Indice dei contenuti
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per approfondire un argomento che sta particolarmente a cuore degli imprenditori che hanno (o che vogliono aprire) una S.r.l.: il risparmio fiscale che si può ottenere dal fatto che l’amministratore abbia la residenza in un immobile a disposizione della S.r.l. .
Ho volutamente utilizzato il termine approfondire perché è un verbo che mi piace 😊.
Sintetizza ciò a cui porta l’incontro tra un ricercatore e divulgatore fiscale, come il sottoscritto, ed un imprenditore fiscalmente intelligente che vuole risparmiare in modo legale, come sicuramente, sarai tu che stai leggendo e che, di certo, saprai cogliere la differenza rispetto a miei precedenti articoli che sembrano simili ma…non lo sono 😉.
A proposito, non ti sei ancora iscritto al blog? Corri a farlo!
Innanzitutto, troverai tanti altri articoli di tuo interesse, poi avrai accesso al materiale che metto gratuitamente a disposizione degli utenti iscritti al blog e verrai avvisato ogni volta che pubblico un nuovo articolo, faccio una diretta o pubblico un video sul mio canale YouTube Commercialista Calisti, organizzo un webinar o pubblico un Podcast.
Ora, dopo questa breve parentesi promozionale, sei pronto a scoprire come risparmiare il 26% di imposte grazie alla residenza dell’amministratore presso la S.r.l.?
Bando alle ciance and let’s go…
Nel precedente articolo ho delineato come scaricare al 100% il costo di una abitazione intestata alla S.r.l. indicando qual è la legge di riferimento e adattandola al caso di un amministratore di S.r.l. che voleva prendere un immobile e scaricare al 100% i costi nella società.
Ho voluto fare un articolo che all’apparenza sembra simile, ma che ha una connotazione completamente diversa; intendo, infatti, mostrarti che hai un vantaggio fiscale nel mettere la residenza dell’amministratore in un immobile della S.r.l., utilizzando completamente la legge.
Scendendo un po’ più nello specifico, scoprirai che, mettere la residenza dell’ amministratore nell’immobile della S.r.l. (nel rispetto della norma fiscale) può rappresentare, per te imprenditore, un vantaggio sotto il punto di vista della matematica fiscale.
Detto in altri termini, tu avrai una speculazione fiscale nel mettere la residenza dell’amministratore nell’immobile della S.r.l., perché pagherai meno imposte rispetto al fatto di prendere la casa come privato.
Per essere un po’ più preciso, se tu volessi sapere a quanto ammonta il risparmio fiscale, potrei dirti che risparmieresti il 26% di imposte (perché risparmieresti le imposte relative alla distribuzione di utili del socio della S.r.l.).
A parte un possibile discorso relativo al fatto della protezione patrimoniale, in quanto l’immobile rimarrebbe intestato alla S.r.l. e, quindi, aggredibile dai creditori, l’amministratore ne avrebbe un oggettivo vantaggio reale.
Per giunta, tutto questo fatto utilizzando le regole fiscali.
Ma questo te lo lascio scoprire con la lettura di questo articolo.
Prima di proseguire ulteriormente è importante condividere con te delle precisazioni per contestualizzare al meglio questo beneficio fiscale.
Ricordati che, in Italia, ci sono tanti bonus fiscali ma che, per utilizzarli al meglio, bisogna contestualizzarli e confinarli in determinati parametri per renderli congrui a quello che è previsto dalla legge.
Qui, di seguito ti fornisco una serie di indicazioni per contestualizzare al meglio la situazione e per comprendere alcuni dettagli fiscali:
Fatte queste premesse, ti fornisco, ora, le informazioni per mostrarti che, mettendo la residenza dell’amministratore nella S.r.l., tu di fatto risparmi il 26% di imposte.
Facciamo questo prima quantificando il fringe benefit attribuito all’amministratore per l’utilizzo privato della casa come residenza, poi, mostrando cosa dice la legge in merito alla deducibilità del costo dell’abitazione privata in capo alla S.r.l. .
Nell’ultimo capitolo ti spiegherò, mostrandotelo con un esempio numerico, come mai eviti di pagare il 26% sulla distribuzione di utili.
Per poter comprendere come mai l’amministratore della S.r.l. può tagliare il 26% di imposte occorre, prima di tutto, comprendere come è quantificato il fringe benefit in capo all’amministratore derivante dall’uso privato dell’immobile.
Per comprendere questo basta leggere l’articolo 51 del Tuir (testo unico delle imposte sul reddito). Successivamente, ti spiego, sintetizzando, il significato e ti riporto un esempio numerico che utilizzerò per mostrarti il beneficio fiscale.
|
Art. 51 Tuir Determinazione del reddito di lavoro dipendente 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. […] 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9. […] 4. Ai fini dell’applicazione del comma 3: […] c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. […] |
Essenzialmente, in questa parte si comprende che il compenso dell’amministratore è composto sia dalla parte monetaria, sia anche da tutti quei beni della S.r.l. che esso utilizza come privato.
Per tutti i beni che utilizza come privato, all’amministratore viene attribuito un fringe benefit, sul quale pagherà le imposte ed i contributi.
Nel nostro esempio, all’amministratore della S.r.l. viene assegnata la casa della S.r.l., quindi, a lui verrà assegnato un fringe benefit che consisterà in un maggior compenso e, di conseguenza, maggiori imposte e contributi da pagare nella busta paga.
In generale, la norma del fringe benefit prevede che il valore da attribuire sia pari al valore di mercato, ma per alcuni beni è previsto, dalla legge, il metodo di calcolo del fringe benefit da attribuire alla busta paga dell’amministratore.
Per quello che riguarda l’assegnazione della casa della S.r.l. all’amministratore, gli verrà assegnato un fringe benefit pari alla rendita catastale; cosa che, ovviamente, genera un importo, di imposte e contributi da pagare in capo all’amministratore, che è contenuto.
Porto come esempio il mio piccolo bilocale di Rimini con posto auto.
Se questo fosse della mia S.r.l. ed a me attribuito in modo gratuito (senza avere addebiti per l’utilizzo e pagando di tasca mia le utenze), allora io dovrei ricevere, sulla mia busta paga, un fringe benefit di euro 247,00 all’anno; cosa che porterebbe al pagamento di imposte e contributi molto, molto contenuti.
Ovviamente, questo sarebbe possibile in quanto la S.r.l. si potrebbe scaricare i costi della casa fino al limite del fringe benefit a me attribuibile.
Detto in altri termini, io come amministratore pagherei poco a titolo di imposte e contributi, ma la società si scaricherebbe un costo minore, sul quale pagherebbe le imposte Ires e Irap.
Ed eccoci al passo successivo per comprendere per quale motivo l’amministratore taglia il carico fiscale nel momento in cui si assegna l’uso privato della S.r.l. .
Ci occorre, ora, comprendere quanta percentuale di costo si scarica la società nel momento in cui assegna un appartamento ad un dipendente.
Poi, successivamente, ti mostrerò come puoi tagliare il carico fiscale quando assegni la casa della S.r.l. all’amministratore.
Per adesso ti condivido l’articolo 95 del Tuir che definisce la deducibilità in capo alla S.r.l. del costo dell’abitazione di proprietà della S.r.l. .
Successivamente ti porto il concetto in sintesi.
|
Art. 95 Tuir Spese per prestazioni di lavoro […] 2. […] I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). […]. […] |
In questo caso, nella definizione di dipendente, rientra anche l’amministratore della S.r.l. .
Anche se, di prima lettura sembra difficile da comprendere perché si incrocia con altri articoli del Tuir, il significato di questo articolo è che, il costo dell’abitazione di proprietà della S.r.l. è deducibile fino al limite del fringe benefit che è attribuito in capo all’amministratore della società.
Ritornando al nostro esempio di prima, quello del mio piccolo bilocale con posto auto, a me assegnato, di proprietà di una ipotetica S.r.l., siccome mi sono attribuito un fringe benefit di euro 247,00 (sul quale ci pagherò le imposte ed i contributi), allora la società si scaricherà in contabilità al massimo un costo di euro 247,00, mentre tutto il resto sarà considerato costi indeducibile e su questo la S.r.l. pagherà le imposte ed i contributi del 28% (Ires 24% e Irap 4%).
In questo capitolo cerco di mostrarti per quale motivo tu puoi risparmiare il 26% di imposte nel momento in cui assegni la casa della S.r.l. all’amministratore.
Ipotizza che la S.r.l. prenda in affitto una stanza abitativa, ad esempio euro 6.000,00 all’anno come costo del canone di locazione (euro 500,00 al mese).
Ipotizza anche, che la rendita catastale dell’immobile abitativo sia di euro 247,00.
Ipotizza che l’immobile sia assegnato interamente all’amministratore, senza fargli pagare un canone, ma facendogli pagare interamente le spese di gestione.
In questo modo all’amministratore della S.r.l. bisognerebbe imputargli un fringe benefit di euro 247,00 sulla busta paga, sul quale pagherebbe le imposte ed i contributi (comunque di importo ridotto).
Così facendo la S.r.l. potrebbe scaricare, fiscalmente parlando, solo euro 247,00 come costo, mentre sul restante di euro 5.753,00 dovrebbe pagare le imposte.
In questa situazione ipotetica, è vero che la S.r.l. dovrebbe pagare le imposte Ires del 24% e Irap del 4% sul costo indeducibile dell’appartamento di euro 5.753,00, ma, è anche vero che, l’amministratore/socio NON pagherebbe l’affitto utilizzando i soldi di tasca sua, dopo la distribuzione degli utili del 26% di imposte.
Evitando, pertanto, il 26% di imposte della distribuzione di utili.
In sostanza, l’affitto verrebbe pagato dalla S.r.l. e non dall’amministratore, cosa che gli farebbe risparmiare il 26% di imposte relative alla distribuzione di utili.
Infatti, se il socio avesse dovuto pagare l’affitto con i suoi soldi personali, avrebbe dovuto prima distribuirsi i soldi dalla S.r.l. pagando il 26% di imposta (perché avrebbe, comunque, pagato l’Ires del 24% e l’Irap del 4% con la S.r.l.), poi, successivamente, avrebbe utilizzato quei soldi per pagare l’affitto.
In questo modo, utilizzando la legge, l’amministratore, in completa regolarità, potrebbe vivere nell’appartamento della S.r.l. mettendo la residenza evitando il 26% di imposte relativa alla distribuzione degli utili.
|
Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012 […] 5 Beni concessi in godimento che costituiscono fringe benefit L’articolo 67, comma 1, lettera h-ter, trova applicazione nei confronti dei soggetti utilizzatori indicati nel paragrafo 1 ogniqualvolta gli stessi ricevano in godimento un bene, ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato ad un regime di limitazione della deducibilità prevista nell’ambito del TUIR in capo al soggetto concedente. Ciò premesso si precisa, che tale disposizione non trova applicazione, invece, quando il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell’impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR. […] |
Ho voluto inserire questo piccolo inciso per chi, un po’ più esperto in ambito fiscale, si stia domandando se l’amministratore, nel caso fosse anche socio della S.r.l., debba dichiarare un maggior reddito diverso, in funzione del fatto che utilizza un bene aziendale.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare qui indicata, ha segnalato che, i soggetti che hanno un reddito che rientra nell’articolo 51 del Tuir (tra cui l’amministratore della S.r.l.), siccome applicano il fringe benefit, NON devono dichiarare un reddito diverso per i beni per i quali è previsto, appunto, il reddito diverso.
Nel caso in cui l’amministrazione finanziaria cambiasse idea, questa disposizione si potrebbe applicare, semplicemente, all’amministratore NON socio della S.r.l. . Situazione che ne limiterebbe l’utilizzo, ma che non sarebbe impossibile da realizzare.
Grazie a questo articolo ora sai come risparmiare imposte anche grazie al luogo di residenza dell’amministratore.
Ciao e ben ritrovato sul blog di Efficacia Fiscale! Anche oggi siamo pronti ad affronate…
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. Se…
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. Quando…
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. Oggi…
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale. In…
Ciao e ben ritrovato sul blog di Efficacia Fiscale! Quando una S.r.l. inizia a generare…