Categorie: Soluzioni fiscali per l'imprenditore

Attività all’estero: Ecco cosa devi fare per evitare guai quando ne hai una

Tutti gli imprenditori hanno un elemento in comune che li caratterizza: sono costantemente focalizzati sulle opportunità di guadagno, il che può aver portato alla decisione di aprire un’attività all’estero.

Questo significa che pensano ininterrottamente agli investimenti che essi possono fare per se stessi e per la propria azienda.

Investimenti che possono avvenire sia in Italia e all’estero.

Tutti e due gli investimenti vanno molto bene, infatti quello che bisogna verificare in ogni investimento è il fatto di ricevere una utilità economica dallo stesso.

Ma l’unica cosa che rende diverso un investimento estero da quello italiano è che gli investimenti effettuati all’estero da un imprenditore residente in Italia devono essere comunicati nella propria dichiarazione dei redditi.

In sintesi

Se l’imprenditore italiano fa investimenti in Italia basta che ci mette i soldi ed è a posto.

Se l’imprenditore italiano fa investimenti all’estero, oltre a metterci i soldi, deve effettuare degli adempimenti fiscali per comunicare, al fisco italiano, il possesso di questi beni di proprietà che sono all’estero.

E se non comunica i beni tenuti all’estero allo stato italiano cosa succede?

Succede che è soggetto a sanzioni elevate.

Infatti, può capitare che stai facendo (o hai effettuato) investimenti all’estero ma che contestualmente sei inconsapevole del fatto che devi dichiarare tutte le attività all’estero in uno specifico quadro della tua dichiarazione dei redditi.

Se non lo fai sei soggetto a sanzioni che sono molto alte per il semplice fatto di aver omesso di inserire gli importi degli investimenti in tuo possesso fuori dall’Italia dentro alla tua dichiarazione dei redditi.

Come puoi evitare tutto questo?

Ci sono due diversi modi:

1° prevenzione: infatti, da adesso sei consapevole che sei sanzionabile se non dichiari le attività all’estero e quindi da ora in poi se compili in modo corretto la tua dichiarazione eviti sanzioni e guai fiscali.

2° se ti accorgessi di aver fatto degli errori negli in passati puoi regolarizzare la tua posizione attraverso il ravvedimento operoso: ossia paghi delle sanzioni ridotte con l’ulteriore beneficio di regolarizzare la posizione con il fisco e vivere in modo sereno.

Ovviamente ti puoi regolarizzare se hai un’attività all’estero solo se

  • Sei consapevole che rischi delle sanzioni
  • Se nella situazione in cui ti trovi attualmente sei effettivamente sanzionabile

Per questo motivo voglio condividere con te in quali casi sei soggetto a sanzioni per le attività che detieni all’estero in modo che puoi evitare conseguenze negative regolarizzando il prima possibile la tua posizione fiscale riducendo al minimo il costo delle sanzioni.

Con questa circolare voglio rispondere a domande del tipo:

Quali imposte devo pagare se ho beni all’estero?

Quante sanzioni devo pagare se non dichiaro i miei beni all’estero?

Ci sono modi per regolarizzare la mia posizione evitando sanzioni per la mancata comunicazione dei beni all’estero?

QUADRO RW

Il quadro RW è stato istituito ai fini del monitoraggio delle attività detenute all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Tale quadro deve essere compilato dai contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale.

ATTENZIONE: il quadro RW non va dichiarato se le attività estere sono inferiori ad € 15.000 per tutto il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione dei redditi. Invece bisogna sempre dichiarare il valore delle attività estere nei quadri Ivie ed Ivafe nel caso in cui il valore medio, dell’attività finanziario o immobiliare, è di € 5.000,00.

IVIE

 IVIE detta anche Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di fatto è un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali, le stesse siano titolari di diritti reali.

Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

L’aliquota dell’Ivie è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato. L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

IVAFE

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’Ivafe. In pratica corrisponde all’imposta di bollo che è presente nei conti correnti oppure nel conto titoli.

IVAFE – Prodotti finanziari

L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari all’1 per mille annuo per il 2012, all’1,5 per mille per il 2013, e al 2 per mille a decorrere dal 2014 (fino al 2017 l’aliquota è rimasta invariata)

IVAFE – capitale detenuto all’estero

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.

L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro (va sempre compilato il quadro relativo all’Ivafe). A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario.

ATTENZIONE: L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste comunque laddove lo stesso sia obbligatorio ai fini del calcolo dell’Ivie o dell’Ivafe, e cioè nel caso in cui la consistenza media sia superiore a €. 5.000.

Quando va compilato il quadro RW, IVIE o IVAFE?

Di conseguenza, la compilazione del quadro RW potrebbe portare ad alcune situazioni particolari, come ad esempio:

  • Conto corrente estero con giacenza media maggiore di €. 5.000 ma che, nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i €. 15.000. Il quadro RW andrà compilato esclusivamente ai fini Ivafe o Ivafe;
  • Conto corrente estero con giacenza media inferiore a €. 5.000 ma che, come valore massimo, ha superato i €. 15.000. Il quadro RW deve essere compilato anche ai fini del monitoraggio fiscale, ossia solo il quadro RW.

SANZIONI QUADRO RW – MONITORAGGIO FISCALE

La norma di riferimento alla misura delle sanzioni relative alle violazioni del monitoraggio fiscale è contenuta nell’articolo 5 del Dl 167/1990.

Con riferimento agli obblighi assolti dalla compilazione e trasmissione del Quadro RW, si possono configurare due situazioni diverse:

  1. in cui bisogna pagare la sanzione solo perché ho omesso di dichiarare il valore delle attività all’estero
  2. in cui bisogna pagare la sanzione perché ho omesso di pagare un’imposta per le attività all’estero

Sanzioni ai fini del Monitoraggio Fiscale

In questo caso la sanzione per la mancata compilazione del Quadro “RW” deriva solo dal fatto che ho omesso di comunicare il valore delle attività che detengo all’estero.

Se mi trovo nella situazione in cui avevo attività all’estero per un valore medio almeno pari ad € 5.000,00 oppure nel caso in cui queste attività avevano raggiunto un valore massimo di almeno € 15.000,00 senza dichiararle nella dichiarazione dei redditi sono soggetto alle seguenti sanzioni:

– € 258,00 in caso di presentazione tardiva del Quadro “RW”

– dal 3% al 15% degli importi non dichiarati in caso di detenzione dell’attività in paesi non appartenenti alla Black List (collaborativi)

– dal 6% al 30% di quanto non dichiarato in caso di paesi appartenenti alla Black List (non collaborativi)

SANZIONI IVIE ED IVAFE

Se la mancata compilazione e trasmissione del Quadro “RW” relativo alla parte dell’Ivie e dell’Ivafe provoca quale conseguenza l’omesso versamento delle imposte patrimoniali le sanzioni saranno dovute in proporzione alla imposta evasa.

Per individuare le sanzioni da applicare ci sono 3 diversi casi specifici:

  1. DICHIARAZIONE OMESSA CON IMPOSTA A DEBITO EVASA: Applicazione della sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte evase, con un minimo di 250 euro. Ossia se devi versare l’Ivie o l’Ivafe e non presenti la dichiarazione devi pagare come minimo il 120% di quanto dovevi versare a titolo d’imposta evasa. In tutti i casi il minimo che devi versare a titolo di sanzione è 250 euro.
  2. DICHIARAZIONE OMESSA SENZA NESSUN IMPOSTO A DEBITO: In caso di omessa dichiarazione senza che siano dovute imposte, è applicabile la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Tuttavia, se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento, la sanzione è ridotta da euro 150 a euro 500.
  3. DICHIARAZIONE PRESENTATA MA SENZA PAGARE L’IMPOSTA: in questo caso le sanzioni da versare sono dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. Ossia anche se presenti la dichiarazione dei redditi con il quadro Ivie e Ivafe e ti “dimentichi” di versare l’imposta devi comunque pagare il 90% di quanto omesso a titolo di sanzione (oltre all’imposta evasa)

Come posso regolarizzare la mia posizione evitando pesanti sanzioni?

Puoi regolarizzare la tua posizione utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso che ti permette di tagliare in modo considerevole il versamento delle sanzioni consentendo inoltre la regolarizzazione della tua posizione fiscale nei confronti dello stato italiano.

Di seguito un riepilogo delle sanzioni ridotte grazie all’utilizzo del ravvedimento operoso, distinguendo tra attività e investimenti detenuti in stati o territori a fiscalità privilegiata e non (clicca sopra l’immagine per ingrandire):

Come ti devi comportare per regolarizzare la tua posizione fiscale se hai dei beni all’estero che non hai dichiarato?

Se ti dovessi accorgere che hai/avevi dei beni all’estero e vorresti regolarizzare la tua posizione fiscale evitando spiacevoli conseguenze la procedura che devi utilizzare è la seguente:

  1. individuare le attività all’estero che avevi in possesso negli anni precedenti
  2. calcolare l’eventuale imposta che dovevi versare
  3. utilizzare il ravvedimento operoso per pagare in misura ridotta le sanzioni per l’omessa dichiarazione dei valori dei beni all’estero e le sanzioni per il mancato pagamento dei tributi delle attività tenute all’estero
  4. inviare le tue dichiarazioni dei redditi integrandole con i quadri RW, Ivie ed Ivafe

Ora che hai queste informazioni puoi capire se rischi dei guai fiscali perché detieni dei beni all’estero senza averli dichiarati e quindi come poterti regolarizzare con il fisco italiano.

 

Redazione

Visualizza commenti

  • Buongiorno,
    sto valutando la possibilità di partecipare come socio di capitale in una neonata LTD inglese.
    Sono residente in Italia e qui ho già una SRL (sono socio di capitale e detengo il 98%).

    Volevo sapere quali tasse dovrei pagare in Italia e Inghilterra sui dividendi qualora partecipassi:

    - come persona fisica
    - partecipassi con la mia SRL.

    quali delle due soluzioni è più conveniente?

    grazie in anticipo

    • Ciao Gianluca, certamente che ti rispondiamo. Ti inviamo tutte le risposte direttamente alla tua email.

      Ricordati di iscriverti al blog nel caso in cui non lo avessi già fatto.

  • Buongiorno,
    Sono una persona fisica che ha in programma di cambiare residenza dalla Francia all' Italia nel prossimo futuro. In Francia detengo una "assurance vie" (invesita in etf) ed un "plan épargne actions -PEA" (anch'esso investito in etf). Questi due strumenti finanziari offrono in Francia delle agevolazioni fiscali con una tassazione ridotta dopo un periodo di detenzione minimo. Qualora dovessi trasferirmi in Italia, sarei soggetto al pagamento dell'IVAFE sul capitale degli etf detenuti in entrambi tali conti? Grazie in anticipo per la vostra risposta. Cordiali saluti.

    • Ciao Domenico, dipende se quello che definisci "assicurazione" sia un capitale liquido assimilabile ad un conto corrente estero

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