al 50% della differenza tra il tasso ufficiale di riferimento e il tasso applicato dalla S.r.l. Al contrario, per l’altra metà della differenza, dovrà pagare imposte e contributi.
Questo sistema permette alla S.r.l. di ridurre il carico fiscale sia per sé che per i suoi collaboratori, ottimizzando così i costi relativi ai finanziamenti interni.
Aspetti fiscali per il datore di lavoro
Se la S.r.l. eroga prestiti ai dipendenti con tasso agevolato o a tasso zero, i costi legati a questa operazione, come le spese di istruttoria, gestione contabile e consulenze, sono deducibili.
Questa modalità di incentivazione può risultare più vantaggiosa rispetto ad aumenti salariali o bonus, che comportano impatti fiscali e contributivi maggiori. Infatti, un aumento di stipendio comporta il pagamento di contributi previdenziali e imposte sul reddito, sia per il datore di lavoro che per il dipendente.
Un prestito agevolato, invece, non genera gli stessi oneri contributivi e gode di un trattamento fiscale più favorevole.
Se il dipendente riceve un finanziamento senza interessi passivi, questi ultimi costituiscono un fringe benefit, che deve essere indicato in dichiarazione dei redditi. Su questo importo, il dipendente dovrà pagare imposte e contributi.
Grazie alla normativa fiscale, il 50% degli interessi non addebitati sono esenti da imposte e contributi, riducendo così l’impatto fiscale complessivo.
Aspetti fiscali per il dipendente
Il vantaggio economico derivante dal prestito agevolato si basa sulla differenza tra il tasso d’interesse applicato al prestito aziendale e il tasso di mercato ufficiale, stabilito dall’autorità fiscale.
Dal punto di vista fiscale, viene tassata solo metà della differenza tra il tasso di interesse applicato al dipendente e il tasso ufficiale di sconto, che è quello in vigore al momento della stipula del prestito o alla fine di ogni anno.
In Italia, il tasso ufficiale di riferimento è stabilito dalla Banca d’Italia e dalla Banca Centrale Europea.
Se il tasso applicato al prestito è inferiore a quello di mercato, il vantaggio per il dipendente è considerato un “beneficio in natura” e quindi soggetto a tassazione. Se, invece, il tasso è pari o superiore al tasso di mercato, non vi sono implicazioni fiscali per il dipendente, ma perde il vantaggio fiscale.
Anche per l’amministratore di una S.r.l., un prestito agevolato risulta più vantaggioso rispetto a un aumento salariale diretto, poiché non è soggetto alla pesante tassazione sul reddito e permette di ottenere liquidità immediata con un costo complessivo inferiore rispetto a un prestito bancario.
Dal punto di vista previdenziale, il Decreto Legislativo n. 314/1997 ha ridefinito l’art. 12 della Legge n. 153/1969, uniformando la base di calcolo per le tasse e i contributi. In sintesi, l’esenzione del 50% della differenza tra il tasso ufficiale della Banca d’Italia e il tasso applicato dalla S.r.l. si estende anche ai contributi INPS.
Quindi, l’importo su cui non si applicano imposte corrisponde a quello su cui vengono determinati i contributi previdenziali.
Per farti comprendere meglio, ecco un esempio:
Scenario: Concessione di un prestito agevolato
Se l’azienda concede un prestito agevolato di €10.000 con un tasso dell’0,5%, mentre il tasso di mercato è il 4%, il “beneficio in natura” tassabile per il dipendente sarà pari al 1,75%, che corrisponde alla differenza tra il tasso ufficiale e quello applicato, divisa per due. Questo significa che il beneficio tassato sarà di €175.
Per l’azienda, il costo sarà limitato alla differenza tra gli interessi applicati o agli eventuali oneri finanziari legati al prestito.
Risultato: Il dipendente ottiene €10.000 di liquidità immediata con un costo fiscale minimo. L’azienda, a sua volta, risparmia rispetto ai costi che avrebbe sostenuto con un aumento della retribuzione del dipendente (o amministratore), poiché il prestito non è soggetto a contributi previdenziali e imposte sul reddito.
Normativa e condizioni
La normativa italiana stabilisce regole specifiche per i prestiti concessi dalla S.r.l. a dipendenti o amministratori (collaboratori) della stessa. In particolare, il contratto di prestito deve essere formalizzato per evitare contestazioni fiscali e deve essere confrontato con il tasso ufficiale di riferimento stabilito dalle autorità fiscali.
L’Agenzia delle Entrate può limitare la deducibilità dei costi se considera il prestito non congruo o sproporzionato. La circolare n. 326/E/1997 specifica che la normativa si applica a tutti i finanziamenti concessi dalla S.r.l. ai suoi dipendenti o amministratori, indipendentemente dalla durata del prestito o dalla valuta utilizzata. Questo include sia i prestiti concessi direttamente dalla S.r.l. ai collaboratori, sia quelli erogati da soggetti terzi con i quali l’azienda ha stipulato accordi, anche se questi non comportano costi diretti per la S.r.l. .
Tra i finanziamenti inclusi ci sono scoperti di conto corrente, mutui ipotecari e prestiti con cessione del quinto dello stipendio. Tuttavia, sono esclusi i pagamenti rateali per l’acquisto di beni o servizi forniti dalla stessa S.r.l. ai suoi collaboratori.
Il valore del fringe benefit derivante dal prestito deve essere tassato al momento del pagamento di ciascuna rata prevista dal piano di ammortamento. Se il prestito è erogato in valuta estera, bisogna confrontare gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento con quelli effettivamente applicati, convertendo gli importi in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data di scadenza delle singole rate.
Se la S.r.l. concede un prestito ai suoi collaboratori (dipendenti o amministratori) a tasso zero, il valore da tassare va calcolato in corrispondenza di ogni scadenza delle rate di rimborso del capitale. Nel caso in cui il rimborso avvenga in un’unica soluzione oltre l’anno fiscale, la somma maturata deve comunque essere soggetta a tassazione al momento del conguaglio di fine anno.
Infine, la circolare ha chiarito che l’articolo 51, comma 3 del TUIR stabilisce che i beni e servizi concessi ai dipendenti o amministratori della S.r.l. non concorrono alla formazione del reddito imponibile se, nel complesso, non superano i 258,23 euro nell’anno fiscale. Se l’importo eccede questa soglia, l’intero valore deve essere considerato reddito imponibile.
Conclusione
Riassumendo, posso dirti che i prestiti ai dipendenti o amministratori della S.r.l. rappresentano uno strumento di risparmio fiscale perché:
- consentono alla S.r.l. di dedurre i costi relativi;
- offrono al dipendente un beneficio economico tassato in modo più favorevole rispetto a un aumento salariale, ossia il collaboratore della S.r.l. paga meno imposte sulla busta paga;
- riducono gli oneri previdenziali per entrambe le parti, ossia il collaboratore della S.r.l. e la stessa società non pagano i contributi Inps
Tuttavia, tieni presente che è importante rispettare le normative vigenti, mantenendo una gestione chiara e trasparente del processo per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate o problemi fiscali.
In tutti i casi in cui hai un’azienda sappi che, se tu vuoi veramente dormire sonni tranquilli, proteggere il tuo patrimonio personale, proteggere il tuo investimento imprenditoriale, tagliare le imposte ed i contributi, tutelare la tua famiglia e il tuo futuro, la soluzione migliore risiede nell’utilizzare una S.r.l. .
Ma non basta.
Devi, infatti, anche verificare di:
- produrre utili in abbondanza nella S.r.l.,
- avere sempre la liquidità necessaria per far funzionare la S.r.l. regolarmente e…
- utilizzare il più possibile strumenti di risparmio fiscale, riservati per legge alla S.r.l., nella tua società per ridurre le imposte e contributi dell’imprenditore.
Stai però attento, perché gestendo in modo inappropriato una S.r.l., rischi di pagare più del 70,72% di imposte e contributi (tanto quanto una ditta individuale).
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