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Trucco del notaio: uno in pensione mi ha regalato un trucco per cambiare la percentuale di utili della quota della S.r.l. senza dover modificare l’Atto costitutivo

Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per trattare un argomento che, sicuramente, interesserà chi ha bisogno di cambiare la percentuale di utili della quota della S.r.l. indipendentemente dalla percentuale di possesso nella azienda .

Il dubbio di un imprenditore potrebbe essere questo: “devo ritornare dal notaio per cambiare la quota di partecipazione agli utili della S.r.l.?”

Troverai la risposta proseguendo nella lettura di questo mio articolo.

Come ben sai, se sei un assiduo lettore degli articoli che pubblico sul sito www.efficaciafiscale.com, se ascolti i miei Podcast, segui i miei video su YouTube, partecipi alle dirette, e magari anche ai webinar, amo definirmi un ricercatore e divulgatore fiscale.

Come in questo caso, in cui ho cercato una soluzione per tutti gli imprenditori che vogliono cambiare la percentuale di utili con la percentuale di partecipazione nel capitale sociale di una S.r.l. senza dover ogni volta pagare il notaio per una nuova modifica societaria.

Sei pronto a conoscere come poter modificare la quota  di utili rispetto alla quota di capitale sociale senza dover ritornare sempre dal notaio e pagare una modifica societaria?

Bando alle ciance e let’s go…

Evitare il costo del notaio utilizzando la Legge

Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficace Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno una S.r.l. o che ne vogliono aprire una nuova.

Oggi voglio condividere con te una scoperta che per me è molto importante.

Si tratta di una piccola perla che ci permette di ottimizzare il costo del notaio con un semplice utilizzo della legge.

Questa cosa non è molto diffusa, perché limita le volte in cui ricorriamo al notaio per modificare l’Atto costitutivo e, per questo motivo, non è molto condivisa, soprattutto in ambiente notarile.

Da poco, io ed il mio team ci siamo addentrati nel dettaglio di questa soluzione.

Dico questo per dimostrarti che non si finisce mai, in generale, di imparare.

E, per questo motivo, ho voluto dedicare un intero podcast, poi trasformato in questo articolo, che voglio per poter condividere con te (e che ti illustrerò a breve).

Devo ringraziare un notaio, prossimo alla pensione, che ci ha fornito un’importante informazione che, ammetto, non conoscevo.

Per comprendere questo “trucco”, è meglio partire dal caso in concreto che deriva direttamente dalla esperienza con un mio cliente imprenditore.

Il caso pratico dei miei clienti: “perché è importante avere una quota di utili diversa rispetto alla quota del capitale sociale?”

Io ed il mio team, dovendo aprire una nuova S.r.l. per una nostra cliente entro il 22 luglio, ed essendo già al 19 ( avendo, quindi, pochissimi giorni a disposizione), abbiamo inviato prima tutti i dati al notaio per predisporre l’Atto costitutivo e lo Statuto.

In questa S.r.l, per motivi fiscali, la mia cliente deve intestare il 95% del controllo al suo compagno, mentre il 5% va a lei, ma gli utili devono essere distribuiti in modo diverso rispetto alle quote (variazione che è stata fatta per diminuire il carico contributivo Inps, cosa che ho mostrato in altri articoli).

In sostanza, il compagno dell’imprenditrice faceva il socio operativo della S.r.l. ed aveva il 95% di quote della S.r.l., però aveva il 5% dell’utile, mentre lei si trovava nella condizione opposta, ossia era socia finanziatrice, aveva il 5% di quote nella S.r.l. ed il 95% di utili.

Questo è stato fatto per un motivo fiscale, perché i contributi Inps si pagano sulla quota di utili e non sulla quota di capitale sociale nella S.r.l. .

Siccome il compagno è socio operativo, deve aprire una posizione Inps commercianti, quindi, pagare i famosi contributi fissi Inps. Poi, eventualmente, deve anche pagare i contributi Inps del 24,48% sulla quota di reddito eccedente il minimale di circa 16.243,00 €.

I due sono titolari di una S.r.l. immobiliare e realizzano buoni utili, perché sono veramente ottimi imprenditori.

Per ridurre il carico tributario complessivo degli imprenditori abbiamo costituito una S.r.l. in cui lui era il socio operativo e lei, la socia finanziatrice ma amministratrice.

In qualità di socio operativo, doveva aprire una posizione Inps commercianti e, per evitare di pagare un’eccessiva quantità di contributi, a lui abbiamo attribuito solo il 5% degli utili, anche se aveva una quota di controllo del 95% nella S.r.l. .

In sostanza il socio operativo aveva il controllo dell’Assemblea della S.r.l., ma gli spetta solo il 5% degli utili per consentirgli di pagare solo i contributi fissi, senza più pagare i contributi eccedenti il minimale, perché la sua quota di utili era pari al 5%.

Il problema prima di conoscere questo “segreto”

Prima di utilizzare questo stratagemma, quasi tutti i notai facevano presente che, nell’Atto costitutivo o nello Statuto, sarebbe stato indicato il fatto che, appena ci fosse stata una cessione di quote della S.r.l., le quote di utili sarebbero tornate pari alla quota del capitale sociale.

Quindi, in tutte le costituzioni di S.r.l., dove avevamo applicato questa differente quota di utili rispetto alla quota capitale sociale, è stata inserita (da parte dei notai con i quali abbiamo collaborato) nello Statuto e nell’Atto costitutivo, la clausola che, in caso di cessione della quota di S.r.l. , questa percentuale si sarebbe ripristinata.

Ossia, quando interveniva una cessione di quote, la percentuale di utili sarebbe tornata pari alla percentuale del capitale sociale.

Questo comportava, in sostanza, il ritorno dei soci dinnanzi al notaio e, di conseguenza, il versamento di 800,00 € per apportare una modifica dell’Atto costitutivo, nell’eventualità volessero rimodificare di nuovo la percentuale di utili rispetto alla percentuale di capitale sociale.

Il notaio con cui ho avuto un confronto, è stato veramente molto onesto (forse perché stava andando in pensione) e ci ha dato un’informazione per gestire al meglio questo caso particolare.

Questo notaio consigliava di inserire, già nell’Atto costitutivo della S.r.l., le percentuali diverse degli utili rispetto a quelle del capitale sociale.

Mentre, nello Statuto della S.r.l., consigliava di NON inserire la percentuale precisa, ma di fare soltanto riferimento che, questa percentuale di utili diversa dal capitale sociale, poteva essere modificata con un verbale dell’Assemblea dei soci (senza bisogno di ricorrere ad una modifica societaria).

Quindi, è vero che una cessione di quote di S.r.l. tra i soci avrebbe comunque potuto ripristinare la percentuale degli utili uguale alla percentuale del capitale sociale, ma, inserendo nello Statuto, che questa percentuale può essere determinata in maniera diversa dall’Assemblea dei soci, la percentuale di utili diversa rispetto al capitale sociale poteva essere ristabilita attraverso un normale verbale dell’Assemblea (al quale consiglio di dare una data certa tramite PEC, per evitare di tornare dal notaio e pagarlo nuovamente).

Questo confronto mi ha fatto ragionare su un principio veramente molto importante che devi sapere per modificare il contenuto dell’Atto costitutivo senza ritornare dal notaio.

 Il principio di base

In sostanza, nell’Atto costitutivo devi inserire delle clausole specifiche, mentre, nello Statuto, devi menzionare il fatto che, queste clausole previste nell’atto costitutivo, possono essere modificate dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio d’Amministrazione attraverso un verbale.

Nello Statuto, che va a regolamentare la società nel corso del tempo, non inserirai nulla di specifico, perché quando, in futuro, vorrai cambiare le disposizioni al suo interno, lo potrai fare semplicemente con un verbale dei soci o degli amministratori della S.r.l. .

Questo purché, nello Statuto, tu abbia inserito che, l’organo sociale e l’organo amministrativo, possono modificare le clausole previste nell’Atto costitutivo della S.r.l. .

 

 

A cosa serve questo articolo?

Questi esempi che ho appena fatto non servono esclusivamente per tagliare le imposte e i contributi, ma servono, principalmente, per gestire al meglio l’Atto costitutivo della tua S.r.l. e per evitare di sprecare soldi, evitando così modifiche superflue che non avrai bisogno di fare presso un notaio.

Attualmente la S.r.l. è la forma giuridica che ti permette di avere il maggior numero di strumenti di risparmio fiscale previsti dalla legge.

Posso capire che non sia facile, per un imprenditore, conoscere tutti questi strumenti di risparmio fiscale specifichi per S.r.l. ma, per te, sono fondamentali, perché se vuoi ridurre il carico fiscale in prima persona devi, almeno, conoscere e masticare un pochettino questi concetti.

Per questo motivo ti metto a disposizione un manuale completamente gratuito con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare grazie alla tua S.r.l. per ridurre le tue imposte e i contributi.

Sempre in questo manuale (lo trovi Gratis cliccando qui) troverai all’interno una check-list con questi 94 strumenti di risparmio fiscale e troverai anche tutto quello che devi fare per lavorare con me ad un livello successivo.

Per lavorare con me a un livello più profondo hai due strade.

La prima è la consulenza di Efficacia Fiscale direttamente con me.

Ossia, io ti applico tutti gli strumenti di sicurezza fiscale al meglio nella tua specifica situazione imprenditoriale.

In questo modo sei sicuro di tagliare le imposte al massimo possibile.

La seconda cosa è la Contabilità Controllata.

Ossia, se vuoi portare la contabilità della tua S.r.l. da me, ti gestisco la contabilità utilizzando la procedura della Contabilità Controllata che consiste nel controllo mensile, da parte di miei collaboratori, dei numeri del bilancio della tua S.r.l., in modo da trasformare la tua società in un bancomat da cui prelevare più soldi rispetto a quelli che spendi.

Ricordati che la cosa principale è il fatto che, nell’Atto costitutivo, devi inserire le clausole specifiche e prevedere le modifiche tramite un verbale di assemblea ( o magari del consiglio di amministrazione), mentre nello Statuto non devi mettere che le modifiche possano essere fatte tramite un verbale di assemblea dei soci o degli amministratori.

In questo modo, quando dovrai fare una modifica di un particolare aspetto del tuo Statuto, basterà, semplicemente, un verbale e si eviterà, così, di ritornare dal notaio.

Detto questo, ti ringrazio dell’attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata.

Ciao a presto.

Conclusioni

Grazie alle informazioni contenute in questa circolare, ora hai a disposizione tutte le informazioni che ti occorrono per modificare la percentuale di utili della quota di S.r.l. tutte le volte che vuoi, senza dover pagare il notaio per fare delle modifiche.

 

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