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Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale per trattare un argomento emerso durante le consulenze con i miei clienti: la possibilità, per gli imprenditori che gestiscono una S.r.l., di non essere iscritti all’Inps nel caso in cui la S.r.l. sia qualificabile come industriale anziché artigiana.
Questa possibilità esiste ma solo a determinate condizioni.
Condizioni che affronterò in questo articolo per smontare la convinzione di chi, dopo aver fatto qualche ricerca su internet, si convince che la cancellazione (o non iscrizione) all’Inps sia automatica e che, quindi, basti aprire una S.r.l. industriale (o trasformare in industriale la S.r.l. esistente) e si possa smettere, in automatico, di pagare i contributi.
Cosa che non è così, in quanto l’Inps potrebbe aprire d’ufficio una posizione Inps artigiana al socio della S.r.l., (anche se non potrebbe), nel momento in cui essa crede che questa società sia utilizzata solo come scusa per evitare di pagare i contributi.
I miei articoli sul blog, così come i miei video ed i miei podcast nascono dall’esperienza diretta con gli imprenditori, dal mio lavorare gomito a gomito con loro.
Durante le consulenze, negli articoli settimanali, nei video, nei podcast ripeto un leit motiv: gli Enti, quando c’è una lacuna normativa o una norma formulata in modo nebuloso tendono a tirare l’acqua al proprio mulino e a recuperare soldi il più possibile, in questo caso iscrivendo l’imprenditore in modo automatico, richiedendo i contributi Inps non versati ed irrogando sanzioni nascondendosi dietro alla scusa dell’incertezza del diritto.
Quindi, prima di convincerti di poter usare in automatico questo strumento di Efficacia Fiscale per ridurre il carico contributivo, è opportuno che tu conosca bene la materia. Pertanto condivido con te questo articolo, nato da una caso concreto.
Sei pronto ad addentrarti nel mondo delle S.r.l. industriali ?
Bando alle ciance and let’s go…
Ho voluto scrivere una breve circolare in cui ti mostro come tagliare il carico tributario del 24% nel momento in cui tu hai una S.r.l. che svolge un’attività industriale.
Nello specifico ho voluto scrivere questo articolo per evitare tu incorra in errori, seguendo errate informazioni che puoi trovare su internet, ed evitare la situazione di credere di fare le cose giuste per, poi, trovarti con l’Inps che ti apre una posizione contributiva d’ufficio e ti fa pagare i contributi arretrati.
Ti dimostrerò tutto con la logica, passo dopo passo, mostrandoti le prove.
Prima di iniziare a comprendere come tagliare le imposte con questa forma di società, credo sia fondamentale conoscere cosa sia una S.r.l. definita industriale.
Una S.r.l. industriale è una società che svolge un’attività che rientra nel settore industriale, ossia non svolge né un’attività commerciale né un’attività artigiana.
Per individuare l’attività svolta dalla S.r.l. bisogna fare affidamento al codice ATECO indicato nella Partita Iva. Con questo tu dichiari quale attività in concreto stai svolgendo con la società e, quindi, da dove nascono oneri contributivi Inps diversi.
Ti dico questo perché i soci lavoratori devono pagare i contributi Inps con regole diverse in funzione della tipologia di attività svolta dalla S.r.l. .
I contributi Inps sono pagati dai soci che fanno un lavoro operativo della S.r.l. e che svolgono un’attività che rientra nel commercio e nell’artigianato.
Dunque, tecnicamente, i soci di una S.r.l. che svolge un’attività industriale non dovrebbero pagare i contributi Inps della gestione commercianti e della gestione artigiana, perché la società svolge un’attività che non rientra in nessuna di queste due categorie.
Adesso è importante comprendere come l’Inps differenzia le varie attività svolte dalla S.r.l. .
In sintesi, se inquadri la tua azienda come attività industriale non sei tenuto all’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti Inps.
A livello concettuale hai la legge dalla tua parte, ma poi occorre comprendere come questa è applicata dagli Enti e, comunque, come essere dalla parte del giusto anche in caso di controllo.
Per poter comprendere come l’Inps applica i contributi in funzione delle diverse tipologie di attività, bisogna che prima comprendi come l’Inps differenzia le diverse attività.
Qui, di seguito, ti mostro come l’Inps identifica le varie categorie di attività della S.r.l. riportandoti quello che è indicato sul sito dell’Inps.
Come puoi notare da solo, ci sono varie categorie in cui rientrano differenti trattamenti contributivi.
Ma quello che interessa in questa sede è solo la differenza tra il settore dell’Artigianato e dell’Industria.
Ti dico questo perché l’Inps potrebbe aprirti una posizione contributiva Inps artigiana con il pretesto che alcune attività possono essere svolte sia in forma dell’artigianato, sia in forma industriale.
Quello che li differenzia è un limite dimensionale, ma questo te lo descrivo successivamente.
Per adesso ti riporto quello che è indicato sul sito dell’Inps in merito alle diverse attività svolte dalla S.r.l.:
Dunque, la classificazione dei datori di lavoro è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
Siccome una S.r.l. che ha un codice ATECO di un’attività relativa all’industria può anche rientrare in un’attività artigianale se ha minori dimensioni, allora l’Inps tenderà di aprire d’ufficio una posizione Inps artigiana ai soci che potenzialmente sono lavorativi, lasciando ad essi l’onere della prova contraria.
Cosa che, un socio operativo di S.r.l., dovrà provare facendo ricorso direttamente agli uffici dell’Inps, oppure presso un giudice tributario.
Qui vorrei aprire una parentesi.
Credo che sia giusto il caso in cui l’Inps apra d’ufficio una posizione contributiva artigiana alle S.r.l. che siano costituite solo “fintamente” industriali per evitare che l’imprenditore socio operativo paghi i contributi Inps.
Ma, nello stesso modo, penso che sia ingiusto che l’Inps cerchi di aprire posizioni contributive artigiane ai soci di S.r.l. veramente industriali solo con il fine di richiedere soldi per tappare sprechi statali.
Detto questo, è importante iniziare ad entrare nel dettaglio e comprendere cosa un imprenditore deve fare per differenziare una S.r.l. che svolge un’attività industriale da una che svolge una attività artigianale.
La prima distinzione per far rientrare la S.r.l. in una società industriale è quella del codice ATECO che comunichi quando apri la partita Iva della S.r.l. .
Ossia devi comunicare quale attività tu vuoi svolgere quando apri la partita Iva e, se questa attività è industriale allora la tua S.r.l. è una società industriale ed il socio non dovrebbe, tecnicamente, pagare i contributi Inps.
In questo modo dovresti evitare di pagare i contributi Inps in quando NON svolgi né un’attività commerciale, né un’attività artigiana.
Solo che se utilizzi questo metodo per evitare di pagare i contributi Inps, allora l’Ente potrebbe ugualmente aprirti una posizione Inps artigiana in quanto affermerebbe che, l’attività che hai dichiarato, può essere esercitata sia sottoforma di S.r.l. industriale, sia sottoforma di S.r.l. artigianale, obbligandoti, di fatto, a pagare i contributi appunto perché svolgi quell’attività con limiti dimensionali contenuti che rientrano nella normativa dell’artigianato.
Il problema risiede nel fatto che tu puoi anche svolgere un’attività industriale con la S.r.l., utilizzare il codice ATECO industriale giusto, ed evitare di aprire una posizione Inps (commercianti o artigiana) al socio lavoratore in quanto i contributi Inps li pagano solo i soci operativi che operano nel settore del commercio e dell’artigianato ma, poi, l’Inps potrebbe iscriverti d’ufficio la posizione Inps artigiani in quanto afferma che, quella S.r.l. con quel codice ATECO relativo all’industria, può anche rientrare in un’attività artigianale se è svolta in ridotte dimensioni.
Tu avresti ugualmente ragione, ossia svolgi la tua attività nel settore industria, ma nel momento in cui l’Inps si impunta aprendo all’imprenditore una posizione contributiva Inps artigiana al socio lavoratore, tu hai possibilità solo di fare un ricorso tributario davanti al giudice civile, oppure fare direttamente ricorso all’Inps, ma avrai l’onere di portando le prove.
Quindi devi mostrare le prove che tu hai veramente un’attività industriale e non svolgi quell’attività nei limiti di una S.r.l. artigianale.
Siccome il problema è che l’Inps potrebbe ugualmente aprire d’ufficio una posizione Inps artigiana al socio della S.r.l. industriale in considerazione del fatto che l’attività industriale della società possa rientrare anche in un’attività artigianale, allora l’importante è che l’imprenditore socio della S.r.l. possa avere le prove da dimostrare all’Inps.
Prove necessarie per poter far cancellare la posizione artigiana dell’Imprenditore socio della S.r.l. .
Giusto, ma quali prove portare?
Detto in poche parole, se l’imprenditore dovesse avere dipendenti nella S.r.l. e superare i limiti dell’artigianato, allora avrebbe la certezza di avere le prove che l’Inps gli cancelli una propria posizione.
Mentre nel caso non avesse abbastanza dipendenti, non è detto che sia nel torto, ma l’Inps potrebbe ugualmente avere maggiormente il coltello dalla parte del manico e aprire una posizione contributi Iva artigiani facendo pagare all’imprenditore il 24% di tributi sugli utili generati con la S.r.l. .
Ciò non toglie che se un imprenditore non dovesse fare nulla di operativo, allora il socio della S.r.l. non dovrebbe pagare i contributi Inps artigiano e, comunque, nel caso svolgesse veramente un’attività industriale non dovrebbe pagare ugualmente i contributi Inps.
Per comprendere se hai l’elemento di prova per difenderti da eventuali attacchi dell’Inps che potrebbero insinuare che la tua S.r.l. industriale debba essere considerata artigiana per far pagare i contributi Inps artigiani, devi verificare i limiti numerici oltre i quali una S.r.l. non può rientrare in un’attività industriale.
Informazioni che puoi trovare nell’articolo della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato)
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L. 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato) Articolo 3. Definizione di impresa artigiana. È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa. È artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (3). È altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; […] |
Dalla lettura di questo articolo si comprende che una impresa di produzione, che potenzialmente è industriale, può comunque essere considerata artigiana dall’Inps che, pertanto, si può “attaccare” ad un socio lavoratore, iscrivendolo e facendogli pagare i contributi Inps, affermando che la società svolga un’attività che rientra nell’artigianato.
Pertanto è importante anche conoscere i limiti dimensionali oltre i quali la S.r.l. non può rientrare nell’artigianato.
Cosa che puoi trovare nella legge relativa all’artigianato…
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L. 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato) Articolo 4. Limiti dimensionali. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell’artigianato; d) per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. […] |
In questo pezzo si afferma quando una S.r.l. NON può essere una impresa artigiana.
Quindi, al superamento dei limiti dimensionali indicati dall’articolo 4 della legge sull’artigianato, che ricadono sul numero dei dipendenti in capo alla S.r.l., tu esci dalla casistica dell’artigianato e, di conseguenza, sei di diritto nell’ambito industriale.
Questo per te significa che l’Inps non può aprirti una posizione artigiana in automatico perché superi i limiti dimensionali.
Praticamente in questo caso, se superi i limiti per essere un artigiano, allora sei compreso nel settore industriale e puoi, di fatto, lavorare nella S.r.l. senza che ti contestino una posizione contributi Inps (né artigiana né commercianti).
A livello teorico potresti avere anche una attività industriale senza avere dipendenti. Solo che l’Inps si può attaccare al fatto che l’attività della S.r.l. possa rientrare nell’attività artigiana per aprirti delle posizioni contributive.
Vero pure che l’Inps non vuole che un imprenditore faccia il furbo e utilizzi la scusa di svolgere un’attività industriale solo come pretesto per non pagare i contributi Inps artigiani.
Nel momento in cui tu hai una S.r.l. industriale, e lo puoi dimostrare, eviti di pagare i contributi Inps artigiani (oppure i contributi Inps commercianti) del 24% sugli utili generati dalla società.
È più facile comprenderlo con un esempio numerico.
Se tu fossi un socio operativo di una S.r.l. (artigiana o commerciale) con un utile di euro 100.000,00 allora tu dovresti pagare 24.000,00 euro di contributi Inps ogni anno.
Ma, siccome tu hai una S.r.l. industriale, non devi pagare euro 24.000,00 anche se fossi un socio operativo in quanto la tua S.r.l. ha un codice ATECO relativo ad un’attività industriale e perché hai abbastanza dipendenti per NON rientrare nei casi di un’azienda artigiana.
Ti segnalo che, a livello teorico, avresti comunque diritto a cancellarti dai contributi Inps artigiani se, di fatto, eserciti un’attività industriale e non artigiana.
Se, però, non hai superato i limiti dimensionali con i dipendenti, allora hai meno armi contro una eventuale iscrizione d’ufficio da parte dell’Inps del socio lavoratore della S.r.l. .
Ricordo anche che, avendo un certo numero di dipendenti nella S.r.l., potresti trovarti ugualmente nella situazione di NON svolgere un lavoro operativo e, quindi, richiedere la cancellazione dai contributi Inps. Ma è anche vero che sono capitati casi in cui l’Inps ha negato la cancellazione al socio operativo della S.r.l. per mancanza di elementi di prova da parte del socio lavoratore nella società.
Dunque, avere una S.r.l. industriale, che ha un codice ateco nel settore industriale, che ha superato i limiti dimensionali relativi ai dipendenti per NON rientrare in un’attività artigiana, ti permette di richiedere la cancellazione dall’Inps e, di conseguenza, risparmiare il 24% di tributi utilizzando una S.r.l. .
In questo modo gli imprenditori di una S.r.l. industriale possono prendere gli utili dall’azienda evitando di pagare il 24% di tributi che pagherebbe un socio operativo di una S.r.l. con un’attività commerciale o artigianale. Ciò ti può far risparmiare anche più di euro 25.000,00 ogni anno (che sono i contributi massimi che un socio operativo potrebbe pagare se avesse una posizione Inps aperta).
Questo in quanto con una S.r.l. industriale eviti di pagare i contributi Inps, anche se fossi un socio operativo, cosa che non puoi fare con una S.r.l. artigiana o una S.r.l. con attività commerciale.
Nel momento in cui tu fai il passaggio da impresa artigiana ad impresa industriale il socio lavoratore può evitare di pagare i contributi Inps artigiani (tagliando anche più di 25.000,00 euro ogni anno), ma potrebbe avere un incremento dei contributi sul compenso delle buste paghe dei dipendenti.
L’incremento del costo del personale potrebbe essere del 3% relativamente all’incremento dei contributi Inps dei dipendenti dell’industria.
Questo significa che, prima di fare un cambio di regime dalla S.r.l. artigiana alla S.r.l. industriale, ti consiglio di valutare preventivamente insieme al tuo commercialista la convenienza.
È anche vero che, nel momento in cui superi i limiti dimensionali dei dipendenti, sei obbligato ad uscire dal settore dell’artigianato e passare a quello dell’industria.
Grazie alle informazioni che hai ottenuto da questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale sai come tagliare del 24% i tributi dell’imprenditore utilizzando una S.r.l. che svolge un’attività industriale senza che l’Inps possa attaccarti ed aprire d’ufficio una posizione contributiva al socio lavoratore.
Ciao e ben ritrovato sul blog di Efficacia Fiscale! Anche oggi siamo pronti ad affronate…
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Ciao e ben ritrovato sul blog di Efficacia Fiscale! Quando una S.r.l. inizia a generare…