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Ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per riprendere e approfondire un argomento molto a cuore agli imprenditori che gestiscono, o intendono gestire, il proprio business tramite una S.r.l.: il TFM, ossia il trattamento di fine mandato e, nel particolare, la rinuncia al TFM da parte dell’amministratore della società.
Sono molti i motivi per cui l’amministratore di una S.r.l. può decidere di rinunciare al TFM.
In questo articolo intendo approfondire insieme a te gli aspetti fiscali della rinuncia.
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Ora sei pronto a scoprire quali sono gli aspetti fiscali della rinuncia al TFM?
Bando alle ciance and let’s go…
Possono capitare situazioni in cui un imprenditore si trova a dover rinunciare al trattamento di fine mandato accumulato negli anni per evitare di portare in perdita la S.r.l., per mostrare un utile più consistente, oppure perché ha deciso, come strategia fiscale, di non utilizzare questo strumento.
Nel momento in cui un imprenditore rinuncia al trattamento di fine mandato, la logica “normale” è quella di annullare un costo nella S.r.l. in favore di un maggior ricavo nella contabilità della società.
Peccato che l’Agenzia delle Entrate non la pensi allo stesso modo, in quanto considera la rinuncia del trattamento di fine mandato come un incasso “fittizio” (nel gergo indicato come incasso giuridico).
L’istituto dell’incasso giuridico previsto dall’Agenzia delle Entrate prevede che l’imprenditore paghi le imposte e i contributi INPS sulla rinuncia del trattamento di fine mandato, anche se non lo ha effettivamente incassato perché vi ha rinunciato.
Per fortuna, l’istituto dell’incasso giuridico previsto dall’Agenzia delle Entrate non si applica sempre e, soprattutto, i giudici della Cassazione hanno emesso una sentenza interessante a favore degli imprenditori.
Per fare chiarezza, su come trattare fiscalmente la rinuncia del trattamento di fine mandato dell’imprenditore e come utilizzare questo strumento a tuo vantaggio, ho deciso di pubblicare questo nuovo articolo.
Questo articolo ha due obiettivi principali:
Ma, prima, facciamo un breve ripasso su cos’è il TFM.
Il TFM è l’indennità di fine mandato spettante agli amministratori alla conclusione del loro rapporto di collaborazione.
Ogni anno, la S.r.l. accantona una somma che verrà corrisposta all’amministratore della società alla fine del mandato.
Questo sistema è simile al TFR (trattamento di fine rapporto) dei dipendenti, ma con alcune differenze chiave:
Il TFM rappresenta una forma di “retribuzione differita” e beneficia di un trattamento fiscale favorevole secondo il T.U.I.R. (D.P.R. 917/86).
È deducibile dal reddito d’impresa e, al momento della liquidazione, gli amministratori beneficiano di una tassazione separata, che è un regime fiscale agevolato.
Infatti, secondo l’Art. 17, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/86 è ammessa la tassazione separata dei redditi non percepiti in modo continuativo, come le indennità di fine mandato, a patto che l’erogazione sia prevista da un atto avente data certa precedente all’inizio del rapporto lavorativo.
Con la tassazione separata, eviti di tassare il reddito alle aliquote ordinarie Irpef fino al 43% e paghi un’imposta calcolata come media degli ultimi 5 anni, che in genere è più bassa rispetto all’aliquota massima Irpef del 43%, con l’aggiunta di addizionali regionali e comunali.
La possibilità di accantonare il TFM deve essere prevista dallo statuto e l’amministratore deve iniziare il suo rapporto con l’azienda dopo tale previsione, indicata nel verbale dell’assemblea dei soci con una data certa (spesso può essere utilizzata anche una email PEC).
Se questi presupposti mancano, l’accantonamento non è deducibile e la liquidazione non può essere soggetta a tassazione separata, perdendo così tutti i benefici.
Questo non lo dico io, ma l’articolo 17 del Tuir:
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Art. 17 – Tassazione separata 1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: […] c) indennita’ percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’articolo 53 (N.D.R.: ora art. 50, comma 1, lett. c-bis, se il diritto all’indennita’ risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonche’, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [….] […] |
La S.r.l. deduce l’intera quota accantonata annualmente dall’IRES, ottenendo un risparmio fiscale del 24%.
Gli amministratori, al termine del rapporto, ricevono un capitale soggetto a tassazione separata.
Spesso gli imprenditori mi chiedono:
“L’amministratore della S.r.l. può rinunciare al trattamento di fine mandato?”
La risposta è: sì.
L’amministratore della S.r.l. può rinunciare al TFM, soprattutto se l’azienda è in difficoltà economica.
Quindi, anziché accantonare nuove quote, l’amministratore può sopprimere il debito già contabilizzato rinunciando al TFM della S.r.l. .
Abbiamo detto che il TFM consente alla S.r.l. di ridurre la base imponibile su cui calcolare l’imposta dovuta.
Nel frattempo, l’amministratore della S.r.l. che lo riceve gode di un vantaggio fiscale, poiché l’importo viene tassato separatamente utilizzando l’aliquota media degli ultimi cinque anni (ed evita di tassare il tutto con le aliquote Irpef alte anche del 43%).
Quindi, sia la società, sia l’amministratore hanno dei vantaggi dal TFM.
Ma, quando l’amministratore rinuncia al TFM, la situazione cambia.
Con la risoluzione n. 124 del 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al corretto regime fiscale applicabile in caso di rinuncia al trattamento da parte dell’amministratore della S.r.l. .
Tuttavia, prima di capire quali siano le conseguenze fiscali derivanti dalla rinuncia al TFM (trattamento di fine mandato) sia per l’amministratore e per la S.r.l., dobbiamo distinguere la differenza tra socio amministratore e amministratore non socio della S.r.l. .
Questo perché, secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, gli effetti fiscali variano a seconda che a rinunciare sia il socio amministratore o l’amministratore non socio.
Nello specifico, la risoluzione n. 124/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta applicazione della disciplina fiscale in caso di rinuncia del TFM da parte degli amministratori soci e non.
Detto in sintesi, quando il socio amministratore rinuncia al TFM accantonato nella S.r.l., tu dovrai, comunque, pagare le imposte sul TFM come se questo fosse stato effettivamente prelevato (questo meccanismo di chiama “incasso giuridico”).
Questo in quando, per l’Agenzia delle Entrate, l’amministratore della S.r.l. fa tutto ciò per patrimonializzare la società; quindi, è come se volesse prelevare tutti i soldi del TFM (appunto pagandoci le imposte) per versare, poi, tutto nella stessa come finanziamento socio, rinunciandovi per poter lasciare la disponibilità liquida nella S.r.l. .
In cambio di ciò, il socio beneficia di un aumento del valore fiscale della quota.
Pertanto, quando andrà a rivendere la quota, eviterà di pagare il 26% di imposta sulla plusvalenza.
Non spaventarti se il concetto non ti è chiaro, perché il “fiscalese” non è facile neanche ai fiscalisti.
Ma non preoccuparti, sono qui per aiutarti e accompagnarti passo, passo.
Secondo l’articolo 88, comma 4-bis del TUIR, se un socio amministratore della S.r.l. rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM), tale rinuncia è trattata come segue:
Risoluzione n. 124/E:
“[…] L’irrilevanza reddituale della rinuncia al credito e della correlata sopravvenienza attiva (nei limiti del valore fiscale del credito), come evidenziato nella citata Risoluzione n. 124/E, trova giustificazione nella volontà del socio di patrimonializzare la società partecipata. Qualora la rinuncia al TFM sia determinata dalla volontà degli amministratori-soci di apportare nuove risorse al patrimonio della società, in capo al socio si determina l’aumento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. In capo alla società, considerato che gli amministratori-soci sono persone fisiche non imprenditori con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale del credito ed il relativo valore nominale, non si determina la tassazione di alcuna sopravvenienza attiva.”
Quando un socio amministratore rinuncia al TFM della S.r.l., l’Agenzia delle Entrate vede questa rinuncia come un incremento del patrimonio societario tramite nuove risorse, mentre per il socio amministratore, la rinuncia comporta un aumento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società.
In altre parole, anche se il socio non riceve effettivamente il denaro, il valore fiscale delle sue azioni nella società aumenta. Solo in caso di successiva cessione delle quote, il socio evita di pagare il 26% di imposta sulla plusvalenza.
Per la S.r.l. la rinuncia del TFM dell’amministratore comporta che non dovrà pagare alcuna imposta Ires sulla sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia, perché le imposte sono già pagate in capo al socio amministratore della S.r.l. .
In questo contesto, è importante menzionare anche la sentenza n. 16595 del 2023 con la quale la Cassazione chiarisce il concetto di “Incasso giuridico” a vantaggio dell’imprenditore della S.r.l., secondo la quale il concetto di “incasso giuridico” non si applicherebbe più ai periodi d’imposta successivi al 2015.
Dunque, dal 2015, quando un imprenditore rinuncia al TFM, non dovrebbe pagare nessuna imposta e la S.r.l. pagherebbe l’Ires e l’Irap perché avrà un maggior ricavo, evitando l’incasso giuridico dell’Agenzia delle Entrate.
Tutto può essere contestato, ma per lo meno abbiamo una sentenza a nostro favore che potrebbe sostenere le nostre tesi.
Per rendere ancora più chiaro il concetto, in modo che tu possa comprenderlo meglio, ti riporto un esempio pratico.
Caso n.1: Socio Amministratore della S.r.l.
S.r.l. con Socio Amministratore
Mario è un socio amministratore di una S.r.l. e ha diritto a un Trattamento di Fine Mandato (TFM) di 100.000 €. Tuttavia, decide di rinunciare a questo TFM.
Regole fiscali:
Regole fiscali:
L’esempio che ti ho riportato ha il puro scopo di farti comprendere meglio la normativa, mostrandoti chiaramente come le regole fiscali sono cambiate dal 2015, rendendo più semplice e meno onerosa la rinuncia ai crediti come il TFM per i soci amministratori e le S.r.l. .
Ora che abbiamo visto insieme il caso della rinuncia al TFM del socio amministratore della S.r.l., passiamo al caso della rinuncia al TFM dell’amministratore non socio.
In sintesi, se l’amministratore della S.r.l. non è un socio, quanto rinuncia al TFM, non dovrà pagare nessuna imposta per l’incasso fittizio del TFM e la S.r.l. dovrà semplicemente pagare l’Ires del 24% e Irap del 4% di competenza senza il problema dell’incasso giuridico.
Qui, di seguito, ti riporto gli articoli fiscali che dimostrano quello che ho appena affermato.
In questo caso, la società deve tassare una sopravvenienza attiva se ha dedotto le quote accantonate.
L’amministratore non subisce alcuna tassazione in assenza di un concreto arricchimento reddituale o patrimoniale.
Nel caso specifico, non operando il comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR si determina la tassazione in capo alla società della sopravvenienza attiva, mentre nei confronti dell’amministratore, che non ricopre anche il ruolo di socio della S.r.l., come evidenziato nella Risoluzione n. 124/2017: “in assenza di una contropartita e non potendo incrementare il valore della partecipazione, il principio del c.d. incasso giuridico non si applica ed essi non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale”.
Detto in poche parole, se l’amministratore non è socio della S.r.l. e rinuncia al finanziamento socio, allora l’amministratore non paga imposte dalla rinuncia al finanziamento socio e la S.r.l. dovrà pagare regolarmente le imposte e contributi.
Vediamo come questo si applica alla realtà attraverso un esempio pratico.
Caso N. 2: Amministratore non Socio di S.r.l. che rinuncia al trattamento di fine mandato
Laura, in qualità di amministratore non socio, ha un accordo con l’azienda per l’accantonamento di una somma annuale per il TFM.
Supponiamo che la S.r.l. abbia accantonato 8.000 € all’anno per 4 anni; quindi, l’importo totale accantonato è di 32.000 €.
Nel 2023, la S.r.l. sta attraversando una crisi economica. Laura decide di rinunciare al TFM per aiutare l’azienda a superare le difficoltà finanziarie.
Laura comunica ufficialmente la sua rinuncia al TFM.
Per Laura la rinuncia al TFM non comporta oneri fiscali personali diretti dell’amministratore della S.r.l., ma aiuta la società a migliorare la propria posizione finanziaria.
Per la S.r.l. la rinuncia comporta un’immediata tassazione dell’importo rinunciato, ma può migliorare la liquidità aziendale a breve termine riducendo le passività.
La rinuncia al TFM da parte di un amministratore non socio della S.r.l. non comporta specifiche conseguenze fiscali che devono essere attentamente valutate.
La condizione dell’amministratore non socio della S.r.l. nella rinuncia al TFM della società dovrebbe essere il regime fiscale da applicare anche al socio amministratore della S.r.l. a partire dal 2015.
Se l’azienda ha dedotto le quote accantonate per il TFM, dovrà affrontare una tassazione sulla sopravvenienza attiva pagandoci normalmente l’Ires del 24% e l’Irap del 4%.
È importante considerare attentamente le implicazioni di tali decisioni per la gestione finanziaria e fiscale dell’azienda.
Adesso è importante comprendere come utilizzare queste informazioni a tuo vantaggio.
Infatti, non bisogna studiare la parte fiscale di una S.r.l. come attività fine a se stessa, ma per comprendere come utilizzare queste informazioni a tuo vantaggio.
Per quanto riguarda la rinuncia del TFM della S.r.l. da parte dell’amministratore le cose si stanno evolvendo a vantaggio di noi imprenditori.
Se sei un amministratore non socio (cosa rara, ma possibile) non hai nessun problema a rinunciare al TFM della S.r.l. e, quindi, vai a tassare tutto in capo alla S.r.l., come la “logica” vuole.
Mentre, per quanto riguarda la situazione di un amministratore socio della S.r.l., dal 2015, non dovrebbe cambiare nulla e ricevere lo stesso trattamento fiscale dell’amministratore non socio della società. Ossia, quando l’amministratore socio della S.r.l. rinuncia al TFM, questo è tassato normalmente in capo alla S.r.l., con le aliquote Ires del 24% e Irap del 4% senza che nulla sia da tassare in capo all’amministratore della società.
Quindi, sentiti più libero di rinunciare al trattamento di fine mandato dell’amministratore della S.r.l. per migliorare l’utile della società.
In questo articolo abbiamo visto le implicazioni fiscali della rinuncia del trattamento di fine mandato e come queste cambino a seconda che l’amministratore sia socio o non socio della S.r.l. .
E abbiamo visto, con esempi pratici come si attua la normativa vigente e i relativi chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate e della Cassazione, in modo da rendere tutto il più chiaro possibile.
Ciao e ben ritrovato sul blog di Efficacia Fiscale! Anche oggi siamo pronti ad affronate…
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La società deve assoggettare la sopravvenienza da rinuncia al TFM anche a tassazione IRAP?
Ciao, se non si deduce l'importo del TFM ai fini Irap, poi in caso di sopravvenienza non è tassato sempre ai fini Irap
Forse hai sbagliato nella descrizione del socio amministratore, perché dal 2015 forse volevi dire che c'è l'incasso giuridico, non che non c'è.