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Quando emettere una fattura senza Iva nel momento in cui hai una S.r.l. che lavora nel settore degli appalti edili? – Check list fiscale

Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per affrontare un argomento che sta particolarmente a cuore agli imprenditori che hanno una S.r.l. attiva nel campo degli appalti edili: Quando emettere fattura senza Iva?

Un campo recentemente tornato alla ribalta grazie ai bonus fiscali (il bonus 110%, il bonus facciate e via dicendo).

Si tratta dell’annosa questione dell’Iva sulle fatture emesse e ricevute. In quali casi la fattura deve essere emessa con Iva e in quali casi, invece, la fattura deve essere emessa senza Iva (il cd “reverse charge”).

Eh no, caro imprenditore che lavori in campo edile con una S.r.l., se cerchi nei testi di legge e su internet non troverai una risposta chiara e secca ma una specie di matrioska di norme e circolari che probabilmente ti manderà prima in tilt e, poi, su tutte le furie.

E per questo ci sono io 😊 con i miei articoli, i miei video, i miei audio, le mie checklist e con la mia consulenza, se riterrai di averne bisogno.

Come sai, se sei un fedele lettore dei miei articoli, spesso pubblico delle check list accompagnate da esempi pratici tratti dall’esperienza maturata dai (e con i) clienti del mio Studio.

Ricorro alle check list (e agli esempi pratici) quando le leggi, le circolari, le sentenze relative ad un dato argomento sono numerose, accavallate, formulate in modo poco chiaro e rischiano di creare una gran confusione portando l’imprenditore a commettere involontariamente errori nella fatturazione e a non saper riconoscere gli eventuali errori nelle fatture ricevute.

Proprio come nel caso dell’Iva nel campo degli appalti in edilizia.

Errori che rischiano di essere pesantemente sanzionati dato che, in Italia, vige il principio secondo cui “l’ignorantia legis non excusat” anche nei casi in cui all’origine dell’ignoranza c’è una normativa confusionaria e stratificata.

L’Efficacia Fiscale, a cui dedico gli articoli del blog www.efficaciafiscale.com (a proposito, se non ti sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui, tramite l’apposito form che trovi in fondo all’articolo e riceverai il materiale gratuito che riservo agli imprenditori che hanno o intendono costituire una S.r.l. per tagliare le imposte ed i contributi), i video sul mio canale YouTube Commercialisti Calisti e, da qualche tempo, anche i Podcast.

Tutto questo materiale gratuito che ti metto a disposizione non è solo per “risparmiare le imposte” ma anche “conoscere la legge per evitare sanzioni”.

Avere efficacia fiscale significa sia tagliare il maggior numero di imposte e contributi Inps, sia evitare di pagare sanzioni inutili che potervi scongiurare con una piccola informazione fiscale.

Sei pronto a imparare quando una fattura deve essere emessa con Iva e quando deve essere emessa in reverse charge tutte le volte che lavori nell’ambito degli appalti edili?

Bando alle ciance and let’s go…

Qual è l’obiettivo di questo articolo?

Se lavori nel settore degli appalti edili, ti troverai nelle condizioni di emettere e di ricevere delle fatture con Iva, e altre senza Iva, in funzione di una specifica norma che si chiama “inversione contabile”, oppure in inglese “reverse charge”.

Comprendere se devi applicare l’Iva sulle fatture di vendita, o meno, oppure quando devi ricevere una fattura dai tuoi fornitori con Iva, o meno, ti permette di evitare sanzioni che posso costarti caro.

Per comprendere a quali soggetti si applica il meccanismo del reverse charge, su quali tipologie di prodotti/servizi ed i casi speciali, partiamo, prima di tutto, dalla norma di riferimento, poi, ti mostrerò 2 principali circolari dell’Agenzia delle Entrate, in cui sono riportati determinati paletti e, successivamente, degli esempi specifici richiesti da miei clienti.

Detto in modo sintetico, se lavori nel settore degli appalti edilizi, dovrai comprendere bene quando emettere una fattura senza Iva e quando devi ricevere una fattura senza Iva (meccanismo chiamato reverse charge).

Qual è la legge di riferimento?

Tutte le volte che si cercano informazioni fiscali sul come emettere una fattura e le varie condizioni di applicazione dell’Iva, si deve fare riferimento al D.p.r. 633/72 che va a regolamentare l’imposta sul valore aggiungo, comunemente chiamata imposta Iva.

Qui, di seguito, provo a riportarti sinteticamente la legge di riferimento per comprendere i casi in cui devi emettere una fattura Iva tutte le volte che lavori nel settore degli appalti edilizi.

Sappi che, in prima lettura, potresti trovare questo articolo molto tecnico, quindi, al termine di questo quadratino ti riporto, in sintesi, dei miei commenti.

Art. 17 D.p.r. 633/72

Debitore d’imposta

L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

[…]

[5] In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.

[6] Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori; 

[…]

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;

[…]

Sintetizzando, questo pezzo afferma che, nell’ambito di un appalto edile, se fai un servizio nei confronti dell’appaltatore principale (imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili), o di un altro subappaltatore, allora devi emettere una fattura senza Iva, indicando nella fattura “inversione contabile”.

Se, invece, sei tu che devi ricevere la fattura, allora la ricevi senza Iva ed il tuo commercialista provvederà ad “integrare l’Iva” con una specifica procedura.

Questa è una disposizione che è stata introdotta dalla Legge Finanziaria del 2007.

A quali imprese si applica il reverse charge?

Nella configurazione dell’appalto edilizio ci sono 3 principali soggetti:

– Cliente finale (definito anche committente): ossia colui che ha l’immobile e richiede l’esecuzione del lavoro (che può essere sia un privato sia un’altra azienda);

– Appaltatore principale: ossia colui che prende in carico i lavori di compiere una certa opera, che in genere è una S.r.l. di costruzione;

– Subappaltatori e successivi: ossia tutte le altre società/ditte individuali a cui l’appaltatore principale affida i lavori.

Essenzialmente il meccanismo per applicare l’Iva o meno sulle fatture è questo:

a)  L’appaltatore principale (imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili) emette la fattura con Iva verso il cliente finale (il committente);

b)  I subappaltatori emettono le fatture di servizio nei confronti dell’appaltatore principale senza Iva con la dicitura “inversione contabile”. Mentre per le fatture di beni, i subappaltatori emettono sempre le fatture con Iva;

c)  Per i “sub” subappaltatori si applicano le stesse regole dei subappaltatori.

Affinché il regime del reverse charge possa trovare applicazione, ossia emettere una fattura senza Iva con la dicitura dell’inversione contabile, devono ricorrere i seguenti presupposti:

1) Esistenza di un rapporto di subappalto (quindi, ci deve essere contratto di appalto, scritto oppure a voce). Il regime si applica alle prestazioni rese da un soggetto subappaltatore nei confronti di un altro soggetto che, a sua volta, si pone quale appaltatore principale o subappaltatore;

2) Appartenenza di entrambi i soggetti del rapporto al comparto dell’edilizia. Detto requisito sussiste qualora le attività svolte dai soggetti del rapporto siano riconducibili alle categorie di attività elencate nella sezione F (“Costruzioni”) della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004.

Nei servizi NON bisogna applicare l’Iva, mentre sulla cessione di beni occorre applicare l’Iva, però, non è sempre di facile individuazione cosa è servizio e cosa è cessione di beni nell’ambito del subappalto edilizio .

Dunque, di seguito ti riporto degli esempi per comprendere in quali casi specifici bisogna considerare un servizio come bene.

Successivamente, ti mostrerò i pezzi più importanti di 3 circolari dell’Agenzia delle Entrate dove sono riportati chiarimenti significativi.

Quale dicitura inserire nelle fatture senza Iva?

Se sei un subappaltatore, ed hai bisogno di emettere una fattura di servizi nei confronti dell’appaltatore, nella fattura dovrai riportare questa dicitura:

“Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, c.6, Dpr 633/72 con applicazione dell’Iva a carico del destinatario della fattura”.

Ovviamente, le fatture adesso sono tutte elettroniche, ma in tutti i casi dovrai fare in modo di impostare l’emissione della fattura con questa descrizione.

Adesso che hai in mente queste principali caratteristiche, penso sia utile andare ad esaminare insieme 3 circolari dell’Agenzia delle Entrate che hanno fornito importanti chiarimenti.

Ti riporto i punti principali di queste circolari dell’Agenzia delle Entrate perché, in questo modo, puoi avere degli elementi di prova da mostrare ai tuoi partner per dimostrare loro il perché tu hai adottato un determinato comportamento per l’emissione della fattura.

Cosa dice di utile la circolare n. 37 del 2006 per il reverse charge?

Qui, di seguito, ti riporto i pezzi principali della circolare 37/2006 dell’Agenzia delle Entrate e, successivamente, una breve spiegazione del contenuto.

 Pezzo 1:

[…]

In particolare, per delimitare, sulla base di criteri oggettivi, le prestazioni per le quali deve essere adottato il sistema del reverse-charge occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), che deve essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, ed alle relative note esplicative, entrambe consultabili sul sito www.agenziaentrate.it.

La sezione F della richiamata tabella indica i codici riferiti alle attività di “Costruzioni” le quali, secondo le indicazioni fornite dalle note esplicative, comprendono:

 – i lavori generali di costruzione,

– i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile,

– i lavori di completamento di un fabbricato,

– i lavori di installazione in esso dei servizi.

[…]

Questo pezzo afferma che il meccanismo del reverse charge è da applicare ai servizi e comprendere chi ne deve fare uso lo si può capire grazie al codice ateco della partita Iva che deve entrare nella “sezione F”.

 Pezzo 2:

[…]

Si ritiene, peraltro, che, ai fini dell’applicazione del reverse-charge, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumano rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera.

[…]

Questo pezzo afferma che il meccanismo del reverse charge deve essere applicato ai servizi, ai soggetti appaltatori (o subappaltatori) il cui  lavoro è svolto  nell’ambito di un contratto d’appalto.

Pertanto, un punto principale per comprendere se devi applicare il meccanismo del reverse charge è quello di verificare se hai stipulato un contratto di appalto.

 Pezzo 3:

[…] restano escluse dal reverse-charge le prestazioni d’opera intellettuale, rese da professionisti (ad es. prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, etc.), che per la loro natura non possono essere definite come prestazioni di manodopera, […]

Come servizi non rientrano nel reverse charge le fatture dei professionisti, che continuano a fatturare con Iva.

Questo in quanto i servizi che rientrano nel regime del reverse charge sono quelli di “prestazioni di manodopera” e non prestazioni intellettuali.

 Pezzo 4:

[…]

Devono ritenersi, inoltre, escluse dal reverse-charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

[…]

Questo pezzo è molto importante in quanto afferma che, nel momento in cui tu cedi un bene e lo monti sull’edificio, allora devi applicare l’Iva. Questo perché l’installazione del bene è un servizio accessorio rispetto al valore del bene.

Qui devi distinguere questi casi:

Cessione con posa in opera: cedi un bene e lo installi nell’immobile. In questo caso puoi anche fatturare il costo del servizio, ma devi applicare l’Iva perché è come se fosse una cessione di beni. Esempio, l’idraulico che ti monta il condizionatore di calore.

Acquisto della materia prima per, poi, effettuare il servizio di manodopera: in questo caso rientra nella norma del reverse charge e non devi applicare l’Iva, in quanto è vero che acquisti la materia prima, ma questa è trasformata per consentirti di svolgere il lavoro. Esempio è il muratore che ti innalza un muro. È vero che il muratore acquista i mattoni per fare il muro, ma questo è, comunque, considerato un servizio in quanto utilizza la materia prima e la trasforma per poterti erogare il servizio.

Cosa dice di utile la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015

Qui, di seguito, ti riporto i pezzi della circolare 14/E del 27 marzo 2015 contenente parti importanti che devi assolutamente conservare.

 Pezzo 1:

[…]

La citata circolare n. 37 del 2006 ha, inoltre, precisato che tenuti all’applicazione del reverse charge sono i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.

[…]

Questo pezzo l’ho voluto inserire perché riporta quanto detto in precedenza, ossia che il reverse charge si applica ai subappaltatori che esercitano attività identificate dalla sezione F della classificazione ATECO, cioè i codici attività indicati nella partita Iva.

Pezzo 2:

[…]

1.1. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Per l’individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter) sopra elencate, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, si ritiene, in conformità, peraltro, ai criteri adottati in sede di Relazione Tecnica, che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici.

[…]

Questo pezzo significa che, per individuare i servizi che rientrano nel reverce charge, basta controllare che la società abbia il codice Ateco 2007.

Pezzo 3:

[…]

Da ultimo, in linea con l’indirizzo interpretativo fornito con la più volte citata circolare n. 37/E del 2006, devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. anche risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).

[…]

Con questo pezzo l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, se un fornitore ti fornisce un bene e ti fa pagare il servizio della posa in opera (ossia l’installazione), allora questo servizio va, comunque, assoggettato ad Iva, in quanto rientra in una cessione di beni.

Questo, perché il servizio è accessorio ad installare il bene, ed il bene non subisce una trasformazione (al contrario del muratore che utilizza, ad esempio, il calcestruzzo e lo amalgama con l’acqua per costruire un muro).

Pezzo 4:

[…]

Dall’impianto normativo sopra illustrato discende che non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (in tal senso si rinvia alla circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei “minimi”).

[…]

Questo pezzo afferma che, se un imprenditore utilizza il regime del forfettario, allora deve emettere le fatture senza Iva con la dicitura della partita Iva forfettaria e non con la dicitura del reverse charge.

Sono sempre fatture senza Iva, ma con causali diverse.

 

 

Cosa dice di utile la circolare numero 37/E del 22 dicembre 2015

Pezzo 1:

[…]

 Trattamento da riservare a taluni interventi edilizi inquadrabili nell’ambito della categoria delle “manutenzioni straordinarie”

Domanda

Si chiede di precisare se, in caso di contratto unico d’appalto comprensivo di prestazioni di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e di servizi di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, si debba o meno procedere alla scomposizione delle singole prestazioni ai fini dell’applicabilità del meccanismo del reverse charge.

Risposta

Con la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 è stato precisato che, in presenza di un unico contratto di appalto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell’inversione contabile di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972 e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Ciò in quanto il meccanismo dell’inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.

 […]

Questo pezzo afferma che, nel caso in cui ci sia una parte di servizi da fatturare con il reverse charge ed una parte con Iva, allora bisogna fatturare con regimi fiscali diversi.

 Pezzo 2:

[…]

3. Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi

Domanda

Si chiede di chiarire quali siano i criteri per stabilire quando un’operazione è qualificabile come “cessione con posa in opera” – in quanto tale esclusa dall’ambito applicativo del reverse charge – e quando l’operazione è invece qualificabile come “prestazione di servizi”, soggetta al meccanismo del reverse charge di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Risposta

La circolare n. 14/E del 2015 ha precisato che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E dell’11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).

[…]

In particolare, i giudici comunitari evidenziano che è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del bene e/o a adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente.

In linea con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di prassi, ha precisato che la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. In sostanza, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta a adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera (cfr. risoluzioni n. 164/E del 2007 e n. 148/E del 2007).

In particolare, la risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 ha chiarito che, nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare, occorrerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti.

[…]

Questo pezzo è simile a quello precedente, ma fornisce ulteriori elementi per comprendere quando c’è una cessione con posa in opera e quando, invece, c’è un servizio in reverse charge:

– nel momento in cui il servizio di installazione assume una funzione accessoria a quella della cessione del bene (esempio installazione della caldaia senza apportare modifiche), senza che avvenga una modifica del bene, allora questa operazione è configurata come cessione con posa in opera e dunque bisogna applicare l’Iva sulla fattura su tutto l’importo;

– bisogna verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene (esempio la semplice installazione di una caldaia), senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del bene e/o a adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente (esempio il muratore che mette su un muro utilizzando i mattoni e il calcestruzzo);

nel momento in cui ricevi sia una prestazione di servizi sia una cessione di beni, allora, per stabilire se è prevalente la prima o la seconda, devi fare riferimento alla volontà contrattuale. Cosa che potrebbe avvenire sia in forma scritta, sia in forma orale. Meglio se la volontà è stata espressa per iscritto.

Pezzo 3:

[…]

8. Impianti fotovoltaici

Domanda

Si chiede di precisare se le installazioni di impianti fotovoltaici “integrati” (cioè quelli in cui il manto di copertura è sostituito dai pannelli), di impianti fotovoltaici “semi-integrati” (ossia quelli in cui i pannelli sono appoggiati sopra l’esistente manto di copertura) e di impianti fotovoltaici a terra, se relativi ad un edificio, rientrino nell’ambito di applicazione del reverse charge di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Risposta

[…]

L’attività di installazione (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) di impianti fotovoltaici “integrati” o “semi-integrati” agli edifici (ad esempio, nel caso in cui siano posizionati sul tetto dell’edificio) rientra nell’ambito di applicazione della lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 e deve essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile.

Deve, altresì, applicarsi il meccanismo del reverse charge anche all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, sempre che questi ultimi, ancorché posizionati all’esterno dell’edificio, siano funzionali o serventi allo stesso.

[…]

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici “a terra”), sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, siano soggetti al meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR n. 633 del 1972.

[…]

Questo pezzo significa che, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici che sono installati nell’edificio, in una pertinenza di questo, questi rientrano nel reverse charge.

Mentre sugli impianti fotovoltaici che sono installati in una unità immobiliare accatastata autonomamente non si applica il reverse charge, ma si applica il regime dell’Iva.

Pezzo 4:

[…]

13. Reverse charge e beni significativi

Domanda

Si chiede di precisare se alle prestazioni di servizi, di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972, che prevedano anche l’eventuale fornitura di beni di valore significativo, di cui al DM 29 dicembre 1999, si renda applicabile la specifica disciplina in materia di aliquota IVA agevolata prevista per detti beni.

Alla luce dell’indirizzo interpretativo sopra richiamato, si evidenzia, dunque, che la disposizione agevolativa in materia di aliquota prevista per i beni significativi, riguardando esclusivamente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non possa trovare applicazione nelle ipotesi di cui alla lett. ater), sesto comma, dell’articolo 17 del citato DPR n. 633 del 1972, che, come noto, riguarda i soli rapporti tra soggetti passivi d’imposta.

[…] 

Questo pezzo l’ho voluto inserire per ricordare che la norma dei beni significativi è completamente diverse dalla norma sul reverse charge.

La norma sui beni significativi riguarda le ipotesi di vendita verso un consumatore finale, consentendo l’applicazione dell’Iva agevolata.

Mentre, la norma sul reverse charge è una norma di riferimento tra diverse partite Iva, consentendo di emettere la fattura senza Iva nell’ambito dei servizi durante l’esecuzione di contratti di appalto.

 

Esempi

Per completare il capitolo, credo sia utile riportare degli esempi reali per comprendere meglio se applicare o meno il reverse charge.

Questi schemi servono sia nel caso in cui ci sia  necessità di emettere una fattura, sia nel caso in cui occorra ricevere una fattura corretta.

Perché ricevere una fattura non corretta potrebbe portare sanzioni anche a te che ricevi la fattura e la registri in contabilità.

Esempio 1: Idraulico che installa la caldaia senza fare trasformazioni: è cessione di bene con posa in opera, quindi, tutto con Iva. Questo in quanto il servizio del montaggio della caldaia non trasforma il bene e, pertanto, il servizio è accessorio.

Esempio 2: Se viene un muratore e crea un muro mischiando il calcestruzzo con l’acqua aggiungendo dei mattoni, allora quello è un servizio tutto in reverse charge.

Perché il fornitore trasforma la materia prima in una opera completamente nuova dai singoli componenti (non come l’idraulico che non trasforma il bene, ma lo intalla solamente).

Esempio 3: Se un idraulico installa la caldaia e mi fa anche un servizio aggiuntivo, ad esempio spaccare il muro per creare delle canaline, allora, io, farei 2 fatture diverse. Una con Iva per la posa in opera della caldaia e l’altra in reverse per il servizio relativo alla distruzione del muro.

Esempio 4: Un lavoratore con la partita Iva del regime del forfettario deve emettere la fattura come regime forfettario o come reverse charge?

Le partite Iva che sono nel regime del forfettario devono emettere le fatture senza Iva per la norma del forfettario, inserendo nella fattura la dicitura del forfettario e NON la norma del reverse charge.

Esempio 5: Bisogna applicare il meccanismo sugli impianti relativi al fotovoltaico?

Se l’impianto del fotovoltaico è relativo all’immobile, oppure ad una sua pertinenza, allora bisogna applicare il meccanismo del reverse charge.

Se, invece, l’impianto del fotovoltaico, è relativo ad un immobile accatastato separatamente dall’abitazione, allora su quella prestazione ci deve essere l’Iva.

Esempio 6: Impianto elettrico. L’art. 17, co. 6, lett. a)ter del DPR n. 633/72 stabilisce che rientrano nel reverse charge i servizi di installazione di impianti relativi a edifici. Quindi, l’installazione dell’impianto elettrico è soggetta al reverse charge.

Conclusioni

Grazie alle informazioni che hai ottenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale sai quando emettere una fattura con Iva o senza Iva – reverse charge – tutte le volte che eroghi un servizio nel settore degli appalti edili.

 

 

Redazione

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  • Sono proprietario di un immobile civile , al suo interno ho l'ufficio.
    Ho eseguito lavori edili, quale iva dovrà applicarmi il muratore?
    10% 22% oppure reverse?

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