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Il socio della Società Semplice holding, che controlla una S.r.l. figlia, deve pagare i contributi Inps commercianti?

Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per condividere con te i frutti di una consulenza molto interessante.

Interessante perché mi ha consentito di approfondire un argomento molto gettonato sui motori di ricerca: chi è tenuto a versare i contributi Inps gestioni commercianti, nell’ambito di un argomento sulla cresta dell’onda, le società semplici.

Questo articolo è nato da un quesito posto da uno dei miei clienti “fiscalmente intelligenti”.

I clienti “fiscalmente intelligenti” sono quelli che leggono, studiano, si informano, chiedono non per fregare gli Enti, ma per cercare di risparmiare il più possibile imposte e contributi, nel massimo rispetto della legge. E, dato che sono un commercialista, un imprenditore ed anche un divulgatore fiscale 😊 ho pensato di condividere con te la risposta che ho fornito.

A volte è facile rispondere ad un quesito, a volte no. Per mille motivi. Perché la legge è poco chiara, perché c’è un vuoto normativo, perché le norme sono contraddittorie.

Quando c’è un dubbio ho scelto di non ipotizzare una risposta, ma di chiedere direttamente all’Ente interessato sfruttando i canali di comunicazione messi a disposizione. Questa volta è stato il turno dell’Inps.

Prima di porre la domanda di rito “sei pronto a …” ti pongo un’altra domanda 😊, ti sei già iscritto al mio blog www.efficaciafiscale.com tramite l’apposito link che puoi trovare in fondo a qualsiasi articolo, compreso questo?

Fallo subito ed avrai accesso al materiale che metto, gratuitamente, a disposizione degli utenti registrati, riceverai i miei Podcast e verrai avvisato delle dirette sul mio canale YouTube Commercialista Calisti, su cui pubblico video dedicati al fisco delle S.r.l. .

Ora, sei pronto a conoscere se un socio della Società Semplice holding, che controlla una S.r.l. figlia, deve pagare i contributi Inps commercianti?

Bando alle ciance and let’s go…

 

Qual è il problema?

Il punto sta nel fatto che, se un imprenditore esercita un’attività economica con una S.r.l. è considerato un socio lavoratore e dovrà, per lo meno, pagare i contributi fissi Inps commercianti di € 3.850,00 circa all’anno (senza considerare anche gli eventuali contributi Inps del 24% sul reddito eccedente la soglia di € 15.953).

Un imprenditore per evitare di pagare questi contributi Inps commercianti (fissi di € 3.850,00 e del 24% sul reddito superiore ad euro 15.953,00) può, in alternativa, costituire una Società Semplice holding (cosa diversa rispetto alla S.r.l. semplificata holding) che controlla la S.r.l. figlia che svolge l’attività economica.

Così facendo, gli imprenditori non si devono iscrivere all’Inps commercianti, perché tra i soci della S.r.l. figlia c’è la Società Semplice, alla quale non si può aprire una posizione Inps commercianti, mentre i soci della Società Semplice non possono svolgere, per legge, un’attività economica.

Questa struttura, in sintesi, consente di evitare di far pagare i contributi Inps commercianti all’imprenditore (i contributi Inps della gestione separata sul compenso dell’amministratore si pagano sempre).

A sua volta, l’Imprenditore, siccome controlla la Società Semplice, controlla indirettamente la S.r.l. figlia, che gli permette, di fatto, di svolgere un’attività economica commerciale come amministratore della S.r.l. figlia.

In questa tipologia di configurazione, il socio ha il beneficio di svolgere un’attività economica, con la S.r.l., senza doversi iscrivere all’Inps commercianti, in quando il socio della S.r.l. è la Società Semplice, quindi, non può iscriversi all’Inps commercianti.

Ma, nel corso di questi anni, mi sono capitati imprenditori che non avevano utilizzato questo strumento per la paura che, poi, fosse contestato (come una sorta di “abuso di diritto”).

Come scoprirai di seguito, la legge dà ragione al contribuente, ma potrebbe esserci qualche forma di incertezza del diritto.

Per questo motivo, e siccome io credo che il modo migliore sia quello di evitare di giocare a nascondino con gli Enti (anche se la risposta possa non piacerci), penso sia utile chiedere all’Ente stesso come vuole comportarsi in una specifica situazione.

Per lo meno, in caso di contezioso con l’Ente, possiamo dimostrare al giudice la nostra buona fede e mostrare che abbiamo preventivamente rivolto la domanda all’Ente su come l’Ente stesso ha stabilito di comportarsi in una determinata situazione.

Dunque, ho posto una domanda all’Ente Inps, utilizzando un apposito canale, per comprendere se i soci della Società Semplice holding, che controlla al 100% una S.r.l., possono evitare di iscriversi all’Inps commercianti.

 

Qual è la domanda fatta all’Inps?

Adesso ti riporto la domanda che abbiamo fatto all’Inps utilizzando una messaggistica interna al mio personale cassetto previdenziale (Simone Calisti).

Sottolineo che questo strumento lo puoi utilizzare anche tu, tutte le volte che tu hai un particolare dubbio con l’Inps.

Puoi benissimo entrare nel tuo cassetto previdenziale dal sito dell’Inps e, poi, scegliere il servizio giusto di messagistica per fare una domanda all’Ente territoriale provinciale.

Questa cosa ti permette di avere una risposta ufficiale da parte di un funzionario dell’Ente, in modo che, in un futuro, in caso di contestazioni, tu puoi mostrare che hai preventivamente chiesto e, di conseguenza, hai utilizzato l’approccio che ti hanno proposto.

Questo ti farà, di certo, perdere un po’ di tempo inizialmente, se è un servizio che non hai mai utilizzato, ma, lato positivo, è completamente gratuito.

Ritornando a noi, qui di seguito, ti riporto la domanda che abbiamo fatto all’Inps:

Buonasera, pongo una domanda che rientra tra i “quesiti e richieste di chiarimenti su aspetti normativi o procedimentali “, come si legge nella descrizione del servizio INPS RISPONDE.

La mia compagna ed io stiamo valutando l’ipotesi di costituire una società semplice la cui unica attività sarà acquistare le quote (il 100%) di una S.r.l. .

A) quesito/richiesta chiarimento su ASPETTO NORMATIVO

Chiedo se la mia compagna ed io, oppure uno dei due, dobbiamo iscriverci ad INPS gestione Commercianti oppure se, tenuto conto che:

1) ai sensi dell’art 2249 del codice civile la società semplice non svolge attività commerciale

2) la sola attività consisterà nel mero acquisto delle quote senza svolgimento di più ampia attività (Circolare INPS numero 171 del 6-11-2003)

3) Le istruzioni di ComUnica per la compilazione della modulistica relativa alla gestione previdenziali commercianti autonomi non prevedono il caso dei soci della società semplice non sussistendo gli estremi per l’iscrizione alla gestione commercianti INPS.

B) quesito/richiesta di chiarimento su ASPETTO PROCEDIMENTALE

In caso di Vs. risposta positiva in merito alla necessità di iscrizione chiedo quale procedura va seguita posto quanto segnalato al punto 3).

Grazie

Ho deciso di riportarti il messaggio che abbiamo scritto, in quanto, poi, quando l’Ente risponde per e-mail, la nostra domanda viene riportata tutta attaccata in maiuscolo e non è di facile comprensione.

Ecco la prova della nostra domanda inviata all’Inps, per come risulta nella e-mail di risposta:

A questo punto, prima di arrivare alla risposta definitiva dell’Inps, andiamo a vedere insieme per quale motivo, a mio parere, il socio di una Società Semplice holding NON deve pagare i contributi Inps commercianti.

In sostanza ti vado a riportare i motivi che abbiamo segnalato all’Ente e tale per cui a nostro avviso i soci di una Società Semplice non devono pagare i contributi Inps.

 

Cosa dice il Codice civile?

Adesso ti riporto un articolo del Codice civile in cui è indicato in quali casi si può utilizzare una Società Semplice e, dunque, per quale motivo il socio della società NON deve iscriversi all’Inps commercianti.

La lettura dell’articolo 2249 del Codice civile ti potrà sembrare una po’ ostica da comprendere, perché il contenuto, essendo tecnico, potrebbe risultarti un po’ di difficile comprensione, ma non preoccuparti perché, successivamente, ti riporto una spiegazione del contenuto.

Art. 2249.
Tipi di società.

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

In sintesi, l’articolo 2249 del Codice civile afferma che le società che NON svolgono un’attività commerciale, sono regolamentate dalle disposizioni previste per le Società Semplici.

In altre parole, il significato è che la Società Semplice si può utilizzare per svolgere una attività che NON è commerciale.

A questo punto, potrebbe esserti venuto in mente la seguente domanda: “Ma, allora, per quale attività si può costituire una Società Semplice”

La Società Semplice si può costituire per svolgere tutte quelle attività che NON sono commerciali, come ad esempio:

– attività agricola;

– studio professionale associato (prima delle S.r.l. STP di fatto gli studi associati, di qualsiasi genere, erano costituiti sottoforma di Società Semplice);

– attività di godimento di beni, come ad esempio la gestione di immobili e beni mobili come le quote di una S.r.l.;

Ed è questa ultima categoria che offre il vantaggio tributario maggiore all’imprenditore.

Infatti, se tu riesci a mettere dei beni immobili e mobili (ad esempio quote di una S.r.l.) in una Società Semplice holding, allora NON devi pagare i contributi Inps commercianti per l’attività di godimento di quei specifici beni.

Cosa diversa rispetto a mettere gli stessi beni all’interno di una S.r.l. holding, per la quale l’Inps ha buona probabilità di importi l’iscrizione all’Inps commercianti.

Ma, arrivati a questo punto, avevo fatto una ricerca per verificare se l’Inps riconoscesse valido il fatto di NON iscrivere il socio di una Società Semplice dall’Inps commercianti e mi sono imbattuto in questa circolare dell’Inps del 2003 che, a prima battuta, mi aveva spaventato…

 

 

Cosa dice la circolare dell’Inps n.171/2003?

Qui, di seguito, ti riporto la circolare dell’Inps 171/2003, trovata mentre stavo facendo una ricerca per avere una conferma del fatto che il socio della Società Semplice non dovesse pagare i contributi Inps commercianti (cosa che può capitare anche a te, se fai queste ricerche).

In un primo momento, mi aveva un po’ spaventato, ma, in seguito, analizzandola al meglio ho compreso qual è il significato, cosa che scoprirai anche tu, proseguendo con la lettura di questa circolare.

Anche in questo caso, questo pezzo della circolare potrebbe apparirti dal contenuto è un po’ tecnico, pertanto, alla fine di questo inciso, ti riporto la sintesi in modo semplice.

[…]

OGGETTO: ||Gestione esercenti attività commerciali. Chiarimenti in materia di iscrizione.||| 

SOMMARIO: Familiari preposti al punto vendita. Società semplici che gestiscono immobili. Agenti di spettacolo.

In considerazione dei quesiti formulati da alcune Sedi in ordine all’iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali di talune categorie di operatori, si forniscono i chiarimenti che seguono.

[…]

b) Società semplici che gestiscono immobili.

A seguito delle indicazioni fornite, in materia di reddito d’impresa, con circolare n.102 del 12 giugno 2003, è sorta questione in ordine all’iscrivibilità nella Gestione degli esercenti attività commerciali dei soci di società semplici che gestiscono beni immobili.

A tal proposito si evidenzia, preliminarmente, che la citata circolare non è rivolta all’individuazione dei soggetti assicurabili, bensì alla delimitazione dei redditi di impresa che concorrono a formare la base imponibile dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 438/1992.

In riferimento, quindi, alla questione che ora si pone si ritiene che la soluzione sia da ricercare non tanto in considerazione della forma giuridica della società che esercita l’attività di gestione di immobili, quanto in relazione alla natura dell’attività esercitata nelle singole fattispecie.

Qualora l’attività esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale più ampia attività (ad esempio, prestazione di servizi a terzi), organizzata in forma di impresa, deve ritenersi che il reddito prodotto sia da qualificare quale reddito d’impresa, ex art.51, comma 2, lettera a) del TUIR e che i soggetti che l’attività stessa svolgono, con i requisiti di legge, siano tenuti all’iscrizione nella Gestione previdenziale dei commercianti. E ciò a prescindere da ogni considerazione, irrilevante ai fini che qui interessano, in ordine alla regolarità della società semplice o alla sua riqualificazione in società di fatto.

Similmente si è in presenza di reddito di impresa e di attività commerciale, ai sensi dell’art. 2195 del codice civile, qualora l’attività immobiliare comprenda, oltre alla gestione di immobili, anche attività di compravendita e/o di costruzione.

In ogni caso le Sedi, nel procedere agli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai fini dell’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, dovranno anche tener presente che la costituzione di una società per la gestione di immobili può considerarsi, per se stessa, manifestazione della volontà dei soci di individuare un programma comune delle attività, in vista di un risultato ulteriore rispetto a quello derivante dal mero godimento del bene.

[…]

 In sostanza questa circolare afferma che, se la Società Semplice svolge solo attività di godimento del bene immobile, allora i soci NON devono essere iscritti all’Inps commercianti.

Mentre, sei i soci della società semplice svolgono un’attività che va oltre al semplice godimento dei beni, allora, i soci devono pagare i contributi Inps commercianti, nonostante questi siano soci di una Società Semplice.

Direi che qui ha ragione l’Inps. Se io costituisco una Società Semplice, ma, poi, svolgo un’attività commerciale, allora l’Inps ha diritto ad iscrivermi all’Inps commercianti ugualmente, anche se il Codice civile afferma che i soci della Società Semplice non possono svolgere un’attività commerciale.

Di contro, questa circolare CONFERMA che, se il socio svolge un’attività di mero godimento del bene, allora, questo NON deve pagare i contributi Inps.

Ovviamente già questo mi aveva tranquillizzato, ma io volevo andare ancora più in profondità ed essere certo che questo fosse confermato anche da un altro Ente.

Così, sono andato a verificare nelle istruzioni di ComUnica, della Camera di Commercio per capire se c’erano informazioni utili che confermassero quello che avevo appena cercato, ed ho “scoperto” che la procedura del software della Camera di Commercio non mi permette di aprire una posizione Inps commercianti del socio della Società Semplice.

Questo mi ha dato una ulteriore prova che, un imprenditore che apre una Società Semplice, non deve pagare i contributi Inps commercianti.

 

Qual è la risposta dell’Inps?

Arrivato a questo punto, ho verificato quello che è previsto dal Codice civile, ossia che i soci della Società Semplice non possono svolgere attività commerciale.

Successivamente, ho verificato se ci fossero eventuali disposizioni particolari dell’Inps in cui si prevedessero disposizione specifiche.

L’unica informazione che ho trovato era che, se un imprenditore immobiliare utilizza una Società Semplice con all’interno un immobile e con questo svolge un’attività che va oltre il semplice godimento (ossia affitta le stanze con booking, ecc.), allora, l’Inps deve far pagare i contributi Inps ai soci alla Società Semplice.

Questo perché, di fatto, l’imprenditore sta svolgendo un’attività commerciale, anche se la legge prevede che con una Società Semplice non si può svolgere un’attività commerciale.

A dire il vero ho verificato anche nelle iscrizioni di ComUnica della Camera di Commercio e, di fatto, non c’era modo di poter iscrivere un socio di una Società Semplice alla gestione Inps commercianti.

Ma il mio caso era un po’ diverso, infatti, volevo avere la certezza che, un imprenditore che utilizzasse una Società Semplice per godere del patrimonio delle quote di S.r.l., potesse evitare di iscriversi all’Inps commercianti con maggiore certezza.

Quindi, abbiamo rivolto una domanda all’Inps utilizzando il mio cassetto previdenziale, perché volevo avere una certezza su questo punto, per fornire una consulenza certa ai miei clienti.

Questa è la risposta dell’Inps:

 Come puoi vedere tu stesso, l’Inps ha confermato che, nel nostro caso, il socio della Società Semplice che controlla delle quote di S.r.l. non deve iscriversi all’Inps commercianti in quanto, per legge, “l’esercizio dell’attività sottoforma di Società Semplice non determina alcun obbligo di iscrizione alla gestione artigiani o commercianti, non essendo prevista per i soci di questa tipologia di società la possibilità di iscriversi a queste due tipologie di gestioni previdenziali”.

Questa cosa è proprio confermata anche dal fatto che, quando utilizzi il software di ComUnica della Camera di Commercio (lo stesso vale nelle istruzioni), non c’è possibilità di iscrivere il socio della Società Semplice all’Inps commercianti.

Prima di andare verso le conclusioni, e grazie alla risposta dell’Inps, posso confermarti che, se tu apri una Società Semplice holding per controllare le quote della tua S.r.l. operativa, allora, non dovrai pagare i contributi Inps.

 

Esprimo il mio parere – Qual è il punto di vista?

Questa disposizione la condivido e, sicuramente, la Società Semplice utilizzata come holding che controlla le quote di una S.r.l., è un ottimo strumento di risparmio fiscale che ti permette di tagliare il carico contributi Inps commercianti, risparmiando il 24% di tributi (non male).

In tutti i casi, ricordati che non hai eliminato il carico contributivo, questo perché sul compenso dell’amministratore della S.r.l. dovrai sempre pagare l’Inps della gestione separata.

Cosa che, però, puoi prelevare e modulare secondo un tuo grado di piacimento per ottimizzare l’efficacia fiscale complessiva.

 

 Conclusioni

Grazie a questo articolo hai scoperto che il socio della Società Semplice holding, che controlla una S.r.l. figlia, NON deve pagare i contributi Inps commercianti.

Inoltre, grazie al mio articolo e alla mia indole di ricercatore e divulgatore fiscale, hai a disposizione la risposta fornita dall’Ente, quindi, una risposta autorevole.

 

 

Per ultimo ti riporto la versione integrale del testo della email

 

Redazione

Visualizza commenti

  • Si dimentica di dire che se il socio della holding è anche amministratore della SRL i contributi INPS li dovrà pagare comunque. Si veda cassazione 23943/2013

    • Ciao Linda, si ho letto la sentenza, ma sono stati iscritti all'Inps in quanto la holding era S.r.l. (e non soci della Società Semplice), è normale essere iscritti all'Inps commercianti (e sul quale ti ricordo che si pagano i contributi Inps sugli utili della S.r.l. holding e non su anche quelli della S.r.l. figlia). Con la Società Semplice elimini questi problemi ;)

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